martedì 9 luglio 2019

NASPI

La legge italiana tutela i lavoratori in caso di perdita del lavoro garantendo loro una somma di denaro mensile. Questa forma di tutela a favore del disoccupato si chiama Naspi.

A chi spetta?
La Naspi non è una forma di tutela universale. Infatti, non tutti i lavoratori italiani sono assicurati, dal punto di vista previdenziale, all’Inps. Molti sono iscritti a forme di previdenza sociale privata. Si pensi agli avvocati, ai commercialisti, agli architetti, etc.. Tutti questi professionisti sono iscritti alle proprie Casse previdenziali di riferimento e non possono, dunque, ricevere la Naspi così come le altre provvidenze sociali erogate dall’Inps.La Naspi viene erogata unicamente ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinatocon le stesse cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono, invece, esclusi dalla possibilità di fruire della Naspi:
  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, a meno che non optano per la Naspi.

Naspi: quanto spetta?

Chiarito a chi spetta, cerchiamo di capire a quanto ammonta l’assegno Naspi che verrà pagato mensilmente dall’Inps.

L’ammontare della Naspi varia a seconda di vari fattori.
In particolare:
  • se la retribuzione del dipendente è inferiore a un determinato importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat e reso noto annualmente dall’Inps con una propria circolare (per l’anno 2019 questo valore è 1.221,44), l’assegno Naspi ammonta al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni;
  • se la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo di cui abbiamo appena parlato (ossia, come detto, euro 1.221,44 per l’anno 2019), la misura dell’assegno Naspi sarà pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
La Naspi, in ogni caso, non può essere più alta di una somma massima fissata dalla legge e rivalutata annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat. Anche questo tetto massimo viene reso noto ogni anno dall’Inps con apposita circolare pubblicata sul sito.
Naspi: quando arrivano i soldi:
Una volta che la domanda di Naspi è stata accettata dagli uffici Inps, il disoccupato si chiede quando iniziano ad arrivare i soldi.
L’indennità di disoccupazione Naspi spetta al lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro a partire:
  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se il lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se il lavoratore presenta la domanda dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro e/o malattia professionale o preavviso, se il lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
E’, dunque, compito del lavoratore essere il più celere possibile nella presentazione della domanda al fine di ottenere la Naspi e cominciare a prendere i soldi il prima possibile. Resta inteso che anche se dovessero esserci dei ritardi nell’erogazione dell’assegno, i periodi in cui si ha diritto alla Naspi non può metterli in discussione nessuno e verranno pagati tutti insieme quando il pagamento verrà effettuato.

Naspi: come fare domanda:

La domanda di Naspi deve essere presentata dal lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro all’Inps unicamente per via telematica e deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 68 giorni. Questo termine decorre:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato nel caso in cui la maternità sia insorta durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, se infortunio o malattia sono insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla risoluzione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza emessa dall’autorità giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
    La domanda di Naspi deve essere presentata, come detto, esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio dedicato.
Se vuoi evitare di commettere errori o di sbagliarti nella compilazione della domanda di Naspi, prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare direttamente dal portale Inps il tutorial “Naspi: invio domanda” che ti fornirà delle precise istruzioni sulla compilazione dei vari campi di cui si compone la domanda.
Se hai problemi ad inoltrare telematicamente la domanda, l’Inps ti offre due possibili alternative:
  • tramite il Contact center Inps al numero 803 164 (la chiamata è gratuita da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 se si chiama da rete mobile;
  • tramite enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nei consueti tempi tecnici, gli uffici Inps prenderanno in carico la domanda e verificheranno il possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la Naspi. Se è tutto a posto a stretto giro riceverai l’accettazione della domanda di Naspi con le relative informazioni.

