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giovedì 18 aprile 2019
martedì 9 aprile 2019
EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA
Una scusa non richiesta equivale ad una accusa manifesta,
Questo il nocciolo di un motto latino che risulta valido ancora oggi nelle sue componenti comportamentali e psicologiche.
In effetti chi tende a giustificarsi prima ancora di essere accusato, spesso tradisce la propria colpevolezza, rasentando o anticipando una confessione.
Questo il nocciolo di un motto latino che risulta valido ancora oggi nelle sue componenti comportamentali e psicologiche.
In effetti chi tende a giustificarsi prima ancora di essere accusato, spesso tradisce la propria colpevolezza, rasentando o anticipando una confessione.
martedì 12 marzo 2019
Nuovi accordi territoriali per le locazioni a canone concordato (zona Roma Capitale)
Lo
scorso 4 marzo, sono stati stipulati i nuovi “accordi
territoriali per le locazioni a canone concordato”,
finalizzati a regolare esigenze abitative ordinarie, contratti
transitori e con studenti nell’ambito di Roma Capitale.
I
nuovi accordi entrano in vigore il giorno 11
marzo 2019 ed
hanno durata triennale.
giovedì 14 febbraio 2019
CONTRASTI TRA LOCATORE E CONDUTTORE
Affitto: i diritti dell’inquilino nel caso in cui il padrone di casa ometta la manutenzione dell’appartamento. Si può sospendere il pagamento dei canoni?
Vivi in un appartamento in affitto che presenta numerosi inconvenienti, tali da renderlo ormai invivibile. In tutti questi anni, infatti, non sono mai stati fatti interventi di manutenzione. Ci sono infiltrazioni di acqua che provengono dalle pareti esterne dell’edificio e la forte umidità sta pregiudicando la salute tua e dei tuoi familiari. Hai più volte fatto presente, al padrone di casa, la necessità di un intervento strutturale ma lui non ne vuole sapere. Stai valutando se andare via e disdire il contratto per giusta causa o chiedere una riduzione del canone di locazione per le infiltrazioni e l’umidità.
Quali
sono i tuoi diritti di inquilino? Le risposte sono state ribadite da
una recente ordinanza della Cassazione che con l'ord. n. 3971/19 del
12.02.2019 ha statuito che in caso di violazione da parte del
locatore degli obblighi previsti dall’art. 1575 c.c., il conduttore
può chiedere la risoluzione del contratto ovvero la diminuzione del
canone pattuito, giammai la restituzione dei canoni già versati.
Se
l’inquilino anticipa le spese può compensarle con il
canone?L’inquilino
che effettua spese di manutenzione che dovrebbero invece ricadere sul
proprietario non può però compensare gli importi di cui è
creditore con i canoni di locazione, a meno che non ottenga il
consenso del padrone di casa. Diversamente le due obbligazioni
viaggiano su binari separati. Questo significa che il conduttore deve
pagare l’intero canone di affitto ed, eventualmente, agire davanti
al giudice per ottenere il rimborso dei costi anticipati. Le spese
straordinarie, che vengono ritenute necessarie dal tribunale, vanno
rimborsate anche se non previamente concordate (si pensi a una
caldaia rotta o a una finestra che non si chiude bene).
Una
volta che il Tribunale ha quantificato l’importo cui ha diritto
l’inquilino a titolo di rimborso, tali somme possono essere da
quest’ultimo compensate con i canoni di locazione da versare in
prosieguo. Per esempio, se il giudice ha stabilito che il padrone di
casa deve restituire mille euro all’affittuario e quest’ultimo
versa di norma un affitto di 500 euro, può sospendere due mensilità.
Tale potere però gli è precluso se prima non è
intervenuta una sentenza.
