mercoledì 23 maggio 2018

E POSSIBILE LAVORARE QUANDO SI È IN FERIE?



In Italia non esiste alcuna norma che vieti al lavoratore di lavorare per un’altra azienda durante il periodo di ferie, purché ciò gli consenta di recuperare le energie psicofisiche, rispettando, allo stesso tempo, il patto di non concorrenza che lo lega al datore di lavoro (che non viene meno nel periodo di ferie). Il lavoratore, quindi, che intende dedicare le proprie ferie allo svolgimento di un altro lavoro può farlo purché le attività che pone in essere non risultino in concorrenza con quella del proprio datore di lavoro.
Posto quanto sopra in ordine alla possibilità di lavorare per un’altra azienda durante le ferie, è importante precisare, però, che il dipendente è tenuto al rispetto di determinati limiti di orario. Infatti, quando il dipendente lavora contemporaneamente presso due diverse aziende, non deve superare i seguenti il limite di 48 ore settimanali in un arco di tempo pari a 4 mesi (ad esempio, in una settimana del periodo di riferimento è possibile lavorare per 52 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo si lavora per 44 ore, o meno).
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
  • il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non è possibile considerare alcuna media);
  • il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);
  • considerando l’assoluta imprescindibilità del riposo minimo giornaliero, il riposo minimo settimanale da considerare complessivamente è dunque di 35 ore ogni 7 giorni (24 ore consecutive+11 ore di riposo giornaliero).
Il lavoratore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti indicati, per evitare che uno dei due datori possa incorrere in una sanzione (secondo quanto stabilito dal Ministero del lavoro [ Circ. Min. Lav. N.8/2005. ].

Si può rinunciare alle ferie?
Sia secondo la Costituzione [Costituzione art. 36] che secondo il Codice civile [Cod. Civ. Art. 2109] le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, tanto che non è possibile monetizzare le ferie, nemmeno col consenso del lavoratore: la monetizzazione delle ferie è possibile solo per il periodo che eccede le 4 settimane l’anno (periodo minimo previsto dal decreto sull’orario di lavoro [Dl 66/2003],oppure per contratti di durata inferiore all’anno o cessati entro l’anno, e nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Non è dunque valido un accordo col quale datore di lavoro e lavoratore eliminino, o riducano sotto le 4 settimane annue, le ferie spettanti.


giovedì 17 maggio 2018

prelievi e versamenti di contanti subito segnalati

E'  bene sapere che  prelievi e versamenti di contanti sul conto corrente superiori a 3mila euro vengono monitorati automaticamente. Quindi, se fino a ieri eri libero di prelevare e versare sul tuo conto qualsiasi somma, anche di piccolo importo, con la consapevolezza che solo sui versamenti l’Agenzia delle Entrate poteva esercitare il proprio controllo e chiederti chiarimenti sulla provenienza, ora le cose si complicano: se depositi o prelevi più di 3mila euro dal tuo conto corrente verrai segnalato immediatamente alla Banca d’Italia. In particolare, prelievi e versamenti verranno segnalati in automatico all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia.
A introdurre la novità è stato un recente decreto legislativo  D.lgs. n. 90/2017  ] che verrà attuato proprio in questi giorni. 
Il monitoraggio automatico operato dalla task force di Bankitalia non ha però scopi fiscali, non serve cioè per eseguire controlli contro l’evasione – verifica che già compie l’anagrafe dei conti correnti in uso all’Agenzia delle Entrate – ma ha una finalità di contrasto alla commissione di reati come il riciclaggio, l’usura e l’abusivismo finanziario. Da oggi, quindi, il funzionario di banca avrà due poteri. Il primo è quello tradizionale: in presenza di operazioni poco cristalline (per importi o modalità di esecuzione), può attivare la procedura di Sos, ossia la segnalazione di operazione sospetta. A ciò si aggiunge l’obbligo di segnalazione di prelievi e versamenti superiori a 3mila euro, segnalazione che andrà fatta sempre all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia.

martedì 8 maggio 2018

Minaccia: dal 9 maggio reato estinto riparando il danno

 Il reato, ora tra quelli procedibili a querela ai sensi del d.lgs. 36/2018, potrà giovare dell'istituto della riparazione previsto dal nuovo art. 162-ter c.p.

l legislatore infatti (con l'articolo 1, comma 1, della L. 103/2017) ha inserito nel codice il nuovo art. 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", a norma del quale "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato".

mercoledì 2 maggio 2018

martedì 24 aprile 2018

Come avviare un’attività di affitto stanze?


