sabato 19 ottobre 2019

Telecamere nascoste sul luogo di lavoro


L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro non solo è vietata dallo Statuto dei lavoratori, ma integra anche il reato di violazione della privacy. Secondo la Cassazione [1], il datore di lavoro che spia il lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni, occultando la video sorveglianza, può essere denunciato.
A sorpresa, però, una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [2] ritiene eccezionalmente lecite le telecamere nascoste sul luogo di lavoro, senza previa informazione ai dipendenti, se utilizzate per scoprire l’autore dei furti avvenuti in azienda. Non quindi una finalità preventiva, volta cioè ad anticipare ed evitare la commissione di reati, ma investigativa. Vediamo meglio i dettagli di questa pronuncia e come si inserisce nel quadro nazionale delle norme a tutela dei lavoratori e della loro privacy.
Il nostro Statuto dei lavoratori [3] ammette le telecamere di video sorveglianza sui luoghi di lavoro solo previo accordo con i sindacati aziendali (o, in caso di mancata intesa, su autorizzazione dell’ufficio territoriale del lavoro) e comunque dandone adeguata informazione ai dipendenti (che non vanno tenuti all’oscuro di ciò). In presenza di tali due requisiti, l’installazione è comunque ammessa in tre casi:
  • quando necessario per tutelare la sicurezza sul lavoro: si pensi a una telecamera negli uffici della posta o allo sportello della banca per dissuadere le rapine;
  • quando necessario per la tutela del patrimonio aziendale: si pensi a una telecamera nei reparti del supermercato, per evitare che la merce venga rubata dai clienti o dagli stessi dipendenti (se al precedente punto la finalità è la tutela delle persone – dipendenti e clienti – in questo caso la tutela è il patrimonio);
  • per esigenze organizzative e produttive: si pensi a una telecamera posta sull’uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli oppure a quella posta nei pressi di un macchinario pericoloso, per verificare se funziona correttamente.
Al di fuori di tali tre finalità, l’uso delle telecamere è sempre illecito. È illecito, ad esempio, se il datore di lavoro usa la video sorveglianza per verificare se i dipendenti stanno lavorando o piuttosto chiacchierano, escono o fanno la pausa caffè. E non solo: pur ricorrendo uno dei tre predetti casi, la telecamera è illegittima se la sua presenza non viene prima comunicata ai lavoratori del reparto i quali devono sapere di essere inquadrati.
La Cedu – ossia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ha autorizzato l’installazione, in un negozio spagnolo, di telecamere nascoste per evitare furti da parte dei dipendenti. L’azione non è stata resa nota prima ai lavoratori proprio per fa sì di cogliere, con le mani nel sacco, il responsabile.
La decisione appare in contrasto con la normativa italiana, ma secondo il Garante della Privacy la limitazione della riservatezza dei dipendenti può essere giustificata da una serie di considerazioni che rendono “speciale” il caso concreto. Difatti, l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
La Cedu – ossia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ha autorizzato l’installazione, in un negozio spagnolo, di telecamere nascoste per evitare furti da parte dei dipendenti. L’azione non è stata resa nota prima ai lavoratori proprio per fa sì di cogliere, con le mani nel sacco, il responsabile.
La decisione appare in contrasto con la normativa italiana, ma secondo il Garante della Privacy la limitazione della riservatezza dei dipendenti può essere giustificata da una serie di considerazioni che rendono “speciale” il caso concreto. Difatti, l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
Il requisito essenziale – sottolinea il Garante – affinché le telecamere nascoste sul lavoro, anche quelle destinate ad evitare furti e a tutelare il patrimonio aziendale, siano legittime resta dunque, per la Cedu, la loro rigorosa proporzionalità rispetto al fine per il quale sono state installate. Per la Grande Camera, le autorità nazionali devono garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco ossia il rispetto della privacy da un lato e, dall’altro lato, l’esigenza datoriale di proteggere i propri beni e assicurare il buon funzionamento dell’attività economica, soprattutto esercitando il proprio potere disciplinare.

note

[1] Cass. sent. n. 4564/18 del 31.01.2018.
[2] Cedu – Corte Europea dei Diritti dell’uomo – sentenza del 17.10.2019. Causa López Ribalda e altri contro Spagna; (Applications nos. 1874/13 and 8567/13).
[3] Art. 4 Legge 300/1970.

