martedì 23 gennaio 2018

Lavoratori autonomi: possono percepire la Naspi?

La Corte Europea ha riconosciuto anche ai lavoratori autonomi il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, senza discriminazioni
Gli Stati europei e dunque anche l’Italia, devono prevedere una forma di sostegno al reddito anche per la disoccupazione dei lavoratori autonomi. A fissare questo rivoluzionario principio è una sentenza della Corte di Giustizia europea depositata qualche giorno fa [ C. Giust. Ue causa C-442/16 del 20.12.2017.].
D’ora in poi, dunque, anche i lavoratori autonomi potranno percepire l’assegno di disoccupazione senza subire discriminazioni. Tutti i lavoratori, non solo dipendenti ma anche autonomi, hanno diritto di percepire l’indennità di disoccupazione. D’ora innanzi, infatti, se il lavoratore autonomo è costretto a chiudere la partita Iva o in generale la propria attività economica, dovrà avere accesso allo stesso trattamento del dipendente che perde il proprio lavoro, senza discriminazioni di trattamento.
Disoccupazione involontaria e ammortizzatori sociali
Il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni si è trasformato e ha ridotto drasticamente le opportunità, tanto che i dati della disoccupazione, così come quelli della crisi, non cessano di essere sempre più allarmanti. Le difficoltà non riguardano solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi.
La nozione di disoccupazione involontaria – ha osservato la Corte Europea –  non è limitata ai soli casi di lavoro subordinato, ma comprende anche lo stato di cessazione di un’attività professionale autonoma, se causato da «ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica».
Secondo la Corte di Giustizia europea, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il proprio lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un’attività di lavoro autonomo può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse della medesima tutela di cui gode un dipendente che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato. Da tutto quanto precede risulta che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente, beneficiare della medesima tutela che spetterebbe a quest’ultimo, ivi compreso il diritto all’indennità di disoccupazioneprevista per i lavoratori dipendenti.
Autonomi e indennità di disoccupazione
La questione che ha portato alla sentenza di riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi nasce dalla richiesta fatta da un cittadino rumeno che, per cinque anni, aveva svolto l’attività di imbianchino e poi era stato costretto a chiudere per assenza di incarichi. L’uomo si era poi trasferito in Irlanda dove aveva chiesto l’indennità di disoccupazione per autonomi, prevista da una legge del 2005 [Art. 139 del Social Welfare Consolidation Act 2005 (as amended) [legge consolidata del 2005 sulla previdenza/protezione sociale (come modificata) ], ma lì gli era stata negata. E questo perché la direttiva comunitaria del 2004 [  Art. 6, par. 2, direttiva Ue n. 2204/38 ] prevede il diritto dei lavoratori di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri per periodi superiori a tre mesi a condizione di lavorare (onde non essere un eccessivo peso per lo Stato ospitante). Ribaltando il destino del lavoratore che, per ragioni di crisi economica indipendenti dalla sua volontà si era visto costretto a chiudere la propria attività,  la Corte di Giustizia europea gli ha dato ragione accogliendo il suo ricorso: il lavoratore autonomo disoccupato per motivazioni esterne e indipendenti dalla sua volontà, può trovarsi nello stesso stato di bisogno dei dipendenti licenziati e quindi non sono ammesse disparità di trattamento in relazione al correlativo diritto di percepire l’indennità di disoccupazione.
Autonomi disoccupati: spetta la Naspi?


A tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea è, dunque, imposta l’applicazione dello stesso ammortizzatore sociale indipendentemente dal tipo di lavoro, dipendente o autonomo che sia. Presupposto comune deve essere, come si legge nel dispositivo della sentenza, la cessazione di un’attività professionale determinata da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica.
Dopo questa sentenza è certamente auspicabile un rapido intervento legislativo di recepimento anche se, sulla base del carattere self-executing della sentenza, la stessa potrebbe trovare applicazione anche in mancanza di un intervento diretto. In realtà in Italia non sarebbe un intervento legislativo molto complesso: una disciplina esiste e deve solo essere estesa alle partita Iva, coloro che sono stati o sono iscritti in albi professionali.  Infatti, se è vero che la Naspi riguarda solo i lavoratori dipendenti, è ugualmente vero che qualche forma di indennità, come la Dis-Coll, è prevista anche per i collaboratori iscritti alla gestione separata e per gli artigiani e i commercianti.

