mercoledì 28 giugno 2017

Danni da violazione della privacy tramite email

Nessuno vieta la comunicazione commerciale attraverso e-mail con offerte (la maggior parte delle quali promettono di essere imperdibili). Nessuno lo vieta purché il titolare della casella di posta elettronica abbia dato il proprio consenso al mittente. Altrimenti è una violazione della privacy, quindi una violazione della legge. Si chiama spam, o spamming che dir si voglia.
Quale danno può creare lo spamming? Innanzitutto costringere il destinatario dei messaggi a una grandissima perdita di tempo. Apri, leggi, cestina, svuota il cestino. Così diverse volte durante il giorno. E perdere tempo significa, a volte, perdere denaro.
Ma se i messaggi pubblicitari che arrivano vengono ignorati, quindi nemmeno aperti, letti e cestinati, si rischia anche l’intasamento della casella di posta elettronica. Con il risultato che quel messaggio importante che si aspettava non riesce ad arrivare perché l’utente ha l’e-mail piena. Pensate se fosse la risposta di un avvocato per una causa in corso, di un medico per una visita o per il risultato di un esame importante, dell’azienda presso la quale si è fatto un colloquio di lavoro.ù
C’è, infine, il fastidio di trovarsi costretti ogni giorno a fare pulizia nella propria casella di posta elettronica
Si possono ipotizzare, dunque, dei danni patrimoniali e non patrimoniali per lo spam? E, in questo caso, il danno da spamming diritto al risarcimento?
Nessun risarcimento per il danno da spamming
Mettete il cuore in pace: per il danno da spam non c’è alcun diritto al risarcimento. Lo ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 3311/2017) che si era già espressa in merito e con lo stesso orientamento
Intendiamoci: la Suprema Corte non nega il fatto che lo spam leda in modo inequivocabile il diritto alla protezione dei dati personali previsto e tutelato dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dal Codice della privacy (Dlgs. n. 196/2003) in vigore nel nostro Paese. E nella sentenza c’è anche scritto che questa violazione provoca un danno non patrimoniale.
Qual è il problema, allora, secondo la Cassazione? Il problema è che affinché un danno possa essere risarcibile, occorre verificare la gravità e la serietà del danno stesso. L’interessato, cioè la vittima dello spamming, deve aver subìto una perdita. Ma non soltanto di tempo. Entrambe le valutazioni (sulla gravità della lesione e sulla serietà del danno) spettano alle corti di merito, vale a dire tribunali ordinari e corti d’appello.
Cosa si rischia per avviare una causa per spam
Mai reagire troppo d’istinto quando si apre la casella di posta elettronicae si scoprono dei messaggi pubblicitari non desiderati. Se l’impulso è quello di dire «faccio una denuncia in tribunale» a pagare le conseguenze potrebbe essere proprio la vittima dello spam.
Questo perché, nella sentenza in commento, la Cassazione ha pure condannato il ricorrente a pagare le spese processuali e 1.500 euro per responsabilità aggravata. Ma come?
Il fatto è che, dicono gli Ermellini, arrivare fino alla Suprema Corte per una scocciatura sulla casella di posta elettronica è un abuso dello strumento processuale. Pretendere il risarcimento di un danno pari a 360 euro, consistente in un disagio o fastidio tollerabile per aver ricevuto 10 e-mail non desiderate in 3 anni, è come pretendere l’ergastolo per chi ha rubato un pollo. Insomma – sostiene la Cassazione – se la quantità è tollerabile, lo può essere anche il danno. Per quanto i mittenti dei messaggi commerciali si siano comportati in modo illecito.
Se, invece, si esagera, la cosa cambia: su decine di messaggi pubblicitari non voluti ma ricevuti ogni santo giorno si può discutere.
Cosa rischia chi invia messaggi non desiderati per e-mail
Quindi, per un danno da spam proprio nulla da fare? Non è proprio così. Nessun risarcimento, questo è certo. Ma. Per la serie «chi si accontenta gode», è possibile fare una segnalazione al Garante per la privacy, inoltrandogli l’e-mail incriminata (anche fino a 10 volte in 3 anni: secondo la Cassazione sarebbe un fastidio tollerabile) e qualche spiegazione in merito.
Cosa può fare il Garante? Può chiedere delucidazioni al mittente dei messaggi commerciali non desiderati a proposito del trattamento dei dati personali del destinatario, per valutare se è stata commessa qualche infrazione alla legge che li tutela.
Se il trattamento dei dati è stato illecito, il responsabile dello spam può essere punito con una sanzione pecuniaria tra 10.000 e 120.000 euro per ogni e-mail inviata e non desiderata da ogni singolo cittadino che ha fatto segnalazione. Se, come quello che aveva fame e si comprò il ristorante, il mittente ha commesso un illecito veramente grave, l’Authority può bloccare o vietare il trattamento dei dati che ha violato la legge.
C’è un versante penale in tutto questo? C’è. Riguarda chi, per trarne profitto o recare ad altri un danno, invia spam creando qualsiasi tipo di conseguenza negativa a chi riceve il messaggio. Lo spammatore in questione (si chiama così?) rischia da 6 mesi a 1 anno e mezzo di reclusione.



