martedì 8 marzo 2022

Il green pass si può autocertificare

 Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) stabilisce che tutti i cittadini che entrano in contatto con le pubbliche amministrazioni e con gli esercenti di pubblici servizi (poste, banche, trasporti, etc.) possono sostituire i certificati amministrativi formali concernenti stati, qualità personali e fatti, con dichiarazioni sostitutive dei certificati medesimi, che hanno la stessa validità temporale dell'atto che vanno a sostituire.


Il certificato verde covid-19, ribattezzato dalla Legge 11/22 con il nome mediatico green-pass, rientra nella categoria dei certificati amministrativi di cui all'art. 1 lett. f) DPR 445/2000, definito come il documento rilasciato da una pubblica amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

Il green pass è un certificato (digitale o cartaceo) rilasciato da una Pubblica Amministrazione per l'accertamento, attestazione e l'informazione a terzi dell'avvenuta vaccinazione da anti-SARS-CoV-2 o dell'avvenuta guarigione da COVID-19 o dell'effettuazione di test di screening con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti o, infine,dell'avvenuta guarigione dopo la somministrazione del vaccino, ma diciamolo subito che esso non è un certificato medico o sanitario, in quanto non rilasciato da medici o da sanitari i quali, invece, dopo aver formato il certificato medico vero e proprio (il referto di tampone negativo o di vaccinazione o di guarigione) trasmette i dati del referto alla pubblica amministrazione attraverso un'operazione materiale di inserimento nel sistema informatico "Tessera Sanitaria" che li raccoglie, li archivia e, sulla base della loro elaborazione, rilascia un certificato amministrativo (il green pass appunto).

L'art. 40 DPR 445/2000 stabilisce che le certificazioni amministrative "sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47

A questi due articoli corrispondono due tipologie di certificati sostitutivi, ossia:

- L'art. 46 D.P.R. 445/2000, rubricato "dichiarazione sostitutiva di certificazione" - anche detta autocertificazione - consente di autocertificare gli stati, le condizioni e le qualità tassativamente indicate nel lungo elenco della norma (es. nascita, residenza, iscrizioni ad albi, esistenza in vita, etc.).

- L'art. 47 D.P.R. 445/2000, invece rubricato "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", stabilisce che "fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", ossia mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato e presentata personalmente insieme alla copia di un documento di identità, oppure trasmesse via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Ed è esattamente questo lo strumento normativo da utilizzare per autocertificare il green pass, ossia lo stesso strumento utilizzato sino all'aprile 2021, quando la normativa pandemica pretendeva dal cittadino di autocertificare dei presupposti legali richiesti per "uscire di casa", a condizione che non ci fosse una condizione di salute sospetta, quale una temperatura corporea superiore a 37.5°, presenza di sintomi, di quarantena, isolamento o contatti con positivi, anch'essi debitamente autocertificati.

Che l'autocertificazione sia utilizzabile per sostituire il certificato amministrativo green pass lo dimostra non solo l'esistenza della legge che lo ammette, ma anche l'intero plesso della normativa pandemica del governo Conte-bis (che la richiedeva con dpcm e decreti legge che pubblicavano fac-simile sui siti istituzionali di alcuni ministeri), salvo poi cadere nell'oblio con l'avvento del green pass utilizzato dal governo Draghi, senza però che fosse esclusa espressamente per legge - come prevede l'art. 47 comma 3 DPR 47/2000 - la possibilità di sostituzione del certificato amministrativo con l'autocertificazione.

Anzi, al contrario, l'attuale esecutivo - dopo un rapido passaggio nel d.p.c.m. "capienze" dell'ottobre 2021 ove affermava che "a legislazione vigente" il green pass non sarebbe autocertificabile -, con l'art. 6 decreto-legge n. 5 del 4.2.2022 si è prevista l'espressa possibilità di autocertificare la condizione di negatività degli studenti in regime di autosorveglianza, facendo un tampone antigenico in autosomministrazione (cioè "a casa") e autocertificando l'esito, a dimostrazione che se l'autocertificazione viene utilizzata per la p.a. - nella specie la scuola - per l'esercizio del diritto, allo stesso modo deve essere utilizzato per esercitare ogni diritto subordinato all'accertamento tamponale (green pass base).

In conclusione, a legislazione vigente il certificato amministrativo green-pass, non essendo un certificato medico (non autocertificabile ai sensi dell'art. 49 DPR 445/2000) ed in assenza di espressi divieti normativi, può essere sostituito nei rapporti con la P.A. e con i gestori dei pubblici servizi attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio di cui all'art. 47 DPR 445/2000.



Fonte: Il green pass si può autocertificare https://www.studiocataldi.it/articoli/43980-il-green-pass-si-puo-autocertificare.asp#ixzz7MwYG6MjA
(www.StudioCataldi.it)









lunedì 6 dicembre 2021

IN QUALI CIRCOSTANZE PUO' ESSERE LICENZIATO UN DIPENDENTE DURANTE LA MALATTIA?

