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giovedì 20 dicembre 2018
mercoledì 28 novembre 2018
Licenziamento verbale: conseguenze
Anche
nelle piccole aziende, quelle cioè con meno di 15 dipendenti,
il licenziamento
verbale,
intimato a voce dal datore di lavoro, è inefficace; il lavoratore ha
pertanto diritto alla riammissione nel posto di lavoro e al
risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non
corrisposte [1].
Licenziamento verbale: termini per contestazione
In
caso di licenziamento orale, in più, non si applicano i termini di
decadenza per impugnare il licenziamento, termini che impongono al
dipendente di contestare la
comunicazione entro 60 giorni e di fare causa nei successivi 180
giorni. Quindi il lavoratore che è stato licenziato verbalmente può
agire in qualsiasi momento purché entro i consueti 5 anni di
prescrizione [2].
Licenziamento orale: a chi spetta la prova?
Veniamo
ora all’onere della prova. A dimostrare che si è trattato di un
licenziamento orale deve essere il dipendente oppure è il datore di
lavoro a dover fornire la prova che è stato il dipendente ad
assentarsi senza una valida ragione? Secondo la Cassazione l’onere
della prova spetta all’azienda. Secondo la Corte [3],
se il dipendente sostiene di essere stato licenziato oralmente mentre
il datore si difende sostenendo che, piuttosto, è stato il
lavoratore ad essersi dimesso spontaneamente o a non presentarsi più
sul posto di lavoro (risultando in tal modo assente ingiustificato),
l’onere della prova grava su quest’ultimo ossia sul datore.
Quando il lavoratore sostiene di essere stato licenziato oralmente e
fa valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità di tale
licenziamento, egli deve solo dimostrare di essere stato estromesso
dal rapporto. Al contrario, spetta al datore di lavoro fornire la
prova contraria, ossia dimostrare che c’è stato l’abbandono del
posto da parte del prestatore d’opera. Insomma, in un eventuale
processo di contestazione del licenziamento, il dipendente si trova
in una posizione di vantaggio. Se infatti il datore di lavoro non
riesce a provare quanto egli assume essere avvenuto (per esempio, il
fatto che il lavoratore non si è più presentato in azienda o che
abbia espressamente dichiarato ai superiori di non voler più
lavorare), per la legge si è trattato di un licenziamento orale:
pertanto il dipendente deve essere reintegrato.Questa tesi, sposata
dalla Cassazione, non è però condivisa da tutti i tribunali di
merito (primo e secondo grado). Di certo, conta più ciò che dice la
Suprema Corte, tuttavia, daremo conto anche delle pronunce contrarie.
Una di queste è quella del tribunale di Nola [4] secondo
cui «qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato
oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità
di tale licenziamento sarà suo onere dimostrare l’effettiva
estromissione e il conseguente impedimento alla prosecuzione della
prestazione lavorativa. Ove tale prova venga fornita, il datore di
lavoro dovrà dimostrare che tale estromissione è derivata dalle
dimissioni del lavoratore (nel caso esaminato per le dimissioni non
vigeva ancora l’obbligo di comunicazione telematica)».
Lo
stesso orientamento è stato sposato dal tribunale di Roma [5]
Il
tribunale di Milano si allinea alla Cassazione[6]: «In tema
di ripartizione dell’onere probatorio in caso di contrapposte
allegazioni in ordine all’esistenza di dimissioni volontarie a
fronte di assunti circa l’avvenuto licenziamento in forma orale,
qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e
faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità di tale
licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di
dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere
raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel
quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova
gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal
rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la
valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio
ricade sull’eccipiente».
[1] Cass.
sent. n. 22297/2017
[2] Cass.
sent. n. 3022/2003; n. 3340/2000. A riguardo confronta anche la
risposta all’interpello ministero Lavoro del 25.03.2014 n. 12.
[3] Cass.
sent. n. 8927/15 del 5.05.2015, n. 4241/15; cfr. anche Cass. sent. n.
14202/2018 e Cass. sent. n. 19236/2011 secondo cui «Nell’ipotesi
di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto
(licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da
parte del Giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso
delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di
rispettare non solo il primo comma dell’art. 2697 c.c., relativo
alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere
dall’attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico
dell’eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del
diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova
delle dimissioni, l’onere della prova concernente il requisito
della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di
nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro
della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul
lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto
lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di
lavoro -avente valore di una eccezione – ricade sull’eccipiente –
datore di lavoro ex art. 2697 c.c.»
