mercoledì 8 novembre 2017

Debiti del defunto per cartelle di pagamento



Le cartelle di pagamento non ancora pagate ricadono sugli eredi che non hanno rifiutato l’eredità. Quelli che invece l’hanno accettata con beneficio di inventario ne rispondono nei limiti dei beni ereditati: vuol dire che, se il fisco intende effettuare un pignoramento, potrà aggredire solo quei beni che sono passati in successione all’erede e non i suoi personali (di cui era proprietario già prima).
Gli eredi devono pagare ciascuno in base alla propria quota di eredità (responsabilità pro quota) salvo che si tratti di Irpef, Irap e Iva: in questo caso infatti vale la responsabilità solidale e il fisco può chiedere, a ciascuno degli eredi, l’intero pagamento (salvo poi il diritto di questi a rivalersi sugli altri per quanto anticipato in loro conto).
Opposta è la soluzione per le imposte indirette come Iva, imposta di registro, tassa sui rifiuti (Tari), imposta sulla casa (Imu, Tasi), bollo auto, canone Rai, imposta sulle successioni, ecc.. Secondo la Cassazione (Cass. sent. n. 24624/2014)infatti, per queste imposte vale la regola generale prevista per i debiti con i privati, quella cioè della responsabilità pro quota. Difatti la responsabilità solidale vale solo per le imposte sui redditi e non per le altre tasse. Sul punto leggi Cartella di pagamento agli eredi: cosa pagare?


Gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni e le multe stradali del defunto. Per cui, ad esempio, su una cartella contiene per mancato pagamento di una contravvenzione e dell’Irpef bisognerà versare solo la sorte capitale dell’imposta sui redditi ma non le relative sanzioni né la contravvenzione per violazione del codice stradale.
Dovrebbe essere il fisco a ricalcolare il debito dovuto. Quando ciò non succede, il contribuente deve rivolgersi all’agente della riscossione e richiedere lo sgravio dalle sanzioni, onde provvedere al definitivo versamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa.
Il che significa:
presentare una istanza in autotutela ad Agenzia Entrate Riscossione, meglio se con PEC (posta elettronica certificata), al fine di accelerare i tempi;
  • attendere l’autorizzazione allo scorporo delle somme che l’esattore invierà al contribuente richiedente;
  • una volta ottenuta la decurtazione delle sanzioni dal totale della cartella, procedere al versamento del residuo, anche a mezzo di contanti, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione.
In caso di debiti che superano l’attivo ereditario gli eredi possono valutare se rifiutare l’eredità e liberarsi così del debito. Per farlo si può andare all’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere copia della situazione del defunto. Come detto è possibile anche la soluzione intermedia dell’accettazione con beneficio di inventario. Ci sono 10 anni per decidere se accettare o meno l’eredità o accettarla con l’inventario. Leggi anche Se ricevi una cartella per un parente defunto.



Se gli eredi decidono di accettare l’eredità:
Sulle cartelle di pagamento già notificate bisogna innanzitutto chiedere lo sgravio delle sanzioni e delle multe. Poi bisogna verificare quali di queste, nel frattempo, sonocadute in prescrizione.
A tal fine bisogna spulciare tra le carte del defunto per vedere se questi abbia ricevuto solleciti (che, come noto, interrompono il termine di prescrizione e lo fanno decorrere nuovamente da capo). Qualora non sia possibile ricostruire la storia del contribuente ci si può rivolgere allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere un estratto di ruolo da quale risultano le notifiche. Notifiche che però devono essere andate tutte in porto; per verificare questa circostanza si può chiedere l’accesso agli atti e la copia degli avvisi ricevimento delle raccomandate o la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario.
Le cartelle prescritte non andranno pagate.

Debiti per cartelle di pagamento in corso di raeazione


Che succede invece se il defunto aveva in corso un piano di dilazione e stava pagando il debito a rate? Gli eredi sono obbligati insieme (“in solido”) al pagamento anche quando il debito è rateizzato.
Anche in questo caso il Fisco dovrà decurtare dagli importi dovuti dagli eredi le sanzioni e le contravvenzioni, mentre restano dovute solo le imposte non pagate e dei relativi interessi. Le sanzioni hanno infatti carattere personale e non possono essere trasmesse agli eredi. Quindi, una volta che l’amministrazione fiscale è venuta a conoscenza del decesso del debitore, predispone e comunica agli interessati l’ammontare dei nuovi importi e delle rate dovute, al netto delle sanzioni che gravavano sul defunto. Gli eredi possono anche decidere di saldare il debito residuo tutto in una volta, senza rispettare i tempi della rateazione.



Non ricadono sugli eredi, inoltre, le conseguenze dei ritardati pagamenti delle quote effettuati dal contribuente prima della morte o della decadenza dal beneficio della rateazione a causa di sue violazioni. Gli uffici, quindi, non devono rivolgersi ai parenti per riscuotere le somme irrogate al defunto in relazione agli inadempimenti da lui commessi.
Viceversa, gli eredi dovranno pagare le sanzioni dovute per le rate non versate nei termini dopo la morte del congiunto.

La notifica della cartella di pagamento dopo la morte del contribuente



Un altro motivo per evitare di pagare la cartella è verificare che la notifica della stessa sia stata effettuata correttamente. Esistono, a riguardo, regole ben precise.
Dal giorno della morte del contribuente, la cartella deve essere notificata, presso l’ultimo domicilio del defunto, agli eredi impersonalmente. In pratica, sulla busta di Agenzia Entrate Riscossione, nella sezione relativa al destinatario, non vi deve essere il nome e cognome del de cuius (per es. Mario Rossi), bensì la dizione “Eredi del sig. Mario Rossi”. Se la cartella è indirizzata ancora al contribuente deceduto, la notifica è nulla.
Gli eredi possono, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate e ad Agenzia Entrate Riscossione il decesso del contribuente. In tal caso, a partire da 30 giorni dopo tale comunicazione, la notifica della cartella dovrà essere eseguita sempre nei loro confronti, e quindi personalmente, e non invece nell’ultimo domicilio del de cuius ed impersonalmente a tutti gli eredi.



In ogni caso la regola della notifica impersonale vale fino a massimo un anno dalla morte del contribuente. Dopo tale termine la notifica va invece fatta personalmente ai singoli eredi, e quindi presso i rispettivi indirizzi e con il relativo nome indicato sulla busta di Agenzia Entrate Riscossione.
Attenzione: anche in questo caso la norma di legge nasconde un’insidia. È vero che la notifica deve essere effettuata nei termini sopra descritti. Ma se il contribuente impugna la cartella per tale ragione, ammette implicitamente di averne avuto conoscenza e, quindi, il vizio si sana. L’unica alternativa è non muovere un dito e attendere la successiva mossa dell’esattore. Se quest’ultima dovesse notificare l’avvio di un pignoramento o di una misura cautelare (fermo o ipoteca), il contribuente potrebbe allora sollevare l’eccezione di mancata notifica dell’atto prodromico, ossia della cartella di pagamento e, in tal caso, vincere la partita.

( da laleggepertutti.it)

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