lunedì 20 marzo 2017

Addio al mantenimento anche se lei convive solo con un amico

La coabitazione fa venir meno il diritto all'assegno da parte dell'ex marito anche se si tratta solo di affettuosa amicizia
Anche se lei va a vivere con un amico può dire addio all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, nella recente ordinanza n. 6009/2017, accogliendo il ricorso di un uomo che contestava l'obbligo di pagare all'ex consorte un assegno di 800 euro al mese nonostante convivesse da tempo con un altro.

La donna, perdendo in primo grado, aveva avuto ragione in appello, dove la corte territoriale aveva ritenuto che l'unica prova disponibile fosse la coabitazione della stessa con un altro, ma non di una stabile convivenza "caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale".
Lei sosteneva peraltro si trattasse solo di un'affettuosa amicizia.
Ma la Cassazione ribalta tutto, ritenendo, rispetto ai dati accertati (ossia il trasferimento stabile nella casa del nuovo compagno, nonché la contribuzione al menage familiare con assegno mensile versato alla madre di lui) che l'affermazione della corte d'Appello, secondo cui il trasferimento costituiva prova di mera coabitazione e non anche di convivenza more uxorio, "appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda".Né, peraltro, hanno concluso, può porsi a carico del marito "l'onere di dimostrare il grado di intimità" intercorrente fra la ex e il suo nuovo compagno.

giovedì 2 marzo 2017

Che rischi se rifiuti l’alcoltest e se non firmi il consenso informato all’alcoltest?

L’automobilista che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest compie reato: in particolare, egli si considera come se fosse stato trovato con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge (v. dopo). Quindi, si applicano le medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.
Ricordiamo a tal fine che:
  • da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, e con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi. In tal caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, al pari di una comune multa per eccesso di velocità;
  • da 0,81 a 1,5 g/l si passa al penale, ma la sanzione è lieve: ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
  • da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell’auto.
Chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest dunque viene sanzionato allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l e, pertanto, subisce una ammenda da 1.500 a 6mila euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, la definitiva confisca dell’automobile (salvo che guidasse un’auto di proprietà altrui).

Non diverso è il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi rifiuta di prestare consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico. Secondo la Cassazione, tale condotta equivale al rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che «attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato», necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, «l’imputato impedisce deliberatamente l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto».






