E' bene ricordare che un consulto preventivo può essere molto spesso risolutivo di questioni giuridiche che,se tralasciate e posticipate, possono divenire complesse e complicate.
In ogni caso invitiamo i clienti ad un sollecito consulto giuridico , al fine di risolvere, se possibile, in via extragiudiziale, la questione o altrimenti attraverso la più idonea fase giudiziale.
Si rammenta altresì che dal 1 al 31 agosto v'è la sospensione dei termini processuali
In quali materie opera la sospensione dei termini feriali?
I procedimenti soggetti alla sospensione dei termini feriali sono quelle:
- civili;
- amministrative;
- tributarie;
- rapporti di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo;
- materia elettorale;
- separazioni e divorzi tra coniugi, cause concernenti l’assegno di divorzio (ma non alimentare);
- opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative L. 689/81 (esclusivamente quelle davanti alla Autorità Giudiziaria);
- giudizi di merito, a cognizione ordinaria, successivi a procedura di urgenza;
- riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente;
- regolamento di competenza e di giurisdizione;
- impugnazione per nullità revocazione e opposizione di terzo su lodi arbitrali;
- liti innanzi il Tribunale acque pubbliche e la Corte dei conti;
- opposizione alla stima di indennità di esproprio;
- impugnativa di delibere condominiali;
- liti in tema di locazione e recesso del locatore per necessità eccetto fase sommarie delle cause di sfratto e convalida;
- notifiche e opposizioni a decreto ingiuntivo; non si sospendono, invece, le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi.
Quali fasi interessa la sospensione dei termini feriali?
La sospensione dei termini dei termini feriali interessa le seguenti fasi:
- la proposizione del ricorso introduttivo;
- la costituzione in giudizio del ricorrente;
- la presentazione ed il deposito di documenti e memorie;
- la proposizione dell’appello.