giovedì 27 settembre 2018

Cartelle di pagamento, come fare in caso di prescrizione quinquennale

Cartelle con prescrizione quinquennale: quali sono?

Le cartelle che si prescrivono in cinque anni solo quelle relative a:
  • Imu,
  • Tasi,
  • Tari (l’imposta sui rifiuti),
  • multe stradali,
  • sanzioni amministrative (ad esempio quelle per un protesto),
  • contributi di previdenza dovuti all’Inps,
  • Per tutte le altre cartelle di pagamento, escluse solo quelle relative al bollo auto (che si prescrivono in tre anni), vale la prescrizione di dieci anni. Si tenga tuttavia conto che, di recente, svariati giudici (ma tra questi non c’è ancora la Cassazione) hanno ritenuto che la prescrizione di Irpef e Iva debba essere di cinque anni e non dieci.

    Cartelle con prescrizione quinquennale: come fare?

    In merito alle imposte che abbiamo appena elencato per le quali vale la prescrizione quinquennale, ecco alcuni utili suggerimenti per “togliersi di torno” il debito.
    La prescrizione può riguardare la cartella o l’imposta. In entrambi i casi, come detto, il termine è sempre di cinque anni. Cerchiamo di spiegarci meglio.

    Prescrizione quinquennale dell’imposta

    Si prescrive l’imposta quando, dall’anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto, decorrono cinque anni senza che il contribuente abbia mai ricevuto un avviso di pagamento. Così, se dovesse arrivare direttamente la cartella o un accertamento questo sarebbe illegittimo. Facciamo un esempio. Un contribuente non paga l’Imu per il 2012. Nel 2018 riceve una cartella o un avviso di accertamento da parte del Comune: questi atti sono illegittimi perché l’imposta si è ormai prescritta.

    Prescrizione quinquennale della cartella

    Si prescrive la cartella, invece, quando dalla notifica di quest’ultima l’Agente della Riscossione non svolge alcun atto: non invia quindi solleciti, intimazioni di pagamento, non iscrive fermi o ipoteche, non avvia un pignoramento. Facciamo, anche in questo caso, un esempio pratico. Immaginiamo che Luciano riceva una cartella nel 2010 per la Tasi e la Tari. Da allora in poi non ha mai ricevuto alcun altro atto. Nel 2018 l’Esattore gli invia un preavviso di fermo auto. Luciano potrà impugnare tale atto in quanto si riferisce a una cartella ormai caduta in prescrizione. Se però Luciano dovesse aver ricevuto, nel 2014, un sollecito di pagamento la prescrizione si compirebbe solo nel 2019.

    Come accorgersi che si è verificata la prescrizione?

    A questo punto ti chiederai: come faccio ad essere certo che una imposta o una cartella è caduta in prescrizione? Hai due modi. Il primo è quello di verificare nel tuo archivio quali atti e raccomandate ti sono state notificate; devi però essere certo di aver ritirato qualsiasi avviso di giacenza eventualmente lasciato dal postino nella tua casetta delle lettere. Il secondo è di presentarti all’ufficio e presentare una istanza di accesso agli atti amministrativi e, con essa, chiedere che ti sia data copia di tutti gli atti a te notificati. Per verificare se si è prescritta l’imposta, dovrai presentare la domanda all’Ente competente (per Imu, Tasi, Tari, multe stradali di competenza della polizia municipale è il Comune; per le altre sanzioni di competenza della Prefettura è quest’ultima; per i contributi previdenziali o assistenziali sono competenti rispettivamente l’Inps e l’Inail).Una volta ricevuti le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (per le cartelle notificate a mezzo posta) o delle relazioni di notifica (per quelle invece notificate tramite messo comunale), potrai verificare se tutto è in regola, se la notifica è avvenuta all’indirizzo corretto, se la firma di ricevimento della busta è tua o se, in mancanza di consegna per tua momentanea assenza, è stata inviata la seconda raccomandata che ti avvisa della giacenza in Comune o alle Poste.

    Come fare a cancellare una cartella prescritta?

