venerdì 12 dicembre 2014

Condivido e pubblico la seguente lettera aperta


Caro Collega, ti scrivo perché vorrei coinvolgerti nel mio desiderio di custodire quelli che ritengo siano i principali valori della professione che siamo chiamati a svolgere. Una professione che da sempre è finalizzata a tutelare i diritti di coloro che diventano nostri clienti e che ripongono in noi fiducia e speranza. 
Ogni giorno nei tribunali ha inizio una "partita" che ci vede tutti avversari gli uni con gli altri. Ma non stiamo giocando una partita di pallone, stiamo parlando di vite reali, e il nostro impegno è sempre quello di garantire un'adeguata capacità difensiva per dare voce alle ragioni del nostro cliente senza dimenticare che è sempre bene avere il sospetto che una parte di ragione possa albergare anche in chi è in quel momento il nostro avversario.
Nella nostra professione, diciamolo pure, vincere è bello: da soddisfazione anche a noi e non solo al cliente. Ma sappiamo bene quanto sia difficile ottenere ragione. Non basta studiare il carteggio e intuire la strategia difensiva più adeguata. 
Sono sempre tanti e imprevedibili i fattori che possono determinare l'esito finale di un giudizio.

Ma in questa "arena" non dobbiamo dimenticare che io e Te, caro collega, siamo si avversari ma non certo rivali. La lealtà e la correttezza devono sempre contraddistinguere l'agire di noi Avvocati in quelli che sono stati definiti i templi della giustizia. 
Allo stesso modo la dignità ed il decoro devono sempre pervadere la carriera forense giacché il nostro è un "mestiere" di assistenza ed è necessario che i clienti possano nutrire fiducia e rispetto nei nostri confronti.
L'illustre collega Piero Calamandrei già negli anni '30 scriveva, a tal proposito, nel suo libro "Elogio dei giudici scritto da un avvocato": "... il popolo può non conoscere il suo giudice, ma deve conoscere il suo avvocato e aver fede in lui come in un amico liberamente scelto". 
Ricorda, caro Collega, che anche una causa persa può insegnare molto. Nei Tribunali non dovremmo sentire affermazioni quali "Quell'avvocato sì che è bravo!" o "Quell'avvocato ha vinto molte cause!": non è il numero di cause vinte che celebra la bravura di un Avvocato, ma principalmente il suo sapersi porre con rispetto ed attenzione verso questa professione e verso i colleghi. Il rapporto di colleganza è una delle basi del rispetto reciproco. 
Non è facile accettare una sconfitta e sappiamo bene quanto sia difficile spiegarla poi al cliente, che si ostina a ripeterci le sue ragioni senza considerare che nel vasto mondo del diritto, di certezze ce ne sono davvero molto poche. 
E' affascinante nella nostra professione il pensiero di poter sciogliere l'enigma su chi abbia ragione in una controversia ed è proprio la curiosità di svelare questo arcano, così come la profonda volontà di sapere a chi andrà il favore della Dea Bendata , che sin da ragazzina mi ha fatto amare il famoso "cencio nero".
Caro Collega, per aver successo nella nostra professione, non dobbiamo stancarci mai, ribadisco "mai", di aprire i codici, di leggerli e rileggerli, di consultare la giurisprudenza nelle sue costanti e mutevoli evoluzioni: sono questi gli strumenti che ci aiutano a risolvere anche i casi apparentemente più intricati. Sono questi gli strumenti che, uniti all'impegno e alla diligenza, fanno approdare l'uomo comune sulle rive dell'avvocatura. 
Ed ecco che associando alla dedizione verso lo studio del diritto anche la nostra personale abilità, la nostra capacità di ascoltare prima ancora di suggerire e consigliare, che possono nascere veri e propri capolavori di eloquenza giuridica racchiusi in un atto processuale.
Carissimo Collega forse il vero successo si costruisce nel rispetto della Libertà e dei diritti, fedeli compagni della nostra professione: solo l'indipendenza da ogni forma di potere e di pensiero, attuata con la segretezza professionale che spesso ci fa da forte scudo nell'espletamento della nostra opera, Ci renderà Avvocati liberi e giusti.
Avv. Luisa Camboni


