Non
hai ancora pagato una rata del finanziamento e temi che questo
ritardo possa comportare una segnalazione nella banca dati dei
cattivi pagatori.
Quanti
giorni di tolleranza sono dovuti ed è necessario avvisare il
debitore con una comunicazione preventiva?
La
segnalazione avviene in qualsiasi caso di ritardo oppure è
consentita una tolleranza nei confronti di chi, come te, resta un
soggetto affidabile (assunto e con stipendio), ma ha avuto solo
difficoltà economiche?
Nell’ipotesi
più nera in cui dovessi essere segnalato,per
quanto tempo rimane la segnalazione nella
banca dati?
Alle
tue domande ha fornito una risposta, in questi giorni, il Garante
della Privacy che ha adottato un provvedimento pubblicato proprio
ieri in Gazzetta Ufficiale [Garante
Privacy provv. n. 438/2017 del 26.10.2017 in Gazz. Uff. del
29.11.2017
].
Vediamo
cosa ha detto l’Autorità per la protezione dei dati personali.
Il preavviso di imminente registrazione
Il
primo punto toccato dal Garante in merito alla segnalazione per il
pagamento in ritardo del prestito riguarda la preventiva
comunicazione al debitore.
La
legge [Articolo
. 4 co. 7, codice deontologico operatori finanziari ]prevede
l’obbligo, per la banca o la finanziaria, di inviare al debitore,
prima della segnalazione in Crif o in un tutte le altre banche dati
definite Sic (così si chiamano i cosiddetti «Sistemi di
informazioni creditizie»), una lettera in cui lo avvisa che, se non
verserà il dovuto, verrà iscritto nella banca dati. Lo scopo
della
norma è rendere edotto l’interessato delle conseguenze di un
perdurante inadempimento, dandogli così la possibilità di sanarlo
prima dell’iscrizione. Ebbene, su come debba essere trasmessa
questa comunicazione si sono registrate, in passato, posizioni
discordanti. Solo in tempi recenti la giurisprudenza ha detto che il
mittente deve dimostrare non tanto la spedizione della missiva, ma
l’effettivo ricevimento da parte del debitore.
Il
Garante si allinea a questa interpretazione, più garantista per il
soggetto finanziato, e chiarisce una volta per tutta che l’iscrizione
nella lista nera può avvenire solo se la banca o la finanziaria
dimostrano che l’avviso è stato ricevuto (o che l’interessato
non lo ha voluto ricevere). In termini molto pratici significa che il
preavviso di imminente registrazione va spedito con raccomandata a/r
o posta elettronica certificata e non con lettera semplice. Se così
fosse, non potendosi dimostrare l’effettivo ricevimento,
l’iscrizione sarebbe illegittima e il debitore avrebbe diritto non
solo alla cancellazione del nominativo, ma anche al risarcimento del
danno.
Il
preavviso va inviato almeno 15 giorni dell’iscrizione
Un
ritardo di pochi giorni di una singola rata non può essere causa di
segnalazione alla banca dati dei cattivi pagatori. L’episodio
infatti potrebbe dipendere da una momentanea indisponibilità di
liquidi (ad esempio è il caso dello stipendio pagato con qualche
giorno di ritardo). Ci deve essere invece la prova di una effettiva
situazione di difficoltà economica che renda improbabile il rispetto
di tutti gli altri patti e, a catena, il ritardo anche sulle
successive rate. L’iscrizione alla centrale implica «una
situazione del debitore non già di mero temporaneo e occasionale
inadempimento, ma di vero e proprio stato di grave e non transitoria
difficoltà economica del debitore, incapace di adempiere alle
proprie obbligazioni».
«Non
è pertanto sufficiente – sostiene la Cassazione [Cass.
sent. n. 7958/2009.
]
un
mero ritardo nei pagamenti» ma è necessaria «una situazione
patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non
transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non
coincidente, con la condizione di insolvenza». In termini concreti
vuol dire che, per la segnalazione alla Centrale rischi non è
sufficiente che il debitore si sia solo dimenticato di pagare o non
abbia potuto farlo per una transitoria difficoltà facilmente
superabile; al contrario devono esserci fondati rischi che
quest’ultimo si trovi davvero in crisi di liquidità ed è quindi
verosimile che non paghi neanche le successive rate.
Per quanto tempo si resta segnalati?
Altro problema affrontato dal Garante riguarda i tempi di segnalazione nelle banche dati come Crif. Questi tempi, dice l’Authority, non possono mai superare cinque anni dalla cessazione del rapporto. La cancellazione deve avvenire in automatico, senza cioè una richiesta inviata dal debitore.
Vediamo allora quali sono i tempi di cancellazione delle segnalazioni negativein Cri e nelle altre Sic private:
- anche una semplice richiesta di finanziamento viene segnalata. La durata è quella del periodo di tenuta dell’istruttoria del finanziamento e, comunque, non oltre 6 mesi.Se invece il cliente invece rinuncia al finanziamento, e quindi la procedura viene interrotta, i tempi di permanenza scendono a un mese soltanto;
- finanziamenti rimborsati regolarmente: le restituzioni puntuali delle rate restano nelle banche dati per 36 mesi massimo dalla data di estinzione effettiva;
- ritardi relativi a 1 o 2 rate o mensilità: 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
- ritardi relativi a 3 o più rate o mensilità: 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
- finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità): 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l’istituto di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento.
Il
punto affrontato dal Garante è da il momento a partire dal quale
decorrono questi termini. Secondo l’Autorità si deve considerare
la scadenza contrattuale o la cessazione del contratto, mentre per
gli altri specifici casi previsti dal Codice (cessione del rapporto a
società di recupero crediti, o la cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti), il tempo di conservazione non può
comunque mai superare i cinque anni dalla data di scadenza del
rapporto.