sabato 10 giugno 2017

Il pignoramento dell’Agente della riscossione

Il pignoramento dell’Agente della riscossione è nullo quando non è stato preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento.


Anche in caso di pignoramento esattoriale, eseguito dall’Agente della riscossione, è ancora possibile difendersi. Infatti il pignoramento può essere contestato se non è stato preceduto dalla cartella di pagamento o dagli altri atti equivalenti. Ecco come fare opposizione.
Come si arriva al pignoramento esattoriale?
La legge regola in modo molto rigoroso la riscossione dei debiti esattoriali, ossia dei debiti per tributi. Stiamo parlando ad esempio dei debiti nei confronti della Agenzia delle Entrate o dei Comuni.
Il primo atto normalmente è un avviso di accertamento, con cui il contribuente è informato in modo completo della pretesa vantata dal fisco e delle ragioni che sono alla sua base 
Dopo l’accertamento viene notificata la cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Con la cartella vengono richiesti:
  • le somme già oggetto dell’avviso di accertamento non pagato;
  • l’aggio della riscossione;
  • gli interessi.
  • Non è necessaria la notifica della cartella nel caso in cui l’atto di accertamento appartenga alla categoria dei cosiddetti accertamenti esecutivi: questi racchiudono in un unico atto gli effetti dell’accertamento e quelli della cartella esattoriale.
Dopo la cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione notifica l’atto di pignoramento, con cui vengono materialmente vincolati i beni mobili o immobili del contribuente debitore.
C’è un termine per la notifica del pignoramento esattoriale?
Ci sono due termini essenziali da verificare, quando arriva un pignoramento esattoriale:
  • il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti il contribuente ha sessanta giorni per pagare e in questo arco temporale non possono essergli notificati altri atti ;
  • il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
  • Dunque, per così dire, la cartella scade dopo un anno e la sua efficacia deve essere ripristinata mediante la notifica di un ulteriore sollecito, definito intimazione di pagamento .
Solo se i due termini sopra indicati sono rispettati, il pignoramento esattoriale può considerarsi valido.
Quando un pignoramento esattoriale può considerarsi viziato?
Oltre ai termini sopra indicati, nel caso di notifica di un pignoramento da parte dell’Agente della riscossione bisogna verificare che la procedura di riscossione esattoriale sia stata correttamente eseguita.
Tale procedura infatti è caratterizzata da una precisa sequenza di atti. Di conseguenza, la mancata notifica o la notifica viziata di un atto si ripercuote, a catena, su tutti gli atti successivi 
Dunque è nullo ed è contestabile il pignoramento esattoriale non preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento.
Come contestare un pignoramento esattoriale?
La nullità del pignoramento esattoriale, derivante dalla mancata notifica della cartella di pagamento, va contestata proponendo una apposita causa.
In particolare:

