Sono passati 16 mesi dalla rivoluzionaria sentenza n.18135 con cui la Corte di Cassazione, a sezioni unite, è intervenuta sull’intricata matassa dei Piani di zona di Roma, sradicando fino alle fondamenta un sistema consolidato che ha visto per decenni vendere e affittare a prezzo di libero mercato immobili costruiti con piani di edilizia convenzionata, pensati e realizzati, dunque, per garantire il diritto alla casa a persone con limitate disponibilità economiche. Un autentico terremoto, di cui ci siamo occupati su Globalist, che ha investito centinaia di migliaia di case e appartamenti e tutte quelle persone che in quelle abitazioni vivono o sperano di trasferirsi. Eppure, dopo più di un anno, e nonostante le delibere adottate dall’amministrazione capitolina per provare a gestire quella che è a tutti gli effetti un’emergenza, la questione negli uffici del Comune è ancora sostanzialmente ferma.
Una situazione paradossale
A partire dagli anni Ottanta e fino al pronunciamento della Suprema corte del 16 settembre dell’anno scorso, nella Capitale la vendita o l’affitto a prezzo libero di unità abitative costruite con piani di edilizia convenzionata erano la prassi. Nonostante gli accordi sottoscritti tra Comune e società e cooperative edili per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata prevedessero espressamente limiti al prezzo massimo di vendita e di affitto, giustificati dalla finalità di utilità sociale, tali vincoli non sono mai stati rispettati. Si comprava un appartamento in convenzione e poi, trascorso il limite di 5 anni previsto dall’accordo, lo si vendeva alla cifra consentita dal mercato. Oppure lo si affittava a un canone in linea con quello degli altri immobili. Anche perché i notai certificavano la regolarità delle compravendite e l’amministrazione capitolina, quando interpellata, rispondeva che tutto si stava svolgendo nel rispetto della legge. Il Notariato e il Comune, infatti, hanno sempre seguito un orientamento giurisprudenziale secondo cui i vincoli previsti dalla convenzione dovevano applicarsi solo al primo assegnatario dell’immobile. Nella Capitale si sono venute così a determinare situazioni paradossali in cui appartamenti pagati originariamente poco più di 100mila euro sono stati rivenduti a cifre anche superiori a 400mila.
Intervenendo sulla questione la sentenza n.18135 della Cassazione ha però chiarito che i vincoli su prezzo e affitto massimi permangono anche per le compravendite successive alla prima dato che, scrivono i giudici, l’edilizia agevolata ha lo scopo di “garantire il diritto alla casa, facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti ai ceti meno abbienti e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato”. Da un giorno all’altro, quindi, a Roma tutto è cambiato. E centinaia di migliaia di persone e famiglie che avevano comprato una casa costruita in edilizia convenzionata non da primi ma da secondi o successivi acquirenti, pagandola dunque a prezzo di mercato, al momento di rivenderla si sono sentiti rispondere che non è possibile farlo se non rispettando il vincolo del prezzo massimo indicato nella convenzione, aggiornato in base all’inflazione. In pratica immobili pagati 200, 300 o anche 400mila euro possono essere rivenduti solo a prezzi pari a un quarto, un quinto (o anche meno) delle somme sborsate per comprarli. Anni di sacrifici trascorsi a pagare un mutuo o a mettere da parte i soldi per comprare casa, per poi scoprire che il proprio appartamento vale poco più di un box auto spazioso e in zona centrale. Gli impiegati del dipartimento di Urbanistica del Comune di Roma raccontano casi di persone che hanno perso i sensi dopo aver appreso la notizia e di intere famiglie scoppiate a piangere nei loro uffici.