Ma queste sono misure non certo paragonabili alla indennità di disoccupazione vera e propria. E, in particolare, non c’è niente per le partite Iva, che versano anch’esse alla gestione separata senza che vi sia la minima tutela per i casi di perdita delle commesse e del lavoro.

mercoledì 3 gennaio 2018

riflessioni

Anno iniziato, lo spirito è quello giusto, la tensione pure, la tenacia non manca, insomma gli ingredienti per ottenere il meglio ci sono tutti.

sabato 16 dicembre 2017

 La rinuncia alla proprietà


Come liberarsi di una proprietà immobiliare “fastidiosa”o di una quota di comproprietà immobiliare che comporta spese e adempimenti e che non è di nessuna utilità?

Sono domande che spesso ricorrono nella prassi quotidiana, specie di questi tempi in cui, tra imposte e difficoltà economiche, è diventato un lusso poter essere proprietari di immobili.
Ma si pensi anche al caso di chi ha ereditato un piccolo appezzamento di terreno in una località lontana, sperduta, mai frequentata; oppure al caso di chi si trova, sempre per ragioni ereditarie, a essere divenuto comproprietario  (magari per quota infinitesimale) di un rudere inutilizzato e inutilizzabile, che nessuno vuole comprare o ricevere in donazione e del quale comunque ci si vorrebbe disfare, anche senza ottenere alcun corrispettivo.
Come sbarazzarsi di questi beni se nessuno li vuole comprare perché – al pari del titolare – si ritiene la loro gestione un onere non facilmente sostenibile? Anche la donazione, in alcune situazioni, potrebbe essere non agevole. È vero che, a caval donato non si guarda in bocca, ma con il mercato immobiliare nulla è davvero “donato”.
 La rinuncia alla proprietà
Una soluzione efficiente può essere quella della rinuncia al diritto di proprietà o alla quota di comproprietà. Si tratta di una soluzione che non sempre il cittadino conosce perché viene raramente applicata, sia per ragioni di scarsa dimestichezza con questo “rimedio”, sia per il fatto che è argomento poco trattato sui testi di diritto, sia infine perché comunque l’idea che una proprietà si possa dismettere, rinunciandovi, è assai poco diffusa nella collettività, sia professionale sia non professionale.
C’è senz’altro familiarità con la rinuncia all’usufrutto (per effetto della quale il “nudo proprietario” torna a essere proprietario “pieno”) e con la rinuncia alla servitù (con la quale il fondo servente viene sgravato del peso da cui era onerato a vantaggio del fondo dominante), ma la rinuncia alla proprietà non è usualmente praticata.
In sintesi, la proprietà è rinunciabile unilateralmente da parte del titolare del diritto, senza che ci sia bisogno di trovare un altro soggetto che ne diventi – al posto suo – nuovo proprietario. Tutto ciò che occorre è un atto formato per iscritto [Art. 1350, n. 5, cod. civ. ] che deve essere trascritto nei Registri immobiliari [Art. 2643, n. 5 cod. civ ]“contro” il rinunciante.
L’effetto dell’atto è che la proprietà rinunciata diventa di titolarità dello Stato [Art. 827 cod. civ. ], il quale non può rifiutare, ma deve “subìre” l’ingresso nel suo patrimonio del diritto rinunciato dal precedente proprietario. In pratica, ogni cittadino può rinunciare alla titolarità di un proprio immobile e per ciò solo “regalarlo” allo Stato che non potrà mai rinunciare.
Anche la quota di comproprietà si può rinunciare (sempre con atto scritto, da pubblicare nei Registri immobiliari). In questo caso si ha un duplice effetto:
1. il diritto rinunciato non “passa” allo Stato ma agli altri comproprietari, che subiscono una proporzionale espansione della loro quota di comproprietà; essi non possono rifiutare questo effetto, ma possono a loro volta rinunciare, a “beneficio” degli altri comproprietari, fino a che ne rimanga uno solo (la cui eventuale rinuncia, infine, fa arrivare il bene rinunciato allo Stato);
2. se il comproprietario rinunciante aveva spese da sopportare a causa della sua comproprietà, la rinuncia alla quota di comproprietà ha un effetto liberatorio (Art. 1104 cod. civ.)  e quindi toccherà ai comproprietari “superstiti” farsi carico delle spese derivanti dalla comproprietà: sia di quelle già maturate, sia dia quelle che matureranno eventualmente in futuro.


