martedì 24 gennaio 2017

Nel 2017 non è più possibile chiedere la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione dei co.co.co.

Addio alla Dis-coll, l’indennità di disoccupazione dei co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi): a partire dal 1°gennaio 2017, difatti, non è più possibile richiedere questa prestazione per i lavoratori parasubordinati, che restano dunque privi di tutela per la perdita dell’impiego. È vero che i contratti di collaborazione sono drasticamente calati, con l’entrata in vigore del Jobs Act e con l’abolizione dei contratti a progetto, ma è stato stimato che la cancellazione della Dis-coll lascerà sprovvisti di tutela economica oltre trecentomila lavoratori, con un impatto sociale non di poco conto.
Nonostante l’importo della Dis-coll non sia altissimo e la sua durata non possa superare i 6 mesi, in effetti, questo trattamento rappresenta comunque un aiuto importante per tante famiglie di lavoratori, soprattutto per coloro che lavorano con discontinuità. Peraltro, non è stata nemmeno ripristinata la vecchia indennità una tantum, un assegno che veniva erogato ai collaboratori dall’Inps all’atto della cessazione del rapporto di collaborazione.
Oltre al danno, la beffa: i collaboratori, nonostante abbiano perso la disoccupazione, dal 2017 si ritroveranno a pagare contributi in più alla Gestione separata dell’Inps, a causa dell’aumento dell’aliquota (cioè della percentuale della retribuzione che viene versata a titolo di contributi) al 32,72%.
La Dis-coll, comunque, può essere richiesta per chi ha terminato il contratto di collaborazione sino al 31 dicembre 2016: i termini per presentare la domanda di disoccupazione, difatti, sono pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In poche parole, i collaboratori che hanno cessato il contratto il 31 dicembre 2016 possono ancora richiedere la Dis-coll, sino al 9 marzo 2017.

martedì 17 gennaio 2017

Registrare una conversazione di nascosto col cellulare non è reato

Per la Cassazione, la registrazione di una conversazione tra presenti se compiuta di iniziativa del privato non è intercettazione in senso tecnico ed è lecita

Si può registrare di nascosto una conversazione alla quale si partecipa e usarla in un processo senza incorrere in alcun illecito? Per la giurisprudenza sembra proprio di sì.

L'orientamento costante della Corte di Cassazione afferma infatti che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da parte di uno degli interlocutori, "non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni" (cfr., da ultimo, Cass. n. 24288/2016).

In merito, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente o che comunque siano ammesse ad assistervi, difetta "la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste e la terzietà del captante". Per cui, "l'acquisizione al processo della registrazione dei colloqui può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234, comma 1, c.p.p. che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro che contiene la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass., SS.UU., n. 36747/2003).

Di recente, la Cassazione è tornata sull'argomento (con la sentenza n. 24288/2016), richiamandosi ai principi costantemente affermati e rigettando il ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, che aveva sostenuto l'inutilizzabilità della registrazione fonografica riguardante un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto avevano proceduto all'arresto della donna

Nel caso di specie, essendo la registrazione avvenuta su esclusiva iniziativa di parte (a differenza di quanto sostenuto dalla donna che ventilava la verosimiglianza di un accordo con le forze dell'ordine), per gli Ermellini deve considerarsi lecita e non necessita di autorizzazione del Gip ex art. 267 c.p.p. potendo essere legittimamente usata nel processo.


mercoledì 11 gennaio 2017

Accesso agli atti: tutti i rimedi contro il rifiuto della Pa

Cosa fare se l’amministrazione rifiuta la richiesta di accesso agli atti o non si esprime entro il termine previsto? Ecco tutti i rimedi previsti.
Il 23 dicembre scorso è entrato in vigore il Foia(Freedom information act) che ha introdotto anche in Italia il cosiddetto accesso generalizzato. In pratica, d’ora in poi ogni cittadino potrà visionare e richiedere i documenti in possesso dell’amministrazione, in nome della massima trasparenza e della lotta alla corruzione
La richiesta d’accesso non va motivata ed è gratuita . L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Se rigetta la richiesta o non si esprime, il cittadino ha una serie di rimedi a disposizione.