A livello nazionale sono disciplinate le regole standard [ L. n. 217/83 del 17 maggio 1983. ] ma i dettagli sono stati forniti dalle giunte regionali.
Di norma – nell’ambito dell’attività di affittacamere – è possibile affittare al massimo 6 camere arredate e ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati nello stesso stabile. Il numero di posti letto, varia di norma in base ai metri quadrati della camera in questione (possono andare fino a 12 posti letto totali).
Ogni legge regionale regola quindi: quante camere è possibile affittare e altre regole per l’apertura; come aprire un’attività (eventuali comunicazioni e richieste di autorizzazione); quante ore di ricevimento giornaliere si devono garantire; i servizi minimi che devono essere garantiti (come la pulizia quotidiana, il cambio di biancheria e la fornitura di energia, gas, acqua e riscaldamento; le regole di gestione amministrativa.

Cosa offre un affittacamere?

Le camere e gli appartamenti – per essere a norma – devono avere dei requisiti minimi: le camere devono avere letto, sedia, armadio, cuscini, scrivania, cestino per rifiuti, biancheria, telefono; gli appartamenti devono essere dotati di servizio igienico (la toilet) completo e a norma; Il servizio di ricevimento deve offrire una garanzia minima e ci deve essere sempre un addetto al servizio reperibile; L’alloggio deve comprendere i servizi minimi di pulizia quotidiana, cambio biancheria, fornitura di riscaldamento, acqua, luce e gas.
Oltre a questo servizio standard, se ne possono aggiungere anche altri complementari. Ad esempio:
  • la prima colazione (in questo caso la struttura assume la denominazione di Room&breakfast o Bed&breakfast;
  • l’attività di ristorazione e somministrazione bevande (in questo caso però la struttura prende il nome di Locanda);
  • servizi di lavanderia e pulizia straordinaria.
Ovviamente se vengono offerti questi servizi complementari, subentra a maggior ragione l’obbligo di essere in regola con tutte le norme igienico-sanitarie.
Come si diventa affittacamere? L'attività può essere svolta in maniera saltuaria oppure professionalePer iniziare l'attività occorre chiedere l’autorizzazione amministrativa al Comune l’attività, presentando la Scia (segnalazione di inizio attività) specificando, tra tutte le altre cose, in che modo si intende avviare l’attività: professionale o saltuaria. Alla Scia si allegano poi tutte le autocertificazioni e attestazioni dei tecnici su impianti a norma, agibilità, nulla osta igienico-sanitario della Asl, ecc.

Affittacamere non professionale Per diventare affittacamere occasionale non bisogna iscriversi né al Registro delle imprese, né aprire partita Iva. Si deve però provvedere a presentare al Comune in cui è presente la struttura, la Scia (la Segnalazione certificata di inizio attività). A livello legale infatti l’amministrazione vuole sapere il motivo del via vai che si creerà nella struttura, la capacità ricettiva, quale attività viene messa in piedi, quali servizi verranno offerti.

Affittacamere professionale

Se invece vuoi diventare affittacamere professionale, devi aprire partita Iva entro 30 giorni dall’inizio della tua attività e devi iscrivere l’attività al Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio. Oltre ovviamente alla presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) allo sportello per le attività produttive (Suap) del Comune in cui è presente la struttura.

Nel momento in cui si presenta la Scia, si dovrà anche allegare tutta un’altra serie di documentazioni, tra cui: il nulla osta igienico-sanitario della Asl; il certificato di agibilità la certificazione degli impianti a norma, ecc).
Inoltre, è di norma obbligatorio:effettuare la comunicazione-denuncia degli ospiti in Questura (se la permanenza è inferiore a 30 giorni); registrare il contratto con gli ospiti presso l’Agenzia delle entrate (se questo è superiore ai 30 giorni). Anche se in realtà di norma i soggiorni presso gli affittacamere sono relativamente brevi; comunicare i prezzi praticati (di norma sono esonerati da questa incombenza gli affittacamere non professionali).

Quando affittacamere è un’attività non professionale?

Innanzitutto: quando non è svolta con continuità, ma è saltuaria; di norma quando non si offrono altri servizi complementari; quando l’attività viene esercitata nella casa in cui si è residenti e domiciliati. In pratica abbiamo una casa molto grande e ci abitiamo, ma decidiamo di dedicare all’attività saltuaria di affittacamere le due stanze che restano vuote.