mercoledì 15 febbraio 2017

Blocco vendite immobili edificati in regime di convenzione agevolata

Sono passati 16 mesi dalla rivoluzionaria sentenza n.18135 con cui la Corte di Cassazione, a sezioni unite, è intervenuta sull’intricata matassa dei Piani di zona di Roma, sradicando fino alle fondamenta un sistema consolidato che ha visto per decenni vendere e affittare a prezzo di libero mercato immobili costruiti con piani di edilizia convenzionata, pensati e realizzati, dunque, per garantire il diritto alla casa a persone con limitate disponibilità economiche. Un autentico terremoto, di cui ci siamo occupati su Globalist, che ha investito centinaia di migliaia di case e appartamenti e tutte quelle persone che in quelle abitazioni vivono o sperano di trasferirsi. Eppure, dopo più di un anno, e nonostante le delibere adottate dall’amministrazione capitolina per provare a gestire quella che è a tutti gli effetti un’emergenza, la questione negli uffici del Comune è ancora sostanzialmente ferma.
Una situazione paradossale
A partire dagli anni Ottanta e fino al pronunciamento della Suprema corte del 16 settembre dell’anno scorso, nella Capitale la vendita o l’affitto a prezzo libero di unità abitative costruite con piani di edilizia convenzionata erano la prassi. Nonostante gli accordi sottoscritti tra Comune e società e cooperative edili per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata prevedessero espressamente limiti al prezzo massimo di vendita e di affitto, giustificati dalla finalità di utilità sociale, tali vincoli non sono mai stati rispettati. Si comprava un appartamento in convenzione e poi, trascorso il limite di 5 anni previsto dall’accordo, lo si vendeva alla cifra consentita dal mercato. Oppure lo si affittava a un canone in linea con quello degli altri immobili. Anche perché i notai certificavano la regolarità delle compravendite e l’amministrazione capitolina, quando interpellata, rispondeva che tutto si stava svolgendo nel rispetto della legge. Il Notariato e il Comune, infatti, hanno sempre seguito un orientamento giurisprudenziale secondo cui i vincoli previsti dalla convenzione dovevano applicarsi solo al primo assegnatario dell’immobile. Nella Capitale si sono venute così a determinare situazioni paradossali in cui appartamenti pagati originariamente poco più di 100mila euro sono stati rivenduti a cifre anche superiori a 400mila. 
Intervenendo sulla questione la sentenza n.18135 della Cassazione ha però chiarito che i vincoli su prezzo e affitto massimi permangono anche per le compravendite successive alla prima dato che, scrivono i giudici, l’edilizia agevolata ha lo scopo di “garantire il diritto alla casa, facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti ai ceti meno abbienti e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato”. Da un giorno all’altro, quindi, a Roma tutto è cambiato. E centinaia di migliaia di persone e famiglie che avevano comprato una casa costruita in edilizia convenzionata non da primi ma da secondi o successivi acquirenti, pagandola dunque a prezzo di mercato, al momento di rivenderla si sono sentiti rispondere che non è possibile farlo se non rispettando il vincolo del prezzo massimo indicato nella convenzione, aggiornato in base all’inflazione. In pratica immobili pagati 200, 300 o anche 400mila euro possono essere rivenduti solo a prezzi  pari a un quarto, un quinto (o anche meno) delle somme sborsate per comprarli. Anni di sacrifici trascorsi a pagare un mutuo o a mettere da parte i soldi per comprare casa, per poi scoprire che il proprio appartamento vale poco più di un box auto spazioso e in zona centrale. Gli impiegati del dipartimento di Urbanistica del Comune di Roma raccontano casi di persone che hanno perso i sensi dopo aver appreso la notizia e di intere famiglie scoppiate a piangere nei loro uffici.
Gli interventi dell’amministrazione capitolina
Per provare a gestire un problema che secondo le stime degli addetti ai lavori coinvolgerebbe circa 600mila abitazioni, il 60 per cento del patrimonio edilizio della Capitale, il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca ha emanato due delibere: la numero 33 del 17 dicembre 2015 e la numero 40 del 6 maggio 2016. Se la prima non ha prodotto in sostanza alcun effetto, con la seconda si è cercato di sbloccare concretamente la situazione. Un modo per liberare gli immobili dal vincolo del prezzo massimo, infatti, esiste. Per farlo si può sottoscrivere un convenzione ad hoc con il Comune, versando una somma che consente il riscatto da questo prezzo e garantisce la possibilità di vendere in completa libertà. E per alcuni Piani di zona più “fortunati” sarebbe prevista anche la possibilità di acquistare il terreno sui cui sorge l’immobile, che era stato dato in concessione dal Comune per 99 anni ai primi proprietari e non alienato, compiendo quella che tecnicamente viene definita una “trasformazione” dal diritto di superficie al diritto di proprietà. Un passaggio che eliminerebbe automaticamente il tetto al prezzo di vendita. La delibera 40 è intervenuta su questi punti, stabilendo finalmente quali sono i valori venali dei terreni su cui sono stati costruiti gli immobili realizzati con i piani di edilizia convenzionata. Valori venali che non erano mai stati determinati, e che servono a calcolare la somma da sborsare per stipulare la convenzione che rimuove il vincolo del prezzo massimo. Se prima dunque le convenzioni non potevano essere firmate, ora in teoria sarebbe possibile farlo. Peccato che nella pratica siano emerse numerose criticità collegate al provvedimento di Tronca e alla sua attuazione.
“Con la delibera 40 l’amministrazione ha deciso che l’acquisto del terreno non basta più per la rimozione del prezzo massimo e adesso chiede ai proprietari di sottoscrivere un’altra convenzione ad hoc - spiega a Globalist Giuseppe di Piero, presidente di Area 167, associazione che da anni si occupa del problema dei Piani di zona -. Questo però è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 13 della legge 448 del 1998, che al contrario stabilisce che una volta effettuata la trasformazione del diritto di superficie in proprietà piena i vincoli del prezzo massimo di cessione e locazione degli alloggi decadono automaticamente decorsi 20 anni dalla originaria convenzione per la concessione del diritto di superficie. Quindi secondo noi la richiesta del Comune è illegittima”. Ci sono casi di persone che hanno versato all’amministrazione comunale i soldi per l’acquisto del terreno, convinti in questo modo di liberarsi dal vincolo del prezzo massimo e poi, dopo mesi di silenzio da parte dell’amministrazione, quando sono andati a chiedere informazioni al dipartimento di Urbanistica si sono sentiti rispondere che le pratiche per l’acquisto erano bloccate perché nel frattempo era stata emanata la delibera 40. Si sono ritrovati così al punto di partenza, con in più la necessità di chiedere all’amministrazione la restituzione delle somme corrisposte, che si aggiravano intorno ai 5-7mila euro. “Inoltre - prosegue di Piero - a lume di naso direi che diverse stime stabilite nella delibera 40 non sono corrette. Ad esempio salta subito all’occhio che i terreni di Castel Giubileo sono stati valutati di più di quelli di Cinecittà, un quartiere molto più centrale e con maggiori servizi a disposizione dei cittadini”. Un altro problema è che, nel caso in cui si decida di sottoscrivere la convenzione per lo svincolo dal prezzo massimo non è facile capire quali cifre si dovranno versare al Comune. Gli impiegati del dipartimento di Urbanistica non sono in grado di fornire aiuto e a domanda diretta rispondono con indicazioni di massima: “Parliamo di somme che mediamente si dovrebbero aggirare tra i 15 e i 40mila euro. L’unica modo per saperlo con certezza è presentare la domanda per la stipula della convenzione, che non è vincolante. A quel punto vengono fatti i calcoli e si conoscono le cifre esatte. Che devono essere versate entro 60 giorni in un’unica soluzione”. La somma dipende in parte dal valore venale del terreno e da quanto hanno a suo tempo versato cooperative e imprese al Comune per la concessione del diritto di superficie. “In base alla mia esperienza - racconta ancora Di Piero - posso affermare che ci sono casi di palazzi enormi edificati su terreni che i costruttori hanno pagato cifre quasi irrisorie e per il cui riscatto ora i condomini devono versare somme enormi. Per fare un esempio mi è capitato di fare una stima per un appartamento di 65 metri quadri a Fidene secondo cui il proprietario per comprare il terreno dovrebbe sborsare circa 50mila euro”. Pagare decine di migliaia di euro in un colpo solo non è certo uno scherzo per una famiglia “normale”. E se nel caso dei primi acquirenti la spesa è compensata dal vantaggio che si ricava dall’avere comprato a prezzi calmierati e dal poter vendere a quelli di mercato, agli occhi degli acquirenti successivi questo versamento appare un prelievo inaccettabile e ingiustificato. Si pensi al caso di chi ha comprato casa a 250-350mila euro o più e si ritrova a doverne sborsare altri 30-40mila per poterla vendere.