Gli interventi dell’amministrazione capitolina
Per provare a gestire un problema che secondo le stime degli addetti ai lavori coinvolgerebbe circa 600mila abitazioni, il 60 per cento del patrimonio edilizio della Capitale, il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca ha emanato due delibere: la numero 33 del 17 dicembre 2015 e la numero 40 del 6 maggio 2016. Se la prima non ha prodotto in sostanza alcun effetto, con la seconda si è cercato di sbloccare concretamente la situazione. Un modo per liberare gli immobili dal vincolo del prezzo massimo, infatti, esiste. Per farlo si può sottoscrivere un convenzione ad hoc con il Comune, versando una somma che consente il riscatto da questo prezzo e garantisce la possibilità di vendere in completa libertà. E per alcuni Piani di zona più “fortunati” sarebbe prevista anche la possibilità di acquistare il terreno sui cui sorge l’immobile, che era stato dato in concessione dal Comune per 99 anni ai primi proprietari e non alienato, compiendo quella che tecnicamente viene definita una “trasformazione” dal diritto di superficie al diritto di proprietà. Un passaggio che eliminerebbe automaticamente il tetto al prezzo di vendita. La delibera 40 è intervenuta su questi punti, stabilendo finalmente quali sono i valori venali dei terreni su cui sono stati costruiti gli immobili realizzati con i piani di edilizia convenzionata. Valori venali che non erano mai stati determinati, e che servono a calcolare la somma da sborsare per stipulare la convenzione che rimuove il vincolo del prezzo massimo. Se prima dunque le convenzioni non potevano essere firmate, ora in teoria sarebbe possibile farlo. Peccato che nella pratica siano emerse numerose criticità collegate al provvedimento di Tronca e alla sua attuazione.
“Con la delibera 40 l’amministrazione ha deciso che l’acquisto del terreno non basta più per la rimozione del prezzo massimo e adesso chiede ai proprietari di sottoscrivere un’altra convenzione ad hoc - spiega a Globalist Giuseppe di Piero, presidente di Area 167, associazione che da anni si occupa del problema dei Piani di zona -. Questo però è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 13 della legge 448 del 1998, che al contrario stabilisce che una volta effettuata la trasformazione del diritto di superficie in proprietà piena i vincoli del prezzo massimo di cessione e locazione degli alloggi decadono automaticamente decorsi 20 anni dalla originaria convenzione per la concessione del diritto di superficie. Quindi secondo noi la richiesta del Comune è illegittima”. Ci sono casi di persone che hanno versato all’amministrazione comunale i soldi per l’acquisto del terreno, convinti in questo modo di liberarsi dal vincolo del prezzo massimo e poi, dopo mesi di silenzio da parte dell’amministrazione, quando sono andati a chiedere informazioni al dipartimento di Urbanistica si sono sentiti rispondere che le pratiche per l’acquisto erano bloccate perché nel frattempo era stata emanata la delibera 40. Si sono ritrovati così al punto di partenza, con in più la necessità di chiedere all’amministrazione la restituzione delle somme corrisposte, che si aggiravano intorno ai 5-7mila euro. “Inoltre - prosegue di Piero - a lume di naso direi che diverse stime stabilite nella delibera 40 non sono corrette. Ad esempio salta subito all’occhio che i terreni di Castel Giubileo sono stati valutati di più di quelli di Cinecittà, un quartiere molto più centrale e con maggiori servizi a disposizione dei cittadini”. Un altro problema è che, nel caso in cui si decida di sottoscrivere la convenzione per lo svincolo dal prezzo massimo non è facile capire quali cifre si dovranno versare al Comune. Gli impiegati del dipartimento di Urbanistica non sono in grado di fornire aiuto e a domanda diretta rispondono con indicazioni di massima: “Parliamo di somme che mediamente si dovrebbero aggirare tra i 15 e i 40mila euro. L’unica modo per saperlo con certezza è presentare la domanda per la stipula della convenzione, che non è vincolante. A quel punto vengono fatti i calcoli e si conoscono le cifre esatte. Che devono essere versate entro 60 giorni in un’unica soluzione”. La somma dipende in parte dal valore venale del terreno e da quanto hanno a suo tempo versato cooperative e imprese al Comune per la concessione del diritto di superficie. “In base alla mia esperienza - racconta ancora Di Piero - posso affermare che ci sono casi di palazzi enormi edificati su terreni che i costruttori hanno pagato cifre quasi irrisorie e per il cui riscatto ora i condomini devono versare somme enormi. Per fare un esempio mi è capitato di fare una stima per un appartamento di 65 metri quadri a Fidene secondo cui il proprietario per comprare il terreno dovrebbe sborsare circa 50mila euro”. Pagare decine di migliaia di euro in un colpo solo non è certo uno scherzo per una famiglia “normale”. E se nel caso dei primi acquirenti la spesa è compensata dal vantaggio che si ricava dall’avere comprato a prezzi calmierati e dal poter vendere a quelli di mercato, agli occhi degli acquirenti successivi questo versamento appare un prelievo inaccettabile e ingiustificato. Si pensi al caso di chi ha comprato casa a 250-350mila euro o più e si ritrova a doverne sborsare altri 30-40mila per poterla vendere.