In questo caso, come abbiamo accennato, non si deve aprire alcuna Partita Iva né effettuare iscrizione al Registro delle imprese.

mercoledì 21 marzo 2018

Garanzia sui prodotti come funziona


Garanzia sui prodotti come funziona


Nel nostro ordinamento giuridico il sistema della garanzia dei prodotti è disciplinato dal codice del consumo, che prevede le modalità con cui il diritto alla garanzia può essere esercitato e i requisiti indispensabili, sia dal punto di vista dei tempi necessari a far valere la garanzia che in relazione alle problematiche che il bene deve presentare affinchè possano essere utilizzati i rimedi previsti dalla normativa in materia. Si tratta di quella che viene definita garanzia legale, cioè quella che si può far valere nei confronti del venditori di beni di consumo: l’acquirente di un prodotto ha infatti diritto di ricevere dal venditore un bene che sia conforme al contratto ed alle qualità e requisiti promessi dal venditore.
Alla garanzia legale può aggiungersi anche quella che ha il nome di garanzia convenzionale, che è la garanzia del produttore, disciplinata da uno specifico contratto aggiuntivo che può essere sottoscritto – ma non è obbligatorio farlo – al momento dell’acquisto del bene.
Quando il prodotto acquistato presenti dei vizi, di produzione o di conformità, esistenti al momento della consegna all’acquirente o anche manifestatisi in un momento successivo, il consumatore potrà rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti per legge, purchè rispetti precise tempistiche.

I tempi per far valere la garanzia

In relazione ai termini per far valere la garanzia, la responsabilità del venditore copre un periodo di 24 mesi (due anni) dal momento dell’acquisto (da intendersi quale avvenuta consegna del bene all’acquirente). Il consumatore, non appena si accorge del difetto del prodotto, deve comunicare al venditore l’esistenza del vizio o del difetto di conformità del bene, e deve provvedere alla comunicazione entro due mesi da quando ha scoperto tale difetto.

Prodotti in garanzia: rimedi previsti per il malfuzionamento

Se il bene rientra nel periodo di garanzia e il vizio o difetto di conformità vengono comunicati entro i due mesi dalla scoperta, il consumatore avrà diverse opzioni fra le quali optare.

I rimedi previsti in caso di bene rientrante in garanzia possono realizzarsi infatti attraverso differenti modalità:
  • ripristino, senza alcuna spesa aggiuntiva da sostenere da parte del consumatore – acquirente, della conformità del bene, attraverso il rimedio della riparazione del bene;
  • ripristino, senza alcuna spesa aggiuntiva da sostenere da parte del consumatore – acquirente, della conformità del bene, attraverso il rimedio della sostituzione con un bene analogo;
  • se non è possibile riparare o sostituire il bene, ottenere una riduzione adeguata del prezzo;
  • in alternativa alla riduzione, sempre che non sia possibile la riparazione o la sostituzione, il consumatore può optare per la risoluzione del contratto.


La scelta dell’acquirente fra la sostituzione e la riparazione del prodotto è consentita sempre che il rimedio scelto non sia oggettivamente impossibile oppure eccessivamente oneroso rispetto all’alternativa.
Se si sceglie di chiedere la sostituzione o la riparazione del bene, entrambe devono essere effettuate in tempi ragionevoli, senza gravare in alcun modo sul consumatore, che non dovrà sostenere alcuna spesa, né per quanto riguarda materiali e mano d’opera né in relazione a eventuali spese di spedizione. Se le tempistiche si dovessero allungare oltre un congruo termine, l’acquirente potrà anche chiedere a sua scelta di ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Prodotti in garanzia e Unione Europea

Le regole sulla garanzia dei prodotti acquistati in un paese dell’Unione Europea sono le stesse che abbiamo analizzato finora. L’acquirente che abbia comprato un prodotto in un paese ricompreso fra gli stati europei avrà quindi a disposizione due anni per far valere la garanzia, e 60 giorni per segnalare il malfunzionamento del bene dal momento in cui lo stesso smetta di funzionare correttamente. Si potrà quindi ottenere la sostituzione o la riparazione o chiedere, come abbiamo visto per la garanzia in Italia, un rimborso o la restituzione di quanto pagato.

Questo è il link dello Studio Legale dell' Avvocato Marco Valentinotti https://jovial-bonbon-c61395.netlify.app   Per salvare il sito s...