mercoledì 23 maggio 2018

E POSSIBILE LAVORARE QUANDO SI È IN FERIE?



In Italia non esiste alcuna norma che vieti al lavoratore di lavorare per un’altra azienda durante il periodo di ferie, purché ciò gli consenta di recuperare le energie psicofisiche, rispettando, allo stesso tempo, il patto di non concorrenza che lo lega al datore di lavoro (che non viene meno nel periodo di ferie). Il lavoratore, quindi, che intende dedicare le proprie ferie allo svolgimento di un altro lavoro può farlo purché le attività che pone in essere non risultino in concorrenza con quella del proprio datore di lavoro.
Posto quanto sopra in ordine alla possibilità di lavorare per un’altra azienda durante le ferie, è importante precisare, però, che il dipendente è tenuto al rispetto di determinati limiti di orario. Infatti, quando il dipendente lavora contemporaneamente presso due diverse aziende, non deve superare i seguenti il limite di 48 ore settimanali in un arco di tempo pari a 4 mesi (ad esempio, in una settimana del periodo di riferimento è possibile lavorare per 52 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo si lavora per 44 ore, o meno).
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
  • il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non è possibile considerare alcuna media);
  • il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);
  • considerando l’assoluta imprescindibilità del riposo minimo giornaliero, il riposo minimo settimanale da considerare complessivamente è dunque di 35 ore ogni 7 giorni (24 ore consecutive+11 ore di riposo giornaliero).
Il lavoratore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti indicati, per evitare che uno dei due datori possa incorrere in una sanzione (secondo quanto stabilito dal Ministero del lavoro [ Circ. Min. Lav. N.8/2005. ].

Si può rinunciare alle ferie?
Sia secondo la Costituzione [Costituzione art. 36] che secondo il Codice civile [Cod. Civ. Art. 2109] le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, tanto che non è possibile monetizzare le ferie, nemmeno col consenso del lavoratore: la monetizzazione delle ferie è possibile solo per il periodo che eccede le 4 settimane l’anno (periodo minimo previsto dal decreto sull’orario di lavoro [Dl 66/2003],oppure per contratti di durata inferiore all’anno o cessati entro l’anno, e nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Non è dunque valido un accordo col quale datore di lavoro e lavoratore eliminino, o riducano sotto le 4 settimane annue, le ferie spettanti.


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