sabato 11 aprile 2015

avvocati nel mirino: aggressioni, minacce e anche omicidi

Aggressioni, minacce e anche omicidi: avvocati nel mirino
Da Avvenire del 11.04,.2015
I loro eleganti studi professionali sono spesso frequentati da brutti ceffi. I criminali professionali sono buoni clienti: un boss che si rispetti deve avere un avvocato che si rispetti. Ma poi c’è una pletora di balordi, avventurieri, delinquenti sgarrupati, che per i legali sono un rischio non sempre calcolato.
Le aggressioni a danno dei legali sono all’ordine del giorno. Molti neanche denunciano, sperando di poter ricucire con il proprio assistito, oppure perché comprensivi davanti allo stress che un percorso processuale comporta. Finire nel tritacarne della giustizia non è una passeggiata per nessuno. C’è chi dal proprio legale si aspetta il miracolo. Giardiello era u- no di questi. Ma non il solo.
Evocare 'un clima contro i giudici' in riferimento alla strage del tribunale di Milano è 'fuorviante' e 'quantomeno inopportuno'. A affermarlo è l’Unione delle camere penali italiane, secondo 'l’omicida ha infatti espresso il suo sentimento di rabbia e vendetta nei confronti di chi riteneva ingiustificatamente responsabile delle sue disavventure, e ciò non ha nulla a che vedere con una asserita delegittimazione o con il discredito della magistratura'. Il rispetto, aggiungono, 'si deve a tutti i soggetti della giurisdizione, magistrati e avvocati, e nel caso a tutti coloro i quali sono stati uccisi o feriti, senza distinzione per il ruolo o la funzione esercitata'.
La storia giudiziaria recente è fatta anche di lutti. L’omicidio del penalista Enzo Fragalà, aggredito il 23 febbraio del 2010 a Palermo e morto dopo un’agonia di tre giorni, resta un mistero. Furono arrestati in tre, ma nessuno è stato ritenuto colpevole. Altre volte se non c’è scappato il morto è stato solo per caso. Il 14 ottobbre l’avvocatessa milanese Diana Ricceri è stata aggredita per la sceonda volta nel giro di sei mesi. Alla fine di marzo era stata addirittura presa a martellate da un cliente. Si è salvata per un soffio. Lo scorso 23 marzo, a Torre Annunziata, un avvocato della curatela fallimentare della Deiulemar è stato aggredito durante il procedimento per il crac multimilionario (13mila risparmiatori hanno investito oltre 720milioni di euro).
«Tutti coloro che contribuiscono alla formazione di una sentenza e della giustizia devono essere tutelati», ha detto ieri l’ex ministro della Giustizia, l’avvocato Paola Severino. «Purtroppo - ha aggiunto - episodi così richiamano alla necessità di non distrarsi mai».
Non sempre la categoria da il meglio di sé. Lo scorso 1 aprile due colleghi di Cosenza sono stati protagonisti una scazzottata finita tra pronto soccorso e questura. Uno è ancora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Episodi che non fanno onore al sacrificio di legali come Giorgio Ambrosoli, assassinato l’11 luglio 1979 da un sicario ingaggiato dal banchiere siciliano Michele Sindona, sulle cui attività l’avvocato milanese stava indagando, rispondendo del suo incarico di commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, dello stesso Sindona. Esempi come quello di Serafino Famà, avvocato penalista catanese fattò ammazzare dalla mafia nel 1995. Il penalista convinse una sua assistita a non mentire durante un’udienza (come invece le avevano ordinato alcuni boss), facendo così saltare una versione dei fatti costruita a tavolino dai mafiosi. I giudici, nelle motivazioni della sentenza di colpevolezza a carico di una decina di 'uomini d’onore', scrivono: «L’omicidio in esame va individuato esclusivamente nel corretto esercizio dell’attività professionale espletata dall’avvocato Famà».

