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giovedì 29 marzo 2018
mercoledì 21 marzo 2018
Garanzia sui prodotti come funziona
Garanzia sui prodotti come funziona
Nel
nostro ordinamento giuridico il sistema della garanzia dei prodotti è
disciplinato dal codice del consumo,
che prevede le modalità con cui il diritto alla garanzia può essere
esercitato e i requisiti indispensabili, sia dal punto di vista
dei tempi
necessari a far valere la garanzia che
in relazione alle problematiche che il bene deve presentare affinchè
possano essere utilizzati i rimedi previsti dalla normativa in
materia. Si
tratta di quella che viene definita garanzia legale,
cioè quella che si può far valere nei confronti del venditori di
beni di consumo: l’acquirente di un prodotto ha infatti diritto di
ricevere dal venditore un bene che sia conforme al contratto ed alle
qualità e requisiti promessi dal venditore.
Alla
garanzia legale può aggiungersi anche quella che ha il nome di
garanzia convenzionale,
che è la garanzia del produttore, disciplinata da uno specifico
contratto aggiuntivo che può essere sottoscritto – ma non è
obbligatorio farlo – al momento dell’acquisto del bene.
Quando
il prodotto acquistato presenti dei vizi, di produzione o di
conformità, esistenti al momento della consegna all’acquirente o
anche manifestatisi in un momento successivo, il consumatore potrà
rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi
previsti per legge, purchè rispetti precise tempistiche.
I tempi per far valere la garanzia
In
relazione ai termini
per far valere la garanzia,
la responsabilità del venditore copre un periodo di 24 mesi (due
anni) dal momento dell’acquisto (da intendersi quale avvenuta
consegna del bene all’acquirente). Il consumatore, non appena si
accorge del difetto del prodotto, deve comunicare al venditore
l’esistenza del vizio o del difetto di conformità del bene, e deve
provvedere alla comunicazione entro due mesi da quando ha scoperto
tale difetto.
Prodotti in garanzia: rimedi previsti per il malfuzionamento
Se il bene rientra nel periodo di garanzia e il vizio o difetto di conformità vengono comunicati entro i due mesi dalla scoperta, il consumatore avrà diverse opzioni fra le quali optare.
I
rimedi previsti in caso di bene rientrante in garanzia possono
realizzarsi infatti attraverso differenti modalità:
- ripristino, senza alcuna spesa aggiuntiva da sostenere da parte del consumatore – acquirente, della conformità del bene, attraverso il rimedio della riparazione del bene;
- ripristino, senza alcuna spesa aggiuntiva da sostenere da parte del consumatore – acquirente, della conformità del bene, attraverso il rimedio della sostituzione con un bene analogo;
- se non è possibile riparare o sostituire il bene, ottenere una riduzione adeguata del prezzo;
- in alternativa alla riduzione, sempre che non sia possibile la riparazione o la sostituzione, il consumatore può optare per la risoluzione del contratto.
La
scelta dell’acquirente fra la sostituzione e la riparazione del
prodotto è consentita sempre che il rimedio scelto non sia
oggettivamente impossibile oppure eccessivamente oneroso rispetto
all’alternativa.
Se
si sceglie di chiedere
la sostituzione o la riparazione del bene,
entrambe devono essere effettuate in tempi ragionevoli, senza gravare
in alcun modo sul consumatore, che non dovrà sostenere alcuna spesa,
né per quanto riguarda materiali e mano d’opera né in relazione a
eventuali spese di spedizione. Se le tempistiche si dovessero
allungare oltre un congruo termine, l’acquirente potrà anche
chiedere a sua scelta di ottenere una riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto.
Prodotti in garanzia e Unione Europea
Le
regole sulla garanzia dei prodotti acquistati in un paese dell’Unione
Europea sono le stesse che abbiamo analizzato finora. L’acquirente
che abbia comprato un prodotto in un paese ricompreso fra gli stati
europei avrà quindi a disposizione due anni per far valere la
garanzia, e 60 giorni per segnalare il malfunzionamento del bene dal
momento in cui lo stesso smetta di funzionare correttamente. Si potrà
quindi ottenere la sostituzione o la riparazione o chiedere, come
abbiamo visto per la garanzia in Italia, un rimborso o la
restituzione di quanto pagato.
martedì 27 febbraio 2018
Scade il 31 marzo 2018 il termine per presentare la domanda di anticipo pensionistico a carico dello Stato.
l tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono fruire della possibilità di pensionarsi con 3 anni e 7 mesi di anticipo: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di Ape sociale scade il 31 marzo 2018 . Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.
Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape sociale, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve invece attendere l’emanazione di un successivo intervento legislativo.