[4]Trib.
Nola, sent. n. 1637/2017.
[5]Trib.
Roma, sent. n. 15673/2016.
[6]Trib.
Milano, sent. del 30.04.2014.
giovedì 15 novembre 2018
Disturbo alla quiete pubblica: chi chiamare
Chi
non ti consente di riposare o di lavorare perché fa così tanto
rumore da disturbare il vicinato o i condomini di un intero palazzo
commette reato, quello di disturbo
alla quiete pubblica.
In
verità il nome corretto del capo di imputazione è «disturbo alle
occupazioni e al riposto delle persone» ed è previsto dall’articolo
659 del codice penale.
Il
caso tipico è quello del titolare di un locale notturno che diffonde
musica a volume elevato o quella del proprietario di alcuni cani,
lasciati sul balcone ad abbaiare fino a notte fonda.
Nel
reato non ricade, invece, l’ipotesi del vicino del piano di sopra
che rientra la sera tardi strisciando i tacchi a terra, che tiene
alto lo stereo o la televisione, che chiacchiera al cellulare alle
tre della notte svegliando il condominio che vive sotto. In questi
ultimi casi si commette solo un illecito civile il quale può
comportare, oltre all’ordine del giudice di cessare i rumori, il
risarcimento de danno.
La
differenza tra il reato e l’illecito civile non sta quindi
nell’entità dei rumori ma del numero di persone molestate:
nel primo caso si tratta di un numero indeterminabile di soggetti (il
“vicinato”), mentre nel secondo caso la vittima può essere una o
poche famiglie. Chiaramente quando scatta il reato, la vittima ha uno
strumento di difesa più forte: la denuncia alle autorità.
Proprio
di questo ci occuperemo qui di seguito: spiegheremo cioè chi
chiamare in caso di disturbo alla quiete pubblica.
Quindi,
se non riesci a lavorare perché c’è un chiasso infernale nella
piazza sottostante per via di una manifestazione, se non trovi la
concentrazione perché un’automobile parcheggiata sotto il palazzo
ha lo stereo talmente alto da far arrivare le vibrazioni sino ai
piani alti, se nel giardinetto sotto casa i cani schiamazzano fino a
notte fonda o se il bar intrattiene i propri clienti all’esterno
con degli amplificatori, leggendo questo articolo saprai cosa fare
per tutelarti.
Ed
è proprio sulla tutela che si gioca al differenza fondamentale tra
il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone e
la semplice responsabilità civile. In quest’ultima ipotesi difatti
– quella del vicino maleducato che fa sentire i propri rumori negli
appartamenti con lui confinanti – non c’è possibilità di
chiamare la polizia o i carabinieri, ma bisogna ricorrere a un
avvocato che avvii, a proprie spese, un ricorso in tribunale.
Dando
quindi per scontato che tu abbia compreso quando scatta il reato di
disturbo alla quiete pubblica, vediamo ora chi chiamare in
questi casi.
Disturbo alla quiete pubblica: quando c’è reato
Non
si configura il reato di disturbo alle occupazioni e al riporto delle
persone nel caso in cui i rumori prodotti non comportino molestia per
un «numero indefinito di persone» ma solo per taluni determinati
soggetti – quali gli occupanti di un singolo appartamento – che,
in quanto appunto limitati, non possono rappresentare quella
“tranquillità pubblica” meritevole di tutela per l’ordinamento.
In questi casi può al limite configurarsi un’ipotesi di illecito
civile, fonte di risarcimento del danno, ma non si integra alcuna
violazione penalmente rilevante.
La
norma del codice penale prevede due distinte ipotesi di reato.
Il
primo comma dell’articolo si rivolge a qualsiasi cittadino e
stabilisce la punibilità di «chiunque, mediante schiamazzi o
rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali,
disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici».
Il
secondo comma invece si rivolge invece solo a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso e lo punisce se produce rumore
violando le varie disposizioni della legge (norme di solito a
carattere amministrativo o locale) o le prescrizioni dell’Autorità.
Il
reato in questione è rivolto a tutelare l’ordine pubblico da
intendersi come la pubblica e privata tranquillità delle persone.