mercoledì 8 aprile 2015

Licenziamento e assunzioni: cosa è cambiato con il Jobs Act

Il D. Lgs. n. 23 del 2015 cosa disciplina?
Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 prevede per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, tutele crescenti, in tema di licenziamento, in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il di- ritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Il D. Lgs. 23/2015 si applica solo ai neo assunti?
No, da un’attenta lettura degli art. 1 e 9, comma 2, si applica: a) ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e a prescindere dalla dimensione dell’impresa datrice di lavoro; b) ai dipendenti occupati prima dell’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro, in conseguenza di assunzioni successive al decreto stesso, superi la soglia dimensionale, di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300 del 1970; c) ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto; d) nei casi di “conversione” in contratto a tempo indeterminato, di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di apprendistato, avvenute successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015.
Qual è il regime sanzionatorio, che il D. Lgs. 23/2015 attribuisce in caso di licenziamento discriminatorio?
L’art. 2 del D. Lgs. 23/2015 stabilisce che il giudice: a) ordina  al  datore  di  lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; b) condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal  lavoratore, stabilendo a tal fine  un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto,  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del licenziamento sino a quello  dell’effettiva  reintegrazione,  dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura  del  risarcimento non  potrà  essere  inferiore  a   cinque   mensilità   dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine rapporto; c) condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In alternativa, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro: a)  un’indennità pari  a   quindici   mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine rapporto; b) l’indennità richiesta non è assoggettata a contribuzione  previdenziale; c) la richiesta dell’indennità determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
Qual è il regime sanzionatorio, che il D. Lgs. 23/2015 attribuisce in caso di licenziamento orale?
L’art. 2 del D. Lgs. 23/2015 equipara il licenziamento discriminatorio al licenziamento orale; prevedendo per entrambe lo stesso regime sanzionatorio (v. domanda n. 3).
L’impugnativa della lettera di licenziamento ha subito modifiche dal D. Lgs. 23/2015?
No; il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta dello stesso, ovvero dalla comunicazione dei motivi qualora non contestuale.
Il D. Lgs. 23/2015 ha introdotto novità sull’impugnativa del licenziamento orale?
No. Sul tema non è intervenuto il D. Lgs. 23/2015.
E’ possibile la revoca del Licenziamento?
Il D. Lgs. 23/2015, all’art. 5 prevede la revoca del licenziamento, purché venga effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo. In tal modo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal D. Lgs. 23/2015.

giovedì 5 marzo 2015

Tutela Legale anatocismo e usura bancaria



  • Anatocismo bancario
  • L'Anatocismo (bancario), è la capitalizzazione di "interessi su interessi".
    Il calcolo degli interessi e di altre competenze liquidate sui conti correnti con capitalizzazione degli interessi passivi (spesso trimestralmente) determina sovente un "tasso annuo effettivo" superiore a quello stabilito contrattualmente ovvero un costo reale per il cliente correntista superiore a quello nominalmente pattuito all'inizio del rapporto, e ciò determina la fattispecie definita anatocismo.
    La Corte di Cassazione ha più volte stabilito l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi trimestrali e comunque di ogni forma di anatocismo.
    L'Anatocismo è illegittimo e dà titolo per ottenere la declatoria di nullità delle clausole di capitalizzazione, con diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente incassate dalla banca.


  • Usura

    Tutela tecnica e legale
    Lo Studio fornisce consulenza e tutela a privati, aziende, Enti e soggetti giurdici , effettuando un calcolo di fattibilità, attravero la redazione di una perizia tecnica asseverata, in tempi rapidi e costi contenuti, stimando le somme recuperabili per effetto dell'anatocismo e verificando se ciò ha determinato la fattispecie penale del reato di usura.
    Qualora emergessero le fattispecie sopra evidenziate, lo Studio attraverso i propri legali intraprende le azioni stragiudiziali , e giudiziali necessarie per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto ed il risarcimento dei danni subiti.

    Spese
    il cliente anticipa le seguenti spese che saranno restituite, in aggiunta al risarcimento dei danni, a conclusione dell'attività legale:
    Per la fase stragiudiziale:
    - redazione perizia;
    - avvio ed eventuale conclusione della mediazione obbligatoria.
    per la fase giudiziale:
    - contributo unificato per l'iscrizione del giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario competente;
    - compenso Consulente tecnico Tribunale.