  • nel caso di debiti tributari (ad esempio Irpef, Imu, Tari, imposta di registro), l’azione va proposta davanti alla Commissione tributaria competente nel termine di sessanta giorni dalla notifica del pignoramento ;
  • nel caso di debiti non tributari (ad esempio contributi Inps), l’azione va proposta davanti al Tribunale nel termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento esattoriale

mercoledì 3 maggio 2017

Permessi legge 104: lo schema riassuntivo

I permessi ex lege 104 sono dei particolari tipi di permesso che spettano ai lavoratori disabili o che prestano assistenza ai familiari disabili
Qui di seguito si propone una tabella riassuntiva, nella quale si riepiloga chi sono gli aventi diritto e di quali permessi possono beneficiare.

Aventi diritto ai permessi legge 104

  • lavoratori subordinati disabili (ad eccezione dei lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori addetti ai lavori domestici e familiari);
  • lavoratori subordinati genitori (biologici, adottivi o affidatari) di figli affetti da disabilità grave (anche non conviventi);
  • lavoratori subordinati coniugi, partner di un'unione civile o conviventi di fatto di soggetti disabili in condizione di gravità;
  • lavoratori subordinati parenti o affini entro il secondo grado di soggetti disabili in condizione di gravità;
  • lavoratori subordinati parenti o affini entro il terzo grado di soggetti disabili in condizione di gravità, nel caso in cui genitori o coniuge di questi siano ultrasessantacinquenni o in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Benefici della legge 104

Ai lavoratori disabili spettano, alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
  • riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età inferiore a tre anni (o sino ai tre anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano, alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni e entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino;
  • riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età compresa tra tre e dodici anni (o dai tre ai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato), spettano alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore;
  • prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni ed entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità di età superiore a dodici anni (o dai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano, alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.
Ai genitori di soggetto disabile in condizione di gravità maggiorenne e al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano, alternativamente:
  • tre giorni di riposo al mese;
  • tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.


martedì 4 aprile 2017

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

Dal 1° aprile 2017, il paziente danneggiato che intende richiedere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, in alternativa
alla mediazione obbligatoria, può svolgere un «tentativo obbligatorio di conciliazione» proponendo ricorso per consulenza tecnica preventiva [1]. In buona sostanza, con questo tipo di procedimento, il danneggiato chiede al Presidente del Tribunale di nominare un perito affinché sottoponga a visita il malato e rediga una relazione stabilendo se questi ha effettivamente ragione o meno (da un punto di vista tecnico, ossia a prescindere dalle questioni processuali, ma solo con riferimento alla pretesa sostanziale dellaresponsabilità medica). In pratica il consulente nominato dal tribunale fa quello che, di norma, farebbe un consulente tecnico d’ufficio (cosiddetto Ctu), ma lo fa prima ancora della causa, dimodoché le parti sappiano già quale potrebbe essere l’esito del giudizio e, in virtù di ciò, tentino un accordo. Accordo che sarà più facile raggiungere proprio perché vengono subito scoperte le carte.
Tale procedimento costituisce, così come la mediazione obbligatoria, condizione per poter procedere in causa. Pertanto se non è esperita, né la mediazione obbligatoria, né la conciliazione davanti al consulente tecnico, il successivo processo deve essere dichiarato improcedibile.
La consulenza tecnica preventiva può essere disposta prima dell’inizio della causa di merito, anche in assenza di una situazione di pericolo e dell’urgenza. Il giudice, a seguito dell’istanza di parte, fissa l’udienza di comparizione ed il termine per la notifica alla controparte; nomina il consulente e stabilisce il giorno di inizio delle operazioni peritali.
L’esito della perizia che potremmo chiamare “preventiva” (proprio perché viene espletata prima della causa e proprio allo scopo di evitare il giudizio) ha lo scopo di dissuadere le parti in conflitto dall’instaurare la causa di merito, rendendo più facile giungere a una transazione amichevole sulla base delle risultanze prospettate dal consulente. Le parti possono infatti avere una conoscenza anticipata sul possibile esito della futura causa e quindi decidere (in particolare la parte cui è stato prospettato un esito sfavorevole) di comporre amichevolmente la lite senza più procedere in tribunale.
Se la conciliazione riesce, viene redatto un verbale, dotato di efficacia di titolo esecutivo (ossia valevole al pari di una sentenza). Il verbale è esente dall’imposta di registro.
Se invece la conciliazione fallisce, il consulente provvede a depositare la relazione tecnica in cancelleria, che viene acquisita agli atti per il successivo giudizio di merito.


