lunedì 11 settembre 2017

Si possono avere 2 leggi 104 (avendo due disabili)?

Se il lavoratore dipendente assiste due disabili può cumulare i permessi per la loro assistenza?
permessi retribuiti Legge 104 generalmente possono essere richiesti per l’assistenza di un solo disabile. Tuttavia, il lavoratore ha il diritto di assistere più persone disabili, cumulando i relativi permessi, se si tratta dei seguenti familiari:
  • il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente;
  • un parente o affine entro il 1° grado;
  • un parente o affine entro il 2° grado, se i genitori o il coniuge/partner/convivente -del disabile hanno:
    • compiuto i 65 anni;
    • oppure sono affetti da patologie invalidanti;
    • oppure sono deceduti o mancanti.
Il cumulo è consentito, però, solo se la presenza del lavoratore è necessaria per l’assistenza di ciascun disabile in momenti diversi.
Pertanto, il dipendente non può cumulare i permessi Legge 104 se altre persone possono fornire l’assistenza, oppure se lo stesso lavoratore può, secondo la natura della disabilità, assistere adeguatamente più persone nel corso dello stesso periodo.

Come funziona il cumulo dei permessi Legge 104 per assistere più disabili

Come abbiamo visto, è possibile cumulare i permessi Legge 104 per l’assistenza di più disabili solo se si tratta del coniuge/partner/convivente o di un familiare entro il 1° grado, mentre è possibile assistere i familiari di 2° grado solo in casi eccezionali.


In caso di cumulo tra più permessi, a meno che non sia possibile l’assistenza contemporanea di più disabili, devono essere sommate le assenze spettanti: ad esempio, se i disabili assistiti sono due, il lavoratore non avrà diritto soltanto a 3 giornate mensili di permesso, ma a 6 giornate al mese.
Si considera necessaria l’assistenza disgiunta, nei confronti di due o più disabili, quando la stessa può essere assicurata solo con modalità ed in tempi diversi: in pratica, l’assistenza deve essere esclusiva e continua per ciascuno dei disabili nelle situazioni in cui l’assistenza congiunta risulterebbe inadeguata.

Cumulo permessi Legge 104 del lavoratore disabile che assiste un familiare

Se il lavoratore fruisce dei permessi orari o giornalieri per sé stesso, perché disabile grave, può cumularli col godimento di ulteriori 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare portatore di handicap grave; in questi casi non è necessaria senza l’acquisizione di un parere medico legale sulla capacità del lavoratore di assistere il familiare disabile.
È inoltre possibile la contemporanea fruizione dei 3 giorni di permesso da parte del lavoratore disabile grave e da parte del familiare lavoratore referente per la sua assistenza .

Cumulo permessi Legge 104 con altre assenze

Se il lavoratore, nel corso del mese, ha beneficiato di altri permessi o congedi (permessi sindacali, maternità malattia…), i permessi Legge 104 non possono essere riproporzionati. L’intento di garantire al disabile un’assistenza adeguata, difatti, non può essere compromesso dalla fruizione di assenze con finalità diverse. Lo stesso vale anche nel caso in cui il lavoratore fruisca delle ferie.
Domanda permessi Legge 104 per assistere due disabili
Se il lavoratore deve assistere due o più disabili deve presentare tante domande quanti sono i familiari per i quali chiede i permessi. Deve poi allegare alle domande, oltre alle certificazioni relative alla natura dell’handicap posseduto, una dichiarazione di responsabilità sulle circostanze che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.
Nel dettaglio, le domande devono essere inoltrate all’Inps, in quanto è l’Istituto a pagare l’indennità relativa.
Le domande possono essere inviate:
  • tramite i servizi online per il cittadino, all’interno del portale web dell’ente (è necessario il codice Pin o l’identità unica digitale Spid);
  • chiamando il numero 803.164 (Contact Center Inps- Inail: è ugualmente necessario il codice Pin);
  • tramite un qualsiasi patronato.
È comunque necessario inviare le domande anche al datore di lavoro; il datore di lavoro non può sindacare sulla spettanza dei permessi, ma può domandare al dipendente una programmazione degli stessi, se:
non è compromesso il diritto di assistenza dei disabili;
  • le giornate di assenza sono individuabili;
  • i criteri di programmazione sono condivisi.