Per richiedere una consulenza legale contattare l'Avv. Marco Valentinotti ai seguenti recapiti: tel. cell. 392.5536295 - email:marcovalentinotti@gmail.com - viale delle Medaglie d'Oro 266- 00136 Roma Segui l'Avvocato Marco Valentinotti su canale Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb95ekqF1YlJ3AN9fn1q e sui social: Facebook, Instagram Linkedin e X
mercoledì 15 febbraio 2017
giovedì 9 febbraio 2017
Rottamazione Cartelle Equitalia
I
contribuenti che aderiscono alla rottamazione
cartelle Equitalia potranno
usufruire del beneficio di non pagare anche le sanzioni e
gli interessi
di mora riconducibili
ai ruoli di cui il pagamento non risulti ancora perfezionato.
Per
quanto concerne le multe
stradali,
invece, saranno escluse dal pagamento maggiorazioni e
interessi di mora.
Possono
essere rottamate tutte le cartelle emesse tra il 1°
gennaio 2000 e
la fine e gli
altri importi. Nello specifico, sono in ogni caso dovuti, oltre
alla somma
di base:
- gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
- le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
- le spese per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella.
La scadenza domanda condono Equitalia è prevista al 31 marzo 2017
martedì 24 gennaio 2017
Nel 2017 non è più possibile chiedere la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione dei co.co.co.
Addio
alla Dis-coll,
l’indennità di disoccupazione dei
co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi): a partire dal
1°gennaio 2017, difatti, non è più possibile richiedere questa
prestazione per i lavoratori parasubordinati,
che restano dunque privi di tutela per la perdita dell’impiego. È
vero che i contratti di collaborazione sono
drasticamente calati, con l’entrata in vigore del Jobs Act e con
l’abolizione dei contratti a progetto, ma è stato stimato che la
cancellazione della Dis-coll lascerà sprovvisti di tutela economica
oltre trecentomila lavoratori, con un impatto sociale non di poco
conto.
Nonostante
l’importo della Dis-coll non sia altissimo e la sua durata non
possa superare i 6
mesi,
in effetti, questo trattamento rappresenta comunque un aiuto
importante per tante famiglie di lavoratori, soprattutto per coloro
che lavorano con discontinuità. Peraltro, non è stata nemmeno
ripristinata la vecchia indennità
una tantum,
un assegno che veniva erogato ai collaboratori dall’Inps all’atto
della cessazione del rapporto di collaborazione.
Oltre
al danno, la beffa: i collaboratori, nonostante abbiano perso la
disoccupazione, dal 2017 si ritroveranno a pagare contributi in più
alla Gestione
separata dell’Inps,
a causa dell’aumento dell’aliquota (cioè della percentuale della
retribuzione che viene versata a titolo di contributi) al 32,72%.
La
Dis-coll, comunque, può essere richiesta per chi ha terminato il
contratto di collaborazione sino al 31
dicembre 2016:
i termini per presentare la domanda di disoccupazione, difatti, sono
pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In
poche parole, i collaboratori che hanno cessato il contratto il 31
dicembre 2016 possono ancora richiedere la Dis-coll, sino al 9
marzo 2017.
martedì 17 gennaio 2017
Registrare una conversazione di nascosto col cellulare non è reato
Per la
Cassazione, la registrazione di una conversazione tra presenti se
compiuta di iniziativa del privato non è intercettazione in senso
tecnico ed è lecita
Si può
registrare di nascosto una conversazione alla quale si partecipa e
usarla in un processo senza incorrere in alcun illecito? Per la
giurisprudenza sembra proprio di sì.
L'orientamento
costante della Corte di Cassazione afferma infatti che le
registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria
iniziativa da
parte di uno degli interlocutori, "non
necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini
preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano
nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in
una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle
limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni"
(cfr., da ultimo, Cass. n. 24288/2016).
In merito, le
Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un
colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino
attivamente o che comunque siano ammesse ad assistervi, difetta
"la compromissione del diritto alla segretezza della
comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da
chi palesemente vi partecipa o assiste e la terzietà del captante".
