giovedì 8 febbraio 2018

Bollette da 28 giorni a mensili: cosa cambia e come fare per i rimborsi

Con il decreto fiscale di fine anno (Dl 148/2017), poi convertito dalla legge 172/2017, 
il Governo ha deciso di intervenire d'urgenza sulla questione delle bollette a 28 
giorni, stabilendo il definitivo ripristino della fatturazione su base mensile (o di multipli di mese) per tutti i servizi di telefonia (sia fissa che mobile), reti televisive e comunicazioni. 
La norma ha imposto a tutti gli operatori di telefonia e pay tv di adeguarsi entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 6 dicembre). 
A partire da questa data, cioè il 4 aprile 2018, gli operatori inadempienti dovranno pagare a ciascun utente un indennizzo forfettario di 50 euro, maggiorato di un euro per ogni giorno successivo

mercoledì 31 gennaio 2018

Breve guida sul lavoro domestico

A quale livello va inquadrata la collaboratrice domestica? Che orario di lavoro deve rispettare? Quanti giorni di ferie le spettano? Quanto va pagata? Con questa breve guida cercheremo di rispondere a questi e a numerosi altri quesiti, parlando di tutto quello che c’è da sapere in ordine al lavoro domestico.
Il lavoro domestico nella sua formulazione più diffusa è di carattere subordinato, ma nulla esclude che lo stesso si atteggi nella forma del lavoro autonomo. In questi casi i caratteri distintivi devono essere ricercati nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Il contratto di lavoro, prevede quattro livelli di inquadramento in base alle mansioni svolte e ad ogni livello corrispondono due parametri retributivi: uno normale e uno superiore. Ciascun livello corrisponde ad un salario minimo, variabile a seconda che i collaboratori siano conviventi o meno con la famiglia.
Il periodo di prova
Il Ccnl del lavoro domestico prevede la possibilità di un periodo di prova normalmente retribuito. Durante il periodo di prova ambedue le parti possono recedere dal contratto, in forma scritta, senza motivazione e senza il termine di preavviso. Superato il periodo di prova, il prestatore di lavoro deve intendersi confermato e il periodo viene computato a tutti gli effetti contrattuali.
La tredicesima
Oltre alla retribuzione mensile, ai lavoratori domestici spetta anche la tredicesima, vale a dire una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro il mese di dicembre. Per prestazioni inferiori all’anno la tredicesima è corrisposta in proporzione ai mesi lavorati. Il calcolo della tredicesima per colfbadanti e per tutti i lavoratori domesticiviene effettuato sulla base della retribuzione globale di fatto percepita durante l’anno.

Lavoro domestico: l’orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti, nel rispetto dei seguenti limiti:
  • massimo 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi;
  • massimo 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni per i lavoratori non conviventi.
Si possono anche stipulare contratti con numero inferiore di ore, ma in quel caso per i collaboratori non conviventi la paga mensile varia in base al numero di ore, mentre per i collaboratori conviventi la paga rimane fissa anche al variare delle ore contrattuali, ma i contributi vengono calcolati in base alle ore lavorative.

I riposi settimanali

In ordine ai riposi settimanali va detto che al collaboratore convivente spettano 36 ore settimanali di riposo così distribuite: 24 ore nella giornata di domenica e le rimanenti 12 in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti. Il lavoratore domestico matura 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio, a prescindere dall’orario di lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere usufruite, non possono essere indennizzate, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore convivente ha inoltre diritto sia al vitto che all’alloggio, mentre quello che presta servizio per 6 o più ore ha diritto solo al pasto. Qualora il datore non provveda direttamente al vitto o all’alloggio, al collaboratore dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva. I collaboratori domestici non conviventi, invece, hanno diritto a 24 ore settimanali di riposo da godere nel giorno stabilito dalle parti nella lettera di assunzione.

Lavoro domestico: la contribuzione
Il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi previdenziali del collaboratore domestico. Il versamento deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento.