lunedì 4 dicembre 2017

Banca dati cattivi pagatori: obbligo di comunicazione preventiva e tempi di permanenza. Le regole del Garante.

Non hai ancora pagato una rata del finanziamento e temi che questo ritardo possa comportare una segnalazione nella banca dati dei cattivi pagatori.

Quanti giorni di tolleranza sono dovuti ed è necessario avvisare il debitore con una comunicazione preventiva?
La segnalazione avviene in qualsiasi caso di ritardo oppure è consentita una tolleranza nei confronti di chi, come te, resta un soggetto affidabile (assunto e con stipendio), ma ha avuto solo difficoltà economiche?
Nell’ipotesi più nera in cui dovessi essere segnalato,per quanto tempo rimane la segnalazione nella banca dati?

Alle tue domande ha fornito una risposta, in questi giorni, il Garante della Privacy che ha adottato un provvedimento pubblicato proprio ieri in Gazzetta Ufficiale [Garante Privacy provv. n. 438/2017 del 26.10.2017 in Gazz. Uff. del 29.11.2017 ].

Vediamo cosa ha detto l’Autorità per la protezione dei dati personali.

Il preavviso di imminente registrazione

Il primo punto toccato dal Garante in merito alla segnalazione per il pagamento in ritardo del prestito riguarda la preventiva comunicazione al debitore.
La legge [Articolo . 4 co. 7, codice deontologico operatori finanziari ]prevede l’obbligo, per la banca o la finanziaria, di inviare al debitore, prima della segnalazione in Crif o in un tutte le altre banche dati definite Sic (così si chiamano i cosiddetti «Sistemi di informazioni creditizie»), una lettera in cui lo avvisa che, se non verserà il dovuto, verrà iscritto nella banca dati. Lo scopo della norma è rendere  edotto l’interessato delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dandogli così la possibilità di sanarlo prima dell’iscrizione. Ebbene, su come debba essere trasmessa questa comunicazione si sono registrate, in passato, posizioni discordanti. Solo in tempi recenti la giurisprudenza ha detto che il mittente deve dimostrare non tanto la spedizione della missiva, ma l’effettivo ricevimento da parte del debitore.
Il Garante si allinea a questa interpretazione, più garantista per il soggetto finanziato, e chiarisce una volta per tutta che l’iscrizione nella lista nera può avvenire solo se la banca o la finanziaria dimostrano che l’avviso è stato ricevuto (o che l’interessato non lo ha voluto ricevere). In termini molto pratici significa che il preavviso di imminente registrazione va spedito con raccomandata a/r o posta elettronica certificata e non con lettera semplice. Se così fosse, non potendosi dimostrare l’effettivo ricevimento, l’iscrizione sarebbe illegittima e il debitore avrebbe diritto non solo alla cancellazione del nominativo, ma anche al risarcimento del danno.
Il preavviso va inviato almeno 15 giorni dell’iscrizione
Quando si può essere segnalati?
Un ritardo di pochi giorni di una singola rata non può essere causa di segnalazione alla banca dati dei cattivi pagatori. L’episodio infatti potrebbe dipendere da una momentanea indisponibilità di liquidi (ad esempio è il caso dello stipendio pagato con qualche giorno di ritardo). Ci deve essere invece la prova di una effettiva situazione di difficoltà economica che renda improbabile il rispetto di tutti gli altri patti e, a catena, il ritardo anche sulle successive rate. L’iscrizione alla centrale implica «una situazione del debitore non già di mero temporaneo e occasionale inadempimento, ma di vero e proprio stato di grave e non transitoria difficoltà economica del debitore, incapace di adempiere alle proprie obbligazioni».
«Non è pertanto sufficiente – sostiene la Cassazione [Cass. sent. n. 7958/2009. ] un mero ritardo nei pagamenti» ma è necessaria «una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza». In termini concreti vuol dire che, per la segnalazione alla Centrale rischi non è sufficiente che il debitore si sia solo dimenticato di pagare o non abbia potuto farlo per una transitoria difficoltà facilmente superabile; al contrario devono esserci fondati rischi che quest’ultimo si trovi davvero in crisi di liquidità ed è quindi verosimile che non paghi neanche le successive rate.

