mercoledì 3 giugno 2015

La liquidazione del danno morale prescinde da quella del danno biologico

La liquidazione del danno morale, da intendersi come turbamento dell'animo e sofferenza subita da un individuo per le lesioni fisiche riportate in un sinistro, è stata oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 811/2015, ha definitivamente cristallizzato un principio innovativo secondo cui la liquidazione del danno morale prescinde da quella del danno biologico.
Se anche quest'ultimo, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo fosse lieve, ciò non significa che il danno morale non possa essere valutato ex sé ed essere rilevante, in quanto "la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario".
Gli ermellini, chiamati a pronunciarsi sul caso di un motociclista deceduto a seguito di un incidente stradale, mentre era a bordo del suo ciclomotore, hanno accolto il ricorso depositato dai familiari del giovane avverso la compagnia assicurativa e cassato la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli con la quale era stata drasticamente ridotta la somma liquidata dal Giudice di prime cure. 
La Cassazione ha confermato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado e la falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. denunciate dai ricorrenti, nella parte in cui si determinava il quantum del danno morale subito dalla vittima in relazione al danno biologico. 
La Suprema Corte è pervenuta a questa distinzione ontologica tra le due voci di danno, e come tali suscettibili di differente valutazione in sede di liquidazione, partendo dall'ovvio presupposto che trattasi di due distinte situazioni soggettive: l'offesa alla dignità umana, garantita dagli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione (danno morale) e la lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32.
I primi e fondamentali cenni giurisprudenziali con cui si è poi definitivamente decretata l'autonoma risarcibilità del danno morale sono da rintracciare nelle storiche sentenze di San Martino dell'11 novembre del 2008 con cui, in un caso analogo, le Sezioni Unite avevano statuito che "il danno morale o catastrofale, derivante dalla consapevolezza dell'incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima". 
Peraltro, vi sono diverse sentenze che confermano l'orientamento sopra descritto tra cui Cass. Civ. sez. III, sentenza 13 maggio 2009 n. 11059, Cass. Civ. sez III sentenza 10 marzo 2010 n. 5770. 
Alla luce di questi orientamenti la quantificazione del danno morale è rimessa alla discrezionalità del giudice, che "deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico".

martedì 28 aprile 2015






Consiglio Nazionale Forense
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMITATO PER LA TENUTA DELL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI
AMMESSI AL PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ED ALLE
ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI


Nr. Iscr 73031 / 2015
Roma li 17/04/2015
OGGETTO: Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti
Avv. MARCO VALENTINOTTI nato a ROMA (RM) il 27/07/1964
codice fiscale VLNMRC64L27H501V

Si comunica che con deliberazione di questo Comitato in data 17/04/2015 è stata disposta
l'iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori del professionista in oggetto.
per il Comitato

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

-.Avv. Rosa Capria 

-SI CERTIFICA:

sabato 11 aprile 2015

avvocati nel mirino: aggressioni, minacce e anche omicidi

Aggressioni, minacce e anche omicidi: avvocati nel mirino
Da Avvenire del 11.04,.2015
I loro eleganti studi professionali sono spesso frequentati da brutti ceffi. I criminali professionali sono buoni clienti: un boss che si rispetti deve avere un avvocato che si rispetti. Ma poi c’è una pletora di balordi, avventurieri, delinquenti sgarrupati, che per i legali sono un rischio non sempre calcolato.
Le aggressioni a danno dei legali sono all’ordine del giorno. Molti neanche denunciano, sperando di poter ricucire con il proprio assistito, oppure perché comprensivi davanti allo stress che un percorso processuale comporta. Finire nel tritacarne della giustizia non è una passeggiata per nessuno. C’è chi dal proprio legale si aspetta il miracolo. Giardiello era u- no di questi. Ma non il solo.
Evocare 'un clima contro i giudici' in riferimento alla strage del tribunale di Milano è 'fuorviante' e 'quantomeno inopportuno'. A affermarlo è l’Unione delle camere penali italiane, secondo 'l’omicida ha infatti espresso il suo sentimento di rabbia e vendetta nei confronti di chi riteneva ingiustificatamente responsabile delle sue disavventure, e ciò non ha nulla a che vedere con una asserita delegittimazione o con il discredito della magistratura'. Il rispetto, aggiungono, 'si deve a tutti i soggetti della giurisdizione, magistrati e avvocati, e nel caso a tutti coloro i quali sono stati uccisi o feriti, senza distinzione per il ruolo o la funzione esercitata'.
La storia giudiziaria recente è fatta anche di lutti. L’omicidio del penalista Enzo Fragalà, aggredito il 23 febbraio del 2010 a Palermo e morto dopo un’agonia di tre giorni, resta un mistero. Furono arrestati in tre, ma nessuno è stato ritenuto colpevole. Altre volte se non c’è scappato il morto è stato solo per caso. Il 14 ottobbre l’avvocatessa milanese Diana Ricceri è stata aggredita per la sceonda volta nel giro di sei mesi. Alla fine di marzo era stata addirittura presa a martellate da un cliente. Si è salvata per un soffio. Lo scorso 23 marzo, a Torre Annunziata, un avvocato della curatela fallimentare della Deiulemar è stato aggredito durante il procedimento per il crac multimilionario (13mila risparmiatori hanno investito oltre 720milioni di euro).
«Tutti coloro che contribuiscono alla formazione di una sentenza e della giustizia devono essere tutelati», ha detto ieri l’ex ministro della Giustizia, l’avvocato Paola Severino. «Purtroppo - ha aggiunto - episodi così richiamano alla necessità di non distrarsi mai».
Non sempre la categoria da il meglio di sé. Lo scorso 1 aprile due colleghi di Cosenza sono stati protagonisti una scazzottata finita tra pronto soccorso e questura. Uno è ancora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Episodi che non fanno onore al sacrificio di legali come Giorgio Ambrosoli, assassinato l’11 luglio 1979 da un sicario ingaggiato dal banchiere siciliano Michele Sindona, sulle cui attività l’avvocato milanese stava indagando, rispondendo del suo incarico di commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, dello stesso Sindona. Esempi come quello di Serafino Famà, avvocato penalista catanese fattò ammazzare dalla mafia nel 1995. Il penalista convinse una sua assistita a non mentire durante un’udienza (come invece le avevano ordinato alcuni boss), facendo così saltare una versione dei fatti costruita a tavolino dai mafiosi. I giudici, nelle motivazioni della sentenza di colpevolezza a carico di una decina di 'uomini d’onore', scrivono: «L’omicidio in esame va individuato esclusivamente nel corretto esercizio dell’attività professionale espletata dall’avvocato Famà».