Se
l’appartamento non è vivibile si può interrompere il canone di
locazione?Se
l’appartamento dovesse divenire invivibile l’inquilino ha diritto
a interrompere il pagamento del canone di affitto. Ma solo se le
condizioni sono così precarie da escludere l’abitabilità (il che
avviene di norma quando questi è costretto a lasciare l’immobile
per andare altrove). Quando invece si tratta di semplici pregiudizi,
che non escludono però il completo utilizzo dell’unità abitativa,
allora è vietato sospendere il versamento dell’affitto. Solo un
giudice avrebbe il potere di quantificare il pregiudizio subito
dall’affittuario ed eventualmente compensare il risarcimento
del danno cui
questi ha diritto con i canoni di locazione da versare.
Si
può interrompere il contratto di affitto? Uno
dei diritti dell’inquilino è di chiedere, in caso di inadempimento
del locatore, la risoluzione
del rapporto di affitto per giusta causa.
In tal modo egli può abbandonare l’appartamento umido e con
infiltrazioni interrompendo anche il pagamento dei canoni. Si deve
però verificare una situazione di grave inadempimento da parte del
locatore, tale cioè da pregiudicare il godimento dell’immobile.
Non è possibile, ad esempio, ricorrere a questo rimedio per una
piccola macchia di acqua su una parete.
La
risoluzione del contratto, prima del termine di scadenza, è un
diritto dell’inquilino che, se non accordato dal padrone di casa,
può essere rivendicato davanti al Tribunale.
giovedì 20 dicembre 2018
mercoledì 28 novembre 2018
Licenziamento verbale: conseguenze
Anche
nelle piccole aziende, quelle cioè con meno di 15 dipendenti,
il licenziamento
verbale,
intimato a voce dal datore di lavoro, è inefficace; il lavoratore ha
pertanto diritto alla riammissione nel posto di lavoro e al
risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non
corrisposte [1].
Licenziamento verbale: termini per contestazione
In
caso di licenziamento orale, in più, non si applicano i termini di
decadenza per impugnare il licenziamento, termini che impongono al
dipendente di contestare la
comunicazione entro 60 giorni e di fare causa nei successivi 180
giorni. Quindi il lavoratore che è stato licenziato verbalmente può
agire in qualsiasi momento purché entro i consueti 5 anni di
prescrizione [2].
Licenziamento orale: a chi spetta la prova?
Veniamo
ora all’onere della prova. A dimostrare che si è trattato di un
licenziamento orale deve essere il dipendente oppure è il datore di
lavoro a dover fornire la prova che è stato il dipendente ad
assentarsi senza una valida ragione? Secondo la Cassazione l’onere
della prova spetta all’azienda. Secondo la Corte [3],
se il dipendente sostiene di essere stato licenziato oralmente mentre
il datore si difende sostenendo che, piuttosto, è stato il
lavoratore ad essersi dimesso spontaneamente o a non presentarsi più
sul posto di lavoro (risultando in tal modo assente ingiustificato),
l’onere della prova grava su quest’ultimo ossia sul datore.
Quando il lavoratore sostiene di essere stato licenziato oralmente e
fa valere in giudizio l’inefficacia o l’invalidità di tale
licenziamento, egli deve solo dimostrare di essere stato estromesso
dal rapporto. Al contrario, spetta al datore di lavoro fornire la
prova contraria, ossia dimostrare che c’è stato l’abbandono del
posto da parte del prestatore d’opera. Insomma, in un eventuale
processo di contestazione del licenziamento, il dipendente si trova
in una posizione di vantaggio. Se infatti il datore di lavoro non
riesce a provare quanto egli assume essere avvenuto (per esempio, il
fatto che il lavoratore non si è più presentato in azienda o che
abbia espressamente dichiarato ai superiori di non voler più
lavorare), per la legge si è trattato di un licenziamento orale:
pertanto il dipendente deve essere reintegrato.Questa tesi, sposata
dalla Cassazione, non è però condivisa da tutti i tribunali di
merito (primo e secondo grado). Di certo, conta più ciò che dice la
Suprema Corte, tuttavia, daremo conto anche delle pronunce contrarie.