Secondo
la giurisprudenza il reato scatta anche qualora a lamentarsi dei
rumori o a sporgere denuncia sia un singolo soggetto. L’importante
però è che venga accertato che i rumori abbiano una tale
diffusività da molestare un numero indeterminato di persone,
anche se poi queste non si lagnano. Ad esempio, se la musica viene
avvertita da tutto l’edificio ma solo tra famiglie di vecchietti si
lamentano, mentre le altre, pur sentendo chiaramente i suoni,
preferiscono non agire perché trovano piacevole e di proprio gusto
la musica, il reato scatta ugualmente.
Non
a caso è stato utilizzato il termine “potenzialmente idoneo”.
Invero, occorre precisare che, essendo la fattispecie in esame un
reato di pericolo, non è necessario che si verifichi in concreto
l’evento, essendo, viceversa, sufficiente una condotta tale da
poter determinare il disturbo di un indefinito numero di soggetti.
Ci
si deve poi riferire alla «media sensibilità delle persone» che
vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti.
Non
c’è invece alcun reato quando ad essere stati disturbati sono solo
i condomini che si trovino in un luogo contiguo a quello da cui
provengono i rumori. In tali ipotesi, perciò, occorrerà inquadrare
la fattispecie nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili
confinanti: con la conseguenza che polizia e carabinieri non sono
competenti a intervenire.
Quali sono i mestieri rumorosi?
Con riferimento poi al secondo comma della norma del codice penale, la Cassazione ha che per «mestieri rumorosi» si intendono tutte quelle attività di lavoro produttive di vibrazioni sonore di carattere molesto per il senso auditivo in ragione della particolare natura degli strumenti adoperati o dei peculiari procedimenti attraverso cui si realizzano.
Qualsiasi
attività lavorativa può, dunque, essere qualificata come mestiere
rumoroso ogni qual volta, per le modalità con cui si svolge e per i
mezzi di cui si avvale, produca rumori fastidiosi esorbitati la
normale tollerabilità, a prescindere dal fatto che l’autorità
comunale abbia predisposto l’indicazione dei mestieri rumorosi: una
tale elencazione ha quindi solo valore di esempio.
Disturbo alla quiete pubblica: in quali orari? La legge non dice in quali orari si può verificare il reato di disturbo alla quiete pubblica: può essere tanto di giorno quanto di notte. Del resto la norma parla di «disturbo alle attività e al riposo» quando le prime sono spesso diurne. Il disturbo punito dal codice penale non ha infatti riguardo soltanto al riposo ma anche alla quiete che è bene tutelato in ogni orario, di giorno e di notte, a prescindere dagli orari lavorativi. Il concetto di “riposo” non deve, dunque, essere inteso solo come quello di «sonno notturno» ma comprende anche il riposo in senso lato, ad esempio quello delle due del pomeriggio sul divano, dopo il pranzo o anche quello a metà mattina o di chi, dopo una notte di veglia per il lavoro è costretto a dormire di giorno.
Disturbo alla quiete pubblica: chi chiamare?
Vediamo ora come agire in caso di un rumore che integra il reato di disturbo alla quiete pubblica e chi chiamare. Trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio, la denuncia che sporge il cittadino ha un semplice valore di segnalazione, potendo le autorità intervenire anche in via autonoma.
Se un bar fa rumore da disturbare il vicinato si possono chiamare la polizia o i carabinieri. I pubblici ufficiali, una volta intervenuti, stileranno un verbale che ha valore di atto pubblico. Il fatto che questi intervengano ha un duplice vantaggio: innanzitutto evita al soggetto molestato di doversi avvalere di un avvocato per presentare una denuncia in tribunale; in secondo luogo potranno constatare i rumori e farne menzione nel verbale. Le loro percezioni potranno poi essere confermate nel corso del processo penale durante il quale potranno essere sentiti come testimoni per confermare l’intensità dei rumori.
Se sei il solo a sentire i rumori non puoi chiamare carabinieri o polizia perché non si parla di reato. Né potrai avvalerti dell’amministratore di condominio che, per sua natura, non è competente a dirimere i rapporti privati tra i condomini. Dovrai invece ricorrere a un avvocato affinché diffidi il responsabile e, in caso di mancato rispetto dell’altrui riposo, agisca contro di lui in sede civile.
