venerdì 15 luglio 2016

 Strisce blu: se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è gratis!

Dal 1° luglio scorso, i cittadini alle prese con i parcheggi sulle strisce blupossono sentirsi legittimati a sostare gratuitamente se il parchimetro non è adeguatamente attrezzato per i pagamenti tramite pos. Il tutto senza incorrere in alcuna sanzione per il mancato pagamento della sosta. A partire da tale data, infatti, è scattato l'obbligo imposto dalla legge di Stabilità 2016 per i comuni di adeguare i dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento per consentire i pagamenti con bancomat o carte di credito.
Il comma 901 della legge, con il fine di incentivare i pagamenti elettronici, prevede infatti che "dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada", estendendo dunque ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l'obbligo di "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito".
Le conseguenze sono di facile intuizione: sia per gli automobilisti che in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati, sia per le "casse" dei (molti) comuni che non si sono ancora adeguati, salvo che non dimostrino, come prevede la novella apportata al dl 179/2012, dalla stessa legge di stabilità, di non aver potuto ottemperare all'obbligo per "oggettiva impossibilità tecnica".
Fonte: (www.StudioCataldi.it) 

mercoledì 8 giugno 2016

La cartella di pagamento di Equitalia scade dopo un anno

La legge [ Art. 50 co. 2 e 3 DPR n. 602/1973 ] impone ad Equitalia di iniziare l'esecuzione forzata (con la notifica dell'atto di pignoramento) non prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma non oltre il termine di un anno dalla medesima notifica.

Se Equitalia rimane inerte e non consegna al debitore l'atto di pignoramento entro un anno dal ricevimento della cartella esattoriale, deve obbligatoriamente rinnovare l’invito a pagare le somme non riscosse con un ulteriore atto: non dovrà farlo con la notifica di una seconda cartella, bensì con un atto che viene chiamato intimazione di pagamento (anche detta intimazione ad adempiere).

Tale atto è una sorta di diffida, con cui si sollecita il moroso a corrispondere gli importi dovuti entro cinque giorni. Se, quindi, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia non invia l’intimazione ad adempiere, non può neanche avviare il pignoramento; se lo fa ugualmente, esso è nullo.

martedì 31 maggio 2016

Auto difettosa, la riparazione in garanzia esclude la sostituzione

Con sentenza del 22 febbraio 2016, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di un consumatore che aveva citato in giudizio la concessionaria e l'azienda automobilistica in ragione della circostanza che l'acquirente non può richiedere la sostituzione dell'autovettura difettosa, né tantomeno la risoluzione del contratto, se a seguito dell'intervento in garanzia le anomalie di funzionamento sono state superate.

lunedì 9 maggio 2016

“Che vuol dire «grande avvocato»?

“Che vuol dire «grande avvocato»?

Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustiziautile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni. 

Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato».” 

PIERO CALAMANDREI

martedì 22 marzo 2016

Licenziamento economico

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è riconosciuto illegittimo, laddove venga dimostrata la manifesta insussistenza di motivazioni riconducibili a necessità imprenditoriali sia di carattere economico che di carattere riorganizzativo.
  1. Azienda con più di 15 dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015: è prevista il reintegro del lavoratore o, a sua scelta, un’indennità sostitutiva di 15 mensilità. Ulteriore pagamento dell‘indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità, con il relativo versamento dei contributi ed interessi legali.
  2. Azienda con più di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015: in questo caso non è più prevista il reintegro ma solo il pagamento di un’indennità risarcitoria, seppure non soggetta a contribuzione. L’importo potrà essere pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità; la base da prendere come riferimento sarà l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
  3. Azienda con meno di 15 dipendenti tutti assunti prima del 7 marzo 2015: il datore di lavoro potrà scegliere tra  riassunzione immediata (entro 3 giorni dalla data della sentenza) del lavoratore o il pagamento di un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. La determinazoione dell’indennità sarà funzione del numero dei dipendenti occupati, delle dimensione dell’impresa e dell’anzianità di servizio del dipendente.
  4. Azienda con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015: è prevista solamente un’indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione,pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, compresa comunque tra un minimo di due ed un massimo di sei mensilità

sabato 5 marzo 2016

www.puntoconsumatori.eu

L'Associazione dei consumatori www.puntoconsumatori.eu  raccoglie le tue istanze di tutela in tutti i rapporti commerciali e amministativi, per consentirti di appianare controversie,  chiarire dubbi , ottenere il riconoscimento dei tuoi diritti sanciti dal codice del consumatore.

Contatta l'Associazione Punto Consumatori
Tel .06.4440969
email puntoconsumatori@libero.it
Via Solferino 10
00185 Roma

martedì 9 febbraio 2016

FISCO Equitalia: la rateizzazione sospende il fermo amministrativo

La rateizzazione sospende il fermo amministrativo, lo rende noto Equitalia in un apposito comunicato diramato in data 9 febbraio 2016.
Il fermo amministrativo, quindi, può essere sospeso se il contribuente ottiene un piano di rateizzazione.
Infatti, con il pagamento della prima rata Equitalia rilascerà un' apposita comunicazione con la quale il debitore potrà recarsi negli uffici del Pra (Pubblico Registro Automobilistico) per effettuare l' annotazione della sospensione e riprendere a utilizzare il veicolo. Questo provvedimento voluto dall'amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, consente di neutralizzare gli effetti del fermo amministrativo con la dilazione del debito.
Fonte: Equitalia
La Direzione
(9 febbraio 2016)

Questo è il link dello Studio Legale dell' Avvocato Marco Valentinotti https://jovial-bonbon-c61395.netlify.app   Per salvare il sito s...