venerdì 10 ottobre 2014

Sì della Camera al nuovo Codice della strada: le novità in arrivo

La Camera ha approvato con 246 voti a favore e solo 9 contrari la proposta di riforma del Codice della strada, che ora passa al Senato per ottenere il via libera definitivo. A sorpresa, dunque, Montecitorio ha licenziato senza troppe difficoltà il provvedimento che dovrebbe rinnovare profondamente la disciplina che regola gli spostamenti sulla rete stradale del Paese.
A nulla è servito l’ostruzionismo del MoVimento 5 Stelle, che ha tentato fino all’ultimo di allontanare il numero legale e bloccare così la votazione. Alla fine, però, pur con presenze assai esigue rispetto alla capienza dell’aula, il ddl è passato.
Avanti a passo spedito nella nuova legge che riguarderà automobilisti, centauri e tutti coloro che utilizzeranno la rete viaria per i propri spostamenti: cambiano sensibilmente alcune norme, in particolare quelle relative ai reati gravi. Vediamo in dettaglio.
Le novità del Codice della Strada 2014
Revoca definitiva della patente per chi venga accusato di omicidio colposo: si tratta dell’ergastolo della patente, sanzione prevista anche in caso di omicidio colposo da conducente alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti.
Poste le basi per l’introduzione del nuovo reato di omicidio stradale, con una opportuna modifica del codice penale, il reato verrebbe configurato esclusivamente come doloso e non colposo, in particolare per i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze illecite.
Viene stabilito che almeno il 15 per cento dei proventi delle multe riscosse da organi pubblici siano utilizzati in un fondo specifico per l’intensificazione dei controlli su strada e uno per il finanziamento del piano nazionale di sicurezza stradale.
E’ possibile che in alcuni centri urbani i limiti di velocità vengano ridotti a 30 km/h specificamente nei pressi di scuole, ospedali e così via.
Vengono gettate le basi per consentire alle biciclette l’accesso e la circolazione nelle corsie riservate a mezzi pubblici, per favorire gli spostamenti con questo mezzo ecologico e, insieme, proteggere
Non ci sarà un costo univoco per chi supera il tempo massimo di permanenza nelle strisce blu del proprio veicolo: la contravvenzione sarà infatti “graduale” e dovrà tenere conto del tempo di permanenza non autorizzato.
Un’altra novità annunciata nelle prime battute del disegno di legge è la possibilità di circolazione suautostrade e superstrade per i motocicli di cilindrata superiore a 120 cc, ma solo se condotti da maggiorenni. Novità che porterebbe una intera classe a frequentare la rete autostradale dal momento che oggi possono circolarvi solo le moto oltre i 150cc.
Nuove regole anche sulla patente a punti: le sanzioni – e la conseguente decurtazione dei punti – saranno rimodulate in funzione della pericolosità della trasgressione. I punti verranno decurtati anche ai minorenni per infrazioni a conduzione di ciclomotori.
Utenti di Uber e Bla Bla Car, attenzione: verrà introdotta una definizione di car pooling inteso come trasporto non remunerato basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario.
Stretta sulle assicurazioni. Ok alle novità per la diffusione e l’installazione di sistemi telematici al fine di valutare lo stato della revisione, più l’esistenza e la validità dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. Allo stesso modo, si potrà verificare se il veicolo sia sottoposto a sequestro o confisca penale o oggetto di denuncia di furto.

martedì 16 settembre 2014

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA


In vigore dal 13.09.2014 il nuovo istituto della negoziazione

.A differenza dell’arbitrato – che mira a trovare una soluzione giuridica della vicenda, ossia a stabilire chi, sulla base delle norme di diritto, ha ragione e chi ha torto – la negoziazione assistita mira invece a trovare una “conciliazione”, una via bonaria alla vicenda.  


