La
Cassazione ha decretato lo stop all’interpretazione delle Regioni
(evidentemente errata) secondo cui la prescrizione del bollo auto
sarebbe di dieci anni.( Cass.
ord. n. 13819 del 1.06.2018)
Il
bollo auto si prescrive in tre anni.
Attenzione
però: la prescrizione inizia a partire non dall’anno in cui è
dovuto il versamento ma dal 1° gennaio successivo. Ad esempio, se il
bollo scade a luglio 2018, i tre anni iniziano a decorrere dal 1°
gennaio 2019, il che significa che la prescrizione si compie solo
alla mezzanotte del 31 dicembre 2021. Ogni richiesta di pagamento
intervenuta entro tale arco di tempo interrompe la prescrizione e fa
ripartire il termine da capo (per altri tre anni). Viceversa, le
richieste successive ai tre anni sono illegittime e possono essere
contestate.
Lo
stesso discorso vale per le cartelle
di pagamento contenenti
la richiesta di pagamento del bollo auto. Anche per queste la
prescrizione si compie dopo solo tre anni e non dieci. Come affermato
dalle Sezioni Unite della Cassazione (cass. sent. n. 23397/16 del
17.11.2016.
],
nonostante la cartella esattoriale non sia stata impugnata e sia
divenuta definitiva, essa non è equiparabile a una sentenza (per la
quale la prescrizione è di 10 anni), ma mantiene la sua natura di
atto amministrativo. Dunque la prescrizione resta quella dello
specifico tributo il cui versamento è richiesto con la cartella
stessa che, nel caso del bollo auto, è – come detto – di tre
anni.
Come si contesta il bollo auto prescritto?
Se
ti dovesse arrivare una lettera, da parte della Regione, con cui ti
viene intimato il versamento della tassa automobilistica per periodi
precedenti agli ultimi tre anni, puoi contestarla. Per evitare di
imbarcarti in una causa davanti alla Commissione Tributaria, puoi
prima chiedere lo sgravio tramite una istanza in autotutela,
indirizzata alla Regione stessa. Potrai inviarla con raccomandata a/r
o con posta elettronica certificata. In caso di mancata risposta, e
purché non siano decorsi 60 giorni dalla richiesta, puoi impugnare
l’atto davanti al giudice che, nel caso in questione, è appunto la
Commissione Tributaria Provinciale. Se l’importo contestato non
supera 3mila euro puoi difenderti anche da solo.