martedì 24 aprile 2018

Come avviare un’attività di affitto stanze?


A livello nazionale sono disciplinate le regole standard [ L. n. 217/83 del 17 maggio 1983. ] ma i dettagli sono stati forniti dalle giunte regionali.
Di norma – nell’ambito dell’attività di affittacamere – è possibile affittare al massimo 6 camere arredate e ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati nello stesso stabile. Il numero di posti letto, varia di norma in base ai metri quadrati della camera in questione (possono andare fino a 12 posti letto totali).
Ogni legge regionale regola quindi: quante camere è possibile affittare e altre regole per l’apertura; come aprire un’attività (eventuali comunicazioni e richieste di autorizzazione); quante ore di ricevimento giornaliere si devono garantire; i servizi minimi che devono essere garantiti (come la pulizia quotidiana, il cambio di biancheria e la fornitura di energia, gas, acqua e riscaldamento; le regole di gestione amministrativa.

Cosa offre un affittacamere?

Le camere e gli appartamenti – per essere a norma – devono avere dei requisiti minimi: le camere devono avere letto, sedia, armadio, cuscini, scrivania, cestino per rifiuti, biancheria, telefono; gli appartamenti devono essere dotati di servizio igienico (la toilet) completo e a norma; Il servizio di ricevimento deve offrire una garanzia minima e ci deve essere sempre un addetto al servizio reperibile; L’alloggio deve comprendere i servizi minimi di pulizia quotidiana, cambio biancheria, fornitura di riscaldamento, acqua, luce e gas.
Oltre a questo servizio standard, se ne possono aggiungere anche altri complementari. Ad esempio:
  • la prima colazione (in questo caso la struttura assume la denominazione di Room&breakfast o Bed&breakfast;
  • l’attività di ristorazione e somministrazione bevande (in questo caso però la struttura prende il nome di Locanda);
  • servizi di lavanderia e pulizia straordinaria.
Ovviamente se vengono offerti questi servizi complementari, subentra a maggior ragione l’obbligo di essere in regola con tutte le norme igienico-sanitarie.
Come si diventa affittacamere? L'attività può essere svolta in maniera saltuaria oppure professionalePer iniziare l'attività occorre chiedere l’autorizzazione amministrativa al Comune l’attività, presentando la Scia (segnalazione di inizio attività) specificando, tra tutte le altre cose, in che modo si intende avviare l’attività: professionale o saltuaria. Alla Scia si allegano poi tutte le autocertificazioni e attestazioni dei tecnici su impianti a norma, agibilità, nulla osta igienico-sanitario della Asl, ecc.

Affittacamere non professionale Per diventare affittacamere occasionale non bisogna iscriversi né al Registro delle imprese, né aprire partita Iva. Si deve però provvedere a presentare al Comune in cui è presente la struttura, la Scia (la Segnalazione certificata di inizio attività). A livello legale infatti l’amministrazione vuole sapere il motivo del via vai che si creerà nella struttura, la capacità ricettiva, quale attività viene messa in piedi, quali servizi verranno offerti.

Affittacamere professionale

Se invece vuoi diventare affittacamere professionale, devi aprire partita Iva entro 30 giorni dall’inizio della tua attività e devi iscrivere l’attività al Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio. Oltre ovviamente alla presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) allo sportello per le attività produttive (Suap) del Comune in cui è presente la struttura.

Nel momento in cui si presenta la Scia, si dovrà anche allegare tutta un’altra serie di documentazioni, tra cui: il nulla osta igienico-sanitario della Asl; il certificato di agibilità la certificazione degli impianti a norma, ecc).
Inoltre, è di norma obbligatorio:effettuare la comunicazione-denuncia degli ospiti in Questura (se la permanenza è inferiore a 30 giorni); registrare il contratto con gli ospiti presso l’Agenzia delle entrate (se questo è superiore ai 30 giorni). Anche se in realtà di norma i soggiorni presso gli affittacamere sono relativamente brevi; comunicare i prezzi praticati (di norma sono esonerati da questa incombenza gli affittacamere non professionali).

Quando affittacamere è un’attività non professionale?

Innanzitutto: quando non è svolta con continuità, ma è saltuaria; di norma quando non si offrono altri servizi complementari; quando l’attività viene esercitata nella casa in cui si è residenti e domiciliati. In pratica abbiamo una casa molto grande e ci abitiamo, ma decidiamo di dedicare all’attività saltuaria di affittacamere le due stanze che restano vuote.