Se
invece ci sono i presupposti del reato, non è necessario che vi sia
una petizione del quartiere o dell’intero stabile: ogni singola
vittima del chiasso può agire indipendentemente dagli altri
chiamando le autorità o presentandosi al loro ufficio per denunciare
l’accaduto.Il risarcimento del danno Sia
nel caso in cui il rumore integri il reato, che un semplice illecito
civile alla vittima spetta il risarcimento del danno.
Chiaramente cambia la forma per chiedere tale risarcimento. Vediamole
entrambe.
Il risarcimento per il reato di disturbo alla quiete pubblica
Nel caso di illecito penale, la vittima, una volta instaurato il processo, può avanzare le sue pretese risarcitorie in sede dibattimentale, attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale per il tramite di un avvocato.
Il risarcimento per l’illecito civile dei rumori molesti
Nel caso in cui non vi sia reato ma solo illecito civile, il risarcimento deve essere avanzato con un atto di citazione, anche in questo caso per il tramite di un avvocato.
A quanto ammonta il risarcimento per i rumori?
Non è necessario dimostrare l’ammontare di tale danno, ma bisogna provarne l’esistenza, non potendosi intendere come implicito all’illecito e quindi automatico. Non è necessaria una relazione medica che dimostri come la persona ha perso il sonno, ma servirà quantomeno una prova di aver perso le proprie abitudini di vita e la tranquillità domestica.
martedì 23 ottobre 2018
permessi dal lavoro: come funzionano
Il dipendente, oltre alla fruizione delle ferie e dei congedi per specifici motivi, ha la possibilità di assentarsi dal lavoro, per brevi periodi, utilizzando i permessi. Il permesso è un’assenza dal lavoro, solitamente di breve durata, riconosciuta dalla legge o dal contratto collettivo applicato: il permesso può spettare su base oraria o per determinati motivi, come l’assistenza di un familiare disabile o l’effettuazione di un esame. Solitamente i permessi sono retribuiti, ma vi sono diversi casi in cui l’assenza, pur essendo legittima, non è retribuita. Facciamo allora il punto della situazione sui permessi dal lavoro: come funzionano, quali sono le tipologie di permesso esistenti, quando e come sono pagati, chi può richiederli.
Rol
I Rol sono i permessi per riduzione dell’orario di lavoro: rientrano nell’elenco dei permessi retribuiti riconosciuti in base al contratto collettivo applicato, mentre la riduzione dell’orario di lavoro, dalla quale quindi dipende l’ammontare totale dei permessi, è determinata su base annua e in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore.
Quando si possono chiedere i Rol?
La fruizione di questi permessi, al pari delle ferie, deve essere concordata col datore di lavoro: tuttavia, a differenza delle ferie, i Rol possono essere monetizzati, dato che derivano dalla contrattazione, quindi dalla volontà delle parti, non da norme di legge.
Dunque, se entro il periodo massimo indicato dal contratto (collettivo, territoriale, aziendale o individuale) i permessi non vengono utilizzati dal lavoratore, possono essere liquidati dal datore come indennità; sui permessi non goduti sono comunque dovuti i contributi all’Inps, che devono essere pagati ed inseriti nella dichiarazione Uniemens entro il mese successivo al termine per la loro fruizione.
L’invio di una domanda per fruire dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro non è obbligatorio: se, però, gli accordi collettivi, aziendali o individuali lo prevedono, il dipendente deve inviare al datore un’istanza in carta semplice, che indichi le date e gli orari nei quali si vorrebbe assentare, assieme al numero di ore di permesso, senza necessità di indicare alcuna motivazione per la fruizione delle assenze.
Permessi ex festività
I permessi ex festività sono dei permessi previsti, nella maggior parte dei contratti collettivi, per compensare l’abolizione delle seguenti festività:
- San Giuseppe (19 marzo);
- Ascensione (39° giorno successivo alla Pasqua);
- Corpus Domini (60° giorno successivo alla Pasqua);
- Santi Pietro e Paolo (29 giugno, a Roma è comunque festeggiato come giornata del Santo Patrono);
- Unità Nazionale (4 novembre).
Relativamente all’ex-festività del 4 novembre, la maggior parte dei contratti collettivi, anziché il permesso, riconosce il trattamento spettante per la festività coincidente con la domenica, quindi la maggiorazione della paga nella misura di una giornata.