mercoledì 8 aprile 2015

Licenziamento e assunzioni: cosa è cambiato con il Jobs Act

Il D. Lgs. n. 23 del 2015 cosa disciplina?
Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 prevede per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, tutele crescenti, in tema di licenziamento, in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il di- ritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Il D. Lgs. 23/2015 si applica solo ai neo assunti?
No, da un’attenta lettura degli art. 1 e 9, comma 2, si applica: a) ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e a prescindere dalla dimensione dell’impresa datrice di lavoro; b) ai dipendenti occupati prima dell’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro, in conseguenza di assunzioni successive al decreto stesso, superi la soglia dimensionale, di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300 del 1970; c) ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto; d) nei casi di “conversione” in contratto a tempo indeterminato, di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di apprendistato, avvenute successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015.
Qual è il regime sanzionatorio, che il D. Lgs. 23/2015 attribuisce in caso di licenziamento discriminatorio?
L’art. 2 del D. Lgs. 23/2015 stabilisce che il giudice: a) ordina  al  datore  di  lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; b) condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal  lavoratore, stabilendo a tal fine  un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto,  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del licenziamento sino a quello  dell’effettiva  reintegrazione,  dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura  del  risarcimento non  potrà  essere  inferiore  a   cinque   mensilità   dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine rapporto; c) condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In alternativa, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro: a)  un’indennità pari  a   quindici   mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine rapporto; b) l’indennità richiesta non è assoggettata a contribuzione  previdenziale; c) la richiesta dell’indennità determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
Qual è il regime sanzionatorio, che il D. Lgs. 23/2015 attribuisce in caso di licenziamento orale?
L’art. 2 del D. Lgs. 23/2015 equipara il licenziamento discriminatorio al licenziamento orale; prevedendo per entrambe lo stesso regime sanzionatorio (v. domanda n. 3).
L’impugnativa della lettera di licenziamento ha subito modifiche dal D. Lgs. 23/2015?
No; il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta dello stesso, ovvero dalla comunicazione dei motivi qualora non contestuale.
Il D. Lgs. 23/2015 ha introdotto novità sull’impugnativa del licenziamento orale?
No. Sul tema non è intervenuto il D. Lgs. 23/2015.
E’ possibile la revoca del Licenziamento?
Il D. Lgs. 23/2015, all’art. 5 prevede la revoca del licenziamento, purché venga effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo. In tal modo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal D. Lgs. 23/2015.

giovedì 5 marzo 2015

Tutela Legale anatocismo e usura bancaria



  • Anatocismo bancario
  • L'Anatocismo (bancario), è la capitalizzazione di "interessi su interessi".
    Il calcolo degli interessi e di altre competenze liquidate sui conti correnti con capitalizzazione degli interessi passivi (spesso trimestralmente) determina sovente un "tasso annuo effettivo" superiore a quello stabilito contrattualmente ovvero un costo reale per il cliente correntista superiore a quello nominalmente pattuito all'inizio del rapporto, e ciò determina la fattispecie definita anatocismo.
    La Corte di Cassazione ha più volte stabilito l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi trimestrali e comunque di ogni forma di anatocismo.
    L'Anatocismo è illegittimo e dà titolo per ottenere la declatoria di nullità delle clausole di capitalizzazione, con diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente incassate dalla banca.


  • Usura

    Tutela tecnica e legale
    Lo Studio fornisce consulenza e tutela a privati, aziende, Enti e soggetti giurdici , effettuando un calcolo di fattibilità, attravero la redazione di una perizia tecnica asseverata, in tempi rapidi e costi contenuti, stimando le somme recuperabili per effetto dell'anatocismo e verificando se ciò ha determinato la fattispecie penale del reato di usura.
    Qualora emergessero le fattispecie sopra evidenziate, lo Studio attraverso i propri legali intraprende le azioni stragiudiziali , e giudiziali necessarie per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto ed il risarcimento dei danni subiti.

    Spese
    il cliente anticipa le seguenti spese che saranno restituite, in aggiunta al risarcimento dei danni, a conclusione dell'attività legale:
    Per la fase stragiudiziale:
    - redazione perizia;
    - avvio ed eventuale conclusione della mediazione obbligatoria.
    per la fase giudiziale:
    - contributo unificato per l'iscrizione del giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario competente;
    - compenso Consulente tecnico Tribunale.

    Il compenso legale sarà determinato specificamente al conferimento del mandato e sarà commisurato al valore della controversia.
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