In questo caso, come abbiamo accennato, non si deve aprire alcuna Partita Iva né effettuare iscrizione al Registro delle imprese.

mercoledì 21 marzo 2018

Garanzia sui prodotti come funziona


Garanzia sui prodotti come funziona


Nel nostro ordinamento giuridico il sistema della garanzia dei prodotti è disciplinato dal codice del consumo, che prevede le modalità con cui il diritto alla garanzia può essere esercitato e i requisiti indispensabili, sia dal punto di vista dei tempi necessari a far valere la garanzia che in relazione alle problematiche che il bene deve presentare affinchè possano essere utilizzati i rimedi previsti dalla normativa in materia. Si tratta di quella che viene definita garanzia legale, cioè quella che si può far valere nei confronti del venditori di beni di consumo: l’acquirente di un prodotto ha infatti diritto di ricevere dal venditore un bene che sia conforme al contratto ed alle qualità e requisiti promessi dal venditore.
Alla garanzia legale può aggiungersi anche quella che ha il nome di garanzia convenzionale, che è la garanzia del produttore, disciplinata da uno specifico contratto aggiuntivo che può essere sottoscritto – ma non è obbligatorio farlo – al momento dell’acquisto del bene.
Quando il prodotto acquistato presenti dei vizi, di produzione o di conformità, esistenti al momento della consegna all’acquirente o anche manifestatisi in un momento successivo, il consumatore potrà rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti per legge, purchè rispetti precise tempistiche.

I tempi per far valere la garanzia

In relazione ai termini per far valere la garanzia, la responsabilità del venditore copre un periodo di 24 mesi (due anni) dal momento dell’acquisto (da intendersi quale avvenuta consegna del bene all’acquirente). Il consumatore, non appena si accorge del difetto del prodotto, deve comunicare al venditore l’esistenza del vizio o del difetto di conformità del bene, e deve provvedere alla comunicazione entro due mesi da quando ha scoperto tale difetto.

Prodotti in garanzia: rimedi previsti per il malfuzionamento

Se il bene rientra nel periodo di garanzia e il vizio o difetto di conformità vengono comunicati entro i due mesi dalla scoperta, il consumatore avrà diverse opzioni fra le quali optare.

I rimedi previsti in caso di bene rientrante in garanzia possono realizzarsi infatti attraverso differenti modalità:
  • ripristino, senza alcuna spesa aggiuntiva da sostenere da parte del consumatore – acquirente, della conformità del bene, attraverso il rimedio della riparazione del bene;
  • ripristino, senza alcuna spesa aggiuntiva da sostenere da parte del consumatore – acquirente, della conformità del bene, attraverso il rimedio della sostituzione con un bene analogo;
  • se non è possibile riparare o sostituire il bene, ottenere una riduzione adeguata del prezzo;
  • in alternativa alla riduzione, sempre che non sia possibile la riparazione o la sostituzione, il consumatore può optare per la risoluzione del contratto.


La scelta dell’acquirente fra la sostituzione e la riparazione del prodotto è consentita sempre che il rimedio scelto non sia oggettivamente impossibile oppure eccessivamente oneroso rispetto all’alternativa.
Se si sceglie di chiedere la sostituzione o la riparazione del bene, entrambe devono essere effettuate in tempi ragionevoli, senza gravare in alcun modo sul consumatore, che non dovrà sostenere alcuna spesa, né per quanto riguarda materiali e mano d’opera né in relazione a eventuali spese di spedizione. Se le tempistiche si dovessero allungare oltre un congruo termine, l’acquirente potrà anche chiedere a sua scelta di ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Prodotti in garanzia e Unione Europea

Le regole sulla garanzia dei prodotti acquistati in un paese dell’Unione Europea sono le stesse che abbiamo analizzato finora. L’acquirente che abbia comprato un prodotto in un paese ricompreso fra gli stati europei avrà quindi a disposizione due anni per far valere la garanzia, e 60 giorni per segnalare il malfunzionamento del bene dal momento in cui lo stesso smetta di funzionare correttamente. Si potrà quindi ottenere la sostituzione o la riparazione o chiedere, come abbiamo visto per la garanzia in Italia, un rimborso o la restituzione di quanto pagato.