Per le altre ex-festività, spettano in tutto 32 ore di permesso all’anno, o 4 giorni, che maturano in ratei pari ad 1/12 al mese (2,6667 ore mensili).
Anche in questo caso, non essendo i permessi previsti dalla legge, ma dalla volontà delle parti, possono essere sostituiti da un’indennità se non goduti entro un periodo massimo: in ogni caso, entro lo stesso periodo, devono essere pagati i contributi Inps.
Quando si possono chiedere i permessi ex festività?
Non è obbligatorio presentare un’apposita domanda per richiedere i permessi ex-festività: tuttavia, gli accordi collettivi, aziendali o individuali, possono prevedere l’invio di un’istanza in carta semplice, che indichi le date e gli orari nei quali ci si vorrebbe assentare, assieme al numero di ore di permesso; ad ogni modo, non è necessario indicare una specifica motivazione per la fruizione delle assenze.
Permessi Legge 104
I permessi Legge 104 sono assenze dal lavoro retribuite, pari a tre giornate mensili (frazionabili), finalizzate all’assistenza di un familiare portatore di handicap grave.
L’argomento è lungo e complesso: per i dettagli sulla spettanza del diritto rinviamo alla nostra Guida ai permessi Legge 104 e alla Guida completa alle agevolazioni Legge 104. Grazie a una recente sentenza della Cassazione, questi permessi possono essere chiesti non solo per assistere il coniuge o un parente, ma anche il convivente.
Come si chiedono i permessi Legge 104?
Per ottenere i permessi Legge 104 deve essere presentata un’apposita domanda all’Inps, perché l’Istituto retribuisce i permessi con un’indennità.
La domanda all’Inps, redatta su un apposito modello denominato SR08_Hand 2, deve contenere:
- i dati del dipendente, l’orario lavorativo e il suo inquadramento;
- i dati del disabile e la relazione di parentela col lavoratore;
- l’indicazione sull’esistenza o meno di altri familiari beneficiari di permessi o congedi per lo stesso disabile;
- l’eventuale ricovero del disabile;
- la distanza tra l’abitazione del lavoratore e quella del disabile;
- l’autodichiarazione dei dati e del possesso di handicap in situazione di gravità, firmata dallo stesso disabile, o dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, in caso di documentato impedimento;
- le eventuali modalità di pagamento, nei casi in cui l’indennità non sia liquidata dal datore di lavoro, ma direttamente dall’Inps.
Alla domanda deve essere allegato il certificato di handicap grave rilasciato da parte della Commissione Asl integrata, oppure il certificato provvisorio o il certificato sostitutivo rilasciato da un medico specialista, nei casi di ritardo nel rilascio della certificazione necessaria.
La domanda all’Inps può essere inviata tramite il sito web o il call center dell’Istituto (per chi possiede il pin dispositivo o l’identità digitale spid), oppure tramite patronato.
Deve essere poi inoltrata copia della domanda al datore di lavoro, anche se lo stesso non ha discrezionalità in merito alla concessione dei permessi Legge 104, ma può esclusivamente verificare l’esistenza dei requisiti per il godimento.
Permessi per lutto o grave malattia di un familiare
Se un familiare del lavoratore muore o si ammala gravemente, il dipendente ha diritto ad un massimo di 3 giorni l’anno di permessi retribuiti. Il familiare deve essere un parente entro il secondo grado, o un componente della famiglia anagrafica.
Non è necessario che il lavoratore fornisca un determinato preavviso ed il permesso può essere anche frazionato ad ore: in caso di grave malattia del parente, il lavoratore deve presentare al datore la documentazione che la comprovi entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività, fatta salva la possibilità, per il datore, di richiedere la verifica della gravità dell’infermità.