La richiesta di riesame al responsabile anticorruzione

Se l’amministrazione rigetta la richiesta d’accesso oppure non risponde entro 30 giorni dall’istanza stessa, il richiedente può presentare un’opposizione al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (cosiddetto «responsabile anticorruzione»). In pratica, il cittadino chiede a questo soggetto diriesaminare la decisione negativa dell’amministrazione, sperando questa volta in un esito favorevole.

Il responsabile anticorruzione è una figura scelta tra i dirigenti dell’ente pubblico, che si occupa ufficialmente di garantire la trasparenza e prevenire i fenomeni corruttivi all’interno dell’ente stesso.
Una volta presentata la richiesta di riesame, il responsabile anticorruzione deve pronunciarsi entro 20 giorni, con provvedimento motivato. Egli potrà confermare quanto deciso dall’amministrazione oppure cambiare la decisione di quest’ultima, concedendo l’accesso al richiedente.


Il ricorso al difensore civico

In alternativa, se la richiesta di accesso è stata presentata ad un’amministrazione regionale o locale (comune, provincia, città metropolitana), che l’ha rifiutata o non si è pronunciata nei 30 giorni previsti, il cittadino può fare ricorso al difensore civico competente nell’ambito territoriale di riferimento . Se in quell’ambito territoriale non è costituita questa figura, il ricorso si presenta al difensore civico dell’ambito territoriale immediatamente superiore (ad esempio, se non esiste un difensore civico nel proprio Comune, ci si rivolge a quello provinciale e, se non c’è nemmeno questo, a quello regionale).
Il difensore civico è un organo indipendente a cui i cittadini possono rivolgersi in caso di danni, ritardi, abusi, anomalie nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

In ogni caso, il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata. Presentato il ricorso, il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni. Se ritiene sbagliata la decisione della Pa, egli lo comunica sia al richiedente che alla stessa amministrazione: se quest’ultima non conferma il diniego o il differimento dell’accesso entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l’accesso agli atti sarà definitivamente consentito.


Il parere del Garante della privacy

Qualora l’accesso sia stato negato o differito per motivi riguardanti la tutela dei dati personali di un soggetto, sia il responsabile anticorruzione che il difensore civico possono chiedere un parere alGarante per la protezione dei dati personali (cosiddetto Garante della privacy). Quest’organo ha dieci giorni di tempo per emettere il parere. Durante questo periodo, i termini per la pronuncia del responsabile anticorruzione (20 giorni) o del difensore civico (30 giorni) rimangono sospesi, ricominciando a decorrere da quando il Garante emette il parere suddetto.


Il ricorso al giudice

In ogni caso, per il cittadino resta sempre la possibilità di rivolgersi al giudice, che in questo caso è il Tar (Tribunale amministrativo regionale). Il ricorso al giudice può essere presentato sia contro la pronuncia dell’amministrazione (diniego o differimento dell’accesso), sia contro la decisione di riesame del responsabile anticorruzione. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalle suddette decisioni .


lunedì 7 novembre 2016

Le riforme costituzionali ed il referendum 2016: una sintesi delle opposte ragioni


