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mercoledì 21 dicembre 2016
lunedì 7 novembre 2016
Le riforme costituzionali ed il referendum 2016: una sintesi delle opposte ragioni
Le
principali ragioni del NO.
Le
principali ragioni del NO, esposte dal Prof. Alessandro Pace,
riguardano:
1) Il
procedimento legislativo che è stato utilizzato.
La legge di revisione che riforma la Costituzione è criticabile, perché è di iniziativa governativa e non parlamentare. Il procedimento di revisione costituzionale è stato quindi “appiattito”, come per una modificazione di una legge ordinaria.
La legge di revisione che riforma la Costituzione è criticabile, perché è di iniziativa governativa e non parlamentare. Il procedimento di revisione costituzionale è stato quindi “appiattito”, come per una modificazione di una legge ordinaria.
2) Il
quesito sul referendum.
Il quesito è disomogeneo, perché questa riforma ha molteplici contenuti. Sarebbero stati quindi necessari non uno, ma “tre” quesiti. Il primo sul Governo ed il suo “pericoloso rafforzamento”; il secondo sul Senato, dove i Senatori non sono eletti dai cittadini, e sono quindi privi di legittimazione democratica; il terzo, infine, sulla “centralizzazione” delle funzioni statali e sulla riduzione dei poteri delle Regioni, nonché sull’abolizione del Consiglio nazionale dell’Economica e del lavoro.
Oltre a ciò, la legge elettorale (Italicum) è strettamente legata alla riforma, costituisce il “perno” della riforma costituzionale, ha gli stessi difetti della legge elettorale già dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, e consente di “verticalizzare pericolosamente” il potere.
Il quesito è disomogeneo, perché questa riforma ha molteplici contenuti. Sarebbero stati quindi necessari non uno, ma “tre” quesiti. Il primo sul Governo ed il suo “pericoloso rafforzamento”; il secondo sul Senato, dove i Senatori non sono eletti dai cittadini, e sono quindi privi di legittimazione democratica; il terzo, infine, sulla “centralizzazione” delle funzioni statali e sulla riduzione dei poteri delle Regioni, nonché sull’abolizione del Consiglio nazionale dell’Economica e del lavoro.
Oltre a ciò, la legge elettorale (Italicum) è strettamente legata alla riforma, costituisce il “perno” della riforma costituzionale, ha gli stessi difetti della legge elettorale già dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, e consente di “verticalizzare pericolosamente” il potere.
3) La
violazione del principio della sovranità popolare e
dell’eguaglianza.
Questa riforma viola il principio della sovranità popolare ed anche quello dell’eguaglianza. Viola il principio della sovranità, perché il Senato non è eletto direttamente dal popolo. Viola il principio di eguaglianza, perché i 100 Senatori, rispetto ai 630 Deputati, sono di scarsa importanza.
Il nuovo Senato continua a rappresentare lo Stato e non rappresenta le Regioni ed i Comuni. Oltre a ciò, i Senatori eletti avranno questa duplice funzione di Senatore e di Consigliere regionale (o di Sindaco), e non potranno svolgere bene entrambe queste funzioni.
Questa riforma viola il principio della sovranità popolare ed anche quello dell’eguaglianza. Viola il principio della sovranità, perché il Senato non è eletto direttamente dal popolo. Viola il principio di eguaglianza, perché i 100 Senatori, rispetto ai 630 Deputati, sono di scarsa importanza.
Il nuovo Senato continua a rappresentare lo Stato e non rappresenta le Regioni ed i Comuni. Oltre a ciò, i Senatori eletti avranno questa duplice funzione di Senatore e di Consigliere regionale (o di Sindaco), e non potranno svolgere bene entrambe queste funzioni.
4) I
rapporti Stato - Regioni.
La riforma diminuisce i poteri legislativi delle Regioni, ed è censurabile il metodo di attribuire allo Stato la competenza legislativa delle “Disposizioni generali e comuni”. È anche criticabile la clausola (chiamata polemicamente dagli avversari della riforma): “clausola vampiro”, che consente allo Stato di intervenire per la tutela dell’unità giuridica od economica della Repubblica o per la tutela dell’interesse nazionale.
