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venerdì 26 dicembre 2014
venerdì 12 dicembre 2014
Condivido
e pubblico la seguente lettera aperta
Caro
Collega, ti scrivo perché vorrei coinvolgerti nel mio
desiderio di custodire quelli che ritengo siano i principali
valori della professione che siamo chiamati a svolgere. Una
professione che da sempre è finalizzata a tutelare i diritti
di coloro che diventano nostri clienti e che ripongono in noi
fiducia e speranza.
Ogni
giorno nei tribunali ha inizio una "partita" che ci vede
tutti avversari gli uni con gli altri. Ma non stiamo giocando una
partita di pallone, stiamo parlando di vite reali, e il nostro
impegno è sempre quello di garantire un'adeguata capacità difensiva
per dare voce alle ragioni del nostro cliente senza dimenticare che è
sempre bene avere il sospetto che una parte di ragione possa
albergare anche in chi è in quel momento il nostro avversario.
Nella
nostra professione, diciamolo pure, vincere è bello: da
soddisfazione anche a noi e non solo al cliente. Ma sappiamo bene
quanto sia difficile ottenere ragione. Non basta studiare il
carteggio e intuire la strategia difensiva più adeguata.
Ma
in questa "arena" non dobbiamo dimenticare che io e Te,
caro collega, siamo si avversari ma non certo rivali. La lealtà
e la correttezza devono sempre contraddistinguere l'agire di noi
Avvocati in quelli che sono stati definiti i templi della giustizia.
Allo
stesso modo la dignità ed il decoro devono sempre pervadere la
carriera forense giacché il nostro è un "mestiere" di
assistenza ed è necessario che i clienti possano nutrire fiducia e
rispetto nei nostri confronti.
L'illustre
collega Piero Calamandrei già negli anni '30 scriveva, a tal
proposito, nel suo libro "Elogio dei giudici scritto da un
avvocato": "... il popolo può non conoscere il suo
giudice, ma deve conoscere il suo avvocato e aver fede in lui come in
un amico liberamente scelto".
Ricorda,
caro Collega, che anche una causa persa può insegnare molto. Nei
Tribunali non dovremmo sentire affermazioni quali "Quell'avvocato
sì che è bravo!" o "Quell'avvocato ha vinto molte
cause!": non è il numero di cause vinte che celebra la bravura
di un Avvocato, ma principalmente il suo sapersi porre con rispetto
ed attenzione verso questa professione e verso i colleghi. Il
rapporto di colleganza è una delle basi del rispetto reciproco.
Non
è facile accettare una sconfitta e sappiamo bene quanto sia
difficile spiegarla poi al cliente, che si ostina a ripeterci le sue
ragioni senza considerare che nel vasto mondo del diritto, di
certezze ce ne sono davvero molto poche.
E'
affascinante nella nostra professione il pensiero di poter sciogliere
l'enigma su chi abbia ragione in una controversia ed è proprio la
curiosità di svelare questo arcano, così come la profonda volontà
di sapere a chi andrà il favore della Dea Bendata , che sin da
ragazzina mi ha fatto amare il famoso "cencio nero".
Caro
Collega, per aver successo nella nostra professione, non dobbiamo
stancarci mai, ribadisco "mai", di aprire i codici, di
leggerli e rileggerli, di consultare la giurisprudenza nelle sue
costanti e mutevoli evoluzioni: sono questi gli strumenti che ci
aiutano a risolvere anche i casi apparentemente più intricati. Sono
questi gli strumenti che, uniti all'impegno e alla diligenza, fanno
approdare l'uomo comune sulle rive dell'avvocatura.
Ed
ecco che associando alla dedizione verso lo studio del diritto anche
la nostra personale abilità, la nostra capacità di ascoltare prima
ancora di suggerire e consigliare, che possono nascere veri e propri
capolavori di eloquenza giuridica racchiusi in un atto processuale.
Carissimo
Collega forse il vero successo si costruisce nel rispetto della
Libertà e dei diritti, fedeli compagni della nostra professione:
solo l'indipendenza da ogni forma di potere e di pensiero, attuata
con la segretezza professionale che spesso ci fa da forte scudo
nell'espletamento della nostra opera, Ci renderà Avvocati liberi e
giusti.
