mercoledì 25 ottobre 2023

Cartelle esattoriali: blocco del conto corrente senza autorizzazioni e con collegamento diretto agli archivi della banca.

 

La cartella esattoriale

Come sempre, il pignoramento presuppone sempre la notifica di una cartella esattoriale o di un accertamento immediatamente esecutivo delle Entrate (in questo secondo caso però, l’Esattore invia una lettera semplice con la comunicazione di “presa in carico” della riscossione).

Da tale atto decorrono 60 giorni per consentire al contribuente di fare ricorso al giudice.

L’avvio del pignoramento

Se dalla data di ricevimento della cartella esattoriale sono decorsi più di 12 mesi, l’Esattore deve inviare un ulteriore sollecito, chiamato “intimazione di pagamento” a pena di nullità del pignoramento.

l pignoramento

Svolte tali attività, l’Esattore può procedere a individuare i beni del contribuente da sottoporre a esecuzione forzata e quindi avviare il vero e proprio pignoramento.

Un tempo questa attività era piuttosto complicata: per poter conoscere i conti correnti del debitore, l’Agente per la Riscossione doveva affacciarsi all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale. Con la riforma tutto ciò non è più necessario. Difatti, tra le pieghe della bozza della legge di bilancio per il 2024 spunta anche la “velocizzazione” dei pignoramenti presso terzi dell’agente della riscossione. Quest’ultimo potrà, in via stragiudiziale, accedere con collegamento telematico diretto, alle informazioni sulle risorse del debitore sui suoi conti correnti. Se trova disponibilità sul conto, anche presso più istituti finanziari, l’Esattore può procedere subito al blocco delle somme presso terzi inviando alla banca una richiesta di “storno” delle somme dal conto del debitore a quello dell’Esattore medesimo.

L’Agente per la riscossione tuttavia non potrà procedere senza aver informato di ciò il contribuente nei 30 giorni successivi dalla richiesta di pagamento alla banca, pena la nullità del pignoramento.

Nuova misura sul vincolo dei pagamenti della PA

La legge di bilancio prevede inoltre un’altra misura nei confronti di chi non paga le cartelle esattoriali. Chi ha debiti scaduti e già iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, non potrà avvalersi della compensazione con i crediti eventualmente vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Una preclusione destinata a cessare a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

(da laleggepertutti.it)


venerdì 9 giugno 2023

Il lavoratore può farsi assistere dall’avvocato davanti al datore di lavoro in sede di procedimento disciplinare ? L'assistenza del sindacalista è obbligatoria?

 La legge consente al dipendente al lavoratore, in sede di procedimento disciplinare, di presentarsi da solo o assistito da un rappresentante sindacale. 

Secondo la Cassazione, tale disposizione non può estendersi anche all’avvocato, il quale quindi non è ammesso all’audizione del dipendente nel corso del procedimento disciplinare. 

il lavoratore ha il diritto di essere assistito da un rappresentante sindacale nel corso di un procedimento disciplinare. 

Tuttavia l’assistenza del sindacalista non è obbligatoria ma scatta solo se è il lavoratore a richiederla.

 Inoltre, la richiesta deve essere fatta prima dell’audizione e non durante o dopo. 

Non vi è alcuna violazione del procedimento disciplinare se l’incolpato e il rappresentante sindacale vengono ascoltati in momenti diversi.

Il diritto di difesa consiste nella possibilità del lavoratore di esprimere la propria posizione, che può avvenire sia oralmente che per iscritto, con o senza l’assistenza di un rappresentante sindacale.

venerdì 31 marzo 2023

Prescrizione delle sanzioni tributarie

 

Prescrizione delle sanzioni tributarie:

La prescrizione delle sanzioni tributarie ha una disciplina e un termine diverso rispetto a quello del tributo. Si tratta infatti di due obbligazioni tra loro autonome, anche se la prima presuppone sempre la seconda.

La prescrizione delle sanzioni tributarie è regolata dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Secondo questa norma, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

Come per le sanzioni tributarie, anche gli interessi dovuti per il ritardato versamento dei tributi si prescrivono in cinque anni. In tal caso la materia è disciplinata dalla norma dell’art. 2948, n. 4, del codice civile. Questa disposizione stabilisce che l’obbligazione relativa agli interessi ha natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al termine di prescrizione quinquennale.