Per cui, "l'acquisizione al processo della registrazione dei
colloqui può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui
all'art. 234, comma 1, c.p.p. che qualifica documento tutto
ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la
fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo;
il nastro che contiene la registrazione non è altro che la
documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare
quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può
rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la
propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col
ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass., SS.UU., n.
36747/2003).
Di
recente, la Cassazione è tornata sull'argomento (con la sentenza n.
24288/2016), richiamandosi ai principi costantemente affermati e
rigettando il ricorso di una donna, condannata per concorso in
estorsione, che aveva sostenuto l'inutilizzabilità della
registrazione fonografica riguardante un colloquio svoltosi tra
presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei
carabinieri che, in quel contesto avevano proceduto all'arresto della
donna
Nel caso di
specie, essendo la registrazione avvenuta su esclusiva
iniziativa di parte (a differenza di quanto sostenuto dalla
donna che ventilava la verosimiglianza di un accordo con le forze
dell'ordine), per gli Ermellini deve considerarsi lecita e non
necessita di autorizzazione del Gip ex art. 267 c.p.p. potendo essere
legittimamente usata nel processo.
mercoledì 11 gennaio 2017
Accesso agli atti: tutti i rimedi contro il rifiuto della Pa
Cosa fare se l’amministrazione rifiuta la richiesta di accesso agli atti o non si esprime entro il termine previsto? Ecco tutti i rimedi previsti.
Il
23 dicembre scorso è entrato in vigore il Foia(Freedom
information act) che ha introdotto anche in Italia il
cosiddetto accesso
generalizzato.
In pratica, d’ora in poi ogni cittadino potrà visionare e
richiedere i documenti in possesso dell’amministrazione, in nome
della massima trasparenza e della lotta alla corruzione
La
richiesta d’accesso non va motivata ed è gratuita .
L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Se
rigetta la richiesta o non si esprime, il cittadino ha una serie di
rimedi a disposizione.
La richiesta di riesame al responsabile anticorruzione
Se
l’amministrazione rigetta la richiesta d’accesso oppure non
risponde entro 30 giorni dall’istanza stessa, il richiedente può
presentare un’opposizione al responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (cosiddetto «responsabile
anticorruzione»). In pratica, il cittadino chiede a questo
soggetto diriesaminare la decisione negativa
dell’amministrazione, sperando questa volta in un esito favorevole.
Il responsabile
anticorruzione è
una figura scelta tra i dirigenti dell’ente pubblico, che si occupa
ufficialmente di garantire la trasparenza e prevenire i fenomeni
corruttivi all’interno dell’ente stesso.
Una
volta presentata la richiesta di riesame, il responsabile
anticorruzione deve pronunciarsi entro 20 giorni, con provvedimento
motivato. Egli potrà confermare quanto deciso dall’amministrazione
oppure cambiare la decisione di quest’ultima, concedendo l’accesso
al richiedente.
Il ricorso al difensore civico
In
alternativa, se la richiesta di accesso è stata
presentata ad un’amministrazione regionale o locale (comune,
provincia, città metropolitana), che l’ha rifiutata o non si è
pronunciata nei 30 giorni previsti, il cittadino può fare ricorso
al difensore civico competente nell’ambito territoriale di
riferimento . Se in quell’ambito territoriale non è
costituita questa figura, il ricorso si presenta al difensore civico
dell’ambito territoriale immediatamente superiore (ad esempio, se
non esiste un difensore civico nel proprio Comune, ci si rivolge a
quello provinciale e, se non c’è nemmeno questo, a quello
regionale).
Il difensore
civico è un organo indipendente a cui i cittadini possono
rivolgersi in caso di danni, ritardi, abusi, anomalie nei rapporti
con la Pubblica amministrazione.
In
ogni caso, il ricorso va
notificato anche all’amministrazione interessata. Presentato il
ricorso, il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni. Se ritiene
sbagliata la decisione della Pa, egli lo comunica sia al richiedente
che alla stessa amministrazione: se quest’ultima non conferma il
diniego o il differimento dell’accesso entro 30 giorni dal
ricevimento di questa comunicazione, l’accesso
agli atti sarà
definitivamente consentito.