Resta ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete esigenze dei disabili, che prevalgono sulle esigenze azienda

giovedì 31 agosto 2017

Legge 104: quali sono i benefici per il lavoratore



la Legge 104/92 è una condizione giuridica che da diritto a secondo del tipo di riconoscimento sulla gravità del proprio status ad alcuni benefici fiscali, economici ed agevolazioni lavorative (come permessi retribuiti).
Tale normativa quadro riconosce le suddette agevolazioni in determinate situazioni (da provare ed oggetto di esame) di gravità, legate alla condizione di svantaggio sociale conseguente ad una minorazione fisica, psichica o sensorialestabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione. Il riconoscimento della disabilità è valutata secondo criteri medico sociali e non medico legali o espressi in percentuale.
Per richiedere i benefici connessi alla legge 104/92 è prima necessario il riconoscimento dello stato di disabilità. Tale richiesta dovrà essere inoltrata dal proprio medico (a corredo potrà essere allegata tutta la documentazione attestante le proprie patologie). Prima dell’accoglimento della domanda, si sarà sottoposti ad accertamenti sanitari da parte di un’apposita commissione Asl, avente al suo interno anche un medico dell’Inps. Al termine dell’accertamento medico, se sussistono i requisiti, verrà rilasciato il certificatocomprovante l’handicap o l’invalidità, per poter accedere ai benefici richiesti. I benefici sono differenti a seconda del grado di handicap e d’invalidità:
l’handicap può essere non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3;
l’invalidità è riconosciuta in misura percentuale (per avere dei benefici, la percentuale d’invalidità deve risultare superiore al 33,33%: si tratta della riduzione di un terzo della capacità lavorativa).
Con riguardo alle agevolazioni lavorative è possibile usufruire di 3 giorni di permessi retribuiti (frazionabili anche ad ore) o in alternativa riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
lavoratori con disabilità grave hanno diritto, altresì, alla scelta della sede lavorativa, al rifiuto del trasferimento (quest’ultimo è un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore disabile); ed ancora i titolari di legge 104 hanno il diritto di preferenza nella richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time. E’ importante evidenziare che tale scelta è subordinata a dei casi limite introdotti dalla normativa vigente; difatti oltre che per i pazienti oncologici, tale preferenza (attenzione non si parla di diritto soggettivo! Pertanto andrà dimostrato e certificato) è stata estesa ai lavoratori affetti da patologie croniche ingravescenti che devono essere medicalmente accertate, attraverso una commissione ad hoc istituita presso l’ASL territorialmente competente. Stesso discorso vale se il lavoratore deve sottoporsi a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità lavorativa. Occorre infatti inviare la certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo l’indicazione dei giorni previsti per la sua esecuzione. A tale certificazione faranno seguito, periodiche dichiarazioni. In ogni caso la richiesta del lavoratore non può essere negata e entrambe le parti possono stabilire una nuova collocazione temporale dell’orario di lavoro, che può essere di tipo orizzontale, verticale o in ultimo misto.
Al fine di una maggiore chiarezza espositiva è importante far constare che, nel caso in cui a seguito della richiesta per il riconoscimento della Legge 104 per handicap, si scelga di ottenere anche il riconoscimento per l’invalidità (riduzione della capacità lavorativa), quest’ultima potrà essere inoltrata congiuntamente con la richiesta della L. 104/92 e sono previsti i seguenti benefici:
1) contributi figurativi per invalidità: quest’ultima è un’agevolazione non collegata alla Legge 104, ma al possesso d’invalidità sopra il 75%: in questo caso, si ha diritto, dalla data di riconoscimento di tale percentuale d’invalidità, a 2 mesi l’anno di contributi figurativi aggiuntivi, con la finalità di raggiungere prima la pensione. L’anticipo massimo consentito è pari a 5 anni.
2) la pensione anticipata d’invalidità: nel dettaglio, i lavoratori invalidi all’80%, o con una percentuale superiore, hanno diritto di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata. Per l’accesso al trattamento sono necessari almeno 60 anni di età per gli uomini e 55 anni per le donne, ai quali vanno aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita (pertanto, sino al 31 dicembre 2015, i requisiti sono 55 anni e 3 mesi per le donne e 60 anni e 3 mesi per gli uomini, mentre dal primo gennaio 2016 saranno rispettivamente di 55 anni e 7 mesi e 60 anni e 7 mesi). Per ricevere l’assegno, è necessario attendere una finestra di 12 mesi, che parte dalla data in cui maturano i requisiti.
Ed ancora è importante far presente che è possibile ottenere una certificazione provvisoria nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda (richiesta da effettuare per il tramite del proprio medico). L’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL che attesti la situazione di gravità. La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare per essere ritenuta idonea, oltre che la diagnosi anche le difficoltà socio-lavorative relazionali e situazionali che la patologia determina. Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme percepite per aver fruito dei permessi retribuiti. La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo.