Per quanto tempo si resta segnalati?

Altro problema affrontato dal Garante riguarda i tempi di segnalazione nelle banche dati come Crif. Questi tempi, dice l’Authority, non possono mai superare cinque anni dalla cessazione del rapporto. La cancellazione deve avvenire in automatico, senza cioè una richiesta inviata dal debitore.

Vediamo allora quali sono i tempi di cancellazione delle segnalazioni negativein Cri e nelle altre Sic private:

  • anche una semplice richiesta di finanziamento viene segnalata. La durata è quella del periodo di tenuta dell’istruttoria del finanziamento e, comunque, non oltre 6 mesi.Se invece il cliente invece rinuncia al finanziamento, e quindi la procedura viene interrotta, i tempi di permanenza scendono a un mese soltanto;
  • finanziamenti rimborsati regolarmente: le restituzioni puntuali delle rate restano nelle banche dati per 36 mesi massimo dalla data di estinzione effettiva;
  • ritardi relativi a 1 o 2 rate o mensilità: 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
  • ritardi relativi a 3 o più rate o mensilità: ​24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
  • finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità)​: 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l’istituto di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento.
Il punto affrontato dal Garante è da il momento a partire dal quale decorrono questi termini. Secondo l’Autorità si deve considerare la scadenza contrattuale o la cessazione del contratto, mentre per gli altri specifici casi previsti dal Codice (cessione del rapporto a società di recupero crediti, o la cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti), il tempo di conservazione non può comunque mai superare i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto.

Che succede in caso di ritardo nel pagamento?

In caso di ritardo nel pagamento di una rata del finanziamento, la banca o la finanziaria mandano il sollecito al correntista con l’avviso che, in difetto di pagamento, invieranno la segnalazione entro 15 giorni alla centrale. Se regolarizzi subito il ritardo l’informativa non verrà recepita alle Sic e alla Crif. L’obbligo della segnalazione vale però solo per la prima rata. Non vi sono obblighi di informare il cliente in caso di ritardi successivi al primo; in tali ipotesi infatti la segnalazione avviene mensilmente senza previo invio di raccomandata al debitore.


Che succede se chiedo un finanziamento?

Nel caso in cui un cliente chieda solo un preventivo prima di formalizzare una vera e propria richiesta di finanziamento. In tale momento, banche e finanziarie devono tener conto solo ed esclusivamente delle informazioni rese, direttamente e spontaneamente, dal consumatore, senza possibilità di accedere ai sistemi di informazione creditizia (Art. 124 Tub).



giovedì 23 novembre 2017

A chi rivolgersi per problemi di demenza degli anziani?


