- decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma, per crediti da Lavoro;
- sentenza del Giudice di Pace di Roma di accoglimento ricorso cartella esattoriale per sanzioni amministrativa,
- sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento ricorso avverso cartella Agenzia delle Entrate per Tari AMA.
Per richiedere una consulenza legale contattare l'Avv. Marco Valentinotti ai seguenti recapiti: tel. cell. 392.5536295 - email:marcovalentinotti@gmail.com - viale delle Medaglie d'Oro 266- 00136 Roma Segui l'Avvocato Marco Valentinotti sui social: Facebook, Instagram Linkedin e Twitter
martedì 3 dicembre 2019
Attività dello studio
Questa settimana lo studio ha ottenuto:
mercoledì 20 novembre 2019
Chi risarcisce i danni provocati da caduta di alberi
Chi risarcisce i danni provocati da caduta di alberi
Il
risarcimento
del danno non spetta all'assicurazione,
a meno che il contratto della polizza non preveda una copertura per
agenti armosferici. Il dovere di risarcire spetta al proprietario
dell'area in cui l'albero è caduto.
Se si tratta di strade, piazze, parchi comunali, spetta al Comune. Se
si tratta di strada extraurbana, invece, spetta all'Anas, se si
tratta di area privata, al soggetto o ente proprietario. A regolarlo
è l'articolo 2051 del Codice Civile.
Come richiedere il risarcimento
Per
richiedere il risarcimento, in seguito alla caduta di un albero o di
qualche ramo sulla propria vettura, è necessario inviare
una diffida al Comune (o
a chi gestisce l'area interessata dall'incidente) attraverso
raccomandata a/r. All'interno della diffida deve esseere descritto
l'evento, con tanto di foto e devono essere riportati gli estremi del
veicolo, del proprietario e tutti i dettagli relativi all'incidente
(orario, luogo, danno con fattura del preventivo di riparazione).
Quando il danno non viene risarcito
Come
detto sopra, i danni procurati dalla caduta di alberi devono essere
risarciti dall'ente proprietario di quella determinata area, a meno
che, quest'ultimo non dimostri che l'evento sia "imprevedibile e
inevitabile", in tal caso, la colpa non è attribuibile all'ente
e, dunque, a pagare i danni dovrà essere il proprietario della
vettura danneggiata.
sabato 19 ottobre 2019
Telecamere nascoste sul luogo di lavoro
L’installazione
di telecamere nascoste sul luogo di lavoro non solo è vietata
dallo Statuto dei lavoratori, ma integra anche il reato di violazione
della privacy. Secondo la Cassazione [1], il datore di lavoro
che spia il lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni,
occultando la video sorveglianza, può essere denunciato.
A
sorpresa, però, una sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo [2] ritiene eccezionalmente lecite le telecamere
nascoste sul luogo di lavoro, senza previa informazione ai
dipendenti, se utilizzate per scoprire l’autore dei furti avvenuti
in azienda. Non quindi una finalità preventiva, volta cioè ad
anticipare ed evitare la commissione di reati, ma investigativa.
Vediamo meglio i dettagli di questa pronuncia e come si inserisce nel
quadro nazionale delle norme a tutela dei lavoratori e della loro
privacy.
Il
nostro Statuto dei lavoratori [3]
ammette
le telecamere
di video sorveglianza sui
luoghi
di lavoro solo
previo
accordo con i sindacati aziendali (o,
in caso di mancata intesa, su autorizzazione dell’ufficio
territoriale del lavoro) e comunque dandone adeguata informazione
ai dipendenti (che
non vanno tenuti all’oscuro di ciò). In presenza di tali due
requisiti, l’installazione è comunque ammessa in tre casi:
- quando necessario per tutelare la sicurezza sul lavoro: si pensi a una telecamera negli uffici della posta o allo sportello della banca per dissuadere le rapine;
- quando necessario per la tutela del patrimonio aziendale: si pensi a una telecamera nei reparti del supermercato, per evitare che la merce venga rubata dai clienti o dagli stessi dipendenti (se al precedente punto la finalità è la tutela delle persone – dipendenti e clienti – in questo caso la tutela è il patrimonio);
- per esigenze organizzative e produttive: si pensi a una telecamera posta sull’uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli oppure a quella posta nei pressi di un macchinario pericoloso, per verificare se funziona correttamente.