Una di queste è quella del tribunale di Nola [4] secondo
cui «qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato
oralmente e faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità
di tale licenziamento sarà suo onere dimostrare l’effettiva
estromissione e il conseguente impedimento alla prosecuzione della
prestazione lavorativa. Ove tale prova venga fornita, il datore di
lavoro dovrà dimostrare che tale estromissione è derivata dalle
dimissioni del lavoratore (nel caso esaminato per le dimissioni non
vigeva ancora l’obbligo di comunicazione telematica)».
Lo
stesso orientamento è stato sposato dal tribunale di Roma [5]
Il
tribunale di Milano si allinea alla Cassazione[6]: «In tema
di ripartizione dell’onere probatorio in caso di contrapposte
allegazioni in ordine all’esistenza di dimissioni volontarie a
fronte di assunti circa l’avvenuto licenziamento in forma orale,
qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e
faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità di tale
licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di
dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere
raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel
quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova
gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal
rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la
valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio
ricade sull’eccipiente».
[1] Cass.
sent. n. 22297/2017
[2] Cass.
sent. n. 3022/2003; n. 3340/2000. A riguardo confronta anche la
risposta all’interpello ministero Lavoro del 25.03.2014 n. 12.
[3] Cass.
sent. n. 8927/15 del 5.05.2015, n. 4241/15; cfr. anche Cass. sent. n.
14202/2018 e Cass. sent. n. 19236/2011 secondo cui «Nell’ipotesi
di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto
(licenziamento orale o dimissioni) si impone una indagine accurata da
parte del Giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso
delle risultanze istruttorie, in relazione anche all’esigenza di
rispettare non solo il primo comma dell’art. 2697 c.c., relativo
alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere
dall’attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico
dell’eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del
diritto fatto valere dalla controparte. Sicché, in mancanza di prova
delle dimissioni, l’onere della prova concernente il requisito
della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di
nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro
della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul
lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto
lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di
lavoro -avente valore di una eccezione – ricade sull’eccipiente –
datore di lavoro ex art. 2697 c.c.»
[4]Trib.
Nola, sent. n. 1637/2017.
[5]Trib.
Roma, sent. n. 15673/2016.
[6]Trib.
Milano, sent. del 30.04.2014.
giovedì 15 novembre 2018
Disturbo alla quiete pubblica: chi chiamare
Chi
non ti consente di riposare o di lavorare perché fa così tanto
rumore da disturbare il vicinato o i condomini di un intero palazzo
commette reato, quello di disturbo
alla quiete pubblica.
In
verità il nome corretto del capo di imputazione è «disturbo alle
occupazioni e al riposto delle persone» ed è previsto dall’articolo
659 del codice penale.
Il
caso tipico è quello del titolare di un locale notturno che diffonde
musica a volume elevato o quella del proprietario di alcuni cani,
lasciati sul balcone ad abbaiare fino a notte fonda.
Nel
reato non ricade, invece, l’ipotesi del vicino del piano di sopra
che rientra la sera tardi strisciando i tacchi a terra, che tiene
alto lo stereo o la televisione, che chiacchiera al cellulare alle
tre della notte svegliando il condominio che vive sotto. In questi
ultimi casi si commette solo un illecito civile il quale può
comportare, oltre all’ordine del giudice di cessare i rumori, il
risarcimento de danno.
La
differenza tra il reato e l’illecito civile non sta quindi
nell’entità dei rumori ma del numero di persone molestate:
nel primo caso si tratta di un numero indeterminabile di soggetti (il
“vicinato”), mentre nel secondo caso la vittima può essere una o
poche famiglie. Chiaramente quando scatta il reato, la vittima ha uno
strumento di difesa più forte: la denuncia alle autorità.
Proprio
di questo ci occuperemo qui di seguito: spiegheremo cioè chi
chiamare in caso di disturbo alla quiete pubblica.