La demenza senile è uno dei problemi degli anziani più comuni, raggiunta una certa età. Ma anche uno dei più complicati da affrontare. Perché l’anziano non ha una malattia grave, ma ha una malattia seria. Capisce e non capisce. I figli, ad un certo punto, non sanno quanto l’anziano non si renda conto di quello che fa o quanto, a volte, abbia di proposito un certo comportamento per attirare l’attenzione. I suoi atteggiamenti cambiano, la sua irritabilità aumenta. Spesso è disorientato. La memoria recente piano piano scompare. Il risultato è un rapporto con l’anziano problematico e frustrante. A chi rivolgersi per problemi di demenza dell’anziano?
Può sembrare banale, ma la prima cosa da fare quando si avvertono questi primi sintomi è accertarsi che il problema dell’anziano sia quello della demenza senile e che non si tratti di qualcosa di più grave (un morbo di Alzheimer, per esempio).
A chi rivolgersi? Al medico di base che ha in cura l’anziano.
Se lo stadio della malattia è avanzato, a chi rivolgersi per i problemi con l’anziano che soffre di demenza? In questo caso, ci potrebbero essere le condizioni per un ricovero in una Rsa, ovvero in una Residenza sanitaria assistenziale, indipendentemente dall’età. Fattori come una malattia che possa avere delle conseguenze prolungate nel tempo e che provochi una perdita progressiva dell’autonomia del soggetto (la capacità di mangiare da solo o di camminare, oppure l’incontinenza).
Se ne deduce che questi anziani avranno un bisogno permanente di cure sanitarie. Che cosa fare, allora, e a chi rivolgersi?
L’anziano dovrà essere visitato da un medico dell’Asl di competenza territoriale per ottenere il certificato di non autosufficienza in cui viene segnato il grado di gravità della malattia. Con quel certificato, il parente dovrà contattare il Servizio sociale del Comune di residenza per fissare un appuntamento a domicilio, nel corso del quale bisognerà presentare la valutazione diagnostica in originale e in copia, l’eventuale certificato di invalidità ed il modello Isee.
Spetterà al Servizio sociale decidere se optare per un ricovero diurno, per l’assistenza domiciliare o per un ricovero in una Rsa disponibile.
Se il paziente è in grado di farlo (cioè se le sue condizioni ancora glielo permettono) può decidere quando farsi ricoverare. Ai suoi parenti verrà riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute purché prestino servizio di volontariato nella struttura in cui l’anziano viene ricoverato.

Il voucher demenze

C’è da ammettere che il nome fa venire un certo brivido, ma questo è, e così ce lo dobbiamo tenere: il voucher demenze è rivolto ai pazienti con diagnosi di demenza certificata da uno specialista in fase iniziale (cioè quando si presentano principalmente problemi cognitivi e di comportamento e non ancora sintomi clinici) e alle loro famiglie. Può richiedere questo servizio la famiglia che si trova in difficoltà a gestire la situazione di un anziano e che ha bisogno di aiuto per affrontarla.
Va da sé che il paziente non deve ricevere altri aiuti e non deve essere seguito da altri servizi sul territorio.
A chi rivolgersi per ottenere il voucher demenza? (Ogni volta che lo scrivo mi viene quel certo brivido.) Al medico di famiglia, che lo farà attivare dopo avere ricevuto una relazione dell’assistente sociale del Comune di residenza del malato. La famiglia può chiederlo anche direttamente all’assistente sociale oppure all’Asl di competenza.