Note: [1] Art. 38, Cost. - [2] Art. 1, 4 marzo 2015, n. 22.






venerdì 7 giugno 2019

Infortunio in itinere: INAIL e risarcimento danno

Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione. In sede Inail l’invalidità viene elevata al 30%, trattandosi di infortunio sul lavoro. Richiesti i danni alla compagnia assicurativa di Caio, Tizio si vede negare l’offerta risarcitoria in quanto la compagni assicurativa sostiene che il danno verrà risarcito dall’Inail con diritto di surroga della stessa.
E’ giusta l’interpretazione della compagnia assicurativa?
Preliminarmente bisogna accennare all’art.
il quale definisce le tre ipotesi in cui si può parlare di infortunio in itinere:
a) Infortunio occorso durante il percorso casa – lavoro
b) Infortunio occorso recandosi durante il percorso da un luogo di lavoro ad un altro
c) Infortunio occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale del pasto ( nel caso sia prevista la mensa aziendale).
Non osta all’intervento dell’Inail il fatto che si sia utilizzato un mezzo proprio, semprechè tale utilizzo sia necessitato.
La Cassazione con sentenza n. 995 del 2007 ha specificato i requisiti affinchè possa trovare applicazione la normativa in materia di infortunio in itinere :
a) La sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento
b) La sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa
c) La necessità da parte del lavoratore dell’uso del veicolo privato ( da accertarsi in concreto).
Detto ciò non si può non considerare come le modalità di valutazione del danno siano diverse rispetto alla valutazione RCA del danno biologico. L’entità delle lesioni, ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.Lgs 38/2000, viene valutata mediante l’utilizzo della
Il Legislatore ha distinto tre diversi scaglioni di lesioni ( i punti percentuali si riferiscono alla valutazione INAIL):
a) Lesioni inferiori al 6% ; in questo caso non vi sarà indennizzo alcuno da parte dell’Inail ed il danno verrà risarcito completamente dalla assicurazione RCA
b) Lesioni comprese tra il 6% ( incluso) ed il 16% ( escluso): l’INAIL corrisponderà un indennizzo in capitale il quale andrà a coprire i postumi permanenti a titolo di danno biologico ma non il danno temporaneo né il danno morale. Si farà riferimento per la valutazione dell’entità delle lesioni alla
oppure alla
c) Lesioni superiori al 16 %, l’INAIL corrisponderà una rendita sulla base dell’apposita “tabella delle rendite”.
Inoltre verrà erogata anche una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita
Bisogna chiarire poi che tra le somme erogate dall’INAIL e quelle erogate a titolo risarcitorio in sede di RCA vi è una differenza ontologica.
Infatti nel caso di rendita INAIL, la stessa cessa con la morte dell’infortunato e non viene trasmessa iure successionis.
Inoltre l’INAIL interviene indipendentemente dal fatto illecito di un terzo e, quindi, anche in caso di responsabilità del danneggiato.
Il risarcimento del danno è invece trasmissibile ed è necessaria una responsabilità di altro soggetto.
Infine, anche il riferimento costituzionale varia rispetto ai due istituti. Per quanto riguarda l’INAIL il riferimento sarà quello dell’art. 38 Cost. e cioè quello dell’assistenza previdenziale, mentre, nel caso di risarcimento RCA l’articolo di riferimento sarà l’art. 32 Cost. e cioè la tutela al diritto alla salute.
Ritornando al problema iniziale della negazione risarcitoria da parte della compagnia assicurativa vi è da dire che la Cassazione con sentenza 10035/2004 ha stabilito che il risarcimento dovuto all’infortunato o ai suo i aventi diritto è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL.
Tale danno differenziale si otterrà quindi sottraendo dall’importo del danno complessivo quanto erogato dall’INAIL.
Al fine di determinare a quanto ammonti il danno differenziale occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri ordinari per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL.