Esempio: Un contribuente riceve una cartella esattoriale il 1° marzo 2023, relativa a una sanzione tributaria per omessa dichiarazione dei redditi nel 2017. La cartella esattoriale non è fondata su una sentenza passata in giudicato. In questo caso, il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie decorre dall’iscrizione a ruolo del credito, avvenuta il 1° marzo 2023, e scadrà il 1° marzo 2028.

Esempio: Un contribuente impugna il provvedimento di irrogazione di una sanzione tributaria notificata il 15 giugno 2022. Il procedimento si conclude il 20 settembre 2023. In questo caso, la prescrizione delle sanzioni tributarie è interrotta dall’impugnazione e non corre fino alla definizione del procedimento. Pertanto, il termine di prescrizione riprenderà a decorrere dal 20 settembre 2023 e scadrà il 20 settembre 2028.

Interruzione della prescrizione: La prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo in caso di eventi quali notifiche di accertamenti e avvio di procedimenti penali. Anche la notifica della cartella esattoriale interrompe la prescrizione, e così vale per tutti i successivi atti quali ad esempio le intimazioni di pagamento o il pignoramento.

Come difendersi in caso di prescrizione? Atteso il più breve termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi rispetto ai tributi erariali (questi ultimi infatti si prescrivono sempre in 10 anni) ben potrebbe succedere che una cartella esattoriale contenga la richiesta di pagamento di un’imposta o una tassa non ancora prescritta e delle sanzioni e/o del interessi che invece lo sono. In questo caso il contribuente che voglia difendere i propri diritti può:

presentare ricorso alla Commissione di Giustizia Tributaria limitatamente alla parte della cartella relativa alle sanzioni e agli interessi;

presentare una istanza in autotutela all’ente titolare del credito e all’Agenzia Entrate Riscossione per chiedere lo sgravio dell’importo dovuto a interessi e sanzioni. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso al giudice e non garantisce una risposta. 

lunedì 13 febbraio 2023

Come sapere se si è un cattivo pagatore?

 

Come sapere se si è un cattivo pagatore?

Chiunque può consultare il registro che contiene la tanto temuta «lista nera»: basta rivolgersi all’intermediario che ha erogato il finanziamento oppure farne richiesta direttamente alla Centrale dei rischi. Il cittadino può fruire di questo servizio in forma gratuita, con la possibilità di accedere soltanto ai dati che lo riguardano in prima persona.

Significa, dunque, che l’accesso all’elenco dei cattivi pagatori è aperto a:

·         le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni o, per loro conto, i soggetti previsti dalla legge (ad esempio il tutore, l’amministratore di sostegno, l’erede o un soggetto munito di delega);

·         le persone giuridiche come, ad esempio, enti, società o associazioni, tramite il legale rappresentante o altri soggetti previsti dalla legge (ad esempio il liquidatore, i soci

 

La Centrale rischi finanziari, detta anche Crif, è una società che si occupa della gestione del più importante sistema di informazioni creditizie (Sic) presente in Italia. Questo sistema si chiama Eurisc. È una banca dati contenente tutte le informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e ad imprese. I dati vengono trasferiti alla Crif dalle banche e dalle società finanziarie che aderiscono volontariamente al sistema.

Nella banca dati vengono registrate le informazioni in caso di ritardo di un pagamento, ma anche:quando la banca o la finanziaria, durante la fase di istruttoria, valuta la richiesta;quando viene erogato il finanziamento;quando vengono effettuati i pagamenti per la restituzione del debito, con aggiornamenti periodici sul versamento delle rate.

Come si diventa cattivo pagatore?

La segnalazione che arriva al Sistema di informazioni creditizie dalla banca o dalla finanziaria viene resa visibile per la prima volta sulla Crif quando c’è un mancato versamento per due mesi consecutivi o per due rate di fila.

l cliente, 15 giorni prima della segnalazione al Sic, riceve una comunicazione con cui viene avvisato del ritardo e della conseguente comunicazione alla banca dati. In questo modo, il debitore ha due settimane di tempo per sapere se si è trattato di un errore tecnico o di altro problema che non dipende dalla sua volontà, come un ritardo nel versamento dello stipendio.

Nel Sistema della Crif finiscono:

·         i dati relativi all’identità della persona: nome, cognome, codice fiscale, recapiti, reddito, sesso ed età, stato civile, ecc.;

·         le informazioni sui finanziamenti.

Queste ultime sono registrate per categorie, cioè:

·         rateali, quando si tratta di prestiti o mutui;

·         non rateali, se si tratta di fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o all’import/export;

·         carte di credito.