Al
di fuori di tali tre finalità, l’uso
delle telecamere è
sempre illecito. È illecito, ad esempio, se il datore di lavoro usa
la video sorveglianza per verificare se i dipendenti stanno lavorando
o piuttosto chiacchierano, escono o fanno la pausa caffè. E non
solo: pur ricorrendo uno dei tre predetti casi, la telecamera è
illegittima se la sua presenza non viene prima comunicata ai
lavoratori del reparto i quali devono sapere di essere inquadrati.
La
Cedu – ossia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ha
autorizzato l’installazione, in un negozio spagnolo, di telecamere
nascoste per evitare furti da parte dei dipendenti. L’azione non è
stata resa nota prima ai lavoratori proprio per fa sì di cogliere,
con le mani nel sacco, il responsabile.
La
decisione appare in contrasto con la normativa italiana, ma secondo
il Garante della Privacy la
limitazione
della riservatezza dei dipendenti può
essere giustificata da una serie di considerazioni che rendono
“speciale” il caso concreto. Difatti, l’installazione
di telecamere
nascoste sul
luogo di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dalla Corte
solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano
determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di
furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale,
l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era
circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo
temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e
le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova
dei furti commessi.
La
Cedu – ossia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ha
autorizzato l’installazione, in un negozio spagnolo, di telecamere
nascoste per evitare furti da parte dei dipendenti. L’azione non è
stata resa nota prima ai lavoratori proprio per fa sì di cogliere,
con le mani nel sacco, il responsabile.
La
decisione appare in contrasto con la normativa italiana, ma secondo
il Garante della Privacy la
limitazione
della riservatezza dei dipendenti può
essere giustificata da una serie di considerazioni che rendono
“speciale” il caso concreto. Difatti, l’installazione di
telecamere
nascoste sul
luogo di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dalla Corte
solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano
determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di
furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale,
l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era
circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo
temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e
le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova
dei furti commessi.
Il
requisito essenziale – sottolinea il Garante – affinché le
telecamere
nascoste sul lavoro,
anche quelle destinate ad evitare furti e a tutelare il patrimonio
aziendale, siano legittime resta dunque, per la Cedu, la loro
rigorosa proporzionalità rispetto al fine per il quale sono state
installate. Per la Grande Camera, le autorità nazionali devono
garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco ossia il
rispetto
della privacy da
un lato e, dall’altro lato, l’esigenza datoriale di proteggere i
propri beni e assicurare il buon funzionamento dell’attività
economica, soprattutto esercitando il proprio
potere
disciplinare.
note
[1] Cass.
sent. n. 4564/18 del 31.01.2018.
[2] Cedu
– Corte Europea dei Diritti dell’uomo – sentenza del
17.10.2019. Causa López Ribalda e altri contro Spagna; (Applications
nos. 1874/13 and 8567/13).
[3] Art.
4 Legge 300/1970.
articolo tratto da laleggepertutti.it
sabato 21 settembre 2019
Locazioni brevi
Nell’ambito
della c.d. “Manovra correttiva” - DL n. 50/2017 convertito nella
legge 96/2017 pubblicata sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2017- il
Legislatore ha introdotto uno specifico regime fiscale applicabile ai
redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili abitativi da
parte di persone fisiche che agiscono in qualità di privati.
In
particolare sono ora ricomprese tra le locazioni produttive di
reddito fondiario anche quelle che prevedono, oltre all’affitto
dell’immobile, la pulizia dello stesso e la fornitura della
biancheria.