giovedì 27 luglio 2017

Come liberare da ipoteca e pignoramento la casa in eredità

Creditori e Agenzia Entrate Riscossione non possono iscrivere ipoteca sulla base della semplice accettazione tacita dell’eredità: è necessario un atto redatto da un notaio o una scrittura privata autenticata.


Ricevere in eredità una casa con debiti pendenti non fa piacere a nessuno. Ma talvolta i ricordi collegati a un’abitazione costringono a sacrifici enormi. Buone notizie però dalla Cassazione che, in due sentenze, ha spiegato come liberare da ipoteca e pignoramento la casa in eredità e come non pagare la cartella esattoriale per debiti ereditati. Il discorso fatto dai giudici si riferisce, in entrambi i casi, a debiti dovuti nei confronti dell’Agente della Riscossione (Equitalia fino al 1° luglio 2017; per il periodo successivo, invece, Agenzia Entrate Riscossione), ma il ragionamento può essere esteso a qualsiasi tipo di creditore. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di comprendere, a quali condizioni, gli eredi non rispondono dei debiti lasciati dal defunto.
Gli eredi non rispondono delle sanzioni
Prima di spiegare come liberare da ipoteca e pignoramento la casa in ereditàricordiamo un aspetto particolarmente interessante della riscossione esattoriale che viene spesso dimenticato (in particolar modo dal fisco). Gli eredi non pagano sanzioni su debiti e cartelle dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; questo significa che se, in una cartella, oltre ai tributi non corrisposti dal soggetto defunto, viene richiesto il pagamento di sanzioni collegate a tale morosità o di multe stradali, gli eredi possono ottenere lo sgravio di tali importi.

Come non pagare la cartella esattoriale per debiti ereditati

La Commissione Tributaria Regionale di Milano [1] – conformemente a un indirizzo della Cassazione [2] – ha di recente offerto un valido suggerimento per chi non vuole pagare una cartella esattoriale ricevuta per conto di un familiare defunto (leggi Come non pagare la cartella esattoriale per debiti ereditati). In pratica, l’erede che vuol sbarazzarsi di una cartella di pagamento lasciata insoluta dal soggetto defunto deve seguire questi passaggi:
  • innanzitutto deve rinunciare all’eredità;
  • fatto ciò, deve agire in tribunale, impugnare la cartella e farla annullare per assenza dell’obbligazione (l’erede che rinuncia all’eredità infatti non è tenuto a pagare i debiti del defunto);
  • infine deve revocare la rinuncia all’eredità, ritornando così ad essere erede, ma senza l’obbligo di pagare la cartella che, in precedenza, è stata annullata.
Il meccanismo è del tutto legittimo, spiegano i giudici, in quanto è sempre possibile rinunciare all’eredità entro 10 anni dall’apertura della successione così come, entro lo stesso termine (non oltre), è possibile “cambiare idea” e revocare la rinuncia all’eredità. Il fatto che si possa revocare la rinuncia all’eredità non toglie che le cartelle notificate prima di tale revoca siano illegittime e possano essere annullate dal giudice.