Il parere del Garante della privacy
Qualora
l’accesso sia stato negato o differito per motivi riguardanti la
tutela dei dati personali di un soggetto, sia il responsabile
anticorruzione che il difensore civico possono chiedere
un parere alGarante per la protezione dei dati
personali (cosiddetto Garante della privacy). Quest’organo
ha dieci giorni di tempo per emettere il parere. Durante questo
periodo, i termini per la pronuncia del responsabile anticorruzione
(20 giorni) o del difensore civico (30 giorni) rimangono sospesi,
ricominciando a decorrere da quando il Garante emette il parere
suddetto.
Il ricorso al giudice
In
ogni caso, per il cittadino resta sempre la possibilità di
rivolgersi al giudice, che in questo caso è il Tar (Tribunale
amministrativo regionale). Il ricorso al giudice può
essere presentato sia contro la pronuncia dell’amministrazione
(diniego o differimento dell’accesso), sia contro la decisione di
riesame del responsabile anticorruzione. Il ricorso va presentato
entro 30 giorni dalle suddette decisioni .
mercoledì 21 dicembre 2016
lunedì 7 novembre 2016
Le riforme costituzionali ed il referendum 2016: una sintesi delle opposte ragioni
Le
principali ragioni del NO.
Le
principali ragioni del NO, esposte dal Prof. Alessandro Pace,
riguardano:
1) Il
procedimento legislativo che è stato utilizzato.
La legge di revisione che riforma la Costituzione è criticabile, perché è di iniziativa governativa e non parlamentare. Il procedimento di revisione costituzionale è stato quindi “appiattito”, come per una modificazione di una legge ordinaria.
La legge di revisione che riforma la Costituzione è criticabile, perché è di iniziativa governativa e non parlamentare. Il procedimento di revisione costituzionale è stato quindi “appiattito”, come per una modificazione di una legge ordinaria.
2) Il
quesito sul referendum.
Il quesito è disomogeneo, perché questa riforma ha molteplici contenuti. Sarebbero stati quindi necessari non uno, ma “tre” quesiti. Il primo sul Governo ed il suo “pericoloso rafforzamento”; il secondo sul Senato, dove i Senatori non sono eletti dai cittadini, e sono quindi privi di legittimazione democratica; il terzo, infine, sulla “centralizzazione” delle funzioni statali e sulla riduzione dei poteri delle Regioni, nonché sull’abolizione del Consiglio nazionale dell’Economica e del lavoro.
Oltre a ciò, la legge elettorale (Italicum) è strettamente legata alla riforma, costituisce il “perno” della riforma costituzionale, ha gli stessi difetti della legge elettorale già dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, e consente di “verticalizzare pericolosamente” il potere.
Il quesito è disomogeneo, perché questa riforma ha molteplici contenuti. Sarebbero stati quindi necessari non uno, ma “tre” quesiti. Il primo sul Governo ed il suo “pericoloso rafforzamento”; il secondo sul Senato, dove i Senatori non sono eletti dai cittadini, e sono quindi privi di legittimazione democratica; il terzo, infine, sulla “centralizzazione” delle funzioni statali e sulla riduzione dei poteri delle Regioni, nonché sull’abolizione del Consiglio nazionale dell’Economica e del lavoro.
Oltre a ciò, la legge elettorale (Italicum) è strettamente legata alla riforma, costituisce il “perno” della riforma costituzionale, ha gli stessi difetti della legge elettorale già dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, e consente di “verticalizzare pericolosamente” il potere.
3) La
violazione del principio della sovranità popolare e
dell’eguaglianza.
Questa riforma viola il principio della sovranità popolare ed anche quello dell’eguaglianza. Viola il principio della sovranità, perché il Senato non è eletto direttamente dal popolo. Viola il principio di eguaglianza, perché i 100 Senatori, rispetto ai 630 Deputati, sono di scarsa importanza.
Il nuovo Senato continua a rappresentare lo Stato e non rappresenta le Regioni ed i Comuni. Oltre a ciò, i Senatori eletti avranno questa duplice funzione di Senatore e di Consigliere regionale (o di Sindaco), e non potranno svolgere bene entrambe queste funzioni.
Questa riforma viola il principio della sovranità popolare ed anche quello dell’eguaglianza. Viola il principio della sovranità, perché il Senato non è eletto direttamente dal popolo. Viola il principio di eguaglianza, perché i 100 Senatori, rispetto ai 630 Deputati, sono di scarsa importanza.
Il nuovo Senato continua a rappresentare lo Stato e non rappresenta le Regioni ed i Comuni. Oltre a ciò, i Senatori eletti avranno questa duplice funzione di Senatore e di Consigliere regionale (o di Sindaco), e non potranno svolgere bene entrambe queste funzioni.
