lunedì 14 settembre 2020

Superbonus 110% del condominio:

 

Il decreto agosto del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 riduce il quorum assembleare necessario per l'approvazione degli interventi che danno diritto al superbonus 110% per il condominio, ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.


martedì 1 settembre 2020

Lo Studio ha riaperto i battenti ma........

 Lo Studio ha riaperto i battenti da ieri, ma sembra di essere proiettati in un'altra era. 

Siamo ancora a fine estate, qualcuno deve ancora rientrare dalle ferie, il coronavirus ha ripreso vigore, i timori di restrizioni sociali attanagliano un pò tutti e si respira un'aria mai respirata prima, di paura.

Una paura che trova la sua giustificazione nelle rovinose conseguenze economiche che la società sta patendo e che cresce di giorno in giorno anche per la comunicazione tambureggiante che ci attanaglia e ci convince che l'altro è un potenziale nemico da cui è meglio stare alla larga.

Così se da una parte non si rinuncia a quelle forme di distrazione che ci aiutano a restare nella normalità, come attestano le immagini che ci vengono dai luoghi di villeggiatura, dall'altra si fugge tutto ciò che può sembrare ostile alla nostra sicurezza. E qui ognuno inserisce le proprie paure , le proprie angosce e insicurezze. 

Sta di fatto che gli esercizi commerciali ( a parte i centri commerciali nel fine settimana, ma lì si deve aprire un capitolo a parte) sono vuoti, che le strade (tranne dove ci sono i lavori in corso o incidenti) e i marciapiedi sono quasi deserti, che gli uffici pubblici e anche gli studi professionali osservano più orari di chiusura che di apertura.

Non sembrano esserci grandi spiragli di luce, ma assecondare questa  ingravescente inquietudine non può e non deve essere l'atteggiamento giusto.

Meglio, allora entrare in questa nuova era e viverla pienamente, ben sapendo che ogni epoca lascia sul campo desolazione ma anche tante opportunità e occasioni uniche, irripetibili, che generano frutti di vita nuova, sia materiali che spirituali e soprattutto che il tempo che ci è dato di vivere non va sprecato per nessun motivo! 


 

martedì 4 agosto 2020

Studio aperto fino al 14 Agosto

Lo Studio rimane aperto fino al 14 agosto per dare assistenza  ai clienti che ne hanno bisogno in un periodo particolare, sia per il periodo feriale, sia per l'emergenza coronavirus, che ancora, purtroppo, sta arrecando disagi e problemi con la Giustizia, in aggiunta a quelli noti.

E' bene ricordare che un consulto preventivo può essere molto spesso risolutivo di questioni giuridiche che,se  tralasciate e posticipate, possono divenire complesse e complicate.

In ogni caso invitiamo i clienti ad un sollecito consulto giuridico , al fine di risolvere, se possibile, in via extragiudiziale, la questione o altrimenti attraverso la più idonea fase giudiziale.

Si rammenta altresì che dal 1 al 31 agosto v'è la sospensione dei termini processuali

In quali materie opera la sospensione dei termini feriali?

I procedimenti soggetti alla sospensione dei termini feriali sono quelle:

Quali fasi interessa la sospensione dei termini feriali?

La sospensione dei termini dei termini feriali interessa le seguenti fasi:

  • la proposizione del ricorso introduttivo;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente;
  • la presentazione ed il deposito di documenti e memorie;
  • la proposizione dell’appello.

Quali cause non sono soggette a sospensione dei termini feriali?

  • giudizi cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, nuova opera, diritto d’autore, ecc);
  • controversie in materia di lavoro;
  • controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato;
  • cause per alimenti, diritto all’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati;
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • dichiarazione e revoca di fallimenti, impugnazioni sia da parte del fallito che da parte dei creditori;
  • cause in materia di omologazione del concordato preventivo;
  • impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento;
  • cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario;
  • controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro;
  • opposizioni all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi;
  • termine di efficacia del precetto;
  • opposizioni a decreto di ammortamento di assegni bancari;
  • procedimento disciplinare, non giurisdizionale, nel pubblico impiego;
  • procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti;
  • termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice stradale;
  • termine per l’impugnativa al Prefetto di violazioni al codice della strada.

giovedì 16 luglio 2020

Cassa integrazione COVID-19, la circolare INPS: come funziona e quanto dura

L’INPS  con la circolare 84 del 10 luglio 2020, spiega il funzionamento della cassa integrazione, per quante settimane è possibile richiederla ed eventuali deroghe.