La riforma diminuisce i poteri legislativi delle Regioni, ed è censurabile il metodo di attribuire allo Stato la competenza legislativa delle “Disposizioni generali e comuni”. È anche criticabile la clausola (chiamata polemicamente dagli avversari della riforma): “clausola vampiro”, che consente allo Stato di intervenire per la tutela dell’unità giuridica od economica della Repubblica o per la tutela dell’interesse nazionale.
5) La
forma di Governo.
La riforma tende verso un pericoloso “premierato assoluto”, anche per l’attuale cumulo, nella stessa Persona, delle cariche di Presidente del Consiglio e di Segretario del partito di maggioranza.
La riforma tende verso un pericoloso “premierato assoluto”, anche per l’attuale cumulo, nella stessa Persona, delle cariche di Presidente del Consiglio e di Segretario del partito di maggioranza.
6) Maggiore
complessità del procedimento legislativo.
La riforma, dati i rapporti tra Camera e Senato, renderà il procedimento legislativo più complesso. Sono infatti previsti 8 tipi diversi di approvazione delle leggi ordinarie, e per quanto riguarda il referendum abrogativo, è criticabile l’innalzamento da 500.000 a 800.000 firme per la proposta.
La riforma, dati i rapporti tra Camera e Senato, renderà il procedimento legislativo più complesso. Sono infatti previsti 8 tipi diversi di approvazione delle leggi ordinarie, e per quanto riguarda il referendum abrogativo, è criticabile l’innalzamento da 500.000 a 800.000 firme per la proposta.
7) La
minoranza parlamentare.
Queste minoranze non sarebbero convenientemente tutelate.
Queste minoranze non sarebbero convenientemente tutelate.
Le
principali ragioni del SI.
Le
principali ragioni del SI, esposte dal Prof. Beniamino Caravita,
riguardano:
1) Il
rispetto del procedimento di revisione costituzionale.
L’iniziativa legislativa governativa è legittima, costituzionalmente corretta, si innesta sul procedimento legislativo ordinario ed è legittimata dal voto di fiducia che il Parlamento ha dato a questo Governo.
L’illegittimità costituzionale della precedente legge elettorale (sentenza della Corte costituzionale 1/2014) non mette in discussione né l’attività del Parlamento né la stessa riforma, che ha avuto un’ampia discussione parlamentare (in due anni vi sono state quasi 6.000 votazioni). Questa riforma rispetta quindi il testo della Costituzione del 1948 e non contiene disposizioni incostituzionali.
La tesi che questo referendum è censurabile perché manca della necessaria “omogeneità” non è convincente, e lascia in sospeso l’interrogativo: chi, ed in base a quale parametro può stabilire che un quesito referendario è “omogeneo”?
L’iniziativa legislativa governativa è legittima, costituzionalmente corretta, si innesta sul procedimento legislativo ordinario ed è legittimata dal voto di fiducia che il Parlamento ha dato a questo Governo.
L’illegittimità costituzionale della precedente legge elettorale (sentenza della Corte costituzionale 1/2014) non mette in discussione né l’attività del Parlamento né la stessa riforma, che ha avuto un’ampia discussione parlamentare (in due anni vi sono state quasi 6.000 votazioni). Questa riforma rispetta quindi il testo della Costituzione del 1948 e non contiene disposizioni incostituzionali.
La tesi che questo referendum è censurabile perché manca della necessaria “omogeneità” non è convincente, e lascia in sospeso l’interrogativo: chi, ed in base a quale parametro può stabilire che un quesito referendario è “omogeneo”?
2) Il
superamento del bicameralismo paritario (o perfetto).
Questa forma di bicameralismo è stata generalmente considerata inutile, e con il suo superamento il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è semplificato. Tale rapporto resterà in capo alla sola Camera dei deputati, e si tratta di un superamento equilibrato, perché permette al Senato di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza.
È pur vero che il nuovo articolo 70 è complicato, ma esso è simile a quanto previsto in altri ordinamenti (Germania e Unione Europea), ed i regolamenti delle due Camere potranno intervenire ed effettuare le opportune correzioni, dato che il nuovo Senato rappresenta le Istituzioni territoriali, tramite i Consiglieri ed i Sindaci eletti.
Questa forma di bicameralismo è stata generalmente considerata inutile, e con il suo superamento il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è semplificato. Tale rapporto resterà in capo alla sola Camera dei deputati, e si tratta di un superamento equilibrato, perché permette al Senato di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza.