Anch’essa sarà gestita dagli avvocati e sarà obbligatoria per alcuni tipi di controversie. È infatti prevista come condizione di procedibilità (tentativo di accordo obbligatorio prima di rivolgersi al giudice) nelle liti in materia di risarcimento danni da incidente stradale o nautico e nelle richieste di pagamento fino a 50mila euro .


La condizione di procedibilità è soddisfatta se assenso o rifiuto non sono arrivati entro il termine di 30 giorni.


Per dare maggior incisività alla proposta di negoziazione assistita è previsto che la condotta della parte che rifiuta di negoziare o comunque non risponde è un elemento che il giudice potrà valutare ai fini dell’attribuzione delle spese di giudizio e in termini di responsabilità nel corso del successivo procedimento giudiziario.


Con la negoziazione assistita si potrà divorziare e anche cambiare le condizioni di separazioni e divorzi anche senza l’obbligo di un’assistenza legale, recandosi semplicemente a formalizzare l’intesa raggiunta davanti all’ufficiale di stato civile.



Questa via però non sarà possibile laddove esistano figli minorenni, portatori di handicap o anche maggiorenni ma non autosufficienti sul piano economico. Attenzione: la riforma non interviene sugli attuali tempi della separazione che restano ancora tre anni, fermo restando che, in materia, pende il tentativo di riforma per il divorzio breve. 


Sotto il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in copia autenticata dall’avvocato.
La stessa procedura potrà avvenire con accordo davanti agli ufficiali di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che gli accordi non potranno contenere “patti di trasferimento patrimoniale”. Tali accordi produrranno gli effetti dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno in tutto e per tutto.


Sotto il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in copia autenticata dall’avvocato.
La stessa procedura potrà avvenire con accordo davanti agli ufficiali di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che gli accordi non potranno contenere “patti di trasferimento patrimoniale”. Tali accordi produrranno gli effetti dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno in tutto e per tutto.





giovedì 7 agosto 2014

Fondo di Garanzia Inps: come fare domanda



FR, crediti di lavoro e fondo di garanzia

Il Trattamento di fine rapporto (TFR), regolamentato dall'art. 2120 c.c., è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 ed alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.
Il Fondo di garanzia Inps si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi a quest'ultimo nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro, ossia delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

Presupposti per l'intervento del fondo di garanzia INPS

La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro:dimissionilicenziamentoscadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
La legge distingue tra i lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati a tali procedure.
I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'apertura di una procedura concorsuale;
- l'insolvenza del datore di lavoro;
- l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).

I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l'insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).

Chi può richiedere l'intervento del fondo di garanzia

Possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia Inps:
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci delle cooperative di lavoro.

A chi presentare la domanda

La domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps - questo il modello - deve essere presentata dal lavoratore presso la sede dell'Inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza. Nel caso in cui sia stata presentata ad una sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.
Questa invece la dichiarazione, compilata e firmata dal lavoratore, che deve essere presentata in allegato alla domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale.
Si ricorda che in caso di spedizione della domanda a mezzo posta raccomandata o in caso di delega alla presentazione a terzi occorre allegare la fotocopia del documento di identità personale.

Cosa succede in caso di decesso del lavoratore

In caso di decesso del lavoratore, l'intervento del Fondo può essere richiesto dagli "aventi diritto", da identificare secondo le disposizioni dell'art. 2122 c.c., con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Questa la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti da lavoro in favore deglieredi. A tale richiesta va allegata questa dichiarazione.
Questo, infine, il modello di delega che può essere presentato in allegato alla domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps quando il pagamento è richiesto a favore di un solo erede.
L’Inps deve liquidare il Tfr a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al Tfr è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni.

venerdì 11 luglio 2014

Polizza assicurativa: se l'amministratore non paga, quali rimedi per i condomini?

La riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, com'è noto, ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di dotarsi di una polizza assicurativa personale di responsabilità civile.
Secondo il disposto del novellato terzo comma dell'art. 1129 c.c., l'obbligo sorge solo quando vi è una richiesta da parte dell'organo deliberante: è l'assemblea, infatti, a poter "subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini della polizzaindividuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato". Il successivo quarto comma fissa, altresì, alcune regole specifiche sull'adeguamento dei massimali della polizza se nel periodo dell'incarico dell'amministratore, l'assemblea delibera lavori straordinari.
La polizza assicurativa servirà, pertanto, a tenere indenne l'assicurato (cioè l'amministratore) dal punto di vista della responsabilità civile, per gli eventuali danni cagionati (a persone e a cose) nel corso della sua attività professionale e a garantire al condominio la possibilità di vedersi risarcite le somme anticipate nelle ipotesi di danni causati dall'amministratore durante la gestione.
Una volta che l'assemblea abbia validamente deliberato scaturisce in capo all'amministratore il relativo obbligo di dare esecuzione alla delibera, stipulando regolarmente la polizza assicurativa, ex art. 1130, 1° comma, c.c.
Pertanto, qualora l'amministratore non adempia all'obbligo deliberato (omettendo di stipulare la polizza, di pagare regolarmente le rate, ecc.), incorre nell'irregolarità di non aver dato esecutività alla delibera condominiale, rischiando sia la revoca che una responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati al condominio.
In tali casi, si può intraprendere preliminarmente la via "stragiudiziale", facendo pervenire all'amministratore pro-tempore, una diffida ad adempiere a mezzo raccomandata a/r, invitandolo ad assolvere i suoi obblighi (ovvero a stipulare o a ripristinare la copertura assicurativa, in caso di omissione del pagamento delle rate, ecc.) ed intimando, in mancanza, la revoca. 
Ove la stessa non sortisca alcun effetto, ciascun condomino può chiedere che venga convocata un'assemblea per far cessare le irregolarità rilevate o per chiedere la revoca dell'incarico.
La revoca può essere disposta dall'assemblea, con le medesime maggioranze richieste per la nomina, ovvero dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, per grave irregolarità (ex art. 1129, 12° comma, n. 2), c.c.).
Unitamente alla revoca dell'incarico, l'amministratore è soggetto alla responsabilità per i danni eventualmente cagionati al condominio a causa delle sue inadempienze.
Basta pensare, infatti, all'ipotesi in cui l'amministratore si renda responsabile di danneggiamenti a terzi nel corso della sua attività di gestione professionale. In tali casi, l'inosservanza degli obblighi inerenti la polizza assicurativa, impedirà al condominio di avvalersi della regolare copertura per colpa del professionista, il quale sarà, quindi, tenuto giudizialmente a risarcire i danni.


mercoledì 21 maggio 2014

Convegno LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE


Associazione Nazionale Forense - Roma
Convegno 
MARTEDI’ 13 MAGGIO 2014 dalle ore 13,00 alle ore 16,00

LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

UN CASO PRATICO ESEMPLIFICATIVO
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E CONSULENZE TECNICHE
I POTENZIALI ILLECITI
L'OTTICA DEL PUBBLICO MINISTERO E DEL GIUDICANTE
Il convegno si propone lo scopo di fornire agli Avvocati gli strumenti utili a dare concreta attuazione alla previsione normativa relativa alle investigazioni difensive, che troppo spesso rimane solo sulla carta, anche attraverso l'illustrazione di casi pratici ed esemplificativi. Particolare attenzione sarà, ovviamente, rivolta al rischio di commissione di illeciti da parte del difensore nell'espletamento dell'attività investigativa. 
Né saranno trascurati i punti di vista della Procura e del Giudicante. 





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