In
Italia non esiste alcuna norma che vieti al lavoratore
di
lavorare per un’altra azienda durante il periodo
di ferie,
purché ciò gli consenta di recuperare le energie psicofisiche,
rispettando, allo stesso tempo, il patto
di non concorrenza che
lo lega al datore di lavoro (che non viene meno nel periodo di
ferie). Il lavoratore, quindi, che intende dedicare le proprie ferie
allo svolgimento di un altro
lavoro può
farlo purché le attività che pone in essere non risultino in
concorrenza con quella del proprio datore di lavoro.
Posto
quanto sopra in ordine alla possibilità di lavorare per un’altra
azienda durante le ferie, è importante precisare, però, che il
dipendente è tenuto al rispetto di determinati limiti di orario.
Infatti, quando il dipendente lavora
contemporaneamente presso
due diverse aziende, non deve superare i seguenti il limite di 48
ore settimanali in
un arco di tempo pari a 4
mesi (ad
esempio, in una settimana del periodo di riferimento è possibile
lavorare per 52 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo
si lavora per 44 ore, o meno).
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
- il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non è possibile considerare alcuna media);
- il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);
- considerando l’assoluta imprescindibilità del riposo minimo giornaliero, il riposo minimo settimanale da considerare complessivamente è dunque di 35 ore ogni 7 giorni (24 ore consecutive+11 ore di riposo giornaliero).
Il
lavoratore ha l’onere di comunicare
al
datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la
propria attività, nel rispetto dei limiti indicati, per evitare che
uno dei due datori possa incorrere in una sanzione (secondo quanto
stabilito dal Ministero del lavoro [
Circ.
Min. Lav. N.8/2005.
].
Si
può rinunciare alle ferie?
Sia
secondo la Costituzione [Costituzione
art. 36]
che
secondo il Codice civile [Cod.
Civ. Art. 2109]
le
ferie costituiscono un diritto
irrinunciabile,
tanto che non è possibile monetizzare
le ferie,
nemmeno col consenso del lavoratore: la monetizzazione delle ferie è
possibile solo per il periodo che eccede le 4 settimane l’anno
(periodo minimo previsto dal decreto sull’orario di lavoro [Dl 66/2003],oppure per contratti di durata inferiore all’anno o cessati entro
l’anno, e nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Non è
dunque valido un accordo col quale datore di lavoro e lavoratore
eliminino, o riducano sotto le 4 settimane annue, le ferie spettanti.