lunedì 20 marzo 2017

Addio al mantenimento anche se lei convive solo con un amico

La coabitazione fa venir meno il diritto all'assegno da parte dell'ex marito anche se si tratta solo di affettuosa amicizia
Anche se lei va a vivere con un amico può dire addio all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, nella recente ordinanza n. 6009/2017, accogliendo il ricorso di un uomo che contestava l'obbligo di pagare all'ex consorte un assegno di 800 euro al mese nonostante convivesse da tempo con un altro.

La donna, perdendo in primo grado, aveva avuto ragione in appello, dove la corte territoriale aveva ritenuto che l'unica prova disponibile fosse la coabitazione della stessa con un altro, ma non di una stabile convivenza "caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale".
Lei sosteneva peraltro si trattasse solo di un'affettuosa amicizia.
Ma la Cassazione ribalta tutto, ritenendo, rispetto ai dati accertati (ossia il trasferimento stabile nella casa del nuovo compagno, nonché la contribuzione al menage familiare con assegno mensile versato alla madre di lui) che l'affermazione della corte d'Appello, secondo cui il trasferimento costituiva prova di mera coabitazione e non anche di convivenza more uxorio, "appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda".Né, peraltro, hanno concluso, può porsi a carico del marito "l'onere di dimostrare il grado di intimità" intercorrente fra la ex e il suo nuovo compagno.

giovedì 2 marzo 2017

Che rischi se rifiuti l’alcoltest e se non firmi il consenso informato all’alcoltest?

L’automobilista che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest compie reato: in particolare, egli si considera come se fosse stato trovato con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge (v. dopo). Quindi, si applicano le medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.
Ricordiamo a tal fine che:
  • da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, e con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi. In tal caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, al pari di una comune multa per eccesso di velocità;
  • da 0,81 a 1,5 g/l si passa al penale, ma la sanzione è lieve: ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
  • da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell’auto.
Chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest dunque viene sanzionato allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l e, pertanto, subisce una ammenda da 1.500 a 6mila euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, la definitiva confisca dell’automobile (salvo che guidasse un’auto di proprietà altrui).

Non diverso è il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi rifiuta di prestare consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico. Secondo la Cassazione, tale condotta equivale al rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che «attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato», necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, «l’imputato impedisce deliberatamente l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto».