Come consultare l’elenco dei cattivi pagatori?

È possibile accedere ai dati della Centrale dei rischi finanziari per sapere se si è un cattivo pagatore, presentando alla stessa Crif una richiesta telematica:

·         tramite la piattaforma Servizi online (servizionline.bancaditalia.it), selezionando il box «Richiedi i dati»;

  • utilizzando il link diretto al servizio online Centrale dei rischi (arteweb.bancaditalia.it).
  • identificarsi con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi: si accederà a uno spazio personale in cui compilare e inoltrare la richiesta di accesso ai dati, consultare e scaricare le risposte;
  • se non si dispone di identità digitale: compilare e inviare la richiesta, insieme alla copia leggibile di un documento di identità valido, seguendo le indicazioni. La risposta viene inviata all’indirizzo postale o a quello di posta elettronica certificata (Pec) indicato dall’utente-

 

Un ulteriore modo di consultare la banca dati è quello di rivolgersi a unadelle filiali della Banca d’Italia, per posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria oppure consegna a mano, utilizzando il modulo scaricabile dal sito di Bankitalia e allegando copia leggibile di un documento di identità valido. La risposta arriva sempre all’indirizzo e-mail indicato dall’utente.

La Banca d’Italia fornisce, di norma, una risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi.

Nel caso di richieste presentate da un delegato per conto di persone giuridiche, la risposta verrà fornita entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta e i dati verranno recapitati direttamente alla persona giuridica delegante.

Quanto tempo si rimane nell’elenco cattivi pagatori?

I dati inseriti nel database della Centrale dei rischi sono visibili per un tempo variabile a seconda del motivo dell’iscrizione. Va ricordato che questa non avviene necessariamente per una ragione negativa, cioè perché si è cattivi pagatori ma anche per il semplice fatto di avere chiesto un mutuo.

Ad ogni modo, i dati vengono cancellati:

·         in caso di finanziamento richiesto ed in corso di valutazione​: dopo 180 giorni dalla data della richiesta;

·         in caso di richieste di finanziamento rinunciate o rifiutate: dopo 90 giorni dalla data di aggiornamento con l’esito di rinuncia o rifiuto;

·         in caso di finanziamento rimborsato regolarmente: dopo 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data. In caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri con eventi negativi, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati;

·         in caso di ritardo nel pagamento di 1 o 2 rate o mensilità: dopo 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari;

·         in caso di ritardo nel pagamento di 3 o più rate o mensilità: dopo ​24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari;

·         in caso di finanziamento non rimborsato (eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze): 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l’ente partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento, in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso. Al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, come risulta dal contratto.

 

Come sapere se si è stati cancellati dall’elenco della Crif?

Per sapere se si è stati cancellati dall’elenco dei cattivi pagatori, è possibile controllare se il proprio nome si trova ancora nella banca dati.

La procedura è la stessa sopra indicata. In questo caso, però, mentre l’accesso resta gratuito per le persone fisiche, le persone giuridiche devono pagare un contributo pari a:

·         4 euro, Iva inclusa, nel caso in cui vengano rilevate informazioni;

·         10 euro se non è presente alcuna informazione.

Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di riscontro con carta di credito oppure presso un punto vendita Sisal Pay utilizzando il codice a barre ricevuto.

(Laleggepertutti.it)

giovedì 1 dicembre 2022

La responsabilità penale della persona giuridica

 La tradizione penalistica ha sempre avuto particolare difficoltà nell'accettare la possibilità che societas delinquere potest; anche dopo l'irruzione del D.Lgs. 231/2001 tale difficoltà permaneva.

Da un lato c'era chi sottolineava il titolo stesso della nuova disciplina, "responsabilità amministrativa dipendente da reato", dall'altro chi si interrogava sulla natura della responsabilità penale personale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 Cost.

In ogni caso il citato decreto legislativo ha esteso, a tutti gli effetti, l'applicabilità di alcuni principi penalistici anche agli enti: il principio di legalità, di tassatività e di irretroattività (art. 2 D.Lgs. 231/01). In particolare all'art. 3 si afferma che è applicabile il principio della successione di leggi nel tempo di cui agli artt. 2 co. II ss. c.p.

A tutti gli effetti oggi si tratta di responsabilità penale, con conseguente soggezione ai principi costituzionali dettati in materia penalistica.