martedì 27 febbraio 2018

Scade il 31 marzo 2018 il termine per presentare la domanda di anticipo pensionistico a carico dello Stato.

l tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono fruire della possibilità di pensionarsi con 3 anni e 7 mesi di anticipo: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di Ape sociale scade il 31 marzo 2018 . Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.
Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape sociale, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve invece attendere l’emanazione di un successivo intervento legislativo.
Chi ha diritto all’Ape sociale
Ricordiamo che l’Ape sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti, dal 2019 pari a 67 anni), sino a un massimo di 3 anni e 7 mesi (in pratica, per chi matura la pensione di vecchiaia dal 2019 il requisito di accesso si sposta a 63 anni e 5 mesi, anche se sul punto si attendono chiarimenti dall’Inps). L’assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.
Possono accedere all’Ape sociale, nello specifico, i lavoratori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto 63 anni di età e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.
I lavoratori devono appartenere a particolari categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% in su e addetti ai lavori gravosi.
Domanda di certificazione del diritto all’Ape sociale
Il primo passo per ottenere l’anticipo pensionistico a carico dello Stato è inviare domanda all’Inps di certificazione del diritto all’Ape sociale. Questa domanda può essere inviata tramite patronato, o direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’Inps, se possiede le credenziali di accesso (codice Pin dispositivo, carta nazionale dei servizi o identità unica digitale Spid di secondo livello).
Eseguito l’accesso al portale, bisogna seguire il percorso: “Domanda di prestazione pensionistica: pensione, ricostituzione, ratei maturati e non riscossi, certificazione del diritto a pensione”; bisogna poi cliccare su “Nuova domanda” nella colonna di sinistra.
La domanda di certificazione dei requisiti, per chi matura i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2018, può essere inviata entro il 31 marzo 2018, oppure entro il 15 luglio 2018. Come abbiamo detto, possono essere prese in considerazione anche le domande pervenute dopo queste date, purché entro il 30 novembre 2018, ma solo se vi sono risorse residue.

Certificazione dell’Inps del diritto a pensione

Una volta ricevute le domande di certificazione dei requisiti, l’Inps deve verificare, in base al numero dei richiedenti e dal perfezionamento o meno delle condizioni richieste (non tutti i requisiti, comunque, devono essere perfezionati alla domanda di certificazione, in quanto alcuni possono essere certificati dall’Inps in prospettiva, come il possesso degli anni di contributi richiesti per la categoria di appartenenza), quali sono i beneficiari dell’anticipo pensionistico. Ai beneficiari è inviata una comunicazione dall’istituto in cui sono certificati i requisiti per l’Ape social.
L’Inps, in particolare, comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
  • entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;
  • entro il 15 ottobre 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2018;
  • entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.

Domanda di Ape sociale

Una volta certificati i requisiti, gli interessati possono inviare la domanda di Ape sociale, utilizzando sempre gli stessi mezzi, patronato o sito web dell’Inps. Nello specifico, per presentare la domanda di anticipo pensionistico, bisogna accedere al sito dell’Inps con le proprie credenziali (codice fiscale e Pin, oppure carta nazionale dei servizi, o identità digitale Spid) e seguire il percorso: “Altre prestazioni/Anticipo pensione/Ape sociale”.
Esiste anche la possibilità, per chi possiede già tutti i requisiti per l’Ape sociale, di inviare la domanda di certificazione del diritto all’anticipo assieme alla domanda di pensionevera e propria. Per l’ok al trattamento e la sua liquidazione, però, si deve sempre aspettare la risposta dell’Inps.

Quando viene pagata l’Ape sociale

Per le nuove categorie di beneficiari dell’Ape sociale (caregiver che assistono parenti o affini di 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  l’anticipo pensionistico avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

giovedì 8 febbraio 2018

Bollette da 28 giorni a mensili: cosa cambia e come fare per i rimborsi

Con il decreto fiscale di fine anno (Dl 148/2017), poi convertito dalla legge 172/2017, 
il Governo ha deciso di intervenire d'urgenza sulla questione delle bollette a 28 
giorni, stabilendo il definitivo ripristino della fatturazione su base mensile (o di multipli di mese) per tutti i servizi di telefonia (sia fissa che mobile), reti televisive e comunicazioni. 
La norma ha imposto a tutti gli operatori di telefonia e pay tv di adeguarsi entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 6 dicembre). 
A partire da questa data, cioè il 4 aprile 2018, gli operatori inadempienti dovranno pagare a ciascun utente un indennizzo forfettario di 50 euro, maggiorato di un euro per ogni giorno successivo

