È giunto il momento di fermarsi per rigenerarsi e riappropriarsi del tempo.
Buone ferie e buon riposo a tutti
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martedì 14 agosto 2018
martedì 31 luglio 2018
Contratto a termine, quando si trasforma in tempo indeterminato?
Secondo le modifiche apportate dal decreto Dignità, il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, ed un numero massimo di proroghe pari a 4.
Dopo
la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il
periodo di durata massima complessiva di 24 mesi, il lavoro
può proseguire
di fatto:
- per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi);
- per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi).
In
queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al
dipendente una maggiorazione retributiva per ogni giorno di
continuazione del rapporto, pari al 20%, fino al decimo giorno
successivo, ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se
il rapporto di lavoro oltrepassa il periodo di prosecuzione di fatto,
il contratto si considera trasformato da
tempo determinato a tempo indeterminato, a far data dal superamento
dei 30 o dei 50 giorni.
In
quali casi si può superare la durata massima del contratto?
Vi sono determinate ipotesi, però, nelle quali è consentito stipulare un nuovo rapporto a termine, nonostante siano raggiunti i 24 mesi cumulativi di tutti i periodi di lavoro a termine, compresi eventuali periodi di lavoro svolti in somministrazione, aventi ad oggetto mansioni equivalenti.
Il
nuovo contratto di lavoro, perché sia valido, deve essere stipulato
presso l’ispettorato territoriale competente, con l’assistenza di
un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Possono
essere poi previste specifiche deroghe al superamento del periodo di
24 mesi da parte dei contratti collettivi.
Trasformazione in tempo indeterminato per mancato rispetto del periodo cuscinetto
Se
finisce un rapporto a termine e se ne intende stipulare un altro, è
necessario che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo
contratto (il cosiddetto periodo
cuscinetto,
o di stop and go), pari a:
10
giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
- 20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Gli
intervalli sono stati ridotti dal decreto del fare [2],
in quanto la riforma Fornero li aveva portati, rispettivamente, a 60
e 90 giorni; il decreto Dignità ha lasciato gli stessi giorni di
pausa, ma ha esteso l’applicazione del periodo di vacanza
contrattuale al contratto di somministrazione a termine, poi
nuovamente abrogato da un successivo emendamento.
Il
mancato rispetto di questo lasso di tempo determina
la conversione del
contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
rasformazione in tempo indeterminato per mancata indicazione della causale
Il
decreto Dignità ha reintrodotto le causali per il contratto a
termine, cioè l’obbligo di motivare le ragioni che giustificano il
ricorso al termine. Le causali sono obbligatorie, però, solo se il
contratto dura più di 12 mesi, e per ogni rinnovo del contratto o
proroga, se comporta il superamento della durata di 12 mesi del
rapporto.
La
stipula del contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi ed il
rinnovo del contratto a termine sono validi, in particolare, se le
ragioni che li determinano sono:
ragioni
temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del
datore di lavoro, nonché sostitutive;
- ragioni connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
In
assenza delle condizioni previste dalle causali, il contratto
si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Trasformazione del contratto di somministrazione
La
somministrazione, rispetto al contratto a termine, è soggetta a meno
vincoli: ad esempio, non è previsto alcun periodo cuscinetto tra due
diversi contratti di somministrazione.
Tuttavia,
secondo le modifiche recentemente apportate dal decreto Dignità,
qualora siano superati 24 mesi di rapporto, si ha diritto
all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia; lo
stesso avviene in caso di superamento di 24 mesi di missione presso
uno stesso utilizzatore.
Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
Un’altra
possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato
consiste nel diritto
di precedenza spettante
ai lavoratori. In particolare:
al
dipendente che ha prestato attività lavorativa con contratto a
termine per almeno 6 mesi, è riconosciuto un diritto di precedenza
nel caso in cui l’azienda effettui assunzioni a tempo indeterminato
entro un anno dalla cessazione del rapporto [3];
- il lavoratore a termine stagionale, invece, ha il diritto di precedenza riguardo eventuali nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali [4];
- per le lavoratrici a termine in maternità, il periodo di astensione concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza, che può essere esercitato sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a termine.
Per
far valere il diritto di precedenza, il lavoratore deve manifestare
tale volontà all’azienda entro 6 mesi dalla scadenza del contratto
(entro 3 mesi se stagionale). Il datore di lavoro deve informare il
lavoratore del diritto di precedenza nella lettera di assunzione.
[1] D.L.
78/2014.
[2] D.L.
63/2013.
[3] Art.
5, Co. 4quater, D.Lgs. 368/2001.
[4] Art.