A chi rivolgersi per problemi con anziani malati di Alzheimer


Chi, invece, ha in famiglia un anziano con il morbo di Alzheimer ha diritto ad avere la possibilità di ricoverarlo a spese del Servizio sanitario nazionale. E’ la Corte di Cassazione a stabilire che, in questo tipo di patologia, si possono separare le attività socio-assistenziali da quelle sanitarie e che, quindi, l’anziano con problemi di Alzheimer deve avere «prestazioni totalmente a carico del Ssn»
A nulla serve (o dovrebbe servire) il fatto che Regioni o Comuni dispongano in modo diverso. La Suprema Corte sancisce in modo ben preciso che «il diritto alla salute è protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana». Il diritto aggiunge anche che «ogni promessa di pagamento da parte dei familiari al momento del ricovero è da ritenersi nulla» e che non è possibile alcuna rivalsa nei confronti dell’anziano o dei parenti se, nel frattempo, il congiunto fosse deceduto.
I familiari dell’anziano malato di Alzheimer a cui viene chiesta l’integrazione della retta, devono rivolgersi ai Servizi sociali del Comune di residenza, per verificare chi se ne può fare carico. E’ opportuno anche inviare alla Rsa una lettera di recesso dall’impegno sottoscritto in cui si comunica che nulla più verrà pagato. Se la struttura minacciasse le dimissioni dell’anziano, sarebbe opportuno ricordarle che potrebbe incorrere nel reato di abbandono di persone incapaci
Allora, a chi rivolgersi per problemi con gli anziani malati di Alzheimer?
Per accedere ai servizi di assistenza che si occupano di questo tipo di malattia, bisogna rivolgersi a:
  • il medico curante per quanto riguarda i servizi sanitari e socio-sanitari;
  • l’assistente sociale del Comune di residenza per i servizi socio-assistenziali;
  • il Centro di assistenza domiciliare presso il Distretto socio-sanitario.
Ciascuno di questi interlocutori sarà in grado di consigliare la soluzione migliore per l’assistenza all’anziano malato di Alzheimer.

L’assistenza domiciliare integrata all’anziano malato di Alzheimer

L’assistenza domiciliare agli anziani malati di Alzheimer si divide in due tipi: quello sanitario e quello sociale. Il primo è un servizio gratuito erogato dall’Asl a persone con patologie croniche in fase avanzata e con elevati livelli di dipendenza, quindi anche agli anziani malati di Alzheimer. Vengono erogate prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali presso il domicilio del paziente. A chi rivolgersi per attivare il servizio? Al proprio medico curante.
L’assistenza domiciliare di tipo sociale, invece, non prevede delle prestazioni sanitarie ma soltanto quelle di natura socio-assistenziale mirate a consentire la permanenza dell’anziano nel normale ambiente di vita e di ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali.
Le principali prestazioni erogate dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono:
  • l’aiuto per la cura della persona (igiene personale);
  • l’aiuto per la gestione della casa (pulizie, commissioni e spese);
  • il sostegno per lo svolgimento delle attività quotidiane;
  • l’aiuto per il mantenimento dei rapporti con vicini ed amici.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari al di sotto di una certa soglia di reddito Isee, mentre è prevista la compartecipazione alla spesa delle famiglie che eccedono dai parametri stabiliti dalle Amministrazioni comunali.
Altre prestazioni socio-assistenziali a domicilio sono i buoni sociali, cioè i contributi economici per le famiglie che hanno a carico, erogati in base ad un tetto limite dell’indicatore Isee, ed i pasti a domicilio, qualora fossero previsti nel Comune di residenza.

A chi rivolgersi per un ricovero temporaneo

I servizi sociali del Comune di residenza possono valutare la possibilità di un ricovero temporaneo dell’anziano con problemi di Alzheimer. Viene chiamato anche «ricovero di sollievo», con una durata compresa tra 15 e 30 giorni presso strutture residenziali (Rsa). Questa prestazione è compatibile con le altre, in quanto non è definitiva. Concede ai familiari dell’anziano di prendere un respiro per poi farsi di nuovo carico di lui.