4) I
rapporti Stato - Regioni.
La riforma diminuisce i poteri legislativi delle Regioni, ed è censurabile il metodo di attribuire allo Stato la competenza legislativa delle “Disposizioni generali e comuni”. È anche criticabile la clausola (chiamata polemicamente dagli avversari della riforma): “clausola vampiro”, che consente allo Stato di intervenire per la tutela dell’unità giuridica od economica della Repubblica o per la tutela dell’interesse nazionale.
La riforma diminuisce i poteri legislativi delle Regioni, ed è censurabile il metodo di attribuire allo Stato la competenza legislativa delle “Disposizioni generali e comuni”. È anche criticabile la clausola (chiamata polemicamente dagli avversari della riforma): “clausola vampiro”, che consente allo Stato di intervenire per la tutela dell’unità giuridica od economica della Repubblica o per la tutela dell’interesse nazionale.
5) La
forma di Governo.
La riforma tende verso un pericoloso “premierato assoluto”, anche per l’attuale cumulo, nella stessa Persona, delle cariche di Presidente del Consiglio e di Segretario del partito di maggioranza.
La riforma tende verso un pericoloso “premierato assoluto”, anche per l’attuale cumulo, nella stessa Persona, delle cariche di Presidente del Consiglio e di Segretario del partito di maggioranza.
6) Maggiore
complessità del procedimento legislativo.
La riforma, dati i rapporti tra Camera e Senato, renderà il procedimento legislativo più complesso. Sono infatti previsti 8 tipi diversi di approvazione delle leggi ordinarie, e per quanto riguarda il referendum abrogativo, è criticabile l’innalzamento da 500.000 a 800.000 firme per la proposta.
La riforma, dati i rapporti tra Camera e Senato, renderà il procedimento legislativo più complesso. Sono infatti previsti 8 tipi diversi di approvazione delle leggi ordinarie, e per quanto riguarda il referendum abrogativo, è criticabile l’innalzamento da 500.000 a 800.000 firme per la proposta.
7) La
minoranza parlamentare.
Queste minoranze non sarebbero convenientemente tutelate.
Queste minoranze non sarebbero convenientemente tutelate.
Le
principali ragioni del SI.
Le
principali ragioni del SI, esposte dal Prof. Beniamino Caravita,
riguardano:
1) Il
rispetto del procedimento di revisione costituzionale.
L’iniziativa legislativa governativa è legittima, costituzionalmente corretta, si innesta sul procedimento legislativo ordinario ed è legittimata dal voto di fiducia che il Parlamento ha dato a questo Governo.
L’illegittimità costituzionale della precedente legge elettorale (sentenza della Corte costituzionale 1/2014) non mette in discussione né l’attività del Parlamento né la stessa riforma, che ha avuto un’ampia discussione parlamentare (in due anni vi sono state quasi 6.000 votazioni). Questa riforma rispetta quindi il testo della Costituzione del 1948 e non contiene disposizioni incostituzionali.
La tesi che questo referendum è censurabile perché manca della necessaria “omogeneità” non è convincente, e lascia in sospeso l’interrogativo: chi, ed in base a quale parametro può stabilire che un quesito referendario è “omogeneo”?
L’iniziativa legislativa governativa è legittima, costituzionalmente corretta, si innesta sul procedimento legislativo ordinario ed è legittimata dal voto di fiducia che il Parlamento ha dato a questo Governo.
L’illegittimità costituzionale della precedente legge elettorale (sentenza della Corte costituzionale 1/2014) non mette in discussione né l’attività del Parlamento né la stessa riforma, che ha avuto un’ampia discussione parlamentare (in due anni vi sono state quasi 6.000 votazioni). Questa riforma rispetta quindi il testo della Costituzione del 1948 e non contiene disposizioni incostituzionali.
La tesi che questo referendum è censurabile perché manca della necessaria “omogeneità” non è convincente, e lascia in sospeso l’interrogativo: chi, ed in base a quale parametro può stabilire che un quesito referendario è “omogeneo”?
2) Il
superamento del bicameralismo paritario (o perfetto).
Questa forma di bicameralismo è stata generalmente considerata inutile, e con il suo superamento il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è semplificato. Tale rapporto resterà in capo alla sola Camera dei deputati, e si tratta di un superamento equilibrato, perché permette al Senato di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza.