5, Co. 4quinquies, D.Lgs. 368/2001.
mercoledì 27 giugno 2018
Cartelle non pagate: pignoramento immediato sulle somme depositate in banca
Dopo
60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se il
contribuente non agisce per contestarla, il debito “si solidifica”,
ossia diventa definitivo. A questo punto, quindi, l’agente della
riscossione ha un anno di tempo per avviare un pignoramento. Se
scadono i 365 giorni, sarà prima necessaria inviare una intimazione
di pagamento.
’agente
della riscossione deve far in modo che il proprio credito non cada in
prescrizione. Il termine della prescrizione
varia
a seconda dell’imposta: 3 anni per il bollo auto; 5 per l’Imu, la
Tasi, la Tari, le multe stradali e le altre sanzioni; 10 per tutte le
altre imposte erariali.
Arriviamo
ora al tasto dolente: quello del pignoramento o anche detto
“esecuzione forzata esattoriale”. Qui valgono regole
completamente diverse rispetto il pignoramento intrapreso da soggetti
privati. Innanzitutto, la procedura si svolge fuori dal tribunale.
Quindi non c’è bisogno di un giudice o di un ufficiale
giudiziario. L’agente della riscossione procede autonomamente. Ad
esempio, il pignoramento
del conto corrente avviene
con una lettera inviata alla banca che contiene l’ordine di
bloccare le somme depositate dal debitore; il pignoramento
dello stipendio si
concretizza con un ordine inviato al datore di lavoro di operare la
trattenuta sullo stipendio (un decimo per stipendi fino a 2.500 euro;
un settimo per stipendi fino a 5.000 euro; un quinto per stipendi
superiori a 5.000 euro); il fermo
dell’auto avviene
con una semplice iscrizione del vincolo fatta in via telematica e
così anche l’ipoteca.
Ed anche l’esecuzione immobiliare ha delle forme e procedure
completamente diverse da quelle ordinarie.
In
questo caso ci soffermeremo sul pignoramento
del conto corrente bancario per
chi non ha pagato le cartelle
esattoriali.
Chi
non paga le cartelle di pagamento può subire il pignoramento diretto
del conto senza intervento del giudice. Per capire meglio come stanno
le cose facciamo un esempio.
Giuseppe
e Antonio non hanno pagato alcune cartelle esattoriali e ora sono
entrambi debitori di 5mila euro a testa nei confronti di Agenzia
Entrate Riscossione. Mario è un lavoratore dipendente che riceve sul
conto corrente la sua busta paga, mentre Giovanni è una partita Iva.
L’esattore
procede a pignorare ad entrambi il conto corrente. In tutte e due le
ipotesi non ha bisogno di un’autorizzazione del giudice, ma
può procedere in autonomia, senza cioè un processo o un’udienza
in tribunale. Così invia una lettera alla banca di Mario e a quella
di Giovanni in cui intima loro di “bloccare” le somme dei loro
clienti.
Senonché
il pignoramento avviene in due modi diversi: per Mario, che è un
lavoratore dipendente, il pignoramento potrà avvenire solo per la
parte di deposito bancario che supera 1340 euro circa (il triplo
dell’assegno sociale). Quindi su 2mila euro può essere bloccata
solo la differenza tra 2000 e 1340 pari cioè a 660 euro. Per tutte
le mensilità successive e fino a totale estinzione del debito, Mario
subirà una trattenuta di volta in volta pari a un decimo (se ha uno
stipendio non superiore a 2.500 euro), un settimo (se ha uno
stipendio non superiore a 5.000 euro) o un quinto (se ha uno
stipendio superiore a 5.000 euro);
per
Giovanni che invece non è un lavoratore dipendente il pignoramento
potrà avvenire su tutte le somme depositate sul conto e anche su
quelle che interverranno successivamente, fino ad estinzione del
debito.
mercoledì 13 giugno 2018
PRESCRIZIONE DEL BOLLO AUTO
La
Cassazione ha decretato lo stop all’interpretazione delle Regioni
(evidentemente errata) secondo cui la prescrizione del bollo auto
sarebbe di dieci anni.( Cass.
ord. n. 13819 del 1.06.2018)
Il
bollo auto si prescrive in tre anni.
Attenzione
però: la prescrizione inizia a partire non dall’anno in cui è
dovuto il versamento ma dal 1° gennaio successivo. Ad esempio, se il
bollo scade a luglio 2018, i tre anni iniziano a decorrere dal 1°
gennaio 2019, il che significa che la prescrizione si compie solo
alla mezzanotte del 31 dicembre 2021. Ogni richiesta di pagamento
intervenuta entro tale arco di tempo interrompe la prescrizione e fa
ripartire il termine da capo (per altri tre anni). Viceversa, le
richieste successive ai tre anni sono illegittime e possono essere
contestate.