    Sembra quasi paradossale: per quanto la prescrizione sia una circostanza assai facile da verificare (basta saper contare fino a massimo 10), a volte cancellare una cartella prescritta è quantomai difficile. E ciò perché, se anche presenti una istanza in autotutela all’ente titolare del credito (il Comune, l’Agenzia delle Entrate, ecc.) questi di solito non rispondono. Se invii l’istanza all’Ente della Riscossione, questi invece si limita a inoltrarla all’ente titolare del credito e qui, di nuovo, la pratica si blocca.
    Non è neanche possibile impugnare la cartella prescritta perché notificata ormai molto tempo prima: sono pertanto decorsi i 60 giorni per il ricorso.

    Che soluzioni ci sono? Non c’è altro rimedio di impugnare un eventuale successivo atto notificato dall’Esattore (ad esempio un preavviso di pignoramento, di fermo o di ipoteca o un sollecito di pagamento) facendo rilevare che il credito è ormai caduto in prescrizione.
    Se la cartella prescritta non è stata neanche notificata si può impugnare anche l’estratto di ruolo, in qualsiasi momento, richiesto all’ufficio dell’Agente della Riscossione: un metodo “veloce” per cancellare il debito in tutta sicurezza senza dover attendere la successiva mossa dell’Agente per la riscossione.

venerdì 14 settembre 2018

Vendita immobile che si trova su un area per l’edilizia economica e popolare

Se si è  acquistato un appartamento in un piano di zona (PdZ) di Roma si è sicuramente usufruito di agevolazioni di natura economica. 

I costi legati a tali agevolazioni sono stati, a suo tempo, sostenuti dal Comune o dalla Regione, in parte tramite contributo diretto, in parte scontando al costruttore (e successivamente all’acquirente finale) parte dei costi di urbanizzazione e concessione. 

Ovviamente se si  è  acquistato con determinate regole, lo è per sempre: ossia,  il beneficio iniziale (sconto sul prezzo di acquisto) non riguarda solo il primo compratore, ma deve essere trasferito anche ai successivi proprietari; pertanto, io che sono proprietario dell’immobile, al momento della vendita ho due possibilità: o vendo la casa allo stesso prezzo agevolato (ovvero ai prezzi previsti sui contratti d’acquisto di oltre 20 anni fa, più le rivalutazioni di legge) oppure posso venderla al prezzo di mercato, ma in questo caso è necessario “affrancarsi” dal vincolo versando una somma al Comune in funzione della superficie dell’appartamento. 

Oltre alle agevolazioni di cui abbiamo parlato, il Comune a suo tempo diede un’ulteriore fattore di convenienza per i costruttori (e quindi sempre per gli acquirenti): anziché obbligare i costruttori ad acquistare il terreno (solitamente privato e quindi espropriato, o comunale) sul quale dovevano essere eretti gli edifici, ha fornito lo stesso in concessione per 99 anni (rinnovabili per ulteriori 99); al termine di tale periodo il terreno (e ovviamente le abitazioni che vi sono state costruite sopra) dovevano  tornare  di proprietà del Comune. 

Ciò significa che, quando  abbiamo comprato le abitazioni, non ne abbiamo acquisito la proprietà piena, ma il diritto di occupare la superficie del terreno per 99 anni, a partire dalla data di concessione (Diritto di Superficie). 

Ora il Comune, per alcune zone, ha  dato la possibilità, dietro pagamento di una somma contenuta e la stipula di un mini-rogito presso un notaio, di convertire il Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà. 

Per procedere con questa operazione il PdZ deve essere inserito in una apposita delibera comunale e devono essere determinati i coefficienti per la determinazione dell’importo da corrispondere al Comune . 

Attualmente il Comune è stato sommerso di richieste di affrancazione così che si sono allungati i tempi di attesa, ciò ha comportato disagi a coloro che stavano con trattative avviate per la vendita del proprio immobile. 


martedì 14 agosto 2018

È giunto il momento di fermarsi per rigenerarsi e riappropriarsi del tempo. 
Buone ferie e buon riposo a tutti

martedì 31 luglio 2018

Contratto a termine, quando si trasforma in tempo indeterminato?