articolo tratto da laleggepertutti.it



sabato 21 settembre 2019


Locazioni brevi

Nell’ambito della c.d. “Manovra correttiva” - DL n. 50/2017 convertito nella legge 96/2017 pubblicata sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2017- il Legislatore ha introdotto uno specifico regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili abitativi da parte di persone fisiche che agiscono in qualità di privati.
In particolare sono ora ricomprese tra le locazioni produttive di reddito fondiario anche quelle che prevedono, oltre all’affitto dell’immobile, la pulizia dello stesso e la fornitura della biancheria.

Locazioni brevi
Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazioni di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche e comunque al di fuori dell'esercizio d'impresa ovvero a seguito di intermediazione immobiliare, così come anche tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare



Disciplina normativa

Il contratto di locazione con finalità turistica (conosciuto anche con il nome di “affitto turistico”) è sostanzialmente regolato dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile. L’art. 1,c. 2, lett. c) della legge 431/1998 esclude espressamente l’applicabilità della maggior parte delle norme ivi contenute agli alloggi aventi finalità turistico-abitative. Inoltre, la disciplina delle locazioni turistiche non rientra neppure in quella particolare per le locazioni di natura transitoria di cui all’art. 5 della medesima legge.

Le locazioni da privati

I privati che, occasionalmente, affittano alloggi a turisti, con o senza servizi aggiuntivi, non hanno alcun obbligo ai fini IVA purché non esercitino l'attività a livello abituale e professionale.
Essi sono soggetti alle imposte per i redditi conseguiti dalle locazioni per finalità turistiche (redditi di fabbricati a tassazione ordinaria IRPEF o a cedolare secca).
Sulle ricevute di pagamento emesse per importi superiori a 77,47 €uro, devono essere apposte le marche da bollo, mentre i contratti di affitto non sono soggetti a obbligo di registrazione né al pagamento della relativa imposta se non sono stipulati con scrittura privata autenticata o con atto pubblico e se hanno durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (DPR n. 131/1986). In caso contrario, devono essere registrati entro trenta giorni (risoluzione 16 novembre 2000 n. 207/E) e sono soggetti all'imposta di registro del 2%, calcolata sul valore dell'importo pattuito con un minimo di 67 €uro, tranne nel caso in cui il locatore decidesse di esercitare l'opzione per la cedolare secca.
Quando l'attività diviene abituale e organizzata professionalmente, sorge l'obbligo di aprire la partita IVA e di adempiere a utti gli oneri relativi rapportati al volume d'affari conseguito. Anche il reddito percepito diventa reddito d'impresa e segue le regole previste dal TUIR. Il confine tra le due situazioni non è facilmente delineabile.
E' molto importante inquadrare in modo corretto questa particolare tipologia di locazione abitativa con finalità turistica, infatti ove venisse stipulata una locazione turistica simulata per sfuggire alle norme della legge 431/1998, si deve ritenere che il conduttore possa ottenere la riconduzione alla normativa dei contratti così detti "liberi" della durata di 4 anni +4.

Caratteristiche locazioni brevi

Locazioni brevi
Sintesi
FINALITA' TURISTICA
Le parti contraenti devono indicare nel contratto i motivi e le finalità turistiche che sono alla base della stipula del contratto.La specifica indicazione del fine turistico è necessaria per determinare l'entità del canone e della durata del contratto ed anche per evitare che il contratto di locazione possa cambiare da locazione turistica a quella abitativa primaria oppure transitoria per scopi di lavoro o studio.







DISCIPLINA APPLICABILE



Esclusioni
Alla locazione abitativa per finalità turistica non si applicano alcune norme della L. 431/1998:
  1. art. 2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione);
  2. art. 3 (Disdetta del contratto da parte del locatore);
  3. art. 4 (Convenzione nazionale);
  4. art. 4-bis (Tipi di contratto);
  5. art. 7 (Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile);
  6. art. 8 (Agevolazioni fiscali);
  7. art. 13 (Patti contrari alla legge)



Norme del Codice civile


La disciplina normativa delle locazioni aventi finalità turistico-abitativo è individuata nelle norme del Codice civile relative le locazioni di cui agli artt. 1571 e ss. del Codice Civile.
La disciplina del Codice civile permette alle parti contraenti di avere la più ampia libertà nello predisporre il contenuto del contratto senza per questo incorrere in eventuali nullità dei patti stipulati inter partes, come invece avviene per le locazioni ad uso abitativo, rispetto al regime delle loro nullità, in base a quanto previsto dall’art.13 della L. 431/1998.