Come liberare dal pignoramento la casa ereditata

Sempre la Cassazione [3] ha offerto un ultimo spunto per annullare il pignoramento di una casa ottenuta in eredità. Il creditore o l’agente della riscossione non possono pignorare un bene divenuto di proprietà del contribuente-debitore solo a seguito di accettazione tacita dell’eredità da parte di questi. Difatti la semplice accettazione tacita dell’eredità, quando effettuata con un atto che non può essere trascritto nei pubblici registri immobiliari – come la richiesta di voltura catastale o la denuncia di successione presentata dal debitore – non basta per legittimare il pignoramento sulla casa o altro immobile. Al contrario, per pignorare l’immobile del contribuente è necessario che il creditore o Agenzia Entrate Riscossione dimostrino, con un atto pubblico, che il debitore abbia accettato l’eredità e, quindi, ne sia divenuto proprietario a tutti gli effetti. In pratica, la validità dell’eredità deve necessariamente risultare da un atto di un notaio oppure da una scrittura privata autenticata.
Se il contribuente non trascrive nei pubblici registri l’atto di accettazione dell’eredità il pignoramento è illegittimo e, contro di esso, si potrà fare ricorso in tribunale. Ovviamente questo non toglie che tale trascrizione possa essere chiesta ad esempio dall’Esattore, ma dovrà farlo a propria cura e spese.
Peraltro, sempre secondo la Cassazione non vale come accettazione (neanche tacita) dell’eredità la dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti che hanno solo effetti e finalità fiscali.
Quanto sopra, è stato sintetizzato dalla Cassazione con le seguenti parole: «In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposta a pignoramento la proprietà (o altro diritto reale) su un bene immobile proveniente al contribuente da una eredità e il debitore-erede non abbia trascritto nei pubblici registri l’accettazione di tale eredità, dovrà essere il creditore pignorante (nel nostro caso Equitalia) a richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata dal giudice, anche dopo la trascrizione del pignoramento (e sempre che il chiamato all’eredità abbia compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità)».



note
[1] Ctr Milano, sent. n. 2129/12/17.
[2] Cass. sent. n. 8053/17.
[3] Cass. sent. n. 11638 del 26.05.2014.
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Testo tratto dal sito www.laleggepertutti.it