giovedì 9 febbraio 2017

Rottamazione Cartelle Equitalia


I contribuenti che aderiscono alla rottamazione cartelle Equitalia potranno usufruire del beneficio di non pagare anche le sanzioni e gli interessi di mora riconducibili ai ruoli di cui il pagamento non risulti ancora perfezionato.
Per quanto concerne le multe stradali, invece, saranno escluse dal pagamento maggiorazioni e interessi di mora.
Possono essere rottamate tutte le cartelle emesse tra il 1° gennaio 2000 e la fine e gli altri importi. Nello specifico, sono in ogni caso dovuti, oltre alla somma di base:
  • gli interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
  • le somme maturate a titolo di aggio, da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi;
  • le spese per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella.

 La scadenza domanda condono Equitalia è prevista al 31 marzo 2017

martedì 24 gennaio 2017

Nel 2017 non è più possibile chiedere la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione dei co.co.co.

Addio alla Dis-coll, l’indennità di disoccupazione dei co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi): a partire dal 1°gennaio 2017, difatti, non è più possibile richiedere questa prestazione per i lavoratori parasubordinati, che restano dunque privi di tutela per la perdita dell’impiego. È vero che i contratti di collaborazione sono drasticamente calati, con l’entrata in vigore del Jobs Act e con l’abolizione dei contratti a progetto, ma è stato stimato che la cancellazione della Dis-coll lascerà sprovvisti di tutela economica oltre trecentomila lavoratori, con un impatto sociale non di poco conto.
Nonostante l’importo della Dis-coll non sia altissimo e la sua durata non possa superare i 6 mesi, in effetti, questo trattamento rappresenta comunque un aiuto importante per tante famiglie di lavoratori, soprattutto per coloro che lavorano con discontinuità. Peraltro, non è stata nemmeno ripristinata la vecchia indennità una tantum, un assegno che veniva erogato ai collaboratori dall’Inps all’atto della cessazione del rapporto di collaborazione.
Oltre al danno, la beffa: i collaboratori, nonostante abbiano perso la disoccupazione, dal 2017 si ritroveranno a pagare contributi in più alla Gestione separata dell’Inps, a causa dell’aumento dell’aliquota (cioè della percentuale della retribuzione che viene versata a titolo di contributi) al 32,72%.
La Dis-coll, comunque, può essere richiesta per chi ha terminato il contratto di collaborazione sino al 31 dicembre 2016: i termini per presentare la domanda di disoccupazione, difatti, sono pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In poche parole, i collaboratori che hanno cessato il contratto il 31 dicembre 2016 possono ancora richiedere la Dis-coll, sino al 9 marzo 2017.

martedì 17 gennaio 2017

Registrare una conversazione di nascosto col cellulare non è reato

Per la Cassazione, la registrazione di una conversazione tra presenti se compiuta di iniziativa del privato non è intercettazione in senso tecnico ed è lecita

Si può registrare di nascosto una conversazione alla quale si partecipa e usarla in un processo senza incorrere in alcun illecito? Per la giurisprudenza sembra proprio di sì.

L'orientamento costante della Corte di Cassazione afferma infatti che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da parte di uno degli interlocutori, "non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni" (cfr., da ultimo, Cass. n. 24288/2016).