ADEMPIMENTI FISCALI E DI ORDINE PUBBLICO


Durata superiore ai 30 giorni
• Obbligo di registrazione del contratto con il pagamento della relativa imposta di registro nella misura del 2% del canone pattuito in contratto ma in ogni caso non inferiore ad € 67,00. • Obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per conduttori non comunitari

Durata uguale/inferiore ai 30 giorni


Non è richiesta né la registrazione del contratto né la comunicazione di cessione del fabbricato (tranne nel caso in cui l'immobile sia locato a cittadini non comunitari).Tuttavia anche per i privati per le case vacanze, la Polizia di Stato ha previsto la comunicazione attraverso le schedine per gli alloggiati. La comunicazione puo’ anche essere telematica
(art. 7 Dl.gs 25.07.1998 n° 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti un cittadino straniero extracomunitario o apolide (anche se parente o affine), ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili (es. locazione, ospitalità, comodato d'uso, vendita ecc), oppure lo assuma alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.

Scadenza del contratto

Trascorso il termine concordato tra le parti del contratto di locazione transitorio, la locazione si conclude senza necessità di effettuare alcuna comunicazione né da parte del locatore né da parte del conduttore.
Nell'ipotesi in cui, allo scadere del contratto, siano in essere ancora le cause di transitorietà, le parti dovranno decidere per confermare l'interesse a proseguire l'affitto transitorio.
Si ricorda infine che il contratto temporaneo può essere rinnovato alla scadenza qualora si comunichi al locatore tale possibilità e quest’ultimo non la neghi esplicitamente. In tal caso non si potrà procedere ad un nuovo contratto di locazione transitorio, ma lo stesso sarà sostituito con un contratto classico di quattro anni di durata più eventuali quattro rinnovabili.

Disposizioni regionali

Le singole Regioni, in quanto usufruiscono di potestà legislativa concorrente a quella statale, possono intervenire a regolamentare questo tipo di contratto di locazione mentre la circostanza che gli affitti turistisci siano collegati solo alle norme del codice civile, li ha svincolati dagli abituali limiti di durata e determinazione del canone, che sono, di conseguenza, liberamente concordati dalle parti.
L’assenza di vincoli nella determinazione della durata del contratto non deve ovviamente essere intesa quale motivo per eludere la disciplina normativa che regola le tradizionali locazioni au uso abitativo. Gli affitti turistici si stipulano allo scopo di soddisfare esigenze abitative di natura temporanea e voluttuaria, che nulla hanno a che vedere con esigenze abitative primarie.
Proprio in quest’ottica si inquadra l'introduzione a livello regionale di limiti di durata massima degli affitti turistici: un anno in Liguria, 6 mesi in Veneto, Marche, Umbria ed Emilia Romagna.
Altro significativo punto di divergenza rispetto alle tradizionali forme di locazione appare senza dubbio la mancata previsione di una caparra (o della canonica cauzione) a garanzia di eventuali danni arrecati all’immobile, o per il pagamento delle utenze rimaste insolute, che costituisce una mera facoltà delle parti. Ma non solo: lo scioglimento del contratto avverrà automaticamente alla scadenza pattuita, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione al conduttore.
Per quanto riguarda i consumi delle utenze e le spese per le piccole riparazioni, le stesse sono di solito poste a carico dell’inquilino.