Secondo le modifiche apportate dal decreto Dignità, il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, ed un numero massimo di proroghe pari a 4.  

Dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il periodo di durata massima complessiva di 24 mesi, il lavoro può proseguire di fatto:
  • per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi);
  • per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi).
In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20%, fino al decimo giorno successivo, ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro oltrepassa il periodo di prosecuzione di fatto, il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, a far data dal superamento dei 30 o dei 50 giorni.
In quali casi si può superare la durata massima del contratto?

Vi sono determinate ipotesi, però, nelle quali è consentito stipulare un nuovo rapporto a termine, nonostante siano raggiunti i 24 mesi cumulativi di tutti i periodi di lavoro a termine, compresi eventuali periodi di lavoro svolti in somministrazione, aventi ad oggetto mansioni equivalenti.

Il nuovo contratto di lavoro, perché sia valido, deve essere stipulato presso l’ispettorato territoriale competente, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Possono essere poi previste specifiche deroghe al superamento del periodo di 24 mesi da parte dei contratti collettivi.

Trasformazione in tempo indeterminato per mancato rispetto del periodo cuscinetto

Se finisce un rapporto a termine e se ne intende stipulare un altro, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto (il cosiddetto periodo cuscinetto, o di stop and go), pari a:
10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
  • 20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.


Gli intervalli sono stati ridotti dal decreto del fare [2], in quanto la riforma Fornero li aveva portati, rispettivamente, a 60 e 90 giorni; il decreto Dignità ha lasciato gli stessi giorni di pausa, ma ha esteso l’applicazione del periodo di vacanza contrattuale al contratto di somministrazione a termine, poi nuovamente abrogato da un successivo emendamento.
Il mancato rispetto di questo lasso di tempo determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

rasformazione in tempo indeterminato per mancata indicazione della causale

Il decreto Dignità ha reintrodotto le causali per il contratto a termine, cioè l’obbligo di motivare le ragioni che giustificano il ricorso al termine. Le causali sono obbligatorie, però, solo se il contratto dura più di 12 mesi, e per ogni rinnovo del contratto o proroga, se comporta il superamento della durata di 12 mesi del rapporto.
La stipula del contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi ed il rinnovo del contratto a termine sono validi, in particolare, se le ragioni che li determinano sono:
ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  • ragioni connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
In assenza delle condizioni previste dalle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Trasformazione del contratto di somministrazione

La somministrazione, rispetto al contratto a termine, è soggetta a meno vincoli: ad esempio, non è previsto alcun periodo cuscinetto tra due diversi contratti di somministrazione.
Tuttavia, secondo le modifiche recentemente apportate dal decreto Dignità, qualora siano superati 24 mesi di rapporto, si ha diritto all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia; lo stesso avviene in caso di superamento di 24 mesi di missione presso uno stesso utilizzatore.

Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato

Un’altra possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato consiste nel diritto di precedenza spettante ai lavoratori. In particolare:
al dipendente che ha prestato attività lavorativa con contratto a termine per almeno 6 mesi, è riconosciuto un diritto di precedenza nel caso in cui l’azienda effettui assunzioni a tempo indeterminato entro un anno dalla cessazione del rapporto [3];
  • il lavoratore a termine stagionale, invece, ha il diritto di precedenza riguardo eventuali nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali [4];
  • per le lavoratrici a termine in maternità, il periodo di astensione concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza, che può essere esercitato sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a termine.
Per far valere il diritto di precedenza, il lavoratore deve manifestare tale volontà all’azienda entro 6 mesi dalla scadenza del contratto (entro 3 mesi se stagionale). Il datore di lavoro deve informare il lavoratore del diritto di precedenza nella lettera di assunzione.
[1] D.L. 78/2014.
[2] D.L. 63/2013.
[3] Art. 5, Co. 4quater, D.Lgs. 368/2001.
[4] Art. 5, Co. 4quinquies, D.Lgs. 368/2001.