È pur vero che il nuovo articolo 70 è complicato, ma esso è simile a quanto previsto in altri ordinamenti (Germania e Unione Europea), ed i regolamenti delle due Camere potranno intervenire ed effettuare le opportune correzioni, dato che il nuovo Senato rappresenta le Istituzioni territoriali, tramite i Consiglieri ed i Sindaci eletti.
Questa forma di bicameralismo è stata generalmente considerata inutile, e con il suo superamento il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è semplificato. Tale rapporto resterà in capo alla sola Camera dei deputati, e si tratta di un superamento equilibrato, perché permette al Senato di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza.
È pur vero che il nuovo articolo 70 è complicato, ma esso è simile a quanto previsto in altri ordinamenti (Germania e Unione Europea), ed i regolamenti delle due Camere potranno intervenire ed effettuare le opportune correzioni, dato che il nuovo Senato rappresenta le Istituzioni territoriali, tramite i Consiglieri ed i Sindaci eletti.
3) La
razionalizzazione della materia di competenza legislativa
regionale.
La razionalizzazione (o la “limatura”) delle materie di competenza regionale era ed è necessaria, perché le Regioni hanno “malamente utilizzato i poteri legislativi ad esse attribuite”. Le “disposizioni generali e comuni” non sono i princìpi fondamentali, e consentono l’intervento della potestà legislativa statale. La potestà legislativa concorrente vi è ancora, ma lo Stato può intervenire, e vi è la “clausola di supremazia” in favore dello Stato, che è anch’essa necessaria per l’equilibrio tra Stato e Regioni.
La razionalizzazione (o la “limatura”) delle materie di competenza regionale era ed è necessaria, perché le Regioni hanno “malamente utilizzato i poteri legislativi ad esse attribuite”. Le “disposizioni generali e comuni” non sono i princìpi fondamentali, e consentono l’intervento della potestà legislativa statale. La potestà legislativa concorrente vi è ancora, ma lo Stato può intervenire, e vi è la “clausola di supremazia” in favore dello Stato, che è anch’essa necessaria per l’equilibrio tra Stato e Regioni.
4) Le
Regioni a statuto speciale.
Anche questa parte merita una revisione, ma essa è spostata nel tempo, tramite la revisione degli statuti speciali, prevista nell’art. 39, comma 13 della legge costituzionale sottoposta a referendum.
Anche questa parte merita una revisione, ma essa è spostata nel tempo, tramite la revisione degli statuti speciali, prevista nell’art. 39, comma 13 della legge costituzionale sottoposta a referendum.
5) Il
Governo e l’iniziativa legislativa.
È stata stabilita un’opportuna corsia preferenziale per le iniziative legislative governative, e sono stati posti limiti alla decretazione d’urgenza. Il Governo rimane un governo parlamentare, ed il circuito Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo non è modificato.
È stata stabilita un’opportuna corsia preferenziale per le iniziative legislative governative, e sono stati posti limiti alla decretazione d’urgenza. Il Governo rimane un governo parlamentare, ed il circuito Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo non è modificato.
6) Il
referendum abrogativo.
La riforma (con l’aumento del numero delle firme a 800.000) non penalizza il referendum.
La riforma (con l’aumento del numero delle firme a 800.000) non penalizza il referendum.
7) L’abolizione
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL).
Si tratta di un’abolizione necessaria, dato che quest’organo era completamente inutile.
Si tratta di un’abolizione necessaria, dato che quest’organo era completamente inutile.
8) La
tenuta del sistema costituzionale italiano.
La riforma, anche per il rapporto con la legge elettorale, consente e rafforza la tenuta del sistema costituzionale italiano. I sistemi elettorali sono solo “strumenti tecnici”, e la legge elettorale - che viene così spesso evocata dagli avversari delle riforme - sarà valutata dalla Corte costituzionale.
La riforma, anche per il rapporto con la legge elettorale, consente e rafforza la tenuta del sistema costituzionale italiano. I sistemi elettorali sono solo “strumenti tecnici”, e la legge elettorale - che viene così spesso evocata dagli avversari delle riforme - sarà valutata dalla Corte costituzionale.
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Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate ...
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Migliaia di richieste vengono respinte ogni anno. Molti di questi dinieghi possono essere ribaltati con un ricorso tempestivo e ben motiva...
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Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione d...