Locazioni brevi
Si
intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che
prevedono la prestazioni di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali, stipulati da persone fisiche e comunque al di fuori
dell'esercizio d'impresa ovvero a seguito di intermediazione
immobiliare, così come anche tramite soggetti che gestiscono portali
telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile
con persone che dispongono di unità immobiliari da locare
Disciplina normativa
Il
contratto di locazione con finalità turistica (conosciuto anche con
il nome di “affitto turistico”) è sostanzialmente regolato dagli
artt. 1571
e seguenti del
Codice Civile. L’art. 1,c. 2, lett. c) della legge 431/1998 esclude
espressamente l’applicabilità della maggior parte delle norme ivi
contenute agli alloggi aventi finalità turistico-abitative. Inoltre,
la disciplina delle locazioni turistiche non rientra neppure in
quella particolare per le locazioni di natura transitoria di cui
all’art. 5 della medesima legge.
Le locazioni da privati
I
privati che, occasionalmente, affittano alloggi a turisti, con o
senza servizi aggiuntivi, non hanno alcun obbligo ai fini IVA purché
non esercitino l'attività a livello abituale e professionale.
Essi
sono soggetti alle imposte per i redditi conseguiti dalle locazioni
per finalità turistiche (redditi di fabbricati a tassazione
ordinaria IRPEF o a cedolare secca).
Sulle
ricevute di pagamento emesse per importi superiori a 77,47 €uro,
devono essere apposte le marche da bollo, mentre i contratti di
affitto non sono soggetti a obbligo di registrazione né al pagamento
della relativa imposta se non sono stipulati con scrittura privata
autenticata o con atto pubblico e se hanno durata non superiore a
trenta giorni complessivi nell'anno (DPR n. 131/1986). In caso
contrario, devono essere registrati entro trenta giorni (risoluzione
16 novembre 2000 n. 207/E) e sono soggetti all'imposta di registro
del 2%, calcolata sul valore dell'importo pattuito con un minimo di
67 €uro, tranne nel caso in cui il locatore decidesse di esercitare
l'opzione per la cedolare secca.
Quando
l'attività diviene abituale e organizzata professionalmente, sorge
l'obbligo di aprire la partita IVA e di adempiere a utti gli oneri
relativi rapportati al volume d'affari conseguito. Anche il reddito
percepito diventa reddito d'impresa e segue le regole previste dal
TUIR. Il confine tra le due situazioni non è facilmente delineabile.
E'
molto importante inquadrare in modo corretto questa particolare
tipologia di locazione abitativa con finalità turistica, infatti ove
venisse stipulata una locazione turistica simulata per sfuggire alle
norme della legge 431/1998, si deve ritenere che il conduttore possa
ottenere la riconduzione alla normativa dei contratti così detti
"liberi" della durata di 4 anni +4.
Caratteristiche locazioni brevi
Locazioni brevi
|
Sintesi
|
|
|---|---|---|
FINALITA'
TURISTICA
|
Le parti
contraenti devono indicare nel contratto i motivi e le finalità
turistiche che sono alla base della stipula del contratto.La
specifica indicazione del fine turistico è necessaria per
determinare l'entità del canone e della durata del contratto ed
anche per evitare che il contratto di locazione possa cambiare da
locazione turistica a quella abitativa primaria oppure transitoria
per scopi di lavoro o studio.
|
|
DISCIPLINA APPLICABILE |
Esclusioni |
Alla locazione abitativa per finalità turistica non si applicano
alcune norme della L. 431/1998:
|
Norme del Codice civile |
La
disciplina normativa delle locazioni aventi finalità
turistico-abitativo è individuata nelle norme del Codice civile
relative le locazioni di cui agli artt. 1571 e ss. del Codice
Civile.
|
|
La
disciplina del Codice civile permette alle parti contraenti di
avere la più ampia libertà nello predisporre il contenuto del
contratto senza per questo incorrere in eventuali nullità dei
patti stipulati inter partes, come invece avviene per le locazioni
ad uso abitativo, rispetto al regime delle loro nullità, in base
a quanto previsto dall’art.13 della L. 431/1998.