mercoledì 27 giugno 2018

Cartelle non pagate: pignoramento immediato sulle somme depositate in banca


Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non agisce per contestarla, il debito “si solidifica”, ossia diventa definitivo. A questo punto, quindi, l’agente della riscossione ha un anno di tempo per avviare un pignoramento. Se scadono i 365 giorni, sarà prima necessaria inviare una intimazione di pagamento.
agente della riscossione deve far in modo che il proprio credito non cada in prescrizione. Il termine della prescrizione varia a seconda dell’imposta: 3 anni per il bollo auto; 5 per l’Imu, la Tasi, la Tari, le multe stradali e le altre sanzioni; 10 per tutte le altre imposte erariali.
Arriviamo ora al tasto dolente: quello del pignoramento o anche detto “esecuzione forzata esattoriale”. Qui valgono regole completamente diverse rispetto il pignoramento intrapreso da soggetti privati. Innanzitutto, la procedura si svolge fuori dal tribunale. Quindi non c’è bisogno di un giudice o di un ufficiale giudiziario. L’agente della riscossione procede autonomamente. Ad esempio, il pignoramento del conto corrente avviene con una lettera inviata alla banca che contiene l’ordine di bloccare le somme depositate dal debitore; il pignoramento dello stipendio si concretizza con un ordine inviato al datore di lavoro di operare la trattenuta sullo stipendio (un decimo per stipendi fino a 2.500 euro; un settimo per stipendi fino a 5.000 euro; un quinto per stipendi superiori a 5.000 euro); il fermo dell’auto avviene con una semplice iscrizione del vincolo fatta in via telematica e così anche l’ipoteca. Ed anche l’esecuzione immobiliare ha delle forme e procedure completamente diverse da quelle ordinarie.
In questo caso ci soffermeremo sul pignoramento del conto corrente bancario per chi non ha pagato le cartelle esattoriali.
Chi non paga le cartelle di pagamento può subire il pignoramento diretto del conto senza intervento del giudice. Per capire meglio come stanno le cose facciamo un esempio.
Giuseppe e Antonio non hanno pagato alcune cartelle esattoriali e ora sono entrambi debitori di 5mila euro a testa nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione. Mario è un lavoratore dipendente che riceve sul conto corrente la sua busta paga, mentre Giovanni è una partita Iva.
L’esattore procede a pignorare ad entrambi il conto corrente. In tutte e due le ipotesi non ha bisogno di un’autorizzazione del giudice, ma può procedere in autonomia, senza cioè un processo o un’udienza in tribunale. Così invia una lettera alla banca di Mario e a quella di Giovanni in cui intima loro di “bloccare” le somme dei loro clienti.
Senonché il pignoramento avviene in due modi diversi: per Mario, che è un lavoratore dipendente, il pignoramento potrà avvenire solo per la parte di deposito bancario che supera 1340 euro circa (il triplo dell’assegno sociale). Quindi su 2mila euro può essere bloccata solo la differenza tra 2000 e 1340 pari cioè a 660 euro. Per tutte le mensilità successive e fino a totale estinzione del debito, Mario subirà una trattenuta di volta in volta pari a un decimo (se ha uno stipendio non superiore a 2.500 euro), un settimo (se ha uno stipendio non superiore a 5.000 euro) o un quinto (se ha uno stipendio superiore a 5.000 euro);
per Giovanni che invece non è un lavoratore dipendente il pignoramento potrà avvenire su tutte le somme depositate sul conto e anche su quelle che interverranno successivamente, fino ad estinzione del debito.