martedì 21 maggio 2019

Ti presento il mio avvocato

“Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre…” (Prima lettera di Giovanni 2:1).
Lo studio del mio Avvocato è molto in alto, ma è aperto a chiunque
Non è come tanti che più sono in alto più diventano irraggiungibili per le persone comuni. La sua porta, invece, è sempre aperta. Somiglia davvero tanto a questa affermazione, che pare sia proprio lui… “Infatti così parla Colui che è l’Alto, l’eccelso, che abita l’eternità, e che si chiama il Santo. «Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi»” (Libro del profeta Isaia 57:15).
Il mio Avvocato è un vero principe del foro
Conosce perfettamente legge e giustizia; è molto influente e temuto. Tutti gli avvocati dell’accusa tremano al solo pensiero di doverlo affrontare. Non solo, ma è molto conosciuto e stimato dal Giudice, quello supremo. Il suo nome è perfino scritto tante volte nel Codice dei codici. Anche il nome di suo Padre… perché è di famiglia.
Devi sentire come parla!
Quando apre la bocca lui, tutti tacciono e lo ascoltano, letteralmente pendono dalle sue labbra. Lui dice sempre la verità, ci puoi scommettere. Quello che dice non lo dimentichi più, perché le sue parole lasciano sempre il segno. Sono parole di vita eterna, di profonda consolazione…
Non ha mai perso una causa e mai ne perderà
Pensa che lui è soprannominato… “il Leone della tribù di giuda, il discendente di Davide”, che “ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli” (Apocalisse 5:5). Ha sconfitto una volta per sempre l’avvocato dell’accusa, che ha fatto proprio una brutta fine: “È stato gettato giù… l’accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio” (Libro dell’Apocalisse 12:10). Quindi, se ti difende lui, la vittoria è assicurata!
Starai pensando che deve essere carissimo
Di solito gli avvocati più son bravi più costano. Però per il mio Avvocato le cose non stanno così. Pensa che ha una tale passione per la vita che metterebbe la Sua al posto di quella degli altri… Non chiede mai soldi, anzi paga sempre lui, anticipatamente. Lo ha fatto “in natura”, tanto che di lui è scritto che “Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo” (1 Giovanni 2:2).
Vuoi sapere come si chiama il mio Avvocato?
Il Suo nome è Gesù Cristo, il giusto! Un Paràkletos, un Consolatore…
Questo è un messaggio per oggi
Dio, il giusto Giudice, vuole che i Suoi figli non continuino a infrangere la Sua volontà. Infatti il nostro testo dice: “Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate”. Ma è altresì scritto… “che nel nome di Gesù si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti” (Vangelo di Luca 24:47), in modo che… “se qualcuno ha peccato”, se tu e io abbiamo peccato… anche tu e io “abbiamo un Avvocato presso il Padre…”. Andiamo a Gesù, che sa riconoscere il vero ravvedimento, difenderà la nostra causa davanti a Dio il Giusto Giudice, dal quale soltanto può procedere il perdono, come è scritto nella stessa Prima lettera dell’apostolo Giovanni che aggiunge: “Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del nome di Gesù”. (2:12).
Per finire c’è una verità che ognuno di noi deve ricordare
Quando Dio perdona, perdona davvero! È un dono, immeritato, da accettare con gratitudine. Sì, i meriti non sono nostri, ma nel nostro Signore, che ha pagato al nostro posto. Se rigettiamo il Suo perdono, non solo rimaniamo nella condizione di errore, ma vanifichiamo per noi il significato del Suo sacrificio e del Suo compito di intercedere per i credenti. Allora apriamo con le mani il cuore e accogliamo il dono di Dio. Così potremo proseguire il cammino con il nostro Avvocato: Gesù Cristo il giusto!

martedì 9 aprile 2019

EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA

Una scusa non richiesta equivale ad una accusa manifesta, 

Questo il nocciolo di un motto latino che risulta valido ancora oggi nelle sue componenti comportamentali e psicologiche. 