Le principali ragioni del NO.
Le principali ragioni del NO, esposte dal Prof. Alessandro Pace, riguardano:
1) Il procedimento legislativo che è stato utilizzato.
La legge di revisione che riforma la Costituzione è criticabile, perché è di iniziativa governativa e non parlamentare. Il procedimento di revisione costituzionale è stato quindi “appiattito”, come per una modificazione di una legge ordinaria.
2) Il quesito sul referendum.
Il quesito è 
disomogeneo, perché questa riforma ha molteplici contenuti. Sarebbero stati quindi necessari non uno, ma “tre” quesiti. Il primo sul Governo ed il suo “pericoloso rafforzamento”; il secondo sul Senato, dove i Senatori non sono eletti dai cittadini, e sono quindi privi di legittimazione democratica; il terzo, infine, sulla “centralizzazione” delle funzioni statali e sulla riduzione dei poteri delle Regioni, nonché sull’abolizione del Consiglio nazionale dell’Economica e del lavoro.
Oltre a ciò, la legge elettorale (
Italicum) è strettamente legata alla riforma, costituisce il “perno” della riforma costituzionale, ha gli stessi difetti della legge elettorale già dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, e consente di “verticalizzare pericolosamente” il potere.
3) La violazione del principio della sovranità popolare e dell’eguaglianza.
Questa riforma viola il principio della sovranità popolare ed anche quello dell’eguaglianza. Viola il principio della sovranità, perché il Senato non è eletto direttamente dal popolo. Viola il principio di eguaglianza, perché i 100 Senatori, rispetto ai 630 Deputati, sono di scarsa importanza.
Il nuovo Senato continua a rappresentare lo Stato e non rappresenta le Regioni ed i Comuni. Oltre a ciò, i Senatori eletti avranno questa duplice funzione di Senatore e di Consigliere regionale (o di Sindaco), e non potranno svolgere bene entrambe queste funzioni.
4) I rapporti Stato - Regioni.
La riforma diminuisce i poteri legislativi delle Regioni, ed è censurabile il metodo di attribuire allo Stato la competenza legislativa delle “
Disposizioni generali e comuni”. È anche criticabile la clausola (chiamata polemicamente dagli avversari della riforma): “clausola vampiro”, che consente allo Stato di intervenire per la tutela dell’unità giuridica od economica della Repubblica o per la tutela dell’interesse nazionale.
5) La forma di Governo.
La riforma tende verso un pericoloso “
premierato assoluto”, anche per l’attuale cumulo, nella stessa Persona, delle cariche di Presidente del Consiglio e di Segretario del partito di maggioranza.
6) Maggiore complessità del procedimento legislativo.
La riforma, dati i rapporti tra Camera e Senato, renderà il procedimento legislativo più complesso. Sono infatti previsti 8 tipi diversi di approvazione delle leggi ordinarie, e per quanto riguarda il referendum abrogativo, è criticabile l’innalzamento da 500.000 a 800.000 firme per la proposta.
7) La minoranza parlamentare.
Queste minoranze non sarebbero convenientemente tutelate.
Le principali ragioni del SI.
Le principali ragioni del SI, esposte dal Prof. Beniamino Caravita, riguardano:
1) Il rispetto del procedimento di revisione costituzionale.
L’iniziativa legislativa governativa è legittima, costituzionalmente corretta, si innesta sul procedimento legislativo ordinario ed è legittimata dal voto di fiducia che il Parlamento ha dato a questo Governo.
L’illegittimità costituzionale della precedente legge elettorale (sentenza della Corte costituzionale 1/2014) non mette in discussione né l’attività del Parlamento né la stessa riforma, che ha avuto un’ampia discussione parlamentare (in due anni vi sono state quasi 6.000 votazioni). Questa riforma rispetta quindi il testo della Costituzione del 1948 e non contiene disposizioni incostituzionali.
La tesi che questo referendum è censurabile perché manca della necessaria “
omogeneità” non è convincente, e lascia in sospeso l’interrogativo: chi, ed in base a quale parametro può stabilire che un quesito referendario è “omogeneo”?
2) Il superamento del bicameralismo paritario (o perfetto).
Questa forma di bicameralismo è stata generalmente considerata inutile, e con il suo superamento il rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento è semplificato. Tale rapporto resterà in capo alla sola Camera dei deputati, e si tratta di un superamento equilibrato, perché permette al Senato di richiamare tutte le leggi, impedendo eventuali colpi di mano della maggioranza.
È pur vero che il nuovo articolo 70 è complicato, ma esso è simile a quanto previsto in altri ordinamenti (Germania e Unione Europea), ed i regolamenti delle due Camere potranno intervenire ed effettuare le opportune correzioni, dato che il nuovo Senato rappresenta le Istituzioni territoriali, tramite i Consiglieri ed i Sindaci eletti.
3) La razionalizzazione della materia di competenza legislativa regionale.
La razionalizzazione (o la “limatura”) delle materie di competenza regionale era ed è necessaria, perché le Regioni hanno “
malamente utilizzato i poteri legislativi ad esse attribuite”. Le “disposizioni generali e comuni” non sono i princìpi fondamentali, e consentono l’intervento della potestà legislativa statale. La potestà legislativa concorrente vi è ancora, ma lo Stato può intervenire, e vi è la “clausola di supremazia” in favore dello Stato, che è anch’essa necessaria per l’equilibrio tra Stato e Regioni.
4) Le Regioni a statuto speciale.
Anche questa parte merita una revisione, ma essa è spostata nel tempo, tramite la revisione degli statuti speciali, prevista nell’art. 39, comma 13 della legge costituzionale sottoposta a referendum.
5) Il Governo e l’iniziativa legislativa.
È stata stabilita un’opportuna corsia preferenziale per le iniziative legislative governative, e sono stati posti limiti alla decretazione d’urgenza. Il Governo rimane un governo parlamentare, ed il circuito Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo non è modificato.
6) Il referendum abrogativo.
La riforma (con l’aumento del numero delle firme a 800.000) non penalizza il referendum.
7) L’abolizione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro (CNEL).
Si tratta di un’abolizione necessaria, dato che quest’organo era completamente inutile.