È pur vero che il nuovo articolo 70 è complicato, ma esso è simile a quanto previsto in altri ordinamenti (Germania e Unione Europea), ed i regolamenti delle due Camere potranno intervenire ed effettuare le opportune correzioni, dato che il nuovo Senato rappresenta le Istituzioni territoriali, tramite i Consiglieri ed i Sindaci eletti.
3) La
razionalizzazione della materia di competenza legislativa
regionale.
La razionalizzazione (o la “limatura”) delle materie di competenza regionale era ed è necessaria, perché le Regioni hanno “malamente utilizzato i poteri legislativi ad esse attribuite”. Le “disposizioni generali e comuni” non sono i princìpi fondamentali, e consentono l’intervento della potestà legislativa statale. La potestà legislativa concorrente vi è ancora, ma lo Stato può intervenire, e vi è la “clausola di supremazia” in favore dello Stato, che è anch’essa necessaria per l’equilibrio tra Stato e Regioni.
La razionalizzazione (o la “limatura”) delle materie di competenza regionale era ed è necessaria, perché le Regioni hanno “malamente utilizzato i poteri legislativi ad esse attribuite”. Le “disposizioni generali e comuni” non sono i princìpi fondamentali, e consentono l’intervento della potestà legislativa statale. La potestà legislativa concorrente vi è ancora, ma lo Stato può intervenire, e vi è la “clausola di supremazia” in favore dello Stato, che è anch’essa necessaria per l’equilibrio tra Stato e Regioni.
4) Le
Regioni a statuto speciale.
Anche questa parte merita una revisione, ma essa è spostata nel tempo, tramite la revisione degli statuti speciali, prevista nell’art. 39, comma 13 della legge costituzionale sottoposta a referendum.
Anche questa parte merita una revisione, ma essa è spostata nel tempo, tramite la revisione degli statuti speciali, prevista nell’art. 39, comma 13 della legge costituzionale sottoposta a referendum.
5) Il
Governo e l’iniziativa legislativa.
È stata stabilita un’opportuna corsia preferenziale per le iniziative legislative governative, e sono stati posti limiti alla decretazione d’urgenza. Il Governo rimane un governo parlamentare, ed il circuito Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo non è modificato.
È stata stabilita un’opportuna corsia preferenziale per le iniziative legislative governative, e sono stati posti limiti alla decretazione d’urgenza. Il Governo rimane un governo parlamentare, ed il circuito Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo non è modificato.
6) Il
referendum abrogativo.
La riforma (con l’aumento del numero delle firme a 800.000) non penalizza il referendum.
La riforma (con l’aumento del numero delle firme a 800.000) non penalizza il referendum.
7) L’abolizione
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL).
Si tratta di un’abolizione necessaria, dato che quest’organo era completamente inutile.
Si tratta di un’abolizione necessaria, dato che quest’organo era completamente inutile.
8) La
tenuta del sistema costituzionale italiano.
La riforma, anche per il rapporto con la legge elettorale, consente e rafforza la tenuta del sistema costituzionale italiano. I sistemi elettorali sono solo “strumenti tecnici”, e la legge elettorale - che viene così spesso evocata dagli avversari delle riforme - sarà valutata dalla Corte costituzionale.
La riforma, anche per il rapporto con la legge elettorale, consente e rafforza la tenuta del sistema costituzionale italiano. I sistemi elettorali sono solo “strumenti tecnici”, e la legge elettorale - che viene così spesso evocata dagli avversari delle riforme - sarà valutata dalla Corte costituzionale.
martedì 18 ottobre 2016
Equitalia, pignoramento a sorpresa: come difendersi?
Se Equitalia ti pignora lo stipendio, il conto o la pensione o iscrive il fermo sull’auto o l’ipoteca sulla casa è perché ritiene di averti notificato la cartella, ma non è detto sia vero.