Forma scritta del contratto

Da un punto di vista formale, l’art. 1, comma 4 della Legge n.431/1998, che va letto alla luce delle disposizioni del successivo art. 13, comma 5 (rapporto di locazione di fatto),ha introdotto l’obbligo di usare la forma scritta senza alcuna specifica esclusione.
Il contratto di locazione per uso turistico, quale che ne sia la durata,pertanto, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve contenere tutti i dati relativi dell’immobile ed i contraenti.
L’importanza della stipula per iscritto del contratto non deve essere sottovalutata dal proprietario. In caso di sinistro (danni all’immobile causati dall’inquilino, furti, incendi, ecc.) la mancanza del contratto non solo rischia di lasciare il locatore sprovvisto di qualsiasi tutela nei confronti del conduttore, ma espone il proprietario al rischio più che concreto di vedersi comminare pesanti sanzioni fiscali.
Non è poi da escludere che l’inquilino continui ad occupare l’immobile oltre il termine pattuito verbalmente, rendendo quantomeno complicato accertare quale fosse detto termine.
Il contratto di locazione per finalità turistiche deve essere assoggettato all'imposta di bollo di cui al Tuib (testo unico imposta di bollo) ovvero contrassegno telematico pari a euro 16 ogni quattro facciate scritte massimo 100 righi con impostazione pagina uso bollo.

Tipologia di contratto

É opportuno sia redatto a seconda della diversa tipologia di permanenza potendo essere relativo a:
  1. locazione turistica lunga (“contratto casa vacanze”): in questo caso nel contratto devono essere presenti, fra l’altro, clausole sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale.
  2. locazione turistica breve (“contratto brevi vacanze”) cioè della durata non maggiore di 15/30 gg: il contratto dovrà contenere,tra l’altro, clausole specifiche relative al recesso, all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo degli eventuali spazi accessori.
  3. locazione turistica brevissima (“contratto week-end”): il contratto dovrà contenere una pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.).




martedì 9 luglio 2019

NASPI

La legge italiana tutela i lavoratori in caso di perdita del lavoro garantendo loro una somma di denaro mensile. Questa forma di tutela a favore del disoccupato si chiama Naspi.

A chi spetta?
La Naspi non è una forma di tutela universale. Infatti, non tutti i lavoratori italiani sono assicurati, dal punto di vista previdenziale, all’Inps. Molti sono iscritti a forme di previdenza sociale privata. Si pensi agli avvocati, ai commercialisti, agli architetti, etc.. Tutti questi professionisti sono iscritti alle proprie Casse previdenziali di riferimento e non possono, dunque, ricevere la Naspi così come le altre provvidenze sociali erogate dall’Inps.La Naspi viene erogata unicamente ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinatocon le stesse cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono, invece, esclusi dalla possibilità di fruire della Naspi:
  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, a meno che non optano per la Naspi.

Naspi: quanto spetta?

Chiarito a chi spetta, cerchiamo di capire a quanto ammonta l’assegno Naspi che verrà pagato mensilmente dall’Inps.

L’ammontare della Naspi varia a seconda di vari fattori.
In particolare:
  • se la retribuzione del dipendente è inferiore a un determinato importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat e reso noto annualmente dall’Inps con una propria circolare (per l’anno 2019 questo valore è 1.221,44), l’assegno Naspi ammonta al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni;
  • se la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo di cui abbiamo appena parlato (ossia, come detto, euro 1.221,44 per l’anno 2019), la misura dell’assegno Naspi sarà pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
La Naspi, in ogni caso, non può essere più alta di una somma massima fissata dalla legge e rivalutata annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat. Anche questo tetto massimo viene reso noto ogni anno dall’Inps con apposita circolare pubblicata sul sito.
Naspi: quando arrivano i soldi:
Una volta che la domanda di Naspi è stata accettata dagli uffici Inps, il disoccupato si chiede quando iniziano ad arrivare i soldi.
L’indennità di disoccupazione Naspi spetta al lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro a partire:
  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se il lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se il lavoratore presenta la domanda dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma entro i termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro e/o malattia professionale o preavviso, se il lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
E’, dunque, compito del lavoratore essere il più celere possibile nella presentazione della domanda al fine di ottenere la Naspi e cominciare a prendere i soldi il prima possibile. Resta inteso che anche se dovessero esserci dei ritardi nell’erogazione dell’assegno, i periodi in cui si ha diritto alla Naspi non può metterli in discussione nessuno e verranno pagati tutti insieme quando il pagamento verrà effettuato.