mercoledì 15 febbraio 2017

Blocco vendite immobili edificati in regime di convenzione agevolata

Sono passati 16 mesi dalla rivoluzionaria sentenza n.18135 con cui la Corte di Cassazione, a sezioni unite, è intervenuta sull’intricata matassa dei Piani di zona di Roma, sradicando fino alle fondamenta un sistema consolidato che ha visto per decenni vendere e affittare a prezzo di libero mercato immobili costruiti con piani di edilizia convenzionata, pensati e realizzati, dunque, per garantire il diritto alla casa a persone con limitate disponibilità economiche. Un autentico terremoto, di cui ci siamo occupati su Globalist, che ha investito centinaia di migliaia di case e appartamenti e tutte quelle persone che in quelle abitazioni vivono o sperano di trasferirsi. Eppure, dopo più di un anno, e nonostante le delibere adottate dall’amministrazione capitolina per provare a gestire quella che è a tutti gli effetti un’emergenza, la questione negli uffici del Comune è ancora sostanzialmente ferma.
Una situazione paradossale
A partire dagli anni Ottanta e fino al pronunciamento della Suprema corte del 16 settembre dell’anno scorso, nella Capitale la vendita o l’affitto a prezzo libero di unità abitative costruite con piani di edilizia convenzionata erano la prassi. Nonostante gli accordi sottoscritti tra Comune e società e cooperative edili per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata prevedessero espressamente limiti al prezzo massimo di vendita e di affitto, giustificati dalla finalità di utilità sociale, tali vincoli non sono mai stati rispettati. Si comprava un appartamento in convenzione e poi, trascorso il limite di 5 anni previsto dall’accordo, lo si vendeva alla cifra consentita dal mercato. Oppure lo si affittava a un canone in linea con quello degli altri immobili. Anche perché i notai certificavano la regolarità delle compravendite e l’amministrazione capitolina, quando interpellata, rispondeva che tutto si stava svolgendo nel rispetto della legge. Il Notariato e il Comune, infatti, hanno sempre seguito un orientamento giurisprudenziale secondo cui i vincoli previsti dalla convenzione dovevano applicarsi solo al primo assegnatario dell’immobile. Nella Capitale si sono venute così a determinare situazioni paradossali in cui appartamenti pagati originariamente poco più di 100mila euro sono stati rivenduti a cifre anche superiori a 400mila. 
Intervenendo sulla questione la sentenza n.18135 della Cassazione ha però chiarito che i vincoli su prezzo e affitto massimi permangono anche per le compravendite successive alla prima dato che, scrivono i giudici, l’edilizia agevolata ha lo scopo di “garantire il diritto alla casa, facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti ai ceti meno abbienti e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato”. Da un giorno all’altro, quindi, a Roma tutto è cambiato. E centinaia di migliaia di persone e famiglie che avevano comprato una casa costruita in edilizia convenzionata non da primi ma da secondi o successivi acquirenti, pagandola dunque a prezzo di mercato, al momento di rivenderla si sono sentiti rispondere che non è possibile farlo se non rispettando il vincolo del prezzo massimo indicato nella convenzione, aggiornato in base all’inflazione. In pratica immobili pagati 200, 300 o anche 400mila euro possono essere rivenduti solo a prezzi  pari a un quarto, un quinto (o anche meno) delle somme sborsate per comprarli. Anni di sacrifici trascorsi a pagare un mutuo o a mettere da parte i soldi per comprare casa, per poi scoprire che il proprio appartamento vale poco più di un box auto spazioso e in zona centrale. Gli impiegati del dipartimento di Urbanistica del Comune di Roma raccontano casi di persone che hanno perso i sensi dopo aver appreso la notizia e di intere famiglie scoppiate a piangere nei loro uffici.
Gli interventi dell’amministrazione capitolina
Per provare a gestire un problema che secondo le stime degli addetti ai lavori coinvolgerebbe circa 600mila abitazioni, il 60 per cento del patrimonio edilizio della Capitale, il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca ha emanato due delibere: la numero 33 del 17 dicembre 2015 e la numero 40 del 6 maggio 2016. Se la prima non ha prodotto in sostanza alcun effetto, con la seconda si è cercato di sbloccare concretamente la situazione. Un modo per liberare gli immobili dal vincolo del prezzo massimo, infatti, esiste. Per farlo si può sottoscrivere un convenzione ad hoc con il Comune, versando una somma che consente il riscatto da questo prezzo e garantisce la possibilità di