In merito, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente o che comunque siano ammesse ad assistervi, difetta "la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso solo da chi palesemente vi partecipa o assiste e la terzietà del captante". Per cui, "l'acquisizione al processo della registrazione dei colloqui può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234, comma 1, c.p.p. che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro che contiene la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass., SS.UU., n. 36747/2003).

Di recente, la Cassazione è tornata sull'argomento (con la sentenza n. 24288/2016), richiamandosi ai principi costantemente affermati e rigettando il ricorso di una donna, condannata per concorso in estorsione, che aveva sostenuto l'inutilizzabilità della registrazione fonografica riguardante un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto avevano proceduto all'arresto della donna

Nel caso di specie, essendo la registrazione avvenuta su esclusiva iniziativa di parte (a differenza di quanto sostenuto dalla donna che ventilava la verosimiglianza di un accordo con le forze dell'ordine), per gli Ermellini deve considerarsi lecita e non necessita di autorizzazione del Gip ex art. 267 c.p.p. potendo essere legittimamente usata nel processo.


mercoledì 11 gennaio 2017

Accesso agli atti: tutti i rimedi contro il rifiuto della Pa

Cosa fare se l’amministrazione rifiuta la richiesta di accesso agli atti o non si esprime entro il termine previsto? Ecco tutti i rimedi previsti.
Il 23 dicembre scorso è entrato in vigore il Foia(Freedom information act) che ha introdotto anche in Italia il cosiddetto accesso generalizzato. In pratica, d’ora in poi ogni cittadino potrà visionare e richiedere i documenti in possesso dell’amministrazione, in nome della massima trasparenza e della lotta alla corruzione
La richiesta d’accesso non va motivata ed è gratuita . L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Se rigetta la richiesta o non si esprime, il cittadino ha una serie di rimedi a disposizione.


La richiesta di riesame al responsabile anticorruzione

Se l’amministrazione rigetta la richiesta d’accesso oppure non risponde entro 30 giorni dall’istanza stessa, il richiedente può presentare un’opposizione al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (cosiddetto «responsabile anticorruzione»). In pratica, il cittadino chiede a questo soggetto diriesaminare la decisione negativa dell’amministrazione, sperando questa volta in un esito favorevole.

Il responsabile anticorruzione è una figura scelta tra i dirigenti dell’ente pubblico, che si occupa ufficialmente di garantire la trasparenza e prevenire i fenomeni corruttivi all’interno dell’ente stesso.
Una volta presentata la richiesta di riesame, il responsabile anticorruzione deve pronunciarsi entro 20 giorni, con provvedimento motivato. Egli potrà confermare quanto deciso dall’amministrazione oppure cambiare la decisione di quest’ultima, concedendo l’accesso al richiedente.


Il ricorso al difensore civico

In alternativa, se la richiesta di accesso è stata presentata ad un’amministrazione regionale o locale (comune, provincia, città metropolitana), che l’ha rifiutata o non si è pronunciata nei 30 giorni previsti, il cittadino può fare ricorso al difensore civico competente nell’ambito territoriale di riferimento . Se in quell’ambito territoriale non è costituita questa figura, il ricorso si presenta al difensore civico dell’ambito territoriale immediatamente superiore (ad esempio, se non esiste un difensore civico nel proprio Comune, ci si rivolge a quello provinciale e, se non c’è nemmeno questo, a quello regionale).
Il difensore civico è un organo indipendente a cui i cittadini possono rivolgersi in caso di danni, ritardi, abusi, anomalie nei rapporti con la Pubblica amministrazione.

In ogni caso, il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata. Presentato il ricorso, il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni. Se ritiene sbagliata la decisione della Pa, egli lo comunica sia al richiedente che alla stessa amministrazione: se quest’ultima non conferma il diniego o il differimento dell’accesso entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, l’accesso agli atti sarà definitivamente consentito.


Il parere del Garante della privacy

Qualora l’accesso sia stato negato o differito per motivi riguardanti la tutela dei dati personali di un soggetto, sia il responsabile anticorruzione che il difensore civico possono chiedere un parere alGarante per la protezione dei dati personali (cosiddetto Garante della privacy). Quest’organo ha dieci giorni di tempo per emettere il parere. Durante questo periodo, i termini per la pronuncia del responsabile anticorruzione (20 giorni) o del difensore civico (30 giorni) rimangono sospesi, ricominciando a decorrere da quando il Garante emette il parere suddetto.


Il ricorso al giudice

In ogni caso, per il cittadino resta sempre la possibilità di rivolgersi al giudice, che in questo caso è il Tar (Tribunale amministrativo regionale). Il ricorso al giudice può essere presentato sia contro la pronuncia dell’amministrazione (diniego o differimento dell’accesso), sia contro la decisione di riesame del responsabile anticorruzione. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalle suddette decisioni .


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