Chi ha diritto all’Ape sociale
Ricordiamo che l’Ape sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti, dal 2019 pari a 67 anni), sino a un massimo di 3 anni e 7 mesi (in pratica, per chi matura la pensione di vecchiaia dal 2019 il requisito di accesso si sposta a 63 anni e 5 mesi, anche se sul punto si attendono chiarimenti dall’Inps). L’assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.
Possono accedere all’Ape sociale, nello specifico, i lavoratori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto 63 anni di età e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.
I lavoratori devono appartenere a particolari categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% in su e addetti ai lavori gravosi.
Domanda di certificazione del diritto all’Ape sociale
Il primo passo per ottenere l’anticipo pensionistico a carico dello Stato è inviare domanda all’Inps di certificazione del diritto all’Ape sociale. Questa domanda può essere inviata tramite patronato, o direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’Inps, se possiede le credenziali di accesso (codice Pin dispositivo, carta nazionale dei servizi o identità unica digitale Spid di secondo livello).
Eseguito l’accesso al portale, bisogna seguire il percorso: “Domanda di prestazione pensionistica: pensione, ricostituzione, ratei maturati e non riscossi, certificazione del diritto a pensione”; bisogna poi cliccare su “Nuova domanda” nella colonna di sinistra.
La domanda di certificazione dei requisiti, per chi matura i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2018, può essere inviata entro il 31 marzo 2018, oppure entro il 15 luglio 2018. Come abbiamo detto, possono essere prese in considerazione anche le domande pervenute dopo queste date, purché entro il 30 novembre 2018, ma solo se vi sono risorse residue.
Certificazione dell’Inps del diritto a pensione
Una volta ricevute le domande di certificazione dei requisiti, l’Inps deve verificare, in base al numero dei richiedenti e dal perfezionamento o meno delle condizioni richieste (non tutti i requisiti, comunque, devono essere perfezionati alla domanda di certificazione, in quanto alcuni possono essere certificati dall’Inps in prospettiva, come il possesso degli anni di contributi richiesti per la categoria di appartenenza), quali sono i beneficiari dell’anticipo pensionistico. Ai beneficiari è inviata una comunicazione dall’istituto in cui sono certificati i requisiti per l’Ape social.
L’Inps, in particolare, comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
- entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;
- entro il 15 ottobre 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2018;
- entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.
Domanda di Ape sociale
Una volta certificati i requisiti, gli interessati possono inviare la domanda di Ape sociale, utilizzando sempre gli stessi mezzi, patronato o sito web dell’Inps. Nello specifico, per presentare la domanda di anticipo pensionistico, bisogna accedere al sito dell’Inps con le proprie credenziali (codice fiscale e Pin, oppure carta nazionale dei servizi, o identità digitale Spid) e seguire il percorso: “Altre prestazioni/Anticipo pensione/Ape sociale”.
Esiste anche la possibilità, per chi possiede già tutti i requisiti per l’Ape sociale, di inviare la domanda di certificazione del diritto all’anticipo assieme alla domanda di pensionevera e propria. Per l’ok al trattamento e la sua liquidazione, però, si deve sempre aspettare la risposta dell’Inps.
Quando viene pagata l’Ape sociale
Per le nuove categorie di beneficiari dell’Ape sociale (caregiver che assistono parenti o affini di 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, l’anticipo pensionistico avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.
giovedì 8 febbraio 2018
Bollette da 28 giorni a mensili: cosa cambia e come fare per i rimborsi
Con
il decreto fiscale di fine anno (Dl 148/2017), poi convertito dalla
legge 172/2017,
il Governo ha deciso di intervenire d'urgenza sulla
questione delle bollette a 28
giorni, stabilendo il definitivo
ripristino della fatturazione su base mensile (o di multipli di mese)
per tutti i servizi di telefonia (sia fissa che mobile), reti
televisive e comunicazioni.
La norma ha imposto a tutti gli operatori
di telefonia e pay tv di adeguarsi entro 120 giorni dalla sua entrata
in vigore (avvenuta il 6 dicembre).
A partire da questa data, cioè
il 4 aprile 2018, gli operatori inadempienti dovranno pagare a
ciascun utente un indennizzo forfettario di 50 euro, maggiorato di un
euro per ogni giorno successivo
mercoledì 31 gennaio 2018
Breve guida sul lavoro domestico
A
quale livello va inquadrata la collaboratrice
domestica?
Che orario
di lavoro deve
rispettare? Quanti giorni di ferie le
spettano? Quanto va pagata? Con questa breve guida cercheremo di
rispondere a questi e a numerosi altri quesiti, parlando di
tutto quello
che c’è da sapere in
ordine al lavoro domestico.