I soggetti

Si ricordi inoltre che i soggetti ricompresi sono enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni (anche prive di personalità giuridica), mentre sono esclusi lo Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici e gli enti di rilievo costituzionale. Un cenno particolare in merito alle c.d. società capogruppo: le holding sono responsabili a livello penalistico qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto che abbia un rapporto organizzativo-funzionale con l'ente (un soggetto che rivesta una posizione qualificata al suo interno); le holding possono pertanto rispondere ma è necessario che il soggetto che agisca per conto delle stesse concorra con il soggetto che commette il reato. Infine si richiede naturalmente che il reato presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Ulteriore cenno in merito alle società a partecipazione mista, pubblica e privata: la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'esonero dalla disciplina, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica.

I criteri di imputazione oggettivi

Come sopra accennato, è necessario che il soggetto agisca nell'interesse o a vantaggio dell'ente, rivestendo al suo interno una posizione qualificata, essendo pertanto necessario che talune fattispecie di reato siano commesse da:

  • soggetti in posizione apicale (rappresentanza, amministrazione, direzione anche di fatto, gestione, controllo dell'ente, sottoposti a direzione/vigilanza dei soggetti indicati);
  • sottoposti (scatta la responsabilità solo se la commissione del reato deriva dall'inosservanza degli obblighi dei soggetti con poteri di gestione).

Come sopra indicato, è altrettanto necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, secondo la proiezione finale della condotta nonché un risultato conseguito.

I criteri di imputazione soggettivi

Come elemento soggettivo si parla di colpevolezza, che nel nostro caso si traduce in un'omissione della prova liberatoria per l'ente, ovvero la mancata adozione di modelli di organizzazione nonché nell'omessa vigilanza sui comportamenti dei dipendenti.

Si tratta di una vera e propria presunzione relativa di responsabilità ovvero la possibilità per l'ente di provare, con effetti liberatori, di avere adottato tutte le precauzioni necessarie e idonee ad evitare l'evento dannoso, circoscrivendo in tal modo la responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito.

In altre parole, in caso di commissione di illecito da parte di un soggetto con posizione qualificata, l'ente non risponde se dimostra:

  • di avere adottato, prima della commissione dell'illecito, l'attuazione e l'adozione efficace di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati come quelli verificatesi;
  • il conferimento ad un organismo interno di compiti di vigilanza dei suddetti modelli, con poteri di iniziativa e controllo;
  • che il fatto è stato commesso da soggetti che fraudolentemente hanno eluso tali modelli;
  • che l'organismo interno non ha correttamente vigilato.

In caso di commissione di illecito da parte di un sottoposto, la responsabilità dell'ente si fonda interamente sull'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, in relazione all'efficace attuazione di un modello di organizzazione idoneo come sopra indicato.

I modelli di organizzazione

Come già affermato, la responsabilità maggiore in questi ambiti ricade inevitabilmente sui soggetti che rivestono una posizione qualificata, detti anche soggetti apicali. Per estendere, traslare o trasferire tale responsabilità, questi soggetti possono valersi della c.d. delega di funzioni.

In primo luogo è necessario tenere ben presente il soggetto garante-originario dei beni tutelati dalla norma, il quale assume rilievo ai sensi dell'art. 40 co. II c.p. (non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo). Inoltre è necessario tenere conto non solo della qualifica, ma anche della concreta distribuzione delle funzione all'interno dell'ente, con la tendenza a mantenere ferma la responsabilità per omessa vigilanza in capo ai vertici dell'organizzazione per omessa vigilanza.

Tale importante assunto deriva anche dalle importanti pronunce sul caso Thyssen (Cass.Pen., S.U., 18.09.2014, n. 38343) in quanto la veste datoriale non può essere attribuita soltanto sulla base di un criterio formale, ma richiede di considerare l'organizzazione della struttura aziendale, individuando figure che gestiscono i poteri. I garanti hanno infatti una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante. La delega invece opera una traslazione di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Quest'ultimo si libera di poteri e responsabilità ma residua in ogni caso un obbligo di alta vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni da parte del delegato.

La ripartizione accurata delle funzioni costituisce una modalità di efficace adempimento degli obblighi di garanzia. Ove si realizzi un evento lesivo riferibile alla posizione di garanzia originaria, il delegante che non abbia vigilato con diligenza sul delegato risponderà insieme a quest'ultimo del mancato impedimento dell'evento.