A chi rivolgersi per un ricovero presso una Rsa di un anziano con Alzheimer



Altra possibilità, per affrontare i problemi con anziani malati di Alzheimer, è quella del ricovero presso una Rsa, cioè una Residenza sanitaria assistenziale, quella che una volta veniva chiamata casa di riposo. Si tratta di un ricovero temporaneo o definitivo per gli anziani che non possono più essere assistiti a domicilio. A chi rivolgersi in questo caso?
I familiari del paziente devono presentare la domanda direttamente alla struttura individuata tra quelle accreditate dalla propria Regione oppure presso il Centro unico di prenotazioni (il Cup).
Come detto in precedenza, la Cassazione ha stabilito che le rette devono essere a carico del Servizio sanitario nazionale.

(da laleggepertutti.it)

mercoledì 8 novembre 2017

Debiti del defunto per cartelle di pagamento



Le cartelle di pagamento non ancora pagate ricadono sugli eredi che non hanno rifiutato l’eredità. Quelli che invece l’hanno accettata con beneficio di inventario ne rispondono nei limiti dei beni ereditati: vuol dire che, se il fisco intende effettuare un pignoramento, potrà aggredire solo quei beni che sono passati in successione all’erede e non i suoi personali (di cui era proprietario già prima).
Gli eredi devono pagare ciascuno in base alla propria quota di eredità (responsabilità pro quota) salvo che si tratti di Irpef, Irap e Iva: in questo caso infatti vale la responsabilità solidale e il fisco può chiedere, a ciascuno degli eredi, l’intero pagamento (salvo poi il diritto di questi a rivalersi sugli altri per quanto anticipato in loro conto).
Opposta è la soluzione per le imposte indirette come Iva, imposta di registro, tassa sui rifiuti (Tari), imposta sulla casa (Imu, Tasi), bollo auto, canone Rai, imposta sulle successioni, ecc.. Secondo la Cassazione (Cass. sent. n. 24624/2014)infatti, per queste imposte vale la regola generale prevista per i debiti con i privati, quella cioè della responsabilità pro quota. Difatti la responsabilità solidale vale solo per le imposte sui redditi e non per le altre tasse. Sul punto leggi Cartella di pagamento agli eredi: cosa pagare?


Gli eredi non sono tenuti a pagare le sanzioni e le multe stradali del defunto. Per cui, ad esempio, su una cartella contiene per mancato pagamento di una contravvenzione e dell’Irpef bisognerà versare solo la sorte capitale dell’imposta sui redditi ma non le relative sanzioni né la contravvenzione per violazione del codice stradale.
Dovrebbe essere il fisco a ricalcolare il debito dovuto. Quando ciò non succede, il contribuente deve rivolgersi all’agente della riscossione e richiedere lo sgravio dalle sanzioni, onde provvedere al definitivo versamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella stessa.
Il che significa:
presentare una istanza in autotutela ad Agenzia Entrate Riscossione, meglio se con PEC (posta elettronica certificata), al fine di accelerare i tempi;
  • attendere l’autorizzazione allo scorporo delle somme che l’esattore invierà al contribuente richiedente;
  • una volta ottenuta la decurtazione delle sanzioni dal totale della cartella, procedere al versamento del residuo, anche a mezzo di contanti, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione.
In caso di debiti che superano l’attivo ereditario gli eredi possono valutare se rifiutare l’eredità e liberarsi così del debito. Per farlo si può andare all’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere copia della situazione del defunto. Come detto è possibile anche la soluzione intermedia dell’accettazione con beneficio di inventario. Ci sono 10 anni per decidere se accettare o meno l’eredità o accettarla con l’inventario. Leggi anche Se ricevi una cartella per un parente defunto.