mercoledì 13 giugno 2018

PRESCRIZIONE DEL BOLLO AUTO


La Cassazione ha decretato lo stop all’interpretazione delle Regioni (evidentemente errata) secondo cui la prescrizione del bollo auto sarebbe di dieci anni.( Cass. ord. n. 13819 del 1.06.2018)
Il bollo auto si prescrive in tre anni.
Attenzione però: la prescrizione inizia a partire non dall’anno in cui è dovuto il versamento ma dal 1° gennaio successivo. Ad esempio, se il bollo scade a luglio 2018, i tre anni iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2019, il che significa che la prescrizione si compie solo alla mezzanotte del 31 dicembre 2021. Ogni richiesta di pagamento intervenuta entro tale arco di tempo interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine da capo (per altri tre anni). Viceversa, le richieste successive ai tre anni sono illegittime e possono essere contestate.
Lo stesso discorso vale per le cartelle di pagamento contenenti la richiesta di pagamento del bollo auto. Anche per queste la prescrizione si compie dopo solo tre anni e non dieci. Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cass. sent. n. 23397/16 del 17.11.2016. ], nonostante la cartella esattoriale non sia stata impugnata e sia divenuta definitiva, essa non è equiparabile a una sentenza (per la quale la prescrizione è di 10 anni), ma mantiene la sua natura di atto amministrativo. Dunque la prescrizione resta quella dello specifico tributo il cui versamento è richiesto con la cartella stessa che, nel caso del bollo auto, è – come detto – di tre anni.

Come si contesta il bollo auto prescritto?

Se ti dovesse arrivare una lettera, da parte della Regione, con cui ti viene intimato il versamento della tassa automobilistica per periodi precedenti agli ultimi tre anni, puoi contestarla. Per evitare di imbarcarti in una causa davanti alla Commissione Tributaria, puoi prima chiedere lo sgravio tramite una istanza in autotutela, indirizzata alla Regione stessa. Potrai inviarla con raccomandata a/r o con posta elettronica certificata. In caso di mancata risposta, e purché non siano decorsi 60 giorni dalla richiesta, puoi impugnare l’atto davanti al giudice che, nel caso in questione, è appunto la Commissione Tributaria Provinciale. Se l’importo contestato non supera 3mila euro puoi difenderti anche da solo.

mercoledì 23 maggio 2018

E POSSIBILE LAVORARE QUANDO SI È IN FERIE?



In Italia non esiste alcuna norma che vieti al lavoratore di lavorare per un’altra azienda durante il periodo di ferie, purché ciò gli consenta di recuperare le energie psicofisiche, rispettando, allo stesso tempo, il patto di non concorrenza che lo lega al datore di lavoro (che non viene meno nel periodo di ferie). Il lavoratore, quindi, che intende dedicare le proprie ferie allo svolgimento di un altro lavoro può farlo purché le attività che pone in essere non risultino in concorrenza con quella del proprio datore di lavoro.
Posto quanto sopra in ordine alla possibilità di lavorare per un’altra azienda durante le ferie, è importante precisare, però, che il dipendente è tenuto al rispetto di determinati limiti di orario. Infatti, quando il dipendente lavora contemporaneamente presso due diverse aziende, non deve superare i seguenti il limite di 48 ore settimanali in un arco di tempo pari a 4 mesi (ad esempio, in una settimana del periodo di riferimento è possibile lavorare per 52 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo si lavora per 44 ore, o meno).
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
  • il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non è possibile considerare alcuna media);
  • il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);
  • considerando l’assoluta imprescindibilità del riposo minimo giornaliero, il riposo minimo settimanale da considerare complessivamente è dunque di 35 ore ogni 7 giorni (24 ore consecutive+11 ore di riposo giornaliero).
Il lavoratore ha l’onere di comunicare al datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività, nel rispetto dei limiti indicati, per evitare che uno dei due datori possa incorrere in una sanzione (secondo quanto stabilito dal Ministero del lavoro [ Circ. Min. Lav. N.8/2005. ].

Si può rinunciare alle ferie?
Sia secondo la Costituzione [Costituzione art. 36] che secondo il Codice civile [Cod. Civ. Art. 2109] le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile, tanto che non è possibile monetizzare le ferie, nemmeno col consenso del lavoratore: la monetizzazione delle ferie è possibile solo per il periodo che eccede le 4 settimane l’anno (periodo minimo previsto dal decreto sull’orario di lavoro [Dl 66/2003],oppure per contratti di durata inferiore all’anno o cessati entro l’anno, e nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Non è dunque valido un accordo col quale datore di lavoro e lavoratore eliminino, o riducano sotto le 4 settimane annue, le ferie spettanti.


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