1) Qualora la malattia perduti oltre il periodo di comporto, ossia oltre il limite stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per la categoria di appartenenza.

Ma il licenziamento per superamento del periodo di comporto non può mai essere inflitto quando la malattia del dipendente dipende dalla mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro da parte del datore. Il dipendente che si infortuna per causa dell’azienda ha diritto alla conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di comporto, potendo pertanto stare a casa fino a guarigione completamente avvenuta.

2) Per  gravi violazioni del contratto di lavoro o della legge commesse prima della malattia

Ricordiamo che il licenziamento disciplinare può essere di due tipi:

  • per giusta causa: quando la condotta è talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche per un solo giorno; si ha così il licenziamento in tronco, ossia senza preavviso;
  • per giustificato motivo soggettivo: quando la condotta, pur tradendo definitivamente la fiducia del datore, consente la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro per il periodo di preavviso indicato nel Ccnl. È facoltà del datore, così come del dipendente, rinunciare al preavviso e operare la risoluzione del contratto con effetto immediato, versando però all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso

3) Per  gravi violazioni del contratto di lavoro o della legge commesse  anche durante l’assenza per malattia, 

 E difatti, anche quando malato, il lavoratore deve tenere un comportamento ligio e fedele. Non può ad esempio:

  • pregiudicare la guarigione compiendo attività che potrebbero aggravare o rallentare il decorso della malattia. Il dipendente deve collaborare per fare in modo di tornare sul lavoro il prima possibile;
  • fingersi malato, presentando un falso certificato medico;
  • rendersi irreperibile alle visite fiscali, ossia ai controlli del medico dell’Inps;
  • compiere, durante la malattia, un secondo lavoro in concorrenza con il proprio datore;
  • compiere, durante la malattia, attività pregiudizievoli per l’azienda come, ad esempio, la pubblicazione di post sui social rivolti contro il datore di lavoro.
4) Per giustificato motivo oggettivo ( per crisi o riorganizzazione)  fermo restando l’obbligo di repêchage previsto in via generale per ogni licenziamento economico. 
Ciò implica che il datore, prima di procedere alla risoluzione unilaterale del 
contratto di lavoro, deve verificare se il dipendente può essere adibito ad altre 
mansioni compatibili con la sua formazione e competenza.  


giovedì 4 novembre 2021

Agevolazioni e congedi per figli portatori di handicap grave

 

Genitori di figli con handicap, la cui gravità sia accertata ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992.

I genitori lavoratori dipendenti (naturali, adottivi o affidatari) di figli disabili gravi, non ricoverati a tempo pieno (con alcune eccezioni), hanno diritto a particolari agevolazioni, da fruire "alternativamente" tra di loro, anche se uno dei due non ne ha diritto (perchè, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, casalingo/a, ecc.).

I benefici sono diversi a seconda dell'età del figlio. Va tenuto peraltro conto che il D. Lgs. n. 80/2015, prevede l'estensione del "prolungamento del congedo parentale" dagli otto ai dodici anni del figlio o dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia.
Pertanto: fino ai tre anni di età del bambino i genitori hanno diritto, in alternativa: al prolungamento del congedo parentale, a due ore di riposo giornaliero retribuito da rapportare alla durata dell'orario giornaliero di lavoro, oppure ai tre giorni di permesso mensile retribuiti; tra i tre e i dodici anni di età del figlio i genitori hanno diritto, in alternativa: ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, ovvero al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio; a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio i genitori hanno diritto esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.
Si precisa che il prolungamento del congedo parentale è previsto per ogni figlio disabile in situazione di gravità entro i primi 12 anni di vita o entro i dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario), con diritto alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile  dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione.
I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave. Possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionabili in ore.

Assistenza a figli disabili gravi: i diritti dei genitori
I genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, con figli disabili gravi possono assentarsi dal lavoro grazie ad appositi permessi.
Figli disabili gravi fino a 3 anni: permessi giornalieri orari per i genitori I genitori di figli disabili gravi con meno di 3 anni possono utilizzare 2 ore di permessi giornalieri orari se lavorano per almeno 6 ore, oppure 1 ora se l’attività lavorativa è inferiore alle 6 ore.
I permessi giornalieri orari possono essere richiesti soltanto se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i permessi giornalieri orari sono utilizzabili, in alternativa, dalla madre o dal pa­dre.
Al lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione.
I riposi sono coperti da  contributi figurativi fino a un certo importo e possono essere integrati con il riscatto o con i ver­samenti volontari.