Non
si può procedere a un pignoramento, a un fermo auto o a un’ipoteca
se prima il contribuente non è stato informato dell’esistenza del
debito e non ha ricevuto la cartella
di pagamento o
un avviso di accertamento esecutivo. Il che significa che se
Equitalia agisce a sorpresa le ipotesi possono essere solo due:
- la notifica, che ai computer di Equitalia risulta essere avvenuta correttamente, in realtà non è mai avvenuta o non ha incontrato il debitore, sicché questi non è stato messo in condizione di sanare la propria morosità;
- la notifica è avvenuta correttamente, magari quando il debitore non era presente in casa, e la cartella è stata ritirata per conto suo da qualcun altro o è stata depositata alla Casa comunale con conseguente compiuta giacenza.
Come
ci si deve difendere in questi casi? La soluzione la ricorda una
ordinanza della Cassazione di qualche giorno fa .Ecco,
quindi, i suggerimenti del caso.
La
prima cosa che devi fare è accertarti se davvero la notifica non è
mai avvenuta o è avvenuta in modo non conforme alla legge oppure è
stata eseguita correttamente ma sei stato tu a disinteressartene o a
perderne le tracce. Per appurarti di ciò devi chiedere a Equitalia
quello che comunemente si chiama estratto
di ruolo (qualcuno
impropriamente lo chiama anche estratto
conto).
Si tratta di una stampa – che si può domandare anche tramite
internet, mediante autenticazione al sito dell’Agente della
riscossione – dove, in modo piuttosto schematico, al pari di una
tabella, vengono elencate: le cartelle notificate al contribuente, il
numero della cartella, la causale della cartella, l’importo
iscritto a ruolo, la data di notifica e altre informazioni utili.
Da
questo documento puoi iniziare a farti un’idea di ciò che è
avvenuto e confrontarlo con l’atto di pignoramento che dovrebbe
indicare la causa originaria della morosità. Se, ad esempio,
risultano iscritti a ruolo dei debiti per cartelle che non ricordi di
aver mai ricevuto, puoi chiedere, con un’istanza
di accesso agli atti,
di visionare il procedimento di notifica per controllare che, sulla
cartolina della raccomandata ar ci sia la tua firma o che esista la
relazione di notifica redatta dal messo comunale.
Puoi
anche verificare se, in tua assenza, la cartella è stata consegnata
a un parente convivente o depositata alla Casa comunale dandotene
notizia.
Il
consiglio è di far visionare tutta questa documentazione a un legale
o a un commercialista di fiducia, perché controlli – con la
malizia del tecnico – che tutto sia formalmente e sostanzialmente
corretto. Ma che succede se c’è qualche irregolarità e,
nonostante il pignoramento, il fermo o l’ipoteca, dovesse risultare
che nessuna cartella ti è mai stata notificata?
La
soluzione è presto detta: il contribuente può impugnare la cartella
di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della
relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un
estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta da Equitalia.
Secondo
la Cassazione – nel caso in cui la cartella sia nulla per notifica
irregolare – il contribuente può impugnare l’estratto del ruolo,
documento attraverso cui è venuto a conoscenza della pretesa
tributaria. L’estratto
di ruolo è
un atto autonomamente impugnabile. Infatti, quando il contribuente
sia venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo grazie
all’estratto di ruolo, gli deve essere concesso di impugnarlo anche
se la norma sembrerebbe escluderlo.
Se
la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al
contribuente, questi può quindi adire le vie giudiziali nel momento
in cui ha contezza della pretesa (ad esempio quando riceve l’estratto
di ruolo da Equitalia o quando subisce un pignoramento, un fermo o
un’ipoteca).
Per
la Cassazione, quindi, è ammissibile l’impugnazione del ruolo
nonché della cartella che non siano stati validamente notificati e
dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente
attraverso l’estratto di ruolo, rilasciato da Equitalia.
Entro quanto tempo va presentato il ricorso?
Benché
la presa visione dell’estratto di ruolo non sia configurabile come
una notifica, la circostanza che si tratti di un «documento» del
quale il contribuente «sia comunque legittimamente venuto a
conoscenza» induce a ritenere che il termine per l’impugnazione
decorra dalla data
di stampa del medesimo.
In ogni caso, resta inteso che la mancata presentazione del ricorso
da parte del contribuente contro l’estratto di ruolo non pregiudica
la possibilità di presentare ricorso successivamente contro gli
specifici atti successivi (pignoramento, fermo o ipoteca).
martedì 4 ottobre 2016
Se la moglie cambia serratura di casa: reato senza sanzioni
Cambiare
la serratura di casa per
impedire al coniuge – anche se in via di separazione – di entrare
dentro l’appartamento è
reato? Se lo si chiede a qualsiasi avvocato ti dirà di sì e ti
sconsiglierà certamente dal farlo. Questo perché le conseguenze
potrebbero essere sia penali (il
reato contestato è quello di “esercizio arbitrario delle proprie
ragioni”), sia quelle di un processo civile per spoglio
dal possesso.