Permessi e congedi per motivi personali
Molti contratti collettivi prevedono la concessione di permessi per motivi personali, solitamente non retribuiti; vediamo i principali:
- per il settore Alimentare ed Autrasporto possono essere concessi brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà per l’azienda di non corrispondere la retribuzione; il contratto Autotrasporto prevede inoltre 20 ore di permessi annui non retribuiti (10 ore possono essere retribuite per l’effettuazione di esami clinici e visite specialistiche);
- il contratto collettivo Calzature prevede brevi permessi per assentarsi dall’azienda durante l’orario di lavoro per giustificati motivi (da richiedersi con preavviso di 48 ore, salvo i casi di comprovata urgenza);
- il contratto collettivo Carta, per motivi personali e familiari, prevede, oltre all’aspettativa non retribuita, dei brevi permessi, con facoltà per l’azienda di non erogare la retribuzione;
- il contratto collettivo Chimica prevede, oltre a un’aspettativa per necessità personali comprovate, brevi permessi non retribuiti per giustificati motivi; inoltre prevede ulteriori brevi permessi per assistere figli di età inferiore a 6 anni (non disabili), per esigenze familiari in genere e per lavoratori provenienti da Paesi extraeuropei che debbano rimpatriare per gravi motivi familiari;
- il contratto collettivo Gomma/Plastica, per motivi personali o familiari, prevede un’aspettativa non retribuita, mentre il Ccnl Grafica /Editoria, oltre all’aspettativa, prevede anche la fruizione di brevi permessi, compatibilmente con le esigenze aziendali;
- il contratto collettivo Legno /Arredamento non prevede permessi con motivazione generica, ma prevede soltanto 3 giorni complessivi di permesso retribuito, per decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
- il contratto collettivo Metalmeccanica prevede brevi permessi non retribuiti, o un’aspettativa sino a 6 mesi (per i lavoratori con 10 anni e più di anzianità), per motivi personali in genere; 3 giorni complessivi di permesso retribuito (anche frazionabile) per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
- il contratto collettivo Commercio e Terziario prevede:
- 3 giorni complessivi di permesso retribuito (anche frazionabile) per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
- un’aspettativa non retribuita sino a 2 anni, per gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti previsti dal codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche non conviventi;
- il contratto collettivo Turismo, infine, prevede un congedo straordinario retribuito fino a 5 giorni per disgrazia a familiari o per gravi calamità e permessi di breve durata per motivi personali in genere, con possibilità di recupero con ore di lavoro (al massimo un’ora al giorno), in casi speciali e giustificati.
Permessi donazione sangue
Per la donazione di sangue ed emocomponenti, il lavoratore ha il diritto di assentarsi per 24 ore, a partire dal prelievo. Il permesso è retribuito dal datore di lavoro e rimborsato dall’Inps. Al termine della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a presentare l’attestazione sanitaria dell’avvenuto prelievo.
Permessi per visite mediche
Se il lavoratore deve sottoporsi a visite mediche o terapie, sia generiche che specialistiche, possono essergli concessi, a seconda di quanto disposto dai contratti collettivi e dalle prassi aziendali:
- dei permessi retribuiti: in questo caso, per l’indennizzo dell’assenza, è necessario che il dipendente presenti un’attestazione, da parte del medico, che certifichi la visita e l’orario in cui è stata eseguita;
- lo scomputo delle assenze per visita medica, su base oraria, dal monte di ore di permessi retribuiti spettanti, come rol (riduzione dell’orario di lavoro) o ex festività;
- dei permessi non retribuiti.
In alcuni casi, inoltre, è indennizzato anche il tempo impiegato per recarsi sul luogo di effettuazione della visita.
Se il dipendente si assenta per effettuare delle visite mediche o per sottoporsi a terapie ambulatoriali in regime di day hospital, l’assenza beneficia dello stesso trattamento delle assenze per malattia. Lo stesso trattamento delle assenze per malattia vale anche se il dipendente deve assentarsi per effettuare cicli di cura ricorrenti.
Per approfondire: Permessi per visite mediche e cure.
Permessi per gli invalidi
I dipendenti mutilati e invalidi civili, se possiedono un’invalidità superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo straordinario pari ad un massimo di 30 giorni, per le cure relative alle infermità possedute (ad esempio fisioterapia, riabilitazione dei cardiopatici, etc.).
Per ottenere il congedo retribuito, il dipendente deve presentare all’azienda una domanda da cui risulti la necessità della terapia, in relazione all’infermità invalidante riconosciuta: la domanda deve essere accompagnata da un’apposita richiesta proveniente da un medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica.
Le assenze sono retribuite con un’indennità, a carico del datore di lavoro, calcolata secondo le regole dell’indennità di malattia: tuttavia, non trattandosi di assenze per malattia, non rientrano nel periodo di comporto.