Figli disabili gravi fino a 12 anni: prolungamento del congedo parentale
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio disabile grave hanno diritto al prolungamento del congedo parenta­le, utilizzabile fino ai 12 anni del bambino se quest’ultimo non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del genitore non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.
Il prolungamento del congedo parentale può iniziare dopo la fine del congedo parentale ordinario e essere utilizzato dai genitori, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni (compresi i periodi di congedo parentale ordinario).
Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in alternativa ai permessi orari per figli disabili gravi minori di 3 anni.
Per tutta la durata del congedo, il lavoratore ha dirit­to a una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, a meno che il contratto collettivo non preveda un trattamento più favorevole.
Anche i periodi di congedo parentale prolungato sono coperti da contribuzione figurativa utile per il diritto e la misura della pensione.

Figli disabili gravi: i permessi mensili legge 104
La lavoratrice madre o, in al­ternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di un disabile grave hanno diritto ai permessi mensili di 3 giorni, se il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.
I permessi mensili possono anche essere frazionati in permessi orari.
I permessi mensili a ore o a giornata intera sono sempre retribuiti e sono coperti da  contribuzione figurativa utile per la pensione.
Il permesso spetta al genitore lavoratore dipendente anche se l’altro non lavora o ha un rapporto di lavoro a domicilio o domestico.

Assistenza a familiari disabili: agevolazioni per i lavoratori per legge 104
Legge 104: richiesta di part time
In alcuni casi particolari, i lavoratori che fanno richiesta di part time per assistere familiari disabili hanno la priorità a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nello specifico, le situazioni che possono dare diritto alla trasformazione in base alla richiesta di part time sono:

  • coniuge, figli o genitori del lavoratore con patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative;

  • convivente disabile grave con totale e permanente inabilità lavorativa, che ha bisogno di assistenza continua perché non è in grado di compie­re gli atti quotidiani della vita;

  • figlio convivente portatore di handicap oppure di età non superiore ai 13 anni.

Legge 104: esonero dal lavoro notturno
Il lavoratore che ha a carico un disabile non è obbligato a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6). La richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata in forma scritta al datore di lavoro entro le 24 ore precedenti l’inizio previsto del turno di lavoro.

Legge 104: divieto di trasferimento
La legge 104 prevede che il lavoratore che assiste un familiare disabile grave debba dare il proprio con­senso per il trasferimento in altra sede, altrimenti il trasferimento è vietato.

Legge 104: scelta della sede di lavoro
Per il genitore di disabile grave e per chi assiste un parente disabile entro il 2° grado (o 3° gra­do in specifiche situazioni) la sede di lavoro può essere scelta in base alla vicinanza al domicilio della persona da assistere.
Il diritto viene accolto dall’azienda se possibile.

Smart working per i lavoratori che assistono familiari disabili
I lavoratori che hanno figli disabili gravi hanno la priorità nell’accoglimento della richiesta di smart working da parte del datore di lavoro.


martedì 20 luglio 2021

Procedura per ottenere il Green pass per chi è guarito dal covid.

 

Procedura per ottenere il Green pass per chi è guarito dal covid.

Se vi trovate nelle situazione di essere guariti dal covid e non avete ancora effettuato la vaccinazione proprio perchè non è ancora trascorso il periodo previsto per vaccinarsi, non riceverete dal Ministero alcuna comunicazione in merito al Greeen Pass. 

Allora è opportuno che contattiate il vostro medico curante affinchè proceda all'inserimento nel sistema tessera sanitaria , del certificato di avvenuta guarigione. 

Dovreste ricevere successivamente per email o sms il codice per scaricare dal sito del Ministero il Green Pass.


giovedì 20 maggio 2021

Post Covid

 L'annus horribilis è alle spalle? Ce lo auguriamo tutti, dopo aver visto e vissuto qualcosa di incredibile che pensavamo potesse accadere solo nei film, dopo aver avuto, sfiorato, il virus, dopo aver sperimentato  il corto circuito della vita ordinaria, restando in casa , col coprifuoco e sempre con la mascherina addosso , nell'isolamento e nella paura, il vaccino sta portando una nuova speranza e cominciamo a riprendere la nostra vita. Ovviamente la professione forense come altre attività ha sofferto e soffre ancora le conseguenze di questa pandemia, ma dobbiamo ricominciare e riprendere quanto interrotto o sospeso da più di un anno. Essere ottimisti, avere speranza è sicuramente auspicabile, ma ciò che importa è riavviare e ricominciare tutto, senza avere paura, senza dimenticare ma senza lasciarsi prendere dallo sconforto. Davanti abbiamo ancora il presente che non va sprecato, ma va vissuto nel miglior modo possibile. AVANTI TUTTA   

lunedì 29 marzo 2021

NUOVO STUDIO

LO STUDIO SI E' TRASFERITO IN 

VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 266 (ZONA BALDUINA)

 E RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO.





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