Quindi,
se non riesci a lavorare perché c’è un chiasso infernale nella
piazza sottostante per via di una manifestazione, se non trovi la
concentrazione perché un’automobile parcheggiata sotto il palazzo
ha lo stereo talmente alto da far arrivare le vibrazioni sino ai
piani alti, se nel giardinetto sotto casa i cani schiamazzano fino a
notte fonda o se il bar intrattiene i propri clienti all’esterno
con degli amplificatori, leggendo questo articolo saprai cosa fare
per tutelarti.
Ed
è proprio sulla tutela che si gioca al differenza fondamentale tra
il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone e
la semplice responsabilità civile. In quest’ultima ipotesi difatti
– quella del vicino maleducato che fa sentire i propri rumori negli
appartamenti con lui confinanti – non c’è possibilità di
chiamare la polizia o i carabinieri, ma bisogna ricorrere a un
avvocato che avvii, a proprie spese, un ricorso in tribunale.
Dando
quindi per scontato che tu abbia compreso quando scatta il reato di
disturbo alla quiete pubblica, vediamo ora chi chiamare in
questi casi.
Disturbo alla quiete pubblica: quando c’è reato
Non
si configura il reato di disturbo alle occupazioni e al riporto delle
persone nel caso in cui i rumori prodotti non comportino molestia per
un «numero indefinito di persone» ma solo per taluni determinati
soggetti – quali gli occupanti di un singolo appartamento – che,
in quanto appunto limitati, non possono rappresentare quella
“tranquillità pubblica” meritevole di tutela per l’ordinamento.
In questi casi può al limite configurarsi un’ipotesi di illecito
civile, fonte di risarcimento del danno, ma non si integra alcuna
violazione penalmente rilevante.
La
norma del codice penale prevede due distinte ipotesi di reato.
Il
primo comma dell’articolo si rivolge a qualsiasi cittadino e
stabilisce la punibilità di «chiunque, mediante schiamazzi o
rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali,
disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici».
Il
secondo comma invece si rivolge invece solo a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso e lo punisce se produce rumore
violando le varie disposizioni della legge (norme di solito a
carattere amministrativo o locale) o le prescrizioni dell’Autorità.
Il
reato in questione è rivolto a tutelare l’ordine pubblico da
intendersi come la pubblica e privata tranquillità delle persone.
Secondo
la giurisprudenza il reato scatta anche qualora a lamentarsi dei
rumori o a sporgere denuncia sia un singolo soggetto. L’importante
però è che venga accertato che i rumori abbiano una tale
diffusività da molestare un numero indeterminato di persone,
anche se poi queste non si lagnano. Ad esempio, se la musica viene
avvertita da tutto l’edificio ma solo tra famiglie di vecchietti si
lamentano, mentre le altre, pur sentendo chiaramente i suoni,
preferiscono non agire perché trovano piacevole e di proprio gusto
la musica, il reato scatta ugualmente.
Non
a caso è stato utilizzato il termine “potenzialmente idoneo”.
Invero, occorre precisare che, essendo la fattispecie in esame un
reato di pericolo, non è necessario che si verifichi in concreto
l’evento, essendo, viceversa, sufficiente una condotta tale da
poter determinare il disturbo di un indefinito numero di soggetti.
Ci
si deve poi riferire alla «media sensibilità delle persone» che
vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti.
Non
c’è invece alcun reato quando ad essere stati disturbati sono solo
i condomini che si trovino in un luogo contiguo a quello da cui
provengono i rumori. In tali ipotesi, perciò, occorrerà inquadrare
la fattispecie nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili
confinanti: con la conseguenza che polizia e carabinieri non sono
competenti a intervenire.
Quali sono i mestieri rumorosi?
Con riferimento poi al secondo comma della norma del codice penale, la Cassazione ha che per «mestieri rumorosi» si intendono tutte quelle attività di lavoro produttive di vibrazioni sonore di carattere molesto per il senso auditivo in ragione della particolare natura degli strumenti adoperati o dei peculiari procedimenti attraverso cui si realizzano.