Altri permessi
I casi in cui possono essere concessi dei permessi non si esauriscono in quelli elencati. Tra le principali causali in cui può essere ottenuto un permesso, ricordiamo anche:
- i permessi per chi ricopre cariche pubbliche elettive (sindaci, consiglieri comunali, regionali e provinciali, componenti di consigli circoscrizionali, membri del Parlamento, del Governo, degli organi elettivi Ue,E etc…);
- i permessi per chi ricopre cariche sindacali;
- i permessi per attività di formazione e per esami;
- i permessi per attività di volontariato;
- i permessi legati alla maternità ed alla paternità (congedo di maternità e paternità, congedo parentale, riposi per allattamento, permessi per visite mediche in gravidanza, permessi per malattia dei figli, permessi per genitori di disabili).
giovedì 27 settembre 2018
Cartelle di pagamento, come fare in caso di prescrizione quinquennale
Cartelle con prescrizione quinquennale: quali sono?
Le cartelle che si prescrivono in cinque anni solo quelle relative a:
- Imu,
- Tasi,
- Tari (l’imposta sui rifiuti),
- multe stradali,
- sanzioni amministrative (ad esempio quelle per un protesto),
- contributi di previdenza dovuti all’Inps,
- Per tutte le altre cartelle di pagamento, escluse solo quelle relative al bollo auto (che si prescrivono in tre anni), vale la prescrizione di dieci anni. Si tenga tuttavia conto che, di recente, svariati giudici (ma tra questi non c’è ancora la Cassazione) hanno ritenuto che la prescrizione di Irpef e Iva debba essere di cinque anni e non dieci.
Cartelle con prescrizione quinquennale: come fare?
In merito alle imposte che abbiamo appena elencato per le quali vale la prescrizione quinquennale, ecco alcuni utili suggerimenti per “togliersi di torno” il debito.La prescrizione può riguardare la cartella o l’imposta. In entrambi i casi, come detto, il termine è sempre di cinque anni. Cerchiamo di spiegarci meglio.Prescrizione quinquennale dell’imposta
Si prescrive l’imposta quando, dall’anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto, decorrono cinque anni senza che il contribuente abbia mai ricevuto un avviso di pagamento. Così, se dovesse arrivare direttamente la cartella o un accertamento questo sarebbe illegittimo. Facciamo un esempio. Un contribuente non paga l’Imu per il 2012. Nel 2018 riceve una cartella o un avviso di accertamento da parte del Comune: questi atti sono illegittimi perché l’imposta si è ormai prescritta.Prescrizione quinquennale della cartella
Si prescrive la cartella, invece, quando dalla notifica di quest’ultima l’Agente della Riscossione non svolge alcun atto: non invia quindi solleciti, intimazioni di pagamento, non iscrive fermi o ipoteche, non avvia un pignoramento. Facciamo, anche in questo caso, un esempio pratico. Immaginiamo che Luciano riceva una cartella nel 2010 per la Tasi e la Tari. Da allora in poi non ha mai ricevuto alcun altro atto. Nel 2018 l’Esattore gli invia un preavviso di fermo auto. Luciano potrà impugnare tale atto in quanto si riferisce a una cartella ormai caduta in prescrizione. Se però Luciano dovesse aver ricevuto, nel 2014, un sollecito di pagamento la prescrizione si compirebbe solo nel 2019.Come accorgersi che si è verificata la prescrizione?
A questo punto ti chiederai: come faccio ad essere certo che una imposta o una cartella è caduta in prescrizione? Hai due modi. Il primo è quello di verificare nel tuo archivio quali atti e raccomandate ti sono state notificate; devi però essere certo di aver ritirato qualsiasi avviso di giacenza eventualmente lasciato dal postino nella tua casetta delle lettere. Il secondo è di presentarti all’ufficio e presentare una istanza di accesso agli atti amministrativi e, con essa, chiedere che ti sia data copia di tutti gli atti a te notificati. Per verificare se si è prescritta l’imposta, dovrai presentare la domanda all’Ente competente (per Imu, Tasi, Tari, multe stradali di competenza della polizia municipale è il Comune; per le altre sanzioni di competenza della Prefettura è quest’ultima; per i contributi previdenziali o assistenziali sono competenti rispettivamente l’Inps e l’Inail).Una volta ricevuti le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (per le cartelle notificate a mezzo posta) o delle relazioni di notifica (per quelle invece notificate tramite messo comunale), potrai verificare se tutto è in regola, se la notifica è avvenuta all’indirizzo corretto, se la firma di ricevimento della busta è tua o se, in mancanza di consegna per tua momentanea assenza, è stata inviata la seconda raccomandata che ti avvisa della giacenza in Comune o alle Poste.Come fare a cancellare una cartella prescritta?