I documenti necessari per l’assunzione

Per la formalizzazione di un rapporto di lavoro domestico, il lavoratore al momento dellassunzione deve consegnare:
  • documento di identità (carta di identità, passaporto, patente);
  • codice fiscale;
  • se il lavoratore è extracomunitario deve possedere il permesso di soggiorno (motivi di lavoro non stagionale, motivi familiari, motivi di studio);
  • documenti assicurativi e previdenziali;
  • tessera sanitaria e ogni altro documento comprovante l’idoneità al lavoro;
  • eventuali diplomi o attestati specifici;
  • eventuali referenze di precedenti datori di lavoro.
Va precisato che responsabile del mancato controllo dell’autenticità dei documenti del lavoratore extracomunitario è il datore di lavoro.

martedì 23 gennaio 2018

Lavoratori autonomi: possono percepire la Naspi?

La Corte Europea ha riconosciuto anche ai lavoratori autonomi il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, senza discriminazioni
Gli Stati europei e dunque anche l’Italia, devono prevedere una forma di sostegno al reddito anche per la disoccupazione dei lavoratori autonomi. A fissare questo rivoluzionario principio è una sentenza della Corte di Giustizia europea depositata qualche giorno fa [ C. Giust. Ue causa C-442/16 del 20.12.2017.].
D’ora in poi, dunque, anche i lavoratori autonomi potranno percepire l’assegno di disoccupazione senza subire discriminazioni. Tutti i lavoratori, non solo dipendenti ma anche autonomi, hanno diritto di percepire l’indennità di disoccupazione. D’ora innanzi, infatti, se il lavoratore autonomo è costretto a chiudere la partita Iva o in generale la propria attività economica, dovrà avere accesso allo stesso trattamento del dipendente che perde il proprio lavoro, senza discriminazioni di trattamento.
Disoccupazione involontaria e ammortizzatori sociali
Il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni si è trasformato e ha ridotto drasticamente le opportunità, tanto che i dati della disoccupazione, così come quelli della crisi, non cessano di essere sempre più allarmanti. Le difficoltà non riguardano solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi.
La nozione di disoccupazione involontaria – ha osservato la Corte Europea –  non è limitata ai soli casi di lavoro subordinato, ma comprende anche lo stato di cessazione di un’attività professionale autonoma, se causato da «ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica».
Secondo la Corte di Giustizia europea, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il proprio lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un’attività di lavoro autonomo può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse della medesima tutela di cui gode un dipendente che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato. Da tutto quanto precede risulta che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente, beneficiare della medesima tutela che spetterebbe a quest’ultimo, ivi compreso il diritto all’indennità di disoccupazioneprevista per i lavoratori dipendenti.
Autonomi e indennità di disoccupazione
La questione che ha portato alla sentenza di riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi nasce dalla richiesta fatta da un cittadino rumeno che, per cinque anni, aveva svolto l’attività di imbianchino e poi era stato costretto a chiudere per assenza di incarichi. L’uomo si era poi trasferito in Irlanda dove aveva chiesto l’indennità di disoccupazione per autonomi, prevista da una legge del 2005 [Art. 139 del Social Welfare Consolidation Act 2005 (as amended) [legge consolidata del 2005 sulla previdenza/protezione sociale (come modificata) ], ma lì gli era stata negata. E questo perché la direttiva comunitaria del 2004 [  Art. 6, par. 2, direttiva Ue n. 2204/38 ] prevede il diritto dei lavoratori di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri per periodi superiori a tre mesi a condizione di lavorare (onde non essere un eccessivo peso per lo Stato ospitante). Ribaltando il destino del lavoratore che, per ragioni di crisi economica indipendenti dalla sua volontà si era visto costretto a chiudere la propria attività,  la Corte di Giustizia europea gli ha dato ragione accogliendo il suo ricorso: il lavoratore autonomo disoccupato per motivazioni esterne e indipendenti dalla sua volontà, può trovarsi nello stesso stato di bisogno dei dipendenti licenziati e quindi non sono ammesse disparità di trattamento in relazione al correlativo diritto di percepire l’indennità di disoccupazione.
Autonomi disoccupati: spetta la Naspi?


A tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea è, dunque, imposta l’applicazione dello stesso ammortizzatore sociale indipendentemente dal tipo di lavoro, dipendente o autonomo che sia. Presupposto comune deve essere, come si legge nel dispositivo della sentenza, la cessazione di un’attività professionale determinata da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica.
Dopo questa sentenza è certamente auspicabile un rapido intervento legislativo di recepimento anche se, sulla base del carattere self-executing della sentenza, la stessa potrebbe trovare applicazione anche in mancanza di un intervento diretto. In realtà in Italia non sarebbe un intervento legislativo molto complesso: una disciplina esiste e deve solo essere estesa alle partita Iva, coloro che sono stati o sono iscritti in albi professionali.  Infatti, se è vero che la Naspi riguarda solo i lavoratori dipendenti, è ugualmente vero che qualche forma di indennità, come la Dis-Coll, è prevista anche per i collaboratori iscritti alla gestione separata e per gli artigiani e i commercianti.

Ma queste sono misure non certo paragonabili alla indennità di disoccupazione vera e propria. E, in particolare, non c’è niente per le partite Iva, che versano anch’esse alla gestione separata senza che vi sia la minima tutela per i casi di perdita delle commesse e del lavoro.

mercoledì 3 gennaio 2018

riflessioni

Anno iniziato, lo spirito è quello giusto, la tensione pure, la tenacia non manca, insomma gli ingredienti per ottenere il meglio ci sono tutti.

sabato 16 dicembre 2017

 La rinuncia alla proprietà


Come liberarsi di una proprietà immobiliare “fastidiosa”o di una quota di comproprietà immobiliare che comporta spese e adempimenti e che non è di nessuna utilità?

Sono domande che spesso ricorrono nella prassi quotidiana, specie di questi tempi in cui, tra imposte e difficoltà economiche, è diventato un lusso poter essere proprietari di immobili.
Ma si pensi anche al caso di chi ha ereditato un piccolo appezzamento di terreno in una località lontana, sperduta, mai frequentata; oppure al caso di chi si trova, sempre per ragioni ereditarie, a essere divenuto comproprietario  (magari per quota infinitesimale) di un rudere inutilizzato e inutilizzabile, che nessuno vuole comprare o ricevere in donazione e del quale comunque ci si vorrebbe disfare, anche senza ottenere alcun corrispettivo.
Come sbarazzarsi di questi beni se nessuno li vuole comprare perché – al pari del titolare – si ritiene la loro gestione un onere non facilmente sostenibile? Anche la donazione, in alcune situazioni, potrebbe essere non agevole. È vero che, a caval donato non si guarda in bocca, ma con il mercato immobiliare nulla è davvero “donato”.
 La rinuncia alla proprietà
Una soluzione efficiente può essere quella della rinuncia al diritto di proprietà o alla quota di comproprietà. Si tratta di una soluzione che non sempre il cittadino conosce perché viene raramente applicata, sia per ragioni di scarsa dimestichezza con questo “rimedio”, sia per il fatto che è argomento poco trattato sui testi di diritto, sia infine perché comunque l’idea che una proprietà si possa dismettere, rinunciandovi, è assai poco diffusa nella collettività, sia professionale sia non professionale.
C’è senz’altro familiarità con la rinuncia all’usufrutto (per effetto della quale il “nudo proprietario” torna a essere proprietario “pieno”) e con la rinuncia alla servitù (con la quale il fondo servente viene sgravato del peso da cui era onerato a vantaggio del fondo dominante), ma la rinuncia alla proprietà non è usualmente praticata.
In sintesi, la proprietà è rinunciabile unilateralmente da parte del titolare del diritto, senza che ci sia bisogno di trovare un altro soggetto che ne diventi – al posto suo – nuovo proprietario. Tutto ciò che occorre è un atto formato per iscritto [Art. 1350, n. 5, cod. civ. ] che deve essere trascritto nei Registri immobiliari [Art. 2643, n. 5 cod. civ ]“contro” il rinunciante.
L’effetto dell’atto è che la proprietà rinunciata diventa di titolarità dello Stato [Art. 827 cod. civ. ], il quale non può rifiutare, ma deve “subìre” l’ingresso nel suo patrimonio del diritto rinunciato dal precedente proprietario. In pratica, ogni cittadino può rinunciare alla titolarità di un proprio immobile e per ciò solo “regalarlo” allo Stato che non potrà mai rinunciare.
Anche la quota di comproprietà si può rinunciare (sempre con atto scritto, da pubblicare nei Registri immobiliari). In questo caso si ha un duplice effetto:
1. il diritto rinunciato non “passa” allo Stato ma agli altri comproprietari, che subiscono una proporzionale espansione della loro quota di comproprietà; essi non possono rifiutare questo effetto, ma possono a loro volta rinunciare, a “beneficio” degli altri comproprietari, fino a che ne rimanga uno solo (la cui eventuale rinuncia, infine, fa arrivare il bene rinunciato allo Stato);
2. se il comproprietario rinunciante aveva spese da sopportare a causa della sua comproprietà, la rinuncia alla quota di comproprietà ha un effetto liberatorio (Art. 1104 cod. civ.)  e quindi toccherà ai comproprietari “superstiti” farsi carico delle spese derivanti dalla comproprietà: sia di quelle già maturate, sia dia quelle che matureranno eventualmente in futuro.