L’Istituto di Previdenza compie una ricognizione normativa sulla nuova CIG straordinaria, passando in rassegna i vari provvedimenti varati dal Governo nelle ultime settimane. Il “capostipite”, se così si può dire, è il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il Cura Italia, tanto per intendersi), che ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro di richiedere la Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza sanitaria.
Le norme relative agli ammortizzatori sociali sono state poi riviste e aggiornate con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il DL Rilancio), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ulteriori modifiche sono state poi introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, in vigore dallo scorso 17 giugno e in attesa di conversione.
Questo impianto legislativo si è reso necessario per mettere in piedi la formula 9+5+4, che consente ai datori di lavoro di usufruire di un massimo di 18 settimane di cassa integrazione straordinaria nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Come si legge nella circolare dell’INPS, le aziende che hanno subito una riduzione, o il blocco, dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria, possono ricorrere alla CIG straordinaria a partire dallo scorso 23 febbraio.
In particolare, la formula 9+5+4 può essere così “sviluppata”:
  • Per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto i datori di lavoro possono presentare domanda per una durata di 9 settimane;
  • Nel caso in cui la situazione emergenziale persista e le 9 settimane sono state interamente utilizzate, il periodo di CIG straordinaria può essere esteso per ulteriori 5 settimane;
  • I datori di lavoro che abbiano utilizzato interamente le 14 settimane all’interno di questo stesso periodo, possono godere di ulteriori 4 settimane di CIG straordinaria.
I vari decreti prevedono delle deroghe per le aziende con sede in uno dei comuni della zona rossa individuata all’inizio dell’emergenza. Per loro la durata massima della CIG viene estesa a 31 settimane.

mercoledì 1 luglio 2020

Le penali nei contratti di telefonia fissa o mobile non sono valide


La legge Bersani stabilisce il divieto di inserire penali negli abbonamenti telefonici e televisivi.
In particolare l’art. 1, comma 3 della Legge 40 del 2007 (meglio nota, appunto, come “Legge Bersani”) stabilisce quanto segue: «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle (…)».
Per come c’era da aspettarsi, gli operatori telefonici sono stati molto abili a superare questo divieto e ora le penali, se anche non possono chiamarsi in questo modo, sono comunque presenti in tutti gli abbonamenti perché giustificate in altro modo.
In particolare, al posto delle penali, le compagnie telefoniche fanno pagare all’utente, in caso di recesso anticipato:
  • costi di disattivazione del servizio, che sarebbero altrimenti scontati qualora il cliente decidesse di rimanere con l’operatore per un periodo minimo di tempo fissato nel contratto;
  • il rimborso delle promozioni che sono state riconosciute all’inizio del contratto. Si pensi, ad esempio, a un contratto di 40 euro al mese che viene scontato a 15 euro a condizione però che il cliente non dia disdetta prima di almeno due anni; o al caso in cui la compagnia si faccia carico della tassa di concessione governativa. Ebbene, in tutte tali ipotesi, se il cliente decide di disdire anzitempo il contratto è tenuto a restituire gli sconti ricevuti in precedenza. 
Come visto, anche se non si tratta tecnicamente di penali, tali previsioni contrattuali hanno di fatto l’effetto di disincentivare il recesso del consumatore.
Ciò nonostante il Consiglio di Stato (con la sentenza n. 1142/2010) ha ritenuto tali pratiche corrette. E così ha fatto anche l’Agcom, ossia l’Autorità Garante delle Comunicazioni, secondo la quale sono legittimi gli addebiti sull’utente dei costi di disattivazione del servizio e del rimborso per le promozioni ricevute all’attivazione del contratto quando l’abbonamento viene disdettato prima di data minima prefissata nel contratto stesso.
Ci sono però due condizioni importanti da rispettare affinché tali limiti possano ritenersi validi. 
Innanzitutto, i costi di disattivazione devono essere effettivi. La compagnia cioè deve dimostrare di aver davvero sostenuto una spesa per la cessazione dell’utenza telefonica. E su questo non abbiamo dubbi a credere che la società telefonica sia in grado di giustificare, in qualche modo, tale spesa.
In secondo luogo, la previsione dei rimborsi per le promozioni ricevute è valida solo se specificamente approvata dal cliente, il quale pertanto deve aver firmato un contratto scritto e aver sottoscritto la clausola in questione o comunque deve aver fornito il consenso nell’ambito di una registrazione vocale per telefono. E qui vengono i dolori per la compagnia telefonica.
Da un lato, infatti, il contratto non viene quasi mai spedito o, quando ciò succede, non tutti i clienti si preoccupano di firmarlo e rispedirlo alla compagnia. Il che fa mancare a quest’ultima la prova dell’accettazione della clausola in commento.
In secondo luogo, la registrazione telefonica potrebbe parlare genericamente di penale per rendere la previsione contrattuale più chiara all’utente; ma ciò la renderebbe automaticamente nulla perché, come detto, contraria alla legge Bersani.
In ogni caso, spetta alla compagnia del telefono dimostrare tale accettazione/registrazione; per cui, se il file dovesse andare smarrito per qualsiasi ragione, anche la penale sarebbe illegittima.
( da laleggepertutti.it)

venerdì 5 giugno 2020

PRESIDENTE D’ASSEMBLEA NEL CONDOMINIO, RESPONSABILITÀ PRECISA


Il presidente di assemblea deve assicurarsi che convocazione sia giunta a tutti i condomini . La Cassazione si è espressa in tal senso con la sentenza 29878 del 18 novembre 2019, con cui ha respinto la richiesta di condanna dell’amministratore avanzata da un condomino non convocato in fase di delibera, specificando che è compito del Presidente dell’assemblea controllare che tutti i condomini siano stati invitati.

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