Avv.
Luisa Camboni
venerdì 10 ottobre 2014
Sì della Camera al nuovo Codice della strada: le novità in arrivo
La Camera ha approvato con 246 voti a favore e solo 9 contrari la proposta di riforma del Codice della strada, che ora passa al Senato per ottenere il via libera definitivo. A sorpresa, dunque, Montecitorio ha licenziato senza troppe difficoltà il provvedimento che dovrebbe rinnovare profondamente la disciplina che regola gli spostamenti sulla rete stradale del Paese.
A nulla è servito l’ostruzionismo del MoVimento 5 Stelle, che ha tentato fino all’ultimo di allontanare il numero legale e bloccare così la votazione. Alla fine, però, pur con presenze assai esigue rispetto alla capienza dell’aula, il ddl è passato.
Avanti a passo spedito nella nuova legge che riguarderà automobilisti, centauri e tutti coloro che utilizzeranno la rete viaria per i propri spostamenti: cambiano sensibilmente alcune norme, in particolare quelle relative ai reati gravi. Vediamo in dettaglio.
Le novità del Codice della Strada 2014
Revoca definitiva della patente per chi venga accusato di omicidio colposo: si tratta dell’ergastolo della patente, sanzione prevista anche in caso di omicidio colposo da conducente alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti.
Poste le basi per l’introduzione del nuovo reato di omicidio stradale, con una opportuna modifica del codice penale, il reato verrebbe configurato esclusivamente come doloso e non colposo, in particolare per i casi di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze illecite.
Viene stabilito che almeno il 15 per cento dei proventi delle multe riscosse da organi pubblici siano utilizzati in un fondo specifico per l’intensificazione dei controlli su strada e uno per il finanziamento del piano nazionale di sicurezza stradale.
E’ possibile che in alcuni centri urbani i limiti di velocità vengano ridotti a 30 km/h specificamente nei pressi di scuole, ospedali e così via.
Vengono gettate le basi per consentire alle biciclette l’accesso e la circolazione nelle corsie riservate a mezzi pubblici, per favorire gli spostamenti con questo mezzo ecologico e, insieme, proteggere
Non ci sarà un costo univoco per chi supera il tempo massimo di permanenza nelle strisce blu del proprio veicolo: la contravvenzione sarà infatti “graduale” e dovrà tenere conto del tempo di permanenza non autorizzato.
Un’altra novità annunciata nelle prime battute del disegno di legge è la possibilità di circolazione suautostrade e superstrade per i motocicli di cilindrata superiore a 120 cc, ma solo se condotti da maggiorenni. Novità che porterebbe una intera classe a frequentare la rete autostradale dal momento che oggi possono circolarvi solo le moto oltre i 150cc.
Nuove regole anche sulla patente a punti: le sanzioni – e la conseguente decurtazione dei punti – saranno rimodulate in funzione della pericolosità della trasgressione. I punti verranno decurtati anche ai minorenni per infrazioni a conduzione di ciclomotori.
Utenti di Uber e Bla Bla Car, attenzione: verrà introdotta una definizione di car pooling inteso come trasporto non remunerato basato sull’uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario.
Stretta sulle assicurazioni. Ok alle novità per la diffusione e l’installazione di sistemi telematici al fine di valutare lo stato della revisione, più l’esistenza e la validità dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. Allo stesso modo, si potrà verificare se il veicolo sia sottoposto a sequestro o confisca penale o oggetto di denuncia di furto.
martedì 16 settembre 2014
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
In
vigore dal 13.09.2014 il nuovo
istituto della negoziazione
.A
differenza dell’arbitrato – che mira a trovare una soluzione
giuridica della vicenda, ossia a stabilire chi, sulla base delle
norme di diritto, ha ragione e chi ha torto – la negoziazione
assistita mira invece a trovare una “conciliazione”, una via
bonaria alla vicenda.