    Il compenso legale sarà determinato specificamente al conferimento del mandato e sarà commisurato al valore della controversia.
  • giovedì 5 febbraio 2015

    Dal 9 Febbraio diviene obbligatoria la negoziazione assistita: ecco cos'è, quando si applica e quali sono i casi di maggiore utilizzo dal risarcimento danni agli incidenti automobilistici.

    Introdotta dalla recente riforma della Giustizia civile (D. L. 132/2014) entra in vigore da lunedì prossimo la negoziazione assistita obbligatoria. Si tratta di uno dei molteplici strumenti messi in campo dal legislatore per favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie, ovvero per non far arrivare nei tribunali già congestionati da ingenti carichi di lavoro arretrato, nuove cause civili. Le controversie civili, quindi, prima di arrivare davanti al giudice dovranno essere portate necessariamente a conoscenza degli avvocati che dovranno obbligatoriamente tentare di risolvere la questione attraverso la negoziazione strutturata.
    Per alcune specifiche tipologie di cause, da cui sono comunque escluse le cause per i diritti indisponibili e le vertenze in materia di lavoro, diviene, dal prossimo 9 Febbraio, obbligatoria quella forma di negoziazione (la negoziazione assistita, per l’appunto) che dallo scorso Settembre era considerata facoltativa. Ecco quali sono le principali novità in proposito.
    Campi di applicazione
    La negoziazione assistita sarà, dal prossimo 9 Febbraio, una procedura obbligatoria per:
    • le controversie per risarcimento di danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti; 
    • domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme fino a 50000 euro; 
    Casi di esclusione 
    Gli avvocati non potranno, invece, tentare di negoziare la risoluzione di controversie che riguardino:
    • le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori; 
    • i casi di recupero del credito in cui il creditore intende mettere in campo un decreto ingiuntivo; 
    • i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; 
    • i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; 
    • i procedimenti in camera di consiglio; 
    • l’azione civile esercitata nel processo penale; 
    • i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente; 
    Modalità di applicazione e procedure specifiche
    Nel caso in cui una delle due parti coinvolte nella controversia voglia avviare la procedura di negoziazione assistita, deve, attraverso il proprio legale, invitare l’altra parte in causa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
    Nel caso in cui ci si rivolga a un giudice senza aver avuto prima tentato la procedura di negoziazione assistita, la domanda inoltrata al giudice non può avere seguito e il giudice stesso, fissa nell’arco dei 15 giorni successivi, il termine entro il quale le parti dovranno obbligatoriamente trasmettere (alla parte opposta) l’invito ad avviare la procedura di negoziazione assistita. A questo punto possono configurarsi due possibili scenari:
    • la parte coinvolta nella controversia che ha ricevuto l’invito (ad avviare la procedura di negoziazione assistita) non aderisce o, comunque, rifiuta nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’invito. In questo caso è possibile procedere per vie giudiziarie contro la parte coinvolta nella controversia, il cui atteggiamento poco collaborativo, in sede processuale, verrà valutato negativamente, ai fini delle spese del giudizio e della responsabilità della parte per aver agitoin malafede. 
    • La seconda ipotesi è che l’invito ad avviare la procedura di negoziazione venga accettato. In questo caso gli avvocati che rappresentano le parti in causa dovranno redigere, in forma scritta, e sottoscrivere un’apposita convenzione di negoziazione assistita che deve precisare il fatto che la controversia non riguarda diritti indisponibili o materie giuslavoristiche. La procedura dovrà essere svolta nel termine massimo di 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni. Può accadere che la procedura non porti, comunque, a un accordo: in questo caso ci si avvia al processo civile. Se invece le due parti raggiungono un accordo, quest’ultimo (che deve essere trascritto integralmente nell’atto di precetto) una volta sottoscritto dalle parti e certificato dagli avvocati che le rappresentano, consente di ipotecare giudizialmente il contenzioso (di archiviarlo).