|
||
ADEMPIMENTI FISCALI E DI ORDINE PUBBLICO |
Durata superiore ai 30 giorni |
• Obbligo
di registrazione del contratto con il pagamento della relativa
imposta di registro nella misura del 2% del canone pattuito in
contratto ma in ogni caso non inferiore ad € 67,00. • Obbligo
di comunicazione della cessione di fabbricato per conduttori non
comunitari
|
Durata uguale/inferiore ai 30 giorni |
Non è richiesta né la registrazione del contratto né la comunicazione di cessione del fabbricato (tranne nel caso in cui l'immobile sia locato a cittadini non comunitari).Tuttavia anche per i privati per le case vacanze, la Polizia di Stato ha previsto la comunicazione attraverso le schedine per gli alloggiati. La comunicazione puo’ anche essere telematica (art. 7 Dl.gs 25.07.1998 n° 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti un cittadino straniero extracomunitario o apolide (anche se parente o affine), ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili (es. locazione, ospitalità, comodato d'uso, vendita ecc), oppure lo assuma alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore. |
Scadenza del contratto
Trascorso
il termine concordato tra le parti del contratto di locazione
transitorio, la locazione si conclude senza necessità di effettuare
alcuna comunicazione né da parte del locatore né da parte del
conduttore.
Nell'ipotesi
in cui, allo scadere del contratto, siano in essere ancora le cause
di transitorietà, le parti dovranno decidere per confermare
l'interesse a proseguire l'affitto transitorio.
Si
ricorda infine che il contratto temporaneo può essere rinnovato alla
scadenza qualora si comunichi al locatore tale possibilità e
quest’ultimo non la neghi esplicitamente. In tal caso non si potrà
procedere ad un nuovo contratto di locazione transitorio, ma lo
stesso sarà sostituito con un contratto classico di quattro anni di
durata più eventuali quattro rinnovabili.
Disposizioni regionali
Le
singole Regioni, in quanto usufruiscono di potestà legislativa
concorrente a quella statale, possono intervenire a regolamentare
questo tipo di contratto di locazione mentre la circostanza che gli
affitti turistisci siano collegati solo alle norme del codice civile,
li ha svincolati dagli abituali limiti di durata e determinazione del
canone, che sono, di conseguenza, liberamente concordati dalle parti.
L’assenza
di vincoli nella determinazione della durata del contratto non deve
ovviamente essere intesa quale motivo per eludere la disciplina
normativa che regola le tradizionali locazioni au uso abitativo. Gli
affitti turistici si stipulano allo scopo di soddisfare
esigenze
abitative di natura temporanea e voluttuaria,
che nulla hanno a che vedere con esigenze abitative primarie.
Proprio
in quest’ottica si inquadra l'introduzione a livello regionale di
limiti di durata massima degli affitti turistici: un anno in Liguria,
6 mesi in Veneto, Marche, Umbria ed Emilia Romagna.
Altro
significativo punto di divergenza rispetto alle tradizionali forme di
locazione appare senza dubbio la mancata previsione di una caparra (o
della canonica cauzione) a garanzia di eventuali danni arrecati
all’immobile, o per il pagamento delle utenze rimaste insolute, che
costituisce una mera facoltà delle parti. Ma non solo: lo
scioglimento del contratto avverrà automaticamente alla scadenza
pattuita, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione al
conduttore.
Per
quanto riguarda i consumi delle utenze e le spese per le piccole
riparazioni, le stesse sono di solito poste a carico dell’inquilino.
Forma scritta del contratto
Da
un punto di vista formale, l’art. 1, comma 4 della Legge
n.431/1998, che va letto alla luce delle disposizioni del successivo
art. 13, comma 5 (rapporto di locazione di fatto),ha introdotto
l’obbligo
di usare la forma scritta senza alcuna specifica esclusione.
Il
contratto di locazione per uso turistico, quale che ne sia la
durata,pertanto, deve essere redatto in forma scritta
a
pena di nullità e
deve contenere tutti i dati relativi dell’immobile ed i contraenti.
L’importanza
della stipula per iscritto del contratto non deve essere
sottovalutata dal proprietario. In caso di
sinistro (danni
all’immobile causati dall’inquilino, furti, incendi, ecc.) la
mancanza del contratto non solo rischia di lasciare il locatore
sprovvisto di qualsiasi tutela nei confronti del conduttore, ma
espone il proprietario al rischio più che concreto di vedersi
comminare pesanti sanzioni fiscali.
Non
è poi da escludere che l’inquilino continui ad occupare l’immobile
oltre il termine pattuito verbalmente, rendendo quantomeno complicato
accertare quale fosse detto termine.