Si ricordi infine che la delega deve essere conferita e accettata con atto scritto, avente data certa; che il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità e competenza, nonché esperienza per svolgere l'incarico; devono essere attribuiti tutti i poteri di organizzazione/gestione/controllo; deve essere concessa autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni; il tutto tenendo conto delle dimensioni dell'azienda.

(da studiocataldi.it)

martedì 22 novembre 2022

Tabella Finanziaria 2023

 Nella tabella che segue vediamo  le misure approvate, (in attesa di ulteriori dettagli con la diffusione del testo)

MISUREipotesi destinataricosto/ risparmio  previsto
TAGLIO AL CUNEO FISCALE CONTRIBUTIVOtaglio tasse e contributi  al lavoro dipendente al 3%  per i redditi fino a 20 mila euro  
al 2% per i redditi fino a 35 mila, come oggi
Tutto i risparmio va nelle buste paga dei lavoratori resta al 2% per i redditi fino a 35mila euro annui). L'incremento  riguarda quindi solo i redditi fino a 20mila euro4,5 miliardi di euro 
RINNOVO BONUS SOCIALE BOLLETTErinnovo per il 1 trimestre  il 2023con ISEE fino a 15 mila euro invece che 12mila
TAGLIO ONERI  BOLLETTE proroga per il primo trimestre 2023 del taglio IVA su GAS e oneri
ridotto lo sconto sulle accise 
per tutti
RIDUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA
  •  durata ridotta a 8 mesi di beneficio nel 2023
  • abolizione dal 2024

per i soggetti che sono in grado di lavorarerisparmio per circa 1500 milioni di euro 
TAGLIO IVA PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' riduzione IVA   su pannolini e assorbenti al 5% (era stato portato al 10 dal Governo Draghi)per tutti
AUMENTO IMPORTI ASSEGNO UNICO

 nel 2023  sarà maggiorato 

del 50% per il primo anno, e 

di un ulteriore 50% 


per le famiglie numeroseper le famiglie con 3 o piu figli  
BONUS TV E DECODERSi rinnova per il 2023 il bonus per rottamare vecchie tv e acquisto di decoder per famiglie con ISEE fino a 20mila euro
CONDONO FISCALEAnnullamento delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro dal 2015 .
Per quelle piu alte  emesse dal 2020 sanzione solo del 5%
per tutti
PENSIONI 
  • proroga per Opzione donna con modifiche
  • aumento pensioni minime a 570 euro
  • nuova Quota 103 (41 anni di contributi +62 di età)
  • proroga APE sociale




lunedì 5 settembre 2022

Distacco del contatore per mancato pagamento delle bollette di luce e gas: condizioni

 

Prima che avvenga il distacco del contatore per mancato pagamento delle bollette di luce e gas, il venditore deve, prima di tutto, mettere in mora l’utente. Per farlo, deve inviare una raccomandata o una Pec indicando almeno queste informazioni:

  • Il termine ultimo per il pagamento e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
  • l’ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, verrà chiesto al distributore di sospendere la fornitura;
  • le modalità con cui l’utente deve comunicare l’avvenuto pagamento;
  • l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore dell’energia elettrica lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
  • i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
  • se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.

Se il debito non viene saldato entro il termine indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore chiederà al distributore il distacco del contatore non prima che siano trascorsi:

  • 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento;
  • 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della messa in mora.

Per quanto riguarda la fornitura dell’energia elettrica, se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza viene ridotta al 15% di quella

Distacco del contatore: cosa fare in caso di mancato preavviso?

Come detto, l’Autorità che gestisce l’energia elettrica e il gas vieta di procedere al distacco del contatore senza preavviso. Se ciò dovesse succedere, bisogna innanzitutto pagare la bolletta per non restare, comunque, dalla parte del torto. Successivamente, l’utente avrà il diritto di ricevere un indennizzo automatico (di solito, nella bolletta successiva) nel caso in cui si sia verificato:

  • il mancato invio della costituzione in mora;
  • il mancato rispetto del termine ultimo di pagamento indicato nella raccomandata;
  • il mancato rispetto del termine massimo di 10 giorni tra la data di emissione della comunicazione e la data di effettivo invio.

Inoltre, se l’utente non ha ricevuto il sollecito di pagamento, dopo aver pagato la bolletta o chiesto la rateizzazione può chiedere anche il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale che il distacco ha provocato

(Da  laleggepertutti.it)

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