Così, ad esempio, la moglie che, avendo avviato le carte per
la separazione
giudiziale dal marito,
decide di non farlo più entrare in casa, confidando magari nel fatto
che il giudice gliela assegnerà certamente, dovrebbe essere
condannata da qualsiasi giudice per quest’atto di autotutela.
“Dovrebbe”: usiamo appunto il condizionale dopo la sentenza della
Cassazione di qualche giorno fa (Cass.
sent. n. 39458 del 22.09.2016)
la
punizione non è più certa.
Secondo,
infatti, la Suprema Corte, il comportamento di chi cambia
la serratura della porta della casa coniugale è,
comunque, di lieve gravità (è un “fatto tenue”, per usare una
terminologia legale) e, pertanto, può rientrare in quei casi in cui
la legge penale consente il perdono. Dunque, in ipotesi del genere,
pur restando la fedina penale macchiata, non c’è alcuna sanzione.
Ben
inteso: il marito avrà ugualmente la possibilità di agire in via
civile per far sì che il giudice ordini alla moglie di consegnare
un nuovo mazzo di chiavi al
coniuge spossessato. Ma, in questo caso, il penale non c’entra più.
È
certamente la sentenza della settimana e può essere così
sintetizzata: non è punibile il reato posto
dalla moglie che cambia
la serratura di casa,
per non far entrare il marito, nonostante quest’ultimo sia
il legittimo
proprietario dell’appartamento.
La
vicenda riguarda il processo penale intentato contro una moglie che,
in vista di una separazione particolarmente conflittuale, si era
cautelata facendo sostituire la chiave dell’appartamento per
evitare visite sgradite del marito. La donna si era difesa affermando
di aver agito per tutelare la propria incolumità perché il coniuge
era «affetto da serie patologie psichiche». Ma, secondo i giudici,
il comportamento non è giustificabile; resta pertanto – almeno
sulla carta – il reato
di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Reato, tuttavia, di lieve entità e che, pertanto, non impone
l’applicazione della sanzione. Insomma, niente multe, niente
carcere e niente conseguenze penali per la donna che ha “sfrattato”
il marito ancora non divenuto “ex”.
Per
tornare al caso di specie, però, la donna non aveva dato prova di un
vero e proprio pericolo incombente per la propria incolumità: fatto
che lascia intendere che, laddove tale dimostrazione sia
adeguatamente fornita, non scatta neanche il reato per esercizio
della legittima
difesa.
La quale richiede l’esistenza del rischio attuale di un’offesa
ingiusta, mentre va esclusa nel caso di un pericolo
solo presunto,
immaginario o futuro.
lunedì 12 settembre 2016
Canone Rai: dal 15 settembre si può chiedere il rimborso
A partire dal 15 settembre i contribuenti che hannoricevuto l’addebito del canone Rai sulla bolletta ma chenon erano tenuti a pagare potranno chiedere ilrimborso della somma all’Agenzia delle Entrate. Per ottenere il rimborso sarà sufficiente compilare l’apposito modello messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia.
Scarica a questo link il modello per il rimborso messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento del canone Rai per il 2016
Si ricorda, innanzitutto, che la Legge di Stabilità 2016 ha fissato a 100 euro complessivi l’importoannuale del canone per l’uso privato della televisione, e ha introdotto una nuova modalità di pagamento mediante addebito sulle fatture dell’energia elettrica. È infatti presupposta la detenzione di unapparecchio televisivo per ogni soggetto nella cui residenza anagrafica esista un’utenza per lafornitura di energia elettrica. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, da gennaio aottobre di ogni anno. Solo per il 2016, il primo addebito del canone è stato effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016: in questa circostanza, dunque, il cittadino è stato tenuto a versare 70 euro.