8) La tenuta del sistema costituzionale italiano.
La riforma, anche per il rapporto con la legge elettorale, consente e rafforza la tenuta del sistema costituzionale italiano. I sistemi elettorali sono solo “strumenti tecnici”, e la legge elettorale - che viene così spesso evocata dagli avversari delle riforme - sarà valutata dalla Corte costituzionale.


martedì 18 ottobre 2016

Equitalia, pignoramento a sorpresa: come difendersi?

Se Equitalia ti pignora lo stipendio, il conto o la pensione o iscrive il fermo sull’auto o l’ipoteca sulla casa è perché ritiene di averti notificato la cartella, ma non è detto sia vero.

Non si può procedere a un pignoramento, a un fermo auto o a un’ipoteca se prima il contribuente non è stato informato dell’esistenza del debito e non ha ricevuto la cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo. Il che significa che se Equitalia agisce a sorpresa le ipotesi possono essere solo due:
  • la notifica, che ai computer di Equitalia risulta essere avvenuta correttamente, in realtà non è mai avvenuta o non ha incontrato il debitore, sicché questi non è stato messo in condizione di sanare la propria morosità;
  • la notifica è avvenuta correttamente, magari quando il debitore non era presente in casa, e la cartella è stata ritirata per conto suo da qualcun altro o è stata depositata alla Casa comunale con conseguente compiuta giacenza.

Come ci si deve difendere in questi casi? La soluzione la ricorda una ordinanza della Cassazione di qualche giorno fa .Ecco, quindi, i suggerimenti del caso.

La prima cosa che devi fare è accertarti se davvero la notifica non è mai avvenuta o è avvenuta in modo non conforme alla legge oppure è stata eseguita correttamente ma sei stato tu a disinteressartene o a perderne le tracce. Per appurarti di ciò devi chiedere a Equitalia quello che comunemente si chiama estratto di ruolo (qualcuno impropriamente lo chiama anche estratto conto). Si tratta di una stampa – che si può domandare anche tramite internet, mediante autenticazione al sito dell’Agente della riscossione – dove, in modo piuttosto schematico, al pari di una tabella, vengono elencate: le cartelle notificate al contribuente, il numero della cartella, la causale della cartella, l’importo iscritto a ruolo, la data di notifica e altre informazioni utili.

Da questo documento puoi iniziare a farti un’idea di ciò che è avvenuto e confrontarlo con l’atto di pignoramento che dovrebbe indicare la causa originaria della morosità. Se, ad esempio, risultano iscritti a ruolo dei debiti per cartelle che non ricordi di aver mai ricevuto, puoi chiedere, con un’istanza di accesso agli atti, di visionare il procedimento di notifica per controllare che, sulla cartolina della raccomandata ar ci sia la tua firma o che esista la relazione di notifica redatta dal messo comunale.
Puoi anche verificare se, in tua assenza, la cartella è stata consegnata a un parente convivente o depositata alla Casa comunale dandotene notizia.

Il consiglio è di far visionare tutta questa documentazione a un legale o a un commercialista di fiducia, perché controlli – con la malizia del tecnico – che tutto sia formalmente e sostanzialmente corretto. Ma che succede se c’è qualche irregolarità e, nonostante il pignoramento, il fermo o l’ipoteca, dovesse risultare che nessuna cartella ti è mai stata notificata?

La soluzione è presto detta: il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta da Equitalia.