Il
contratto di locazione per finalità turistiche deve essere
assoggettato all'imposta di bollo di cui al Tuib (testo unico imposta
di bollo) ovvero contrassegno telematico pari a euro 16 ogni quattro
facciate scritte massimo 100 righi con impostazione pagina uso bollo.
Tipologia di contratto
É
opportuno sia redatto a seconda della diversa tipologia di permanenza
potendo essere relativo a:
- locazione turistica lunga (“contratto casa vacanze”): in questo caso nel contratto devono essere presenti, fra l’altro, clausole sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale.
- locazione turistica breve (“contratto brevi vacanze”) cioè della durata non maggiore di 15/30 gg: il contratto dovrà contenere,tra l’altro, clausole specifiche relative al recesso, all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo degli eventuali spazi accessori.
- locazione turistica brevissima (“contratto week-end”): il contratto dovrà contenere una pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.).
venerdì 6 settembre 2019
venerdì 9 agosto 2019
martedì 9 luglio 2019
NASPI
La legge italiana tutela i lavoratori in caso di perdita del lavoro garantendo loro una somma di denaro mensile. Questa forma di tutela a favore del disoccupato si chiama Naspi.
A
chi spetta?
La
Naspi non è una forma di tutela universale. Infatti, non tutti i
lavoratori italiani sono assicurati, dal punto di vista
previdenziale, all’Inps. Molti sono iscritti a forme di
previdenza
sociale privata.
Si pensi agli avvocati, ai commercialisti, agli architetti, etc..
Tutti questi professionisti sono iscritti alle proprie Casse
previdenziali di
riferimento e non possono, dunque, ricevere la Naspi così come le
altre provvidenze sociali erogate dall’Inps.La Naspi viene erogata
unicamente ai lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato che
hanno perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
lavoratori
assunti con contratto
di apprendistato;
-
soci
lavoratori di cooperative con rapporto
di lavoro subordinatocon
le stesse cooperative;
-
personale
artistico con rapporto di lavoro
subordinato;
-
dipendenti
a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono,
invece, esclusi dalla possibilità di fruire
della Naspi:
-
dipendenti
a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
-
operai
agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
-
lavoratori
extracomunitari con permesso
di soggiorno per
lavoro stagionale;
-
lavoratori
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
-
lavoratori
titolari di assegno
ordinario di invalidità,
a meno che non optano per la Naspi.
soci
lavoratori di cooperative con rapporto
di lavoro subordinatocon
le stesse cooperative;
personale
artistico con rapporto di lavoro
subordinato;
dipendenti
a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
dipendenti
a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai
agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
lavoratori
extracomunitari con permesso
di soggiorno per
lavoro stagionale;
lavoratori
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
lavoratori
titolari di assegno
ordinario di invalidità,
a meno che non optano per la Naspi.
Naspi: quanto spetta?
Chiarito a chi spetta, cerchiamo di capire a quanto ammonta l’assegno Naspi che verrà pagato mensilmente dall’Inps.
L’ammontare
della Naspi varia
a seconda di vari fattori.
In
particolare:
-
se
la retribuzione del dipendente è inferiore a un determinato importo
di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla
base della variazione dell’indice Istat e reso noto annualmente
dall’Inps con una propria circolare (per l’anno 2019 questo
valore è 1.221,44), l’assegno Naspi ammonta al 75% della
retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi quattro anni;
-
se
la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento
annuo di cui abbiamo appena parlato (ossia, come detto, euro
1.221,44 per l’anno 2019), la misura dell’assegno Naspi sarà
pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla
legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media
mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
La
Naspi, in ogni caso, non può essere più alta di una somma
massima fissata
dalla legge e rivalutata annualmente sulla base della variazione
dell’indice Istat. Anche questo tetto massimo viene reso noto ogni
anno dall’Inps con apposita circolare pubblicata sul sito.
Una
volta che la domanda di Naspi è stata accettata dagli uffici Inps,
il disoccupato si chiede quando
iniziano ad arrivare i soldi.