    venerdì 12 dicembre 2014

    Condivido e pubblico la seguente lettera aperta


    Caro Collega, ti scrivo perché vorrei coinvolgerti nel mio desiderio di custodire quelli che ritengo siano i principali valori della professione che siamo chiamati a svolgere. Una professione che da sempre è finalizzata a tutelare i diritti di coloro che diventano nostri clienti e che ripongono in noi fiducia e speranza. 
    Ogni giorno nei tribunali ha inizio una "partita" che ci vede tutti avversari gli uni con gli altri. Ma non stiamo giocando una partita di pallone, stiamo parlando di vite reali, e il nostro impegno è sempre quello di garantire un'adeguata capacità difensiva per dare voce alle ragioni del nostro cliente senza dimenticare che è sempre bene avere il sospetto che una parte di ragione possa albergare anche in chi è in quel momento il nostro avversario.
    Nella nostra professione, diciamolo pure, vincere è bello: da soddisfazione anche a noi e non solo al cliente. Ma sappiamo bene quanto sia difficile ottenere ragione. Non basta studiare il carteggio e intuire la strategia difensiva più adeguata. 
    Sono sempre tanti e imprevedibili i fattori che possono determinare l'esito finale di un giudizio.

    Ma in questa "arena" non dobbiamo dimenticare che io e Te, caro collega, siamo si avversari ma non certo rivali. La lealtà e la correttezza devono sempre contraddistinguere l'agire di noi Avvocati in quelli che sono stati definiti i templi della giustizia. 
    Allo stesso modo la dignità ed il decoro devono sempre pervadere la carriera forense giacché il nostro è un "mestiere" di assistenza ed è necessario che i clienti possano nutrire fiducia e rispetto nei nostri confronti.
    L'illustre collega Piero Calamandrei già negli anni '30 scriveva, a tal proposito, nel suo libro "Elogio dei giudici scritto da un avvocato": "... il popolo può non conoscere il suo giudice, ma deve conoscere il suo avvocato e aver fede in lui come in un amico liberamente scelto". 
    Ricorda, caro Collega, che anche una causa persa può insegnare molto. Nei Tribunali non dovremmo sentire affermazioni quali "Quell'avvocato sì che è bravo!" o "Quell'avvocato ha vinto molte cause!": non è il numero di cause vinte che celebra la bravura di un Avvocato, ma principalmente il suo sapersi porre con rispetto ed attenzione verso questa professione e verso i colleghi. Il rapporto di colleganza è una delle basi del rispetto reciproco. 
    Non è facile accettare una sconfitta e sappiamo bene quanto sia difficile spiegarla poi al cliente, che si ostina a ripeterci le sue ragioni senza considerare che nel vasto mondo del diritto, di certezze ce ne sono davvero molto poche. 
    E' affascinante nella nostra professione il pensiero di poter sciogliere l'enigma su chi abbia ragione in una controversia ed è proprio la curiosità di svelare questo arcano, così come la profonda volontà di sapere a chi andrà il favore della Dea Bendata , che sin da ragazzina mi ha fatto amare il famoso "cencio nero".
    Caro Collega, per aver successo nella nostra professione, non dobbiamo stancarci mai, ribadisco "mai", di aprire i codici, di leggerli e rileggerli, di consultare la giurisprudenza nelle sue costanti e mutevoli evoluzioni: sono questi gli strumenti che ci aiutano a risolvere anche i casi apparentemente più intricati. Sono questi gli strumenti che, uniti all'impegno e alla diligenza, fanno approdare l'uomo comune sulle rive dell'avvocatura. 
    Ed ecco che associando alla dedizione verso lo studio del diritto anche la nostra personale abilità, la nostra capacità di ascoltare prima ancora di suggerire e consigliare, che possono nascere veri e propri capolavori di eloquenza giuridica racchiusi in un atto processuale.
    Carissimo Collega forse il vero successo si costruisce nel rispetto della Libertà e dei diritti, fedeli compagni della nostra professione: solo l'indipendenza da ogni forma di potere e di pensiero, attuata con la segretezza professionale che spesso ci fa da forte scudo nell'espletamento della nostra opera, Ci renderà Avvocati liberi e giusti.
    Avv. Luisa Camboni


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