Qualsiasi
attività lavorativa può, dunque, essere qualificata come mestiere
rumoroso ogni qual volta, per le modalità con cui si svolge e per i
mezzi di cui si avvale, produca rumori fastidiosi esorbitati la
normale tollerabilità, a prescindere dal fatto che l’autorità
comunale abbia predisposto l’indicazione dei mestieri rumorosi: una
tale elencazione ha quindi solo valore di esempio.
Disturbo alla quiete pubblica: in quali orari? La legge non dice in quali orari si può verificare il reato di disturbo alla quiete pubblica: può essere tanto di giorno quanto di notte. Del resto la norma parla di «disturbo alle attività e al riposo» quando le prime sono spesso diurne. Il disturbo punito dal codice penale non ha infatti riguardo soltanto al riposo ma anche alla quiete che è bene tutelato in ogni orario, di giorno e di notte, a prescindere dagli orari lavorativi. Il concetto di “riposo” non deve, dunque, essere inteso solo come quello di «sonno notturno» ma comprende anche il riposo in senso lato, ad esempio quello delle due del pomeriggio sul divano, dopo il pranzo o anche quello a metà mattina o di chi, dopo una notte di veglia per il lavoro è costretto a dormire di giorno.
Disturbo alla quiete pubblica: chi chiamare?
Vediamo ora come agire in caso di un rumore che integra il reato di disturbo alla quiete pubblica e chi chiamare. Trattandosi di un reato perseguibile d’ufficio, la denuncia che sporge il cittadino ha un semplice valore di segnalazione, potendo le autorità intervenire anche in via autonoma.
Se un bar fa rumore da disturbare il vicinato si possono chiamare la polizia o i carabinieri. I pubblici ufficiali, una volta intervenuti, stileranno un verbale che ha valore di atto pubblico. Il fatto che questi intervengano ha un duplice vantaggio: innanzitutto evita al soggetto molestato di doversi avvalere di un avvocato per presentare una denuncia in tribunale; in secondo luogo potranno constatare i rumori e farne menzione nel verbale. Le loro percezioni potranno poi essere confermate nel corso del processo penale durante il quale potranno essere sentiti come testimoni per confermare l’intensità dei rumori.
Se sei il solo a sentire i rumori non puoi chiamare carabinieri o polizia perché non si parla di reato. Né potrai avvalerti dell’amministratore di condominio che, per sua natura, non è competente a dirimere i rapporti privati tra i condomini. Dovrai invece ricorrere a un avvocato affinché diffidi il responsabile e, in caso di mancato rispetto dell’altrui riposo, agisca contro di lui in sede civile.
Se
invece ci sono i presupposti del reato, non è necessario che vi sia
una petizione del quartiere o dell’intero stabile: ogni singola
vittima del chiasso può agire indipendentemente dagli altri
chiamando le autorità o presentandosi al loro ufficio per denunciare
l’accaduto.Il risarcimento del danno Sia
nel caso in cui il rumore integri il reato, che un semplice illecito
civile alla vittima spetta il risarcimento del danno.
Chiaramente cambia la forma per chiedere tale risarcimento. Vediamole
entrambe.
Il risarcimento per il reato di disturbo alla quiete pubblica
Nel caso di illecito penale, la vittima, una volta instaurato il processo, può avanzare le sue pretese risarcitorie in sede dibattimentale, attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale per il tramite di un avvocato.
Il risarcimento per l’illecito civile dei rumori molesti
Nel caso in cui non vi sia reato ma solo illecito civile, il risarcimento deve essere avanzato con un atto di citazione, anche in questo caso per il tramite di un avvocato.
A quanto ammonta il risarcimento per i rumori?
Non è necessario dimostrare l’ammontare di tale danno, ma bisogna provarne l’esistenza, non potendosi intendere come implicito all’illecito e quindi automatico. Non è necessaria una relazione medica che dimostri come la persona ha perso il sonno, ma servirà quantomeno una prova di aver perso le proprie abitudini di vita e la tranquillità domestica.
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