Sembra quasi paradossale: per quanto la prescrizione sia una circostanza assai facile da verificare (basta saper contare fino a massimo 10), a volte cancellare una cartella prescritta è quantomai difficile. E ciò perché, se anche presenti una istanza in autotutela all’ente titolare del credito (il Comune, l’Agenzia delle Entrate, ecc.) questi di solito non rispondono. Se invii l’istanza all’Ente della Riscossione, questi invece si limita a inoltrarla all’ente titolare del credito e qui, di nuovo, la pratica si blocca.Non è neanche possibile impugnare la cartella prescritta perché notificata ormai molto tempo prima: sono pertanto decorsi i 60 giorni per il ricorso.Che soluzioni ci sono? Non c’è altro rimedio di impugnare un eventuale successivo atto notificato dall’Esattore (ad esempio un preavviso di pignoramento, di fermo o di ipoteca o un sollecito di pagamento) facendo rilevare che il credito è ormai caduto in prescrizione.Se la cartella prescritta non è stata neanche notificata si può impugnare anche l’estratto di ruolo, in qualsiasi momento, richiesto all’ufficio dell’Agente della Riscossione: un metodo “veloce” per cancellare il debito in tutta sicurezza senza dover attendere la successiva mossa dell’Agente per la riscossione.
venerdì 14 settembre 2018
Vendita immobile che si trova su un area per l’edilizia economica e popolare
Se si è acquistato un appartamento in un piano di zona (PdZ) di Roma si è sicuramente usufruito di agevolazioni di natura economica.
I costi legati a tali agevolazioni sono stati, a suo tempo, sostenuti dal Comune o dalla Regione, in parte tramite contributo diretto, in parte scontando al costruttore (e successivamente all’acquirente finale) parte dei costi di urbanizzazione e concessione.
Ovviamente se si è acquistato con determinate regole, lo è per sempre: ossia, il beneficio iniziale (sconto sul prezzo di acquisto) non riguarda solo il primo compratore, ma deve essere trasferito anche ai successivi proprietari; pertanto, io che sono proprietario dell’immobile, al momento della vendita ho due possibilità: o vendo la casa allo stesso prezzo agevolato (ovvero ai prezzi previsti sui contratti d’acquisto di oltre 20 anni fa, più le rivalutazioni di legge) oppure posso venderla al prezzo di mercato, ma in questo caso è necessario “affrancarsi” dal vincolo versando una somma al Comune in funzione della superficie dell’appartamento.
Oltre alle agevolazioni di cui abbiamo parlato, il Comune a suo tempo diede un’ulteriore fattore di convenienza per i costruttori (e quindi sempre per gli acquirenti): anziché obbligare i costruttori ad acquistare il terreno (solitamente privato e quindi espropriato, o comunale) sul quale dovevano essere eretti gli edifici, ha fornito lo stesso in concessione per 99 anni (rinnovabili per ulteriori 99); al termine di tale periodo il terreno (e ovviamente le abitazioni che vi sono state costruite sopra) dovevano tornare di proprietà del Comune.
Ciò significa che, quando abbiamo comprato le abitazioni, non ne abbiamo acquisito la proprietà piena, ma il diritto di occupare la superficie del terreno per 99 anni, a partire dalla data di concessione (Diritto di Superficie).
Ora il Comune, per alcune zone, ha dato la possibilità, dietro pagamento di una somma contenuta e la stipula di un mini-rogito presso un notaio, di convertire il Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà.
Per procedere con questa operazione il PdZ deve essere inserito in una apposita delibera comunale e devono essere determinati i coefficienti per la determinazione dell’importo da corrispondere al Comune .
Attualmente il Comune è stato sommerso di richieste di affrancazione così che si sono allungati i tempi di attesa, ciò ha comportato disagi a coloro che stavano con trattative avviate per la vendita del proprio immobile.
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