Il lavoro
domestico nella
sua formulazione più diffusa è di carattere subordinato, ma nulla
esclude che lo stesso si atteggi nella forma del lavoro
autonomo.
In questi casi i caratteri distintivi devono essere ricercati
nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Il contratto
di lavoro,
prevede quattro livelli di inquadramento in base alle mansioni
svolte e
ad ogni livello corrispondono due parametri retributivi: uno normale
e uno superiore. Ciascun livello corrisponde ad un salario
minimo, variabile
a seconda che i collaboratori siano conviventi o meno con la
famiglia.
Il
periodo di prova
Il Ccnl
del lavoro domestico prevede
la possibilità di un periodo di prova normalmente retribuito.
Durante il periodo di prova ambedue le parti possono recedere dal
contratto, in forma scritta, senza motivazione e senza il termine
di preavviso.
Superato il periodo di prova, il prestatore
di lavoro deve
intendersi confermato e il periodo viene computato a tutti gli
effetti contrattuali.
La
tredicesima
Oltre
alla retribuzione
mensile,
ai lavoratori domestici spetta anche la tredicesima,
vale a dire una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro il mese
di dicembre. Per prestazioni inferiori all’anno la tredicesima è
corrisposta in proporzione ai mesi lavorati. Il calcolo della
tredicesima per colf, badanti e
per tutti i lavoratori
domesticiviene
effettuato sulla base della retribuzione globale di fatto percepita
durante l’anno.
Lavoro domestico: l’orario di lavoro
La
durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le
parti, nel rispetto dei seguenti limiti:
- massimo 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi;
- massimo 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni per i lavoratori non conviventi.
Si
possono anche stipulare contratti con numero inferiore di ore, ma in
quel caso per i collaboratori non conviventi la paga mensile varia in
base al numero di ore, mentre per i collaboratori conviventi la paga
rimane fissa anche al variare delle ore contrattuali, ma i contributi
vengono calcolati in base alle ore lavorative.
I riposi settimanali
In ordine ai riposi settimanali va detto che al collaboratore convivente spettano 36 ore settimanali di riposo così distribuite: 24 ore nella giornata di domenica e le rimanenti 12 in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti. Il lavoratore domestico matura 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio, a prescindere dall’orario di lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere usufruite, non possono essere indennizzate, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore convivente ha inoltre diritto sia al vitto che all’alloggio, mentre quello che presta servizio per 6 o più ore ha diritto solo al pasto. Qualora il datore non provveda direttamente al vitto o all’alloggio, al collaboratore dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva. I collaboratori domestici non conviventi, invece, hanno diritto a 24 ore settimanali di riposo da godere nel giorno stabilito dalle parti nella lettera di assunzione.
Il
datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi
previdenziali del
collaboratore domestico. Il versamento deve essere effettuato entro i
primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento.
I documenti necessari per l’assunzione
Per
la formalizzazione di un rapporto di lavoro domestico, il lavoratore
al momento dell’assunzione deve
consegnare:
- documento di identità (carta di identità, passaporto, patente);
- codice fiscale;
- se il lavoratore è extracomunitario deve possedere il permesso di soggiorno (motivi di lavoro non stagionale, motivi familiari, motivi di studio);
- documenti assicurativi e previdenziali;
- tessera sanitaria e ogni altro documento comprovante l’idoneità al lavoro;
- eventuali diplomi o attestati specifici;
- eventuali referenze di precedenti datori di lavoro.
Va
precisato che responsabile del mancato controllo dell’autenticità
dei documenti del lavoratore
extracomunitario è
il datore di lavoro.
martedì 23 gennaio 2018
Lavoratori autonomi: possono percepire la Naspi?
La Corte Europea ha riconosciuto anche ai lavoratori autonomi il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, senza discriminazioni
Gli
Stati europei e dunque anche l’Italia, devono prevedere una forma
di sostegno al reddito anche per la disoccupazione
dei lavoratori autonomi.
A fissare questo rivoluzionario principio è una sentenza
della Corte di Giustizia europea depositata
qualche giorno fa [ C.
Giust. Ue causa C-442/16 del 20.12.2017.].
D’ora
in poi, dunque, anche i lavoratori
autonomi potranno
percepire l’assegno
di
disoccupazione senza
subire discriminazioni. Tutti i lavoratori, non solo dipendenti ma
anche autonomi, hanno diritto di percepire l’indennità
di disoccupazione. D’ora
innanzi, infatti, se il lavoratore autonomo è costretto a chiudere
la partita Iva o
in generale la propria attività economica, dovrà avere accesso allo
stesso trattamento del dipendente che perde il proprio lavoro,
senza discriminazioni di trattamento.