mercoledì 28 giugno 2017

Danni da violazione della privacy tramite email

Nessuno vieta la comunicazione commerciale attraverso e-mail con offerte (la maggior parte delle quali promettono di essere imperdibili). Nessuno lo vieta purché il titolare della casella di posta elettronica abbia dato il proprio consenso al mittente. Altrimenti è una violazione della privacy, quindi una violazione della legge. Si chiama spam, o spamming che dir si voglia.
Quale danno può creare lo spamming? Innanzitutto costringere il destinatario dei messaggi a una grandissima perdita di tempo. Apri, leggi, cestina, svuota il cestino. Così diverse volte durante il giorno. E perdere tempo significa, a volte, perdere denaro.
Ma se i messaggi pubblicitari che arrivano vengono ignorati, quindi nemmeno aperti, letti e cestinati, si rischia anche l’intasamento della casella di posta elettronica. Con il risultato che quel messaggio importante che si aspettava non riesce ad arrivare perché l’utente ha l’e-mail piena. Pensate se fosse la risposta di un avvocato per una causa in corso, di un medico per una visita o per il risultato di un esame importante, dell’azienda presso la quale si è fatto un colloquio di lavoro.ù
C’è, infine, il fastidio di trovarsi costretti ogni giorno a fare pulizia nella propria casella di posta elettronica
Si possono ipotizzare, dunque, dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lo spam? E, in questo caso, il danno da spamming diritto al risarcimento?
Nessun risarcimento per il danno da spamming
Mettete il cuore in pace: per il danno da spam non c’è alcun diritto al risarcimento. Lo ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 3311/2017) che si era già espressa in merito e con lo stesso orientamento
Intendiamoci: la Suprema Corte non nega il fatto che lo spam leda in modo inequivocabile il diritto alla protezione dei dati personali previsto e tutelato dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dal Codice della privacy (Dlgs. n. 196/2003) in vigore nel nostro Paese. E nella sentenza c’è anche scritto che questa violazione provoca un danno non patrimoniale.
Qual è il problema, allora, secondo la Cassazione? Il problema è che affinché un danno possa essere risarcibile, occorre verificare la gravità e la serietà del danno stesso. L’interessato, cioè la vittima dello spamming, deve aver subìto una perdita. Ma non soltanto di tempo. Entrambe le valutazioni (sulla gravità della lesione e sulla serietà del danno) spettano alle corti di merito, vale a dire tribunali ordinari e corti d’appello.
Cosa si rischia per avviare una causa per spam
Mai reagire troppo d’istinto quando si apre la casella di posta elettronicae si scoprono dei messaggi pubblicitari non desiderati. Se l’impulso è quello di dire «faccio una denuncia in tribunale» a pagare le conseguenze potrebbe essere proprio la vittima dello spam.
Questo perché, nella sentenza in commento, la Cassazione ha pure condannato il ricorrente a pagare le spese processuali e 1.500 euro per responsabilità aggravata. Ma come?
Il fatto è che, dicono gli Ermellini, arrivare fino alla Suprema Corte per una scocciatura sulla casella di posta elettronica è un abuso dello strumento processuale. Pretendere il risarcimento di un danno pari a 360 euro, consistente in un disagio o fastidio tollerabile per aver ricevuto 10 e-mail non desiderate in 3 anni, è come pretendere l’ergastolo per chi ha rubato un pollo. Insomma – sostiene la Cassazione – se la quantità è tollerabile, lo può essere anche il danno. Per quanto i mittenti dei messaggi commerciali si siano comportati in modo illecito.
Se, invece, si esagera, la cosa cambia: su decine di messaggi pubblicitari non voluti ma ricevuti ogni santo giorno si può discutere.
Cosa rischia chi invia messaggi non desiderati per e-mail
Quindi, per un danno da spam proprio nulla da fare? Non è proprio così. Nessun risarcimento, questo è certo. Ma. Per la serie «chi si accontenta gode», è possibile fare una segnalazione al Garante per la privacy, inoltrandogli l’e-mail incriminata (anche fino a 10 volte in 3 anni: secondo la Cassazione sarebbe un fastidio tollerabile) e qualche spiegazione in merito.
Cosa può fare il Garante? Può chiedere delucidazioni al mittente dei messaggi commerciali non desiderati a proposito del trattamento dei dati personali del destinatario, per valutare se è stata commessa qualche infrazione alla legge che li tutela.
Se il trattamento dei dati è stato illecito, il responsabile dello spam può essere punito con una sanzione pecuniaria tra 10.000 e 120.000 euro per ogni e-mail inviata e non desiderata da ogni singolo cittadino che ha fatto segnalazione. Se, come quello che aveva fame e si comprò il ristorante, il mittente ha commesso un illecito veramente grave, l’Authority può bloccare o vietare il trattamento dei dati che ha violato la legge.
C’è un versante penale in tutto questo? C’è. Riguarda chi, per trarne profitto o recare ad altri un danno, invia spam creando qualsiasi tipo di conseguenza negativa a chi riceve il messaggio. Lo spammatore in questione (si chiama così?) rischia da 6 mesi a 1 anno e mezzo di reclusione.



sabato 10 giugno 2017

Il pignoramento dell’Agente della riscossione

Il pignoramento dell’Agente della riscossione è nullo quando non è stato preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento.