I contribuenti che, invece, hanno presentato l’autocertificazione entro il 16 maggio 2016 sono stati teoricamente esonerati dal pagamento del canone Rai per tutto l’anno. In molti casi, tuttavia, le autodichiarazioni pervenute a ridosso del 30 giugno non hanno fatto in tempo a essere registrate e di conseguenza i contribuenti hanno comunque ricevuto un addebito di 70 euro.
La richiesta di rimborso
I contribuenti ai quali l’Agenzia delle Entrate ha addebitato per errore il pagamento del canone Rai, e che sono stati costretti a saldare l’addebito in prima istanza, per riottenere la somma spesa dovranno quindi compilare il modello e inviarlo all’Agenzia. Il modello è diviso in tre parti principali: una prima relativa ai dati del dichiarante, una seconda che concerne più direttamente la richiesta di rimborso e una terza nel quale bisogna indicare la motivazione specifica della richiesta.
Nella sezione "Dati generali" devono essere forniti cognome, nome, data e luogo di nascita,codice fiscale e indirizzo mail del richiedente. La richiesta
Scarica a questo link il modello per il rimborso messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento del canone Rai per il 2016
Si ricorda, innanzitutto, che la Legge di Stabilità 2016 ha fissato a 100 euro complessivi l’importoannuale del canone per l’uso privato della televisione, e ha introdotto una nuova modalità di pagamento mediante addebito sulle fatture dell’energia elettrica. È infatti presupposta la detenzione di unapparecchio televisivo per ogni soggetto nella cui residenza anagrafica esista un’utenza per lafornitura di energia elettrica. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, da gennaio aottobre di ogni anno. Solo per il 2016, il primo addebito del canone è stato effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016: in questa circostanza, dunque, il cittadino è stato tenuto a versare 70 euro.
I contribuenti che, invece, hanno presentato l’autocertificazione entro il 16 maggio 2016 sono stati teoricamente esonerati dal pagamento del canone Rai per tutto l’anno. In molti casi, tuttavia, le autodichiarazioni pervenute a ridosso del 30 giugno non hanno fatto in tempo a essere registrate e di conseguenza i contribuenti hanno comunque ricevuto un addebito di 70 euro.
La richiesta di rimborso
I contribuenti ai quali l’Agenzia delle Entrate ha addebitato per errore il pagamento del canone Rai, e che sono stati costretti a saldare l’addebito in prima istanza, per riottenere la somma spesa dovranno quindi compilare il modello e inviarlo all’Agenzia. Il modello è diviso in tre parti principali: una prima relativa ai dati del dichiarante, una seconda che concerne più direttamente la richiesta di rimborso e una terza nel quale bisogna indicare la motivazione specifica della richiesta.
Nella sezione "Dati generali" devono essere forniti cognome, nome, data e luogo di nascita,codice fiscale e indirizzo mail del richiedente. La richiesta
martedì 30 agosto 2016
Cambio delle serrature della casa coniugale
Si possono cambiare le serrature della casa coniugale se il coniuge non se ne va?
Se il giudice non si è ancora pronunciato sulla separazione e, dunque, non ha ancora assegnato all’uno o all’altro coniuge la casa coniugale, il coniuge non ha alcun diritto al cambio della serratura di ingresso dell’abitazione familiare anche ove la casa sia di proprietà esclusiva dello stesso e i coniugi siano in regime di separazione dei beni.
Il cambio della serratura non è neppure ammesso nel caso in cui l’altro coniuge abbia abbandonato il tetto coniugale. Infatti, finché non interviene l’ordinanza presidenziale che, autorizzando i coniugi a vivere separati, attribuisce ad uno o all’altro la casa, la stessa deve rimanere nella disponibilità e nel godimento di entrambi. Solo con la separazione il coniuge acquista un diritto personale di abitazione che ne legittima l’uso esclusivo.
Ove venisse comunque cambiata la serratura, il coniuge potrebbe agire mediante un’azione di spoglio per ottenere il reintegro della situazione precedente.
Diversamente si deve invece dire nel caso in cui sia già intervenuta l’ordinanza presidenziale che assegnando l’immobile ad uno dei coniugi lo legittima al cambio della serratura.
mercoledì 10 agosto 2016
chiusura ferie
L'Avv. Marco Valentinotti osserverà la chiusura feriale
dal 13 al 28 agosto.
Augura un sereno periodo di vacanze ai propri lettori.
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