In effetti chi tende a giustificarsi prima ancora di essere accusato, spesso tradisce la propria colpevolezza, rasentando o anticipando una confessione.

martedì 12 marzo 2019

Nuovi accordi territoriali per le locazioni a canone concordato (zona Roma Capitale)


Lo scorso 4 marzo, sono stati stipulati i nuovi “accordi territoriali per le locazioni a canone concordato, finalizzati a regolare esigenze abitative ordinarie, contratti transitori e con studenti nell’ambito di Roma Capitale.
 I nuovi accordi entrano in vigore il giorno 11 marzo 2019 ed hanno durata triennale.
Per scaricare il documento ed ogni allegato (inclusi i facsimile di contratto) cliccare qui.


giovedì 14 febbraio 2019

CONTRASTI TRA LOCATORE E CONDUTTORE


Affitto: i diritti dell’inquilino nel caso in cui il padrone di casa ometta la manutenzione dell’appartamento. Si può sospendere il pagamento dei canoni?
Vivi in un appartamento in affitto che presenta numerosi inconvenienti, tali da renderlo ormai invivibile. In tutti questi anni, infatti, non sono mai stati fatti interventi di manutenzione. Ci sono infiltrazioni di acqua che provengono dalle pareti esterne dell’edificio e la forte umidità sta pregiudicando la salute tua e dei tuoi familiari. Hai più volte fatto presente, al padrone di casa, la necessità di un intervento strutturale ma lui non ne vuole sapere. Stai valutando se andare via e disdire il contratto per giusta causa o chiedere una riduzione del canone di locazione per le infiltrazioni e l’umidità.
Quali sono i tuoi diritti di inquilino? Le risposte sono state ribadite da una recente ordinanza della Cassazione che con l'ord. n. 3971/19 del 12.02.2019 ha statuito che in caso di violazione da parte del locatore degli obblighi previsti dall’art. 1575 c.c., il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto ovvero la diminuzione del canone pattuito, giammai la restituzione dei canoni già versati.
Se l’inquilino anticipa le spese può compensarle con il canone?L’inquilino che effettua spese di manutenzione che dovrebbero invece ricadere sul proprietario non può però compensare gli importi di cui è creditore con i canoni di locazione, a meno che non ottenga il consenso del padrone di casa. Diversamente le due obbligazioni viaggiano su binari separati. Questo significa che il conduttore deve pagare l’intero canone di affitto ed, eventualmente, agire davanti al giudice per ottenere il rimborso dei costi anticipati. Le spese straordinarie, che vengono ritenute necessarie dal tribunale, vanno rimborsate anche se non previamente concordate (si pensi a una caldaia rotta o a una finestra che non si chiude bene).
Una volta che il Tribunale ha quantificato l’importo cui ha diritto l’inquilino a titolo di rimborso, tali somme possono essere da quest’ultimo compensate con i canoni di locazione da versare in prosieguo. Per esempio, se il giudice ha stabilito che il padrone di casa deve restituire mille euro all’affittuario e quest’ultimo versa di norma un affitto di 500 euro, può sospendere due mensilità. Tale potere però gli è precluso se prima non è intervenuta una sentenza.
Se l’appartamento non è vivibile si può interrompere il canone di locazione?Se l’appartamento dovesse divenire invivibile l’inquilino ha diritto a interrompere il pagamento del canone di affitto. Ma solo se le condizioni sono così precarie da escludere l’abitabilità (il che avviene di norma quando questi è costretto a lasciare l’immobile per andare altrove). Quando invece si tratta di semplici pregiudizi, che non escludono però il completo utilizzo dell’unità abitativa, allora è vietato sospendere il versamento dell’affitto. Solo un giudice avrebbe il potere di quantificare il pregiudizio subito dall’affittuario ed eventualmente compensare il risarcimento del danno cui questi ha diritto con i canoni di locazione da versare.
Si può interrompere il contratto di affitto? Uno dei diritti dell’inquilino è di chiedere, in caso di inadempimento del locatore, la risoluzione del rapporto di affitto per giusta causa. In tal modo egli può abbandonare l’appartamento umido e con infiltrazioni interrompendo anche il pagamento dei canoni. Si deve però verificare una situazione di grave inadempimento da parte del locatore, tale cioè da pregiudicare il godimento dell’immobile. Non è possibile, ad esempio, ricorrere a questo rimedio per una piccola macchia di acqua su una parete.
La risoluzione del contratto, prima del termine di scadenza, è un diritto dell’inquilino che, se non accordato dal padrone di casa, può essere rivendicato davanti al Tribunale.

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