Disoccupazione
involontaria e ammortizzatori sociali
Il
mondo del lavoro negli ultimi 10 anni si è trasformato e ha ridotto
drasticamente le opportunità, tanto che i dati della disoccupazione,
così come quelli della crisi, non cessano di essere sempre più
allarmanti. Le difficoltà non riguardano solo i lavoratori
dipendenti ma anche
i lavoratori autonomi.
La
nozione di disoccupazione
involontaria – ha
osservato la Corte Europea – non è limitata ai soli casi di
lavoro subordinato, ma comprende anche lo stato di cessazione di
un’attività professionale
autonoma, se causato da
«ragioni indipendenti dalla volontà
della persona interessata, come può essere una situazione di
recessione economica».
Secondo
la Corte di Giustizia europea, analogamente a un lavoratore
subordinato che può involontariamente perdere il proprio lavoro
dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento,
una persona che ha esercitato un’attività di lavoro
autonomo può trovarsi
costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto
trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di
un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non
sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse della
medesima tutela di cui gode un dipendente che abbia cessato di essere
un lavoratore subordinato. Da tutto quanto precede risulta che
una persona che ha cessato di essere un lavoratore
autonomo a causa
della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti
dalla sua volontà, può, analogamente a una persona che abbia
involontariamente perso il suo impiego dipendente, beneficiare della
medesima tutela che spetterebbe a quest’ultimo, ivi compreso
il diritto all’indennità
di disoccupazioneprevista
per i lavoratori dipendenti.
Autonomi
e indennità di disoccupazione
La
questione che ha portato alla sentenza di riconoscimento
del diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori
autonomi nasce dalla
richiesta fatta da un cittadino rumeno che, per cinque anni, aveva
svolto l’attività di imbianchino e poi era stato costretto a
chiudere per assenza di incarichi. L’uomo si era poi trasferito in
Irlanda dove aveva chiesto l’indennità di disoccupazione per
autonomi, prevista da una legge del 2005 [Art.
139 del Social Welfare Consolidation Act 2005 (as amended) [legge
consolidata del 2005 sulla previdenza/protezione sociale (come
modificata)
], ma lì gli era stata
negata. E questo perché la direttiva
comunitaria del 2004 [
Art.
6, par. 2, direttiva Ue n. 2204/38
] prevede il diritto
dei lavoratori di circolare e soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri per periodi superiori a tre mesi a condizione di
lavorare (onde non essere un eccessivo peso per lo Stato ospitante).
Ribaltando il destino del lavoratore che, per ragioni di crisi
economica indipendenti
dalla sua volontà si era visto costretto a chiudere la propria
attività, la Corte
di Giustizia europea
gli ha dato ragione accogliendo il suo ricorso: il lavoratore
autonomo disoccupato per
motivazioni esterne e indipendenti dalla sua volontà, può trovarsi
nello stesso stato di bisogno dei dipendenti licenziati e quindi non
sono ammesse disparità di trattamento in relazione al correlativo
diritto di percepire l’indennità
di disoccupazione.
Autonomi
disoccupati: spetta la Naspi?
A
tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea è, dunque, imposta
l’applicazione dello stesso ammortizzatore sociale
indipendentemente dal tipo di lavoro, dipendente o autonomo che sia.
Presupposto comune deve essere, come si legge nel dispositivo della
sentenza, la cessazione di un’attività
professionale determinata
da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata,
come può essere una situazione di recessione economica.
Dopo
questa sentenza è certamente auspicabile un rapido intervento
legislativo di recepimento anche se, sulla base del carattere
self-executing della sentenza, la stessa potrebbe trovare
applicazione anche in mancanza di un intervento diretto. In realtà
in Italia non sarebbe un intervento legislativo molto complesso: una
disciplina esiste e deve solo essere estesa alle partita
Iva,
coloro che sono stati o sono iscritti in albi
professionali.
Infatti, se è vero che la Naspi riguarda
solo i lavoratori dipendenti, è ugualmente vero che qualche forma di
indennità, come la Dis-Coll,
è prevista anche per i collaboratori iscritti alla gestione separata
e per gli artigiani e i commercianti.
Ma
queste sono misure non certo paragonabili alla indennità
di disoccupazione vera
e propria. E, in particolare, non c’è niente per le partite Iva,
che versano anch’esse alla gestione separata senza che vi sia la
minima tutela per i casi di perdita delle commesse e del lavoro.
mercoledì 3 gennaio 2018
riflessioni
Anno iniziato, lo spirito è quello giusto, la tensione pure, la tenacia non manca, insomma gli ingredienti per ottenere il meglio ci sono tutti.
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