Le
cartelle di pagamento non ancora pagate ricadono sugli eredi che non
hanno rifiutato l’eredità. Quelli che invece
l’hanno accettata con beneficio di inventario ne rispondono nei
limiti dei beni ereditati: vuol dire che, se il fisco intende
effettuare un pignoramento, potrà aggredire solo quei beni che sono
passati in successione all’erede e non i suoi personali (di cui era
proprietario già prima).
Gli
eredi devono pagare ciascuno in base alla propria quota di eredità
(responsabilità pro quota) salvo che si tratti di Irpef, Irap e Iva:
in questo caso infatti vale la responsabilità solidale e il fisco
può chiedere, a ciascuno degli eredi, l’intero pagamento (salvo
poi il diritto di questi a rivalersi sugli altri per quanto
anticipato in loro conto).
Opposta
è la soluzione per le imposte indirette come Iva, imposta di
registro, tassa sui rifiuti (Tari), imposta sulla casa (Imu, Tasi),
bollo auto, canone Rai, imposta sulle successioni, ecc..
Secondo la Cassazione (Cass.
sent. n. 24624/2014)infatti,
per queste imposte vale la regola generale prevista per i debiti con
i privati, quella cioè della responsabilità pro quota. Difatti la
responsabilità solidale vale solo per le imposte sui redditi e non
per le altre tasse. Sul punto leggi Cartella
di pagamento agli eredi: cosa pagare?
Gli
eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni e le multe stradali del
defunto. Per cui, ad esempio, su una cartella contiene per
mancato pagamento di una contravvenzione e dell’Irpef bisognerà
versare solo la sorte capitale dell’imposta sui redditi ma non le
relative sanzioni né la contravvenzione per violazione del codice
stradale.
Dovrebbe
essere il fisco a ricalcolare il debito dovuto. Quando ciò non
succede, il contribuente deve rivolgersi all’agente della
riscossione e richiedere lo sgravio dalle sanzioni, onde
provvedere al definitivo versamento entro 60 giorni dalla notifica
della cartella stessa.
Il
che significa:
presentare
una istanza in autotutela ad Agenzia Entrate Riscossione, meglio se
con PEC (posta elettronica certificata), al fine di accelerare i
tempi;
- attendere l’autorizzazione allo scorporo delle somme che l’esattore invierà al contribuente richiedente;
- una volta ottenuta la decurtazione delle sanzioni dal totale della cartella, procedere al versamento del residuo, anche a mezzo di contanti, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione.
In
caso di debiti che superano l’attivo ereditario gli eredi possono
valutare se rifiutare l’eredità e liberarsi così del debito.
Per farlo si può andare all’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere
copia della situazione del defunto. Come detto è possibile anche la
soluzione intermedia dell’accettazione con beneficio di inventario.
Ci sono 10 anni per decidere se accettare o meno l’eredità o
accettarla con l’inventario. Leggi anche Se
ricevi una cartella per un parente defunto.
Se
gli eredi decidono di accettare l’eredità:
Sulle
cartelle di pagamento già notificate bisogna innanzitutto chiedere
lo sgravio delle sanzioni e delle multe. Poi bisogna verificare quali
di queste, nel frattempo, sonocadute in prescrizione.
A
tal fine bisogna spulciare tra le carte del defunto per vedere se
questi abbia ricevuto solleciti (che, come noto, interrompono il
termine di prescrizione e lo fanno decorrere nuovamente da capo).
Qualora non sia possibile ricostruire la storia del contribuente ci
si può rivolgere allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione e
chiedere un estratto di ruolo da quale risultano le
notifiche. Notifiche che però devono essere andate tutte in porto;
per verificare questa circostanza si può chiedere l’accesso agli
atti e la copia degli avvisi ricevimento delle raccomandate o la
relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario.
Le
cartelle prescritte non andranno pagate.
Debiti per cartelle di pagamento in corso di raeazione
Che
succede invece se il defunto aveva in corso un piano di dilazione e
stava pagando il debito a rate? Gli eredi sono obbligati insieme (“in
solido”) al pagamento anche quando il debito è rateizzato.
Anche
in questo caso il Fisco dovrà decurtare dagli importi dovuti dagli
eredi le sanzioni e le contravvenzioni, mentre restano dovute solo le
imposte non pagate e dei relativi interessi. Le sanzioni hanno
infatti carattere personale e non possono essere trasmesse agli
eredi. Quindi, una volta che l’amministrazione fiscale è venuta a
conoscenza del decesso del debitore, predispone e comunica agli
interessati l’ammontare dei nuovi importi e delle rate dovute, al
netto delle sanzioni che gravavano sul defunto. Gli eredi possono
anche decidere di saldare il debito residuo tutto in una volta, senza
rispettare i tempi della rateazione.
Non
ricadono sugli eredi, inoltre, le conseguenze dei ritardati pagamenti
delle quote effettuati dal contribuente prima della morte o della
decadenza dal beneficio della rateazione a causa di sue violazioni.
Gli uffici, quindi, non devono rivolgersi ai parenti per riscuotere
le somme irrogate al defunto in relazione agli inadempimenti da lui
commessi.
Viceversa,
gli eredi dovranno pagare le sanzioni dovute per le rate non versate
nei termini dopo la morte del congiunto.
La notifica della cartella di pagamento dopo la morte del contribuente
Un
altro motivo per evitare di pagare la cartella è verificare che la
notifica della stessa sia stata effettuata correttamente. Esistono, a
riguardo, regole ben precise.
Dal
giorno della morte del contribuente, la cartella deve essere
notificata, presso l’ultimo domicilio del defunto, agli eredi
impersonalmente. In pratica, sulla busta di Agenzia Entrate
Riscossione, nella sezione relativa al destinatario, non vi deve
essere il nome e cognome del de cuius (per es. Mario
Rossi), bensì la dizione “Eredi del sig. Mario Rossi”. Se la
cartella è indirizzata ancora al contribuente deceduto, la notifica
è nulla.
Gli
eredi possono, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate e ad
Agenzia Entrate Riscossione il decesso del contribuente. In tal caso,
a partire da 30 giorni dopo tale comunicazione, la notifica della
cartella dovrà essere eseguita sempre nei loro confronti, e quindi
personalmente, e non invece nell’ultimo domicilio del de
cuius ed impersonalmente a tutti gli eredi.
In
ogni caso la regola della notifica impersonale vale fino a massimo un
anno dalla morte del contribuente. Dopo tale termine la notifica va
invece fatta personalmente ai singoli eredi, e quindi presso i
rispettivi indirizzi e con il relativo nome indicato sulla busta di
Agenzia Entrate Riscossione.
Attenzione:
anche in questo caso la norma di legge nasconde un’insidia. È vero
che la notifica deve essere effettuata nei termini sopra descritti.
Ma se il contribuente impugna la cartella per tale ragione, ammette
implicitamente di averne avuto conoscenza e, quindi, il vizio si
sana. L’unica alternativa è non muovere un dito e attendere la
successiva mossa dell’esattore. Se quest’ultima dovesse
notificare l’avvio di un pignoramento o di una misura cautelare
(fermo o ipoteca), il contribuente potrebbe allora sollevare
l’eccezione di mancata notifica dell’atto prodromico, ossia della
cartella di pagamento e, in tal caso, vincere la partita.
(
da laleggepertutti.it)