Secondo la Cassazione – nel caso in cui la cartella sia nulla per notifica irregolare – il contribuente può impugnare l’estratto del ruolo, documento attraverso cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria. L’estratto di ruolo è un atto autonomamente impugnabile. Infatti, quando il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo grazie all’estratto di ruolo, gli deve essere concesso di impugnarlo anche se la norma sembrerebbe escluderlo.

Se la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al contribuente, questi può quindi adire le vie giudiziali nel momento in cui ha contezza della pretesa (ad esempio quando riceve l’estratto di ruolo da Equitalia o quando subisce un pignoramento, un fermo o un’ipoteca).

Per la Cassazione, quindi, è ammissibile l’impugnazione del ruolo nonché della cartella che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l’estratto di ruolo, rilasciato da Equitalia.

Entro quanto tempo va presentato il ricorso?

Benché la presa visione dell’estratto di ruolo non sia configurabile come una notifica, la circostanza che si tratti di un «documento» del quale il contribuente «sia comunque legittimamente venuto a conoscenza» induce a ritenere che il termine per l’impugnazione decorra dalla data di stampa del medesimo. In ogni caso, resta inteso che la mancata presentazione del ricorso da parte del contribuente contro l’estratto di ruolo non pregiudica la possibilità di presentare ricorso successivamente contro gli specifici atti successivi (pignoramento, fermo o ipoteca).




martedì 4 ottobre 2016

Se la moglie cambia serratura di casa: reato senza sanzioni

Cambiare la serratura di casa per impedire al coniuge – anche se in via di separazione – di entrare dentro l’appartamento è reato? Se lo si chiede a qualsiasi avvocato ti dirà di sì e ti sconsiglierà certamente dal farlo. Questo perché le conseguenze potrebbero essere sia penali (il reato contestato è quello di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”), sia quelle di un processo civile per spoglio dal possesso. Così, ad esempio, la moglie che, avendo avviato le carte per la separazione giudiziale dal marito, decide di non farlo più entrare in casa, confidando magari nel fatto che il giudice gliela assegnerà certamente, dovrebbe essere condannata da qualsiasi giudice per quest’atto di autotutela. “Dovrebbe”: usiamo appunto il condizionale dopo la sentenza della Cassazione di qualche giorno fa (Cass. sent. n. 39458 del 22.09.2016) la punizione non è più certa.
Secondo, infatti, la Suprema Corte, il comportamento di chi cambia la serratura della porta della casa coniugale è, comunque, di lieve gravità (è un “fatto tenue”, per usare una terminologia legale) e, pertanto, può rientrare in quei casi in cui la legge penale consente il perdono. Dunque, in ipotesi del genere, pur restando la fedina penale macchiata, non c’è alcuna sanzione.
Ben inteso: il marito avrà ugualmente la possibilità di agire in via civile per far sì che il giudice ordini alla moglie di consegnare un nuovo mazzo di chiavi al coniuge spossessato. Ma, in questo caso, il penale non c’entra più.
 
È certamente la sentenza della settimana e può essere così sintetizzata: non è punibile il reato posto dalla moglie che cambia la serratura di casa, per non far entrare il marito, nonostante quest’ultimo sia il legittimo proprietario dell’appartamento.
La vicenda riguarda il processo penale intentato contro una moglie che, in vista di una separazione particolarmente conflittuale, si era cautelata facendo sostituire la chiave dell’appartamento per evitare visite sgradite del marito. La donna si era difesa affermando di aver agito per tutelare la propria incolumità perché il coniuge era «affetto da serie patologie psichiche». Ma, secondo i giudici, il comportamento non è giustificabile; resta pertanto – almeno sulla carta – il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Reato, tuttavia, di lieve entità e che, pertanto, non impone l’applicazione della sanzione. Insomma, niente multe, niente carcere e niente conseguenze penali per la donna che ha “sfrattato” il marito ancora non divenuto “ex”.

Per tornare al caso di specie, però, la donna non aveva dato prova di un vero e proprio pericolo incombente per la propria incolumità: fatto che lascia intendere che, laddove tale dimostrazione sia adeguatamente fornita, non scatta neanche il reato per esercizio della legittima difesa. La quale richiede l’esistenza del rischio attuale di un’offesa ingiusta, mentre va esclusa nel caso di un pericolo solo presunto, immaginario o futuro.

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