mercoledì 31 gennaio 2018

Breve guida sul lavoro domestico

A quale livello va inquadrata la collaboratrice domestica? Che orario di lavoro deve rispettare? Quanti giorni di ferie le spettano? Quanto va pagata? Con questa breve guida cercheremo di rispondere a questi e a numerosi altri quesiti, parlando di tutto quello che c’è da sapere in ordine al lavoro domestico.
Il lavoro domestico nella sua formulazione più diffusa è di carattere subordinato, ma nulla esclude che lo stesso si atteggi nella forma del lavoro autonomo. In questi casi i caratteri distintivi devono essere ricercati nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro, prevede quattro livelli di inquadramento in base alle mansioni svolte e ad ogni livello corrispondono due parametri retributivi: uno normale e uno superiore. Ciascun livello corrisponde ad un salario minimo, variabile a seconda che i collaboratori siano conviventi o meno con la famiglia.
Il periodo di prova
Il Ccnl del lavoro domestico prevede la possibilità di un periodo di prova normalmente retribuito. Durante il periodo di prova ambedue le parti possono recedere dal contratto, in forma scritta, senza motivazione e senza il termine di preavviso. Superato il periodo di prova, il prestatore di lavoro deve intendersi confermato e il periodo viene computato a tutti gli effetti contrattuali.
La tredicesima
Oltre alla retribuzione mensile, ai lavoratori domestici spetta anche la tredicesima, vale a dire una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro il mese di dicembre. Per prestazioni inferiori all’anno la tredicesima è corrisposta in proporzione ai mesi lavorati. Il calcolo della tredicesima per colfbadanti e per tutti i lavoratori domesticiviene effettuato sulla base della retribuzione globale di fatto percepita durante l’anno.

Lavoro domestico: l’orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti, nel rispetto dei seguenti limiti:
  • massimo 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi;
  • massimo 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni per i lavoratori non conviventi.
Si possono anche stipulare contratti con numero inferiore di ore, ma in quel caso per i collaboratori non conviventi la paga mensile varia in base al numero di ore, mentre per i collaboratori conviventi la paga rimane fissa anche al variare delle ore contrattuali, ma i contributi vengono calcolati in base alle ore lavorative.

I riposi settimanali

In ordine ai riposi settimanali va detto che al collaboratore convivente spettano 36 ore settimanali di riposo così distribuite: 24 ore nella giornata di domenica e le rimanenti 12 in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti. Il lavoratore domestico matura 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio, a prescindere dall’orario di lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere usufruite, non possono essere indennizzate, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore convivente ha inoltre diritto sia al vitto che all’alloggio, mentre quello che presta servizio per 6 o più ore ha diritto solo al pasto. Qualora il datore non provveda direttamente al vitto o all’alloggio, al collaboratore dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva. I collaboratori domestici non conviventi, invece, hanno diritto a 24 ore settimanali di riposo da godere nel giorno stabilito dalle parti nella lettera di assunzione.

Lavoro domestico: la contribuzione
Il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi previdenziali del collaboratore domestico. Il versamento deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento.

I documenti necessari per l’assunzione

Per la formalizzazione di un rapporto di lavoro domestico, il lavoratore al momento dellassunzione deve consegnare:
  • documento di identità (carta di identità, passaporto, patente);
  • codice fiscale;
  • se il lavoratore è extracomunitario deve possedere il permesso di soggiorno (motivi di lavoro non stagionale, motivi familiari, motivi di studio);
  • documenti assicurativi e previdenziali;
  • tessera sanitaria e ogni altro documento comprovante l’idoneità al lavoro;
  • eventuali diplomi o attestati specifici;
  • eventuali referenze di precedenti datori di lavoro.
Va precisato che responsabile del mancato controllo dell’autenticità dei documenti del lavoratore extracomunitario è il datore di lavoro.

martedì 23 gennaio 2018

Lavoratori autonomi: possono percepire la Naspi?