Naspi: come fare domanda:

La domanda di Naspi deve essere presentata dal lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro all’Inps unicamente per via telematica e deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 68 giorni. Questo termine decorre:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato nel caso in cui la maternità sia insorta durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, se infortunio o malattia sono insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla risoluzione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza emessa dall’autorità giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
    La domanda di Naspi deve essere presentata, come detto, esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio dedicato.
Se vuoi evitare di commettere errori o di sbagliarti nella compilazione della domanda di Naspi, prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare direttamente dal portale Inps il tutorial “Naspi: invio domanda” che ti fornirà delle precise istruzioni sulla compilazione dei vari campi di cui si compone la domanda.
Se hai problemi ad inoltrare telematicamente la domanda, l’Inps ti offre due possibili alternative:
  • tramite il Contact center Inps al numero 803 164 (la chiamata è gratuita da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 se si chiama da rete mobile;
  • tramite enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nei consueti tempi tecnici, gli uffici Inps prenderanno in carico la domanda e verificheranno il possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la Naspi. Se è tutto a posto a stretto giro riceverai l’accettazione della domanda di Naspi con le relative informazioni.

Note: [1] Art. 38, Cost. - [2] Art. 1, 4 marzo 2015, n. 22.






venerdì 7 giugno 2019

Infortunio in itinere: INAIL e risarcimento danno

Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione. In sede Inail l’invalidità viene elevata al 30%, trattandosi di infortunio sul lavoro. Richiesti i danni alla compagnia assicurativa di Caio, Tizio si vede negare l’offerta risarcitoria in quanto la compagni assicurativa sostiene che il danno verrà risarcito dall’Inail con diritto di surroga della stessa.
E’ giusta l’interpretazione della compagnia assicurativa?
Preliminarmente bisogna accennare all’art.
il quale definisce le tre ipotesi in cui si può parlare di infortunio in itinere:
a) Infortunio occorso durante il percorso casa – lavoro
b) Infortunio occorso recandosi durante il percorso da un luogo di lavoro ad un altro
c) Infortunio occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale del pasto ( nel caso sia prevista la mensa aziendale).
Non osta all’intervento dell’Inail il fatto che si sia utilizzato un mezzo proprio, semprechè tale utilizzo sia necessitato.
La Cassazione con sentenza n. 995 del 2007 ha specificato i requisiti affinchè possa trovare applicazione la normativa in materia di infortunio in itinere :
a) La sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento
b) La sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa
c) La necessità da parte del lavoratore dell’uso del veicolo privato ( da accertarsi in concreto).
Detto ciò non si può non considerare come le modalità di valutazione del danno siano diverse rispetto alla valutazione RCA del danno biologico. L’entità delle lesioni, ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.Lgs 38/2000, viene valutata mediante l’utilizzo della
Il Legislatore ha distinto tre diversi scaglioni di lesioni ( i punti percentuali si riferiscono alla valutazione INAIL):
a) Lesioni inferiori al 6% ; in questo caso non vi sarà indennizzo alcuno da parte dell’Inail ed il danno verrà risarcito completamente dalla assicurazione RCA
b) Lesioni comprese tra il 6% ( incluso) ed il 16% ( escluso): l’INAIL corrisponderà un indennizzo in capitale il quale andrà a coprire i postumi permanenti a titolo di danno biologico ma non il danno temporaneo né il danno morale. Si farà riferimento per la valutazione dell’entità delle lesioni alla
oppure alla
c) Lesioni superiori al 16 %, l’INAIL corrisponderà una rendita sulla base dell’apposita “tabella delle rendite”.
Inoltre verrà erogata anche una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita
Bisogna chiarire poi che tra le somme erogate dall’INAIL e quelle erogate a titolo risarcitorio in sede di RCA vi è una differenza ontologica.
Infatti nel caso di rendita INAIL, la stessa cessa con la morte dell’infortunato e non viene trasmessa iure successionis.
Inoltre l’INAIL interviene indipendentemente dal fatto illecito di un terzo e, quindi, anche in caso di responsabilità del danneggiato.
Il risarcimento del danno è invece trasmissibile ed è necessaria una responsabilità di altro soggetto.
Infine, anche il riferimento costituzionale varia rispetto ai due istituti. Per quanto riguarda l’INAIL il riferimento sarà quello dell’art. 38 Cost. e cioè quello dell’assistenza previdenziale, mentre, nel caso di risarcimento RCA l’articolo di riferimento sarà l’art. 32 Cost. e cioè la tutela al diritto alla salute.
Ritornando al problema iniziale della negazione risarcitoria da parte della compagnia assicurativa vi è da dire che la Cassazione con sentenza 10035/2004 ha stabilito che il risarcimento dovuto all’infortunato o ai suo i aventi diritto è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL.
Tale danno differenziale si otterrà quindi sottraendo dall’importo del danno complessivo quanto erogato dall’INAIL.
Al fine di determinare a quanto ammonti il danno differenziale occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri ordinari per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL.