lunedì 4 dicembre 2017

Banca dati cattivi pagatori: obbligo di comunicazione preventiva e tempi di permanenza. Le regole del Garante.

Non hai ancora pagato una rata del finanziamento e temi che questo ritardo possa comportare una segnalazione nella banca dati dei cattivi pagatori.

Quanti giorni di tolleranza sono dovuti ed è necessario avvisare il debitore con una comunicazione preventiva?
La segnalazione avviene in qualsiasi caso di ritardo oppure è consentita una tolleranza nei confronti di chi, come te, resta un soggetto affidabile (assunto e con stipendio), ma ha avuto solo difficoltà economiche?
Nell’ipotesi più nera in cui dovessi essere segnalato,per quanto tempo rimane la segnalazione nella banca dati?

Alle tue domande ha fornito una risposta, in questi giorni, il Garante della Privacy che ha adottato un provvedimento pubblicato proprio ieri in Gazzetta Ufficiale [Garante Privacy provv. n. 438/2017 del 26.10.2017 in Gazz. Uff. del 29.11.2017 ].

Vediamo cosa ha detto l’Autorità per la protezione dei dati personali.

Il preavviso di imminente registrazione

Il primo punto toccato dal Garante in merito alla segnalazione per il pagamento in ritardo del prestito riguarda la preventiva comunicazione al debitore.
La legge [Articolo . 4 co. 7, codice deontologico operatori finanziari ]prevede l’obbligo, per la banca o la finanziaria, di inviare al debitore, prima della segnalazione in Crif o in un tutte le altre banche dati definite Sic (così si chiamano i cosiddetti «Sistemi di informazioni creditizie»), una lettera in cui lo avvisa che, se non verserà il dovuto, verrà iscritto nella banca dati. Lo scopo della norma è rendere  edotto l’interessato delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dandogli così la possibilità di sanarlo prima dell’iscrizione. Ebbene, su come debba essere trasmessa questa comunicazione si sono registrate, in passato, posizioni discordanti. Solo in tempi recenti la giurisprudenza ha detto che il mittente deve dimostrare non tanto la spedizione della missiva, ma l’effettivo ricevimento da parte del debitore.
Il Garante si allinea a questa interpretazione, più garantista per il soggetto finanziato, e chiarisce una volta per tutta che l’iscrizione nella lista nera può avvenire solo se la banca o la finanziaria dimostrano che l’avviso è stato ricevuto (o che l’interessato non lo ha voluto ricevere). In termini molto pratici significa che il preavviso di imminente registrazione va spedito con raccomandata a/r o posta elettronica certificata e non con lettera semplice. Se così fosse, non potendosi dimostrare l’effettivo ricevimento, l’iscrizione sarebbe illegittima e il debitore avrebbe diritto non solo alla cancellazione del nominativo, ma anche al risarcimento del danno.
Il preavviso va inviato almeno 15 giorni dell’iscrizione
Quando si può essere segnalati?
Un ritardo di pochi giorni di una singola rata non può essere causa di segnalazione alla banca dati dei cattivi pagatori. L’episodio infatti potrebbe dipendere da una momentanea indisponibilità di liquidi (ad esempio è il caso dello stipendio pagato con qualche giorno di ritardo). Ci deve essere invece la prova di una effettiva situazione di difficoltà economica che renda improbabile il rispetto di tutti gli altri patti e, a catena, il ritardo anche sulle successive rate. L’iscrizione alla centrale implica «una situazione del debitore non già di mero temporaneo e occasionale inadempimento, ma di vero e proprio stato di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, incapace di adempiere alle proprie obbligazioni».