Anche in caso di pignoramento esattoriale, eseguito dall’Agente della riscossione, è ancora possibile difendersi. Infatti il pignoramento può essere contestato se non è stato preceduto dalla cartella di pagamento o dagli altri atti equivalenti. Ecco come fare opposizione.
Come si arriva al pignoramento esattoriale?
La legge regola in modo molto rigoroso la riscossione dei debiti esattoriali, ossia dei debiti per tributi. Stiamo parlando ad esempio dei debiti nei confronti della Agenzia delle Entrate o dei Comuni.
Il primo atto normalmente è un avviso di accertamento, con cui il contribuente è informato in modo completo della pretesa vantata dal fisco e delle ragioni che sono alla sua base 
Dopo l’accertamento viene notificata la cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Con la cartella vengono richiesti:
  • le somme già oggetto dell’avviso di accertamento non pagato;
  • l’aggio della riscossione;
  • gli interessi.
  • Non è necessaria la notifica della cartella nel caso in cui l’atto di accertamento appartenga alla categoria dei cosiddetti accertamenti esecutivi: questi racchiudono in un unico atto gli effetti dell’accertamento e quelli della cartella esattoriale.
Dopo la cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione notifica l’atto di pignoramento, con cui vengono materialmente vincolati i beni mobili o immobili del contribuente debitore.
C’è un termine per la notifica del pignoramento esattoriale?
Ci sono due termini essenziali da verificare, quando arriva un pignoramento esattoriale:
  • il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti il contribuente ha sessanta giorni per pagare e in questo arco temporale non possono essergli notificati altri atti ;
  • il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
  • Dunque, per così dire, la cartella scade dopo un anno e la sua efficacia deve essere ripristinata mediante la notifica di un ulteriore sollecito, definito intimazione di pagamento .
Solo se i due termini sopra indicati sono rispettati, il pignoramento esattoriale può considerarsi valido.
Quando un pignoramento esattoriale può considerarsi viziato?
Oltre ai termini sopra indicati, nel caso di notifica di un pignoramento da parte dell’Agente della riscossione bisogna verificare che la procedura di riscossione esattoriale sia stata correttamente eseguita.
Tale procedura infatti è caratterizzata da una precisa sequenza di atti. Di conseguenza, la mancata notifica o la notifica viziata di un atto si ripercuote, a catena, su tutti gli atti successivi 
Dunque è nullo ed è contestabile il pignoramento esattoriale non preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento.
Come contestare un pignoramento esattoriale?
La nullità del pignoramento esattoriale, derivante dalla mancata notifica della cartella di pagamento, va contestata proponendo una apposita causa.
In particolare:

  • nel caso di debiti tributari (ad esempio Irpef, Imu, Tari, imposta di registro), l’azione va proposta davanti alla Commissione tributaria competente nel termine di sessanta giorni dalla notifica del pignoramento ;
  • nel caso di debiti non tributari (ad esempio contributi Inps), l’azione va proposta davanti al Tribunale nel termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento esattoriale

mercoledì 3 maggio 2017

Permessi legge 104: lo schema riassuntivo

I permessi ex lege 104 sono dei particolari tipi di permesso che spettano ai lavoratori disabili o che prestano assistenza ai familiari disabili
Qui di seguito si propone una tabella riassuntiva, nella quale si riepiloga chi sono gli aventi diritto e di quali permessi possono beneficiare.

Aventi diritto ai permessi legge 104

  • lavoratori subordinati disabili (ad eccezione dei lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori addetti ai lavori domestici e familiari);
  • lavoratori subordinati genitori (biologici, adottivi o affidatari) di figli affetti da disabilità grave (anche non conviventi);
  • lavoratori subordinati coniugi, partner di un'unione civile o conviventi di fatto di soggetti disabili in condizione di gravità;
  • lavoratori subordinati parenti o affini entro il secondo grado di soggetti disabili in condizione di gravità;
  • lavoratori subordinati parenti o affini entro il terzo grado di soggetti disabili in condizione di gravità, nel caso in cui genitori o coniuge di questi siano ultrasessantacinquenni o in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Benefici della legge 104

Ai lavoratori disabili spettano, alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
  • riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età inferiore a tre anni (o sino ai tre anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano, alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni e entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;
  • riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età compresa tra tre e dodici anni (o dai tre ai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato), spettano alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni ed entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età superiore a dodici anni (o dai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano, alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità maggiorenne e al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano, alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.


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