Anch’essa
sarà gestita dagli avvocati e sarà obbligatoria per alcuni tipi di
controversie. È infatti prevista come condizione di procedibilità
(tentativo di accordo obbligatorio prima di rivolgersi al giudice)
nelle liti in materia di risarcimento danni da incidente stradale o
nautico e nelle richieste di pagamento fino a 50mila euro .
La
condizione di procedibilità è soddisfatta se assenso o rifiuto non
sono arrivati entro il termine di 30 giorni.
Per
dare maggior incisività alla proposta di negoziazione assistita è
previsto che la condotta della parte che rifiuta di negoziare o
comunque non risponde è un elemento che il giudice potrà valutare
ai fini dell’attribuzione delle spese di giudizio e in termini di
responsabilità nel corso del successivo procedimento giudiziario.
Con
la negoziazione assistita si potrà divorziare e anche cambiare le
condizioni di separazioni e divorzi anche senza l’obbligo di
un’assistenza legale, recandosi semplicemente a formalizzare
l’intesa raggiunta davanti all’ufficiale di stato civile.
Questa
via però non sarà possibile laddove esistano figli minorenni,
portatori di handicap o anche maggiorenni ma non autosufficienti sul
piano economico. Attenzione: la riforma non interviene sugli attuali
tempi della separazione che restano ancora tre anni, fermo restando
che, in materia, pende il tentativo di riforma per il divorzio breve.
Sotto
il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che
sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà
essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal
l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al
Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di
matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in
copia autenticata dall’avvocato.
La
stessa procedura potrà avvenire con accordo davanti agli ufficiali
di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura
alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi
30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del
decreto e che gli accordi non potranno contenere “patti di
trasferimento patrimoniale”. Tali accordi produrranno gli effetti
dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno
in tutto e per tutto.
Sotto
il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che
sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà
essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal
l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al
Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di
matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in
copia autenticata dall’avvocato.
La
stessa procedura potrà avvenire con accordo davanti agli ufficiali
di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura
alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi
30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del
decreto e che gli accordi non potranno contenere “patti di
trasferimento patrimoniale”. Tali accordi produrranno gli effetti
dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno
in tutto e per tutto.
giovedì 7 agosto 2014
Fondo di Garanzia Inps: come fare domanda
FR, crediti di lavoro e fondo di garanzia
Il Trattamento di fine rapporto (TFR), regolamentato dall'art. 2120 c.c., è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 ed alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.
Il Fondo di garanzia Inps si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi a quest'ultimo nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro, ossia delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Presupposti per l'intervento del fondo di garanzia INPS
La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro:dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
La legge distingue tra i lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati a tali procedure.
I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'apertura di una procedura concorsuale;
- l'insolvenza del datore di lavoro;
- l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).
I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l'insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'apertura di una procedura concorsuale;
- l'insolvenza del datore di lavoro;
- l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).
I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l'insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).
Chi può richiedere l'intervento del fondo di garanzia
Possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia Inps:
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci delle cooperative di lavoro.
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci delle cooperative di lavoro.
A chi presentare la domanda
La domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps - questo il modello - deve essere presentata dal lavoratore presso la sede dell'Inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza. Nel caso in cui sia stata presentata ad una sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.
Questa invece la dichiarazione, compilata e firmata dal lavoratore, che deve essere presentata in allegato alla domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale.
Si ricorda che in caso di spedizione della domanda a mezzo posta raccomandata o in caso di delega alla presentazione a terzi occorre allegare la fotocopia del documento di identità personale.
Cosa succede in caso di decesso del lavoratore
In caso di decesso del lavoratore, l'intervento del Fondo può essere richiesto dagli "aventi diritto", da identificare secondo le disposizioni dell'art. 2122 c.c., con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Questa la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti da lavoro in favore deglieredi. A tale richiesta va allegata questa dichiarazione.
Questo, infine, il modello di delega che può essere presentato in allegato alla domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps quando il pagamento è richiesto a favore di un solo erede.
L’Inps deve liquidare il Tfr a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al Tfr è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni.
venerdì 11 luglio 2014
Polizza assicurativa: se l'amministratore non paga, quali rimedi per i condomini?
La riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno 2013, com'è noto, ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di dotarsi di una polizza assicurativa personale di responsabilità civile.
Secondo il disposto del novellato terzo comma dell'art. 1129 c.c., l'obbligo sorge solo quando vi è una richiesta da parte dell'organo deliberante: è l'assemblea, infatti, a poter "subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini della polizzaindividuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato". Il successivo quarto comma fissa, altresì, alcune regole specifiche sull'adeguamento dei massimali della polizza se nel periodo dell'incarico dell'amministratore, l'assemblea delibera lavori straordinari.
La polizza assicurativa servirà, pertanto, a tenere indenne l'assicurato (cioè l'amministratore) dal punto di vista della responsabilità civile, per gli eventuali danni cagionati (a persone e a cose) nel corso della sua attività professionale e a garantire al condominio la possibilità di vedersi risarcite le somme anticipate nelle ipotesi di danni causati dall'amministratore durante la gestione.
Una volta che l'assemblea abbia validamente deliberato scaturisce in capo all'amministratore il relativo obbligo di dare esecuzione alla delibera, stipulando regolarmente la polizza assicurativa, ex art. 1130, 1° comma, c.c.
Pertanto, qualora l'amministratore non adempia all'obbligo deliberato (omettendo di stipulare la polizza, di pagare regolarmente le rate, ecc.), incorre nell'irregolarità di non aver dato esecutività alla delibera condominiale, rischiando sia la revoca che una responsabilità risarcitoria per i danni eventualmente provocati al condominio.
In tali casi, si può intraprendere preliminarmente la via "stragiudiziale", facendo pervenire all'amministratore pro-tempore, una diffida ad adempiere a mezzo raccomandata a/r, invitandolo ad assolvere i suoi obblighi (ovvero a stipulare o a ripristinare la copertura assicurativa, in caso di omissione del pagamento delle rate, ecc.) ed intimando, in mancanza, la revoca.
Ove la stessa non sortisca alcun effetto, ciascun condomino può chiedere che venga convocata un'assemblea per far cessare le irregolarità rilevate o per chiedere la revoca dell'incarico.
La revoca può essere disposta dall'assemblea, con le medesime maggioranze richieste per la nomina, ovvero dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, per grave irregolarità (ex art. 1129, 12° comma, n. 2), c.c.).
Unitamente alla revoca dell'incarico, l'amministratore è soggetto alla responsabilità per i danni eventualmente cagionati al condominio a causa delle sue inadempienze.
Basta pensare, infatti, all'ipotesi in cui l'amministratore si renda responsabile di danneggiamenti a terzi nel corso della sua attività di gestione professionale. In tali casi, l'inosservanza degli obblighi inerenti la polizza assicurativa, impedirà al condominio di avvalersi della regolare copertura per colpa del professionista, il quale sarà, quindi, tenuto giudizialmente a risarcire i danni.
mercoledì 21 maggio 2014
Convegno LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Associazione
Nazionale Forense - Roma
Convegno
Convegno
MARTEDI’ 13 MAGGIO 2014 dalle ore 13,00 alle ore 16,00
LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
UN CASO PRATICO ESEMPLIFICATIVO
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E CONSULENZE TECNICHE
I POTENZIALI ILLECITI
L'OTTICA DEL PUBBLICO MINISTERO E DEL GIUDICANTE
LE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
UN CASO PRATICO ESEMPLIFICATIVO
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E CONSULENZE TECNICHE
I POTENZIALI ILLECITI
L'OTTICA DEL PUBBLICO MINISTERO E DEL GIUDICANTE
Il
convegno si propone lo scopo di fornire agli Avvocati gli strumenti
utili a dare concreta attuazione alla previsione normativa relativa
alle investigazioni difensive, che troppo spesso rimane solo sulla
carta, anche attraverso l'illustrazione di casi pratici ed
esemplificativi. Particolare attenzione sarà, ovviamente, rivolta al
rischio di commissione di illeciti da parte del difensore
nell'espletamento dell'attività investigativa.
Né saranno trascurati i punti di vista della Procura e del Giudicante.
Né saranno trascurati i punti di vista della Procura e del Giudicante.
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