«Non è pertanto sufficiente – sostiene la Cassazione [Cass. sent. n. 7958/2009. ] un mero ritardo nei pagamenti» ma è necessaria «una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza». In termini concreti vuol dire che, per la segnalazione alla Centrale rischi non è sufficiente che il debitore si sia solo dimenticato di pagare o non abbia potuto farlo per una transitoria difficoltà facilmente superabile; al contrario devono esserci fondati rischi che quest’ultimo si trovi davvero in crisi di liquidità ed è quindi verosimile che non paghi neanche le successive rate.

Per quanto tempo si resta segnalati?

Altro problema affrontato dal Garante riguarda i tempi di segnalazione nelle banche dati come Crif. Questi tempi, dice l’Authority, non possono mai superare cinque anni dalla cessazione del rapporto. La cancellazione deve avvenire in automatico, senza cioè una richiesta inviata dal debitore.

Vediamo allora quali sono i tempi di cancellazione delle segnalazioni negativein Cri e nelle altre Sic private:

  • anche una semplice richiesta di finanziamento viene segnalata. La durata è quella del periodo di tenuta dell’istruttoria del finanziamento e, comunque, non oltre 6 mesi.Se invece il cliente invece rinuncia al finanziamento, e quindi la procedura viene interrotta, i tempi di permanenza scendono a un mese soltanto;
  • finanziamenti rimborsati regolarmente: le restituzioni puntuali delle rate restano nelle banche dati per 36 mesi massimo dalla data di estinzione effettiva;
  • ritardi relativi a 1 o 2 rate o mensilità: 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
  • ritardi relativi a 3 o più rate o mensilità: ​24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
  • finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità)​: 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l’istituto di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento.
Il punto affrontato dal Garante è da il momento a partire dal quale decorrono questi termini. Secondo l’Autorità si deve considerare la scadenza contrattuale o la cessazione del contratto, mentre per gli altri specifici casi previsti dal Codice (cessione del rapporto a società di recupero crediti, o la cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti), il tempo di conservazione non può comunque mai superare i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto.

Che succede in caso di ritardo nel pagamento?

In caso di ritardo nel pagamento di una rata del finanziamento, la banca o la finanziaria mandano il sollecito al correntista con l’avviso che, in difetto di pagamento, invieranno la segnalazione entro 15 giorni alla centrale. Se regolarizzi subito il ritardo l’informativa non verrà recepita alle Sic e alla Crif. L’obbligo della segnalazione vale però solo per la prima rata. Non vi sono obblighi di informare il cliente in caso di ritardi successivi al primo; in tali ipotesi infatti la segnalazione avviene mensilmente senza previo invio di raccomandata al debitore.


Che succede se chiedo un finanziamento?

Nel caso in cui un cliente chieda solo un preventivo prima di formalizzare una vera e propria richiesta di finanziamento. In tale momento, banche e finanziarie devono tener conto solo ed esclusivamente delle informazioni rese, direttamente e spontaneamente, dal consumatore, senza possibilità di accedere ai sistemi di informazione creditizia (Art. 124 Tub).



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