vendere in completa libertà. E per alcuni Piani di zona più “fortunati” sarebbe prevista anche la possibilità di acquistare il terreno sui cui sorge l’immobile, che era stato dato in concessione dal Comune per 99 anni ai primi proprietari e non alienato, compiendo quella che tecnicamente viene definita una “trasformazione” dal diritto di superficie al diritto di proprietà. Un passaggio che eliminerebbe automaticamente il tetto al prezzo di vendita. La delibera 40 è intervenuta su questi punti, stabilendo finalmente quali sono i valori venali dei terreni su cui sono stati costruiti gli immobili realizzati con i piani di edilizia convenzionata. Valori venali che non erano mai stati determinati, e che servono a calcolare la somma da sborsare per stipulare la convenzione che rimuove il vincolo del prezzo massimo. Se prima dunque le convenzioni non potevano essere firmate, ora in teoria sarebbe possibile farlo. Peccato che nella pratica siano emerse numerose criticità collegate al provvedimento di Tronca e alla sua attuazione.
“Con la delibera 40 l’amministrazione ha deciso che l’acquisto del terreno non basta più per la rimozione del prezzo massimo e adesso chiede ai proprietari di sottoscrivere un’altra convenzione ad hoc - spiega a Globalist Giuseppe di Piero, presidente di Area 167, associazione che da anni si occupa del problema dei Piani di zona -. Questo però è in contrasto con quanto previsto dall’articolo 13 della legge 448 del 1998, che al contrario stabilisce che una volta effettuata la trasformazione del diritto di superficie in proprietà piena i vincoli del prezzo massimo di cessione e locazione degli alloggi decadono automaticamente decorsi 20 anni dalla originaria convenzione per la concessione del diritto di superficie. Quindi secondo noi la richiesta del Comune è illegittima”. Ci sono casi di persone che hanno versato all’amministrazione comunale i soldi per l’acquisto del terreno, convinti in questo modo di liberarsi dal vincolo del prezzo massimo e poi, dopo mesi di silenzio da parte dell’amministrazione, quando sono andati a chiedere informazioni al dipartimento di Urbanistica si sono sentiti rispondere che le pratiche per l’acquisto erano bloccate perché nel frattempo era stata emanata la delibera 40. Si sono ritrovati così al punto di partenza, con in più la necessità di chiedere all’amministrazione la restituzione delle somme corrisposte, che si aggiravano intorno ai 5-7mila euro. “Inoltre - prosegue di Piero - a lume di naso direi che diverse stime stabilite nella delibera 40 non sono corrette. Ad esempio salta subito all’occhio che i terreni di Castel Giubileo sono stati valutati di più di quelli di Cinecittà, un quartiere molto più centrale e con maggiori servizi a disposizione dei cittadini”. Un altro problema è che, nel caso in cui si decida di sottoscrivere la convenzione per lo svincolo dal prezzo massimo non è facile capire quali cifre si dovranno versare al Comune. Gli impiegati del dipartimento di Urbanistica non sono in grado di fornire aiuto e a domanda diretta rispondono con indicazioni di massima: “Parliamo di somme che mediamente si dovrebbero aggirare tra i 15 e i 40mila euro. L’unica modo per saperlo con certezza è presentare la domanda per la stipula della convenzione, che non è vincolante. A quel punto vengono fatti i calcoli e si conoscono le cifre esatte. Che devono essere versate entro 60 giorni in un’unica soluzione”. La somma dipende in parte dal valore venale del terreno e da quanto hanno a suo tempo versato cooperative e imprese al Comune per la concessione del diritto di superficie. “In base alla mia esperienza - racconta ancora Di Piero - posso affermare che ci sono casi di palazzi enormi edificati su terreni che i costruttori hanno pagato cifre quasi irrisorie e per il cui riscatto ora i condomini devono versare somme enormi. Per fare un esempio mi è capitato di fare una stima per un appartamento di 65 metri quadri a Fidene secondo cui il proprietario per comprare il terreno dovrebbe sborsare circa 50mila euro”. Pagare decine di migliaia di euro in un colpo solo non è certo uno scherzo per una famiglia “normale”. E se nel caso dei primi acquirenti la spesa è compensata dal vantaggio che si ricava dall’avere comprato a prezzi calmierati e dal poter vendere a quelli di mercato, agli occhi degli acquirenti successivi questo versamento appare un prelievo inaccettabile e ingiustificato. Si pensi al caso di chi ha comprato casa a 250-350mila euro o più e si ritrova a doverne sborsare altri 30-40mila per poterla vendere.

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