Se gli eredi decidono di accettare l’eredità:
Sulle cartelle di pagamento già notificate bisogna innanzitutto chiedere lo sgravio delle sanzioni e delle multe. Poi bisogna verificare quali di queste, nel frattempo, sonocadute in prescrizione.
A tal fine bisogna spulciare tra le carte del defunto per vedere se questi abbia ricevuto solleciti (che, come noto, interrompono il termine di prescrizione e lo fanno decorrere nuovamente da capo). Qualora non sia possibile ricostruire la storia del contribuente ci si può rivolgere allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione e chiedere un estratto di ruolo da quale risultano le notifiche. Notifiche che però devono essere andate tutte in porto; per verificare questa circostanza si può chiedere l’accesso agli atti e la copia degli avvisi ricevimento delle raccomandate o la relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario.
Le cartelle prescritte non andranno pagate.

Debiti per cartelle di pagamento in corso di raeazione


Che succede invece se il defunto aveva in corso un piano di dilazione e stava pagando il debito a rate? Gli eredi sono obbligati insieme (“in solido”) al pagamento anche quando il debito è rateizzato.
Anche in questo caso il Fisco dovrà decurtare dagli importi dovuti dagli eredi le sanzioni e le contravvenzioni, mentre restano dovute solo le imposte non pagate e dei relativi interessi. Le sanzioni hanno infatti carattere personale e non possono essere trasmesse agli eredi. Quindi, una volta che l’amministrazione fiscale è venuta a conoscenza del decesso del debitore, predispone e comunica agli interessati l’ammontare dei nuovi importi e delle rate dovute, al netto delle sanzioni che gravavano sul defunto. Gli eredi possono anche decidere di saldare il debito residuo tutto in una volta, senza rispettare i tempi della rateazione.



Non ricadono sugli eredi, inoltre, le conseguenze dei ritardati pagamenti delle quote effettuati dal contribuente prima della morte o della decadenza dal beneficio della rateazione a causa di sue violazioni. Gli uffici, quindi, non devono rivolgersi ai parenti per riscuotere le somme irrogate al defunto in relazione agli inadempimenti da lui commessi.
Viceversa, gli eredi dovranno pagare le sanzioni dovute per le rate non versate nei termini dopo la morte del congiunto.

La notifica della cartella di pagamento dopo la morte del contribuente



Un altro motivo per evitare di pagare la cartella è verificare che la notifica della stessa sia stata effettuata correttamente. Esistono, a riguardo, regole ben precise.
Dal giorno della morte del contribuente, la cartella deve essere notificata, presso l’ultimo domicilio del defunto, agli eredi impersonalmente. In pratica, sulla busta di Agenzia Entrate Riscossione, nella sezione relativa al destinatario, non vi deve essere il nome e cognome del de cuius (per es. Mario Rossi), bensì la dizione “Eredi del sig. Mario Rossi”. Se la cartella è indirizzata ancora al contribuente deceduto, la notifica è nulla.
Gli eredi possono, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate e ad Agenzia Entrate Riscossione il decesso del contribuente. In tal caso, a partire da 30 giorni dopo tale comunicazione, la notifica della cartella dovrà essere eseguita sempre nei loro confronti, e quindi personalmente, e non invece nell’ultimo domicilio del de cuius ed impersonalmente a tutti gli eredi.



In ogni caso la regola della notifica impersonale vale fino a massimo un anno dalla morte del contribuente. Dopo tale termine la notifica va invece fatta personalmente ai singoli eredi, e quindi presso i rispettivi indirizzi e con il relativo nome indicato sulla busta di Agenzia Entrate Riscossione.
Attenzione: anche in questo caso la norma di legge nasconde un’insidia. È vero che la notifica deve essere effettuata nei termini sopra descritti. Ma se il contribuente impugna la cartella per tale ragione, ammette implicitamente di averne avuto conoscenza e, quindi, il vizio si sana. L’unica alternativa è non muovere un dito e attendere la successiva mossa dell’esattore. Se quest’ultima dovesse notificare l’avvio di un pignoramento o di una misura cautelare (fermo o ipoteca), il contribuente potrebbe allora sollevare l’eccezione di mancata notifica dell’atto prodromico, ossia della cartella di pagamento e, in tal caso, vincere la partita.

( da laleggepertutti.it)

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