La Corte Europea ha riconosciuto anche ai lavoratori autonomi il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, senza discriminazioni
Gli Stati europei e dunque anche l’Italia, devono prevedere una forma di sostegno al reddito anche per la disoccupazione dei lavoratori autonomi. A fissare questo rivoluzionario principio è una sentenza della Corte di Giustizia europea depositata qualche giorno fa [ C. Giust. Ue causa C-442/16 del 20.12.2017.].
D’ora in poi, dunque, anche i lavoratori autonomi potranno percepire l’assegno di disoccupazione senza subire discriminazioni. Tutti i lavoratori, non solo dipendenti ma anche autonomi, hanno diritto di percepire l’indennità di disoccupazione. D’ora innanzi, infatti, se il lavoratore autonomo è costretto a chiudere la partita Iva o in generale la propria attività economica, dovrà avere accesso allo stesso trattamento del dipendente che perde il proprio lavoro, senza discriminazioni di trattamento.
Disoccupazione involontaria e ammortizzatori sociali
Il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni si è trasformato e ha ridotto drasticamente le opportunità, tanto che i dati della disoccupazione, così come quelli della crisi, non cessano di essere sempre più allarmanti. Le difficoltà non riguardano solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi.
La nozione di disoccupazione involontaria – ha osservato la Corte Europea –  non è limitata ai soli casi di lavoro subordinato, ma comprende anche lo stato di cessazione di un’attività professionale autonoma, se causato da «ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica».
Secondo la Corte di Giustizia europea, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il proprio lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un’attività di lavoro autonomo può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse della medesima tutela di cui gode un dipendente che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato. Da tutto quanto precede risulta che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente, beneficiare della medesima tutela che spetterebbe a quest’ultimo, ivi compreso il diritto all’indennità di disoccupazioneprevista per i lavoratori dipendenti.
Autonomi e indennità di disoccupazione
La questione che ha portato alla sentenza di riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi nasce dalla richiesta fatta da un cittadino rumeno che, per cinque anni, aveva svolto l’attività di imbianchino e poi era stato costretto a chiudere per assenza di incarichi. L’uomo si era poi trasferito in Irlanda dove aveva chiesto l’indennità di disoccupazione per autonomi, prevista da una legge del 2005 [Art. 139 del Social Welfare Consolidation Act 2005 (as amended) [legge consolidata del 2005 sulla previdenza/protezione sociale (come modificata) ], ma lì gli era stata negata. E questo perché la direttiva comunitaria del 2004 [  Art. 6, par. 2, direttiva Ue n. 2204/38 ] prevede il diritto dei lavoratori di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri per periodi superiori a tre mesi a condizione di lavorare (onde non essere un eccessivo peso per lo Stato ospitante). Ribaltando il destino del lavoratore che, per ragioni di crisi economica indipendenti dalla sua volontà si era visto costretto a chiudere la propria attività,  la Corte di Giustizia europea gli ha dato ragione accogliendo il suo ricorso: il lavoratore autonomo disoccupato per motivazioni esterne e indipendenti dalla sua volontà, può trovarsi nello stesso stato di bisogno dei dipendenti licenziati e quindi non sono ammesse disparità di trattamento in relazione al correlativo diritto di percepire l’indennità di disoccupazione.
Autonomi disoccupati: spetta la Naspi?


A tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea è, dunque, imposta l’applicazione dello stesso ammortizzatore sociale indipendentemente dal tipo di lavoro, dipendente o autonomo che sia. Presupposto comune deve essere, come si legge nel dispositivo della sentenza, la cessazione di un’attività professionale determinata da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica.
Dopo questa sentenza è certamente auspicabile un rapido intervento legislativo di recepimento anche se, sulla base del carattere self-executing della sentenza, la stessa potrebbe trovare applicazione anche in mancanza di un intervento diretto. In realtà in Italia non sarebbe un intervento legislativo molto complesso: una disciplina esiste e deve solo essere estesa alle partita Iva, coloro che sono stati o sono iscritti in albi professionali.  Infatti, se è vero che la Naspi riguarda solo i lavoratori dipendenti, è ugualmente vero che qualche forma di indennità, come la Dis-Coll, è prevista anche per i collaboratori iscritti alla gestione separata e per gli artigiani e i commercianti.

Ma queste sono misure non certo paragonabili alla indennità di disoccupazione vera e propria. E, in particolare, non c’è niente per le partite Iva, che versano anch’esse alla gestione separata senza che vi sia la minima tutela per i casi di perdita delle commesse e del lavoro.

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