martedì 21 maggio 2019

Ti presento il mio avvocato

“Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre…” (Prima lettera di Giovanni 2:1).
Lo studio del mio Avvocato è molto in alto, ma è aperto a chiunque
Non è come tanti che più sono in alto più diventano irraggiungibili per le persone comuni. La sua porta, invece, è sempre aperta. Somiglia davvero tanto a questa affermazione, che pare sia proprio lui… “Infatti così parla Colui che è l’Alto, l’eccelso, che abita l’eternità, e che si chiama il Santo. «Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi»” (Libro del profeta Isaia 57:15).
Il mio Avvocato è un vero principe del foro
Conosce perfettamente legge e giustizia; è molto influente e temuto. Tutti gli avvocati dell’accusa tremano al solo pensiero di doverlo affrontare. Non solo, ma è molto conosciuto e stimato dal Giudice, quello supremo. Il suo nome è perfino scritto tante volte nel Codice dei codici. Anche il nome di suo Padre… perché è di famiglia.
Devi sentire come parla!
Quando apre la bocca lui, tutti tacciono e lo ascoltano, letteralmente pendono dalle sue labbra. Lui dice sempre la verità, ci puoi scommettere. Quello che dice non lo dimentichi più, perché le sue parole lasciano sempre il segno. Sono parole di vita eterna, di profonda consolazione…
Non ha mai perso una causa e mai ne perderà
Pensa che lui è soprannominato… “il Leone della tribù di giuda, il discendente di Davide”, che “ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli” (Apocalisse 5:5). Ha sconfitto una volta per sempre l’avvocato dell’accusa, che ha fatto proprio una brutta fine: “È stato gettato giù… l’accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio” (Libro dell’Apocalisse 12:10). Quindi, se ti difende lui, la vittoria è assicurata!
Starai pensando che deve essere carissimo
Di solito gli avvocati più son bravi più costano. Però per il mio Avvocato le cose non stanno così. Pensa che ha una tale passione per la vita che metterebbe la Sua al posto di quella degli altri… Non chiede mai soldi, anzi paga sempre lui, anticipatamente. Lo ha fatto “in natura”, tanto che di lui è scritto che “Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo” (1 Giovanni 2:2).
Vuoi sapere come si chiama il mio Avvocato?
Il Suo nome è Gesù Cristo, il giusto! Un Paràkletos, un Consolatore…
Questo è un messaggio per oggi
Dio, il giusto Giudice, vuole che i Suoi figli non continuino a infrangere la Sua volontà. Infatti il nostro testo dice: “Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate”. Ma è altresì scritto… “che nel nome di Gesù si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti” (Vangelo di Luca 24:47), in modo che… “se qualcuno ha peccato”, se tu e io abbiamo peccato… anche tu e io “abbiamo un Avvocato presso il Padre…”. Andiamo a Gesù, che sa riconoscere il vero ravvedimento, difenderà la nostra causa davanti a Dio il Giusto Giudice, dal quale soltanto può procedere il perdono, come è scritto nella stessa Prima lettera dell’apostolo Giovanni che aggiunge: “Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del nome di Gesù”. (2:12).
Per finire c’è una verità che ognuno di noi deve ricordare
Quando Dio perdona, perdona davvero! È un dono, immeritato, da accettare con gratitudine. Sì, i meriti non sono nostri, ma nel nostro Signore, che ha pagato al nostro posto. Se rigettiamo il Suo perdono, non solo rimaniamo nella condizione di errore, ma vanifichiamo per noi il significato del Suo sacrificio e del Suo compito di intercedere per i credenti. Allora apriamo con le mani il cuore e accogliamo il dono di Dio. Così potremo proseguire il cammino con il nostro Avvocato: Gesù Cristo il giusto!

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