L’indennità
di disoccupazione Naspi spetta
al lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro a partire:
-
dall’ottavo
giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se
il lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
-
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se il lavoratore
presenta la domanda dopo l’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, ma entro i termini di legge;
-
dall’ottavo
giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia,
infortunio sul lavoro e/o malattia professionale o preavviso, se il
lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
-
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata
dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
-
dal
trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa,
se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno;
-
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata
oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro
i termini di legge.
E’,
dunque, compito del lavoratore essere il più celere possibile nella
presentazione della domanda al fine di ottenere la Naspi e cominciare
a prendere i soldi il prima possibile. Resta inteso che anche se
dovessero esserci dei ritardi nell’erogazione dell’assegno, i
periodi in cui si ha diritto alla Naspi non può metterli in
discussione nessuno e verranno pagati tutti insieme quando il
pagamento verrà effettuato.
se
la retribuzione del dipendente è inferiore a un determinato importo
di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla
base della variazione dell’indice Istat e reso noto annualmente
dall’Inps con una propria circolare (per l’anno 2019 questo
valore è 1.221,44), l’assegno Naspi ammonta al 75% della
retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi quattro anni;
se
la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento
annuo di cui abbiamo appena parlato (ossia, come detto, euro
1.221,44 per l’anno 2019), la misura dell’assegno Naspi sarà
pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla
legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media
mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
dall’ottavo
giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se
il lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se il lavoratore
presenta la domanda dopo l’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, ma entro i termini di legge;
dall’ottavo
giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia,
infortunio sul lavoro e/o malattia professionale o preavviso, se il
lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata
dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
dal
trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa,
se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno;
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata
oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro
i termini di legge.
Naspi: come fare domanda:
La domanda di Naspi deve essere presentata dal lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro all’Inps unicamente per via telematica e deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 68 giorni. Questo termine decorre:
-
dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro;
-
dalla
cessazione del periodo di maternità indennizzato nel caso in cui la
maternità sia insorta durante il rapporto di lavoro successivamente
cessato;
-
dalla
cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro e/o malattia professionale, se infortunio o malattia sono
insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
-
dalla
risoluzione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della
sentenza emessa dall’autorità giudiziaria;
-
dalla
cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato
preavviso ragguagliato a giornate;
-
dal
trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di
licenziamento per giusta causa.
La
domanda di Naspi deve essere presentata, come detto, esclusivamente
in via telematica attraverso l’apposito servizio dedicato.
Se
vuoi evitare
di commettere errori o
di sbagliarti nella compilazione
della domanda di Naspi,
prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare
direttamente dal portale Inps il tutorial “Naspi: invio domanda”
che ti fornirà delle precise istruzioni sulla compilazione dei vari
campi di cui si compone la domanda.
Se
hai problemi ad inoltrare telematicamente la domanda, l’Inps ti
offre due possibili alternative:
-
tramite
il Contact
center Inps al
numero 803 164 (la chiamata è gratuita da rete fissa) oppure al
numero 06 164 164 se si chiama da rete mobile;
-
tramite
enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
Nei
consueti tempi tecnici, gli uffici Inps prenderanno in carico la
domanda e verificheranno il possesso di tutti i requisiti necessari
per ottenere la Naspi. Se è tutto a posto a stretto giro riceverai
l’accettazione
della domanda di Naspi con
le relative informazioni.
dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro;
dalla
cessazione del periodo di maternità indennizzato nel caso in cui la
maternità sia insorta durante il rapporto di lavoro successivamente
cessato;
dalla
cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro e/o malattia professionale, se infortunio o malattia sono
insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
dalla
risoluzione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della
sentenza emessa dall’autorità giudiziaria;
dalla
cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato
preavviso ragguagliato a giornate;
dal
trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di
licenziamento per giusta causa.
La
domanda di Naspi deve essere presentata, come detto, esclusivamente
in via telematica attraverso l’apposito servizio dedicato.
tramite
il Contact
center Inps al
numero 803 164 (la chiamata è gratuita da rete fissa) oppure al
numero 06 164 164 se si chiama da rete mobile;
tramite
enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
Note: [1] Art. 38, Cost. - [2] Art. 1, 4 marzo 2015, n. 22.
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Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate ...
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