Lo
stesso discorso vale per le cartelle
di pagamento contenenti
la richiesta di pagamento del bollo auto. Anche per queste la
prescrizione si compie dopo solo tre anni e non dieci. Come affermato
dalle Sezioni Unite della Cassazione (cass. sent. n. 23397/16 del
17.11.2016.
],
nonostante la cartella esattoriale non sia stata impugnata e sia
divenuta definitiva, essa non è equiparabile a una sentenza (per la
quale la prescrizione è di 10 anni), ma mantiene la sua natura di
atto amministrativo. Dunque la prescrizione resta quella dello
specifico tributo il cui versamento è richiesto con la cartella
stessa che, nel caso del bollo auto, è – come detto – di tre
anni.
Come si contesta il bollo auto prescritto?
Se
ti dovesse arrivare una lettera, da parte della Regione, con cui ti
viene intimato il versamento della tassa automobilistica per periodi
precedenti agli ultimi tre anni, puoi contestarla. Per evitare di
imbarcarti in una causa davanti alla Commissione Tributaria, puoi
prima chiedere lo sgravio tramite una istanza in autotutela,
indirizzata alla Regione stessa. Potrai inviarla con raccomandata a/r
o con posta elettronica certificata. In caso di mancata risposta, e
purché non siano decorsi 60 giorni dalla richiesta, puoi impugnare
l’atto davanti al giudice che, nel caso in questione, è appunto la
Commissione Tributaria Provinciale. Se l’importo contestato non
supera 3mila euro puoi difenderti anche da solo.
mercoledì 23 maggio 2018
E POSSIBILE LAVORARE QUANDO SI È IN FERIE?
In
Italia non esiste alcuna norma che vieti al lavoratore
di
lavorare per un’altra azienda durante il periodo
di ferie,
purché ciò gli consenta di recuperare le energie psicofisiche,
rispettando, allo stesso tempo, il patto
di non concorrenza che
lo lega al datore di lavoro (che non viene meno nel periodo di
ferie). Il lavoratore, quindi, che intende dedicare le proprie ferie
allo svolgimento di un altro
lavoro può
farlo purché le attività che pone in essere non risultino in
concorrenza con quella del proprio datore di lavoro.
Posto
quanto sopra in ordine alla possibilità di lavorare per un’altra
azienda durante le ferie, è importante precisare, però, che il
dipendente è tenuto al rispetto di determinati limiti di orario.
Infatti, quando il dipendente lavora
contemporaneamente presso
due diverse aziende, non deve superare i seguenti il limite di 48
ore settimanali in
un arco di tempo pari a 4
mesi (ad
esempio, in una settimana del periodo di riferimento è possibile
lavorare per 52 ore, se in un’altra settimana dello stesso periodo
si lavora per 44 ore, o meno).
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
Per quanto riguarda i riposi, devono essere rispettati:
- il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non è possibile considerare alcuna media);
- il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);
- considerando l’assoluta imprescindibilità del riposo minimo giornaliero, il riposo minimo settimanale da considerare complessivamente è dunque di 35 ore ogni 7 giorni (24 ore consecutive+11 ore di riposo giornaliero).
Il
lavoratore ha l’onere di comunicare
al
datore di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la
propria attività, nel rispetto dei limiti indicati, per evitare che
uno dei due datori possa incorrere in una sanzione (secondo quanto
stabilito dal Ministero del lavoro [
Circ.
Min. Lav. N.8/2005.
].
Si
può rinunciare alle ferie?
Sia
secondo la Costituzione [Costituzione
art. 36]
che
secondo il Codice civile [Cod.
Civ. Art. 2109]
le
ferie costituiscono un diritto
irrinunciabile,
tanto che non è possibile monetizzare
le ferie,
nemmeno col consenso del lavoratore: la monetizzazione delle ferie è
possibile solo per il periodo che eccede le 4 settimane l’anno
(periodo minimo previsto dal decreto sull’orario di lavoro [Dl 66/2003],oppure per contratti di durata inferiore all’anno o cessati entro
l’anno, e nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Non è
dunque valido un accordo col quale datore di lavoro e lavoratore
eliminino, o riducano sotto le 4 settimane annue, le ferie spettanti.
giovedì 17 maggio 2018
prelievi e versamenti di contanti subito segnalati
E' bene sapere che prelievi e versamenti di contanti sul conto corrente superiori a 3mila euro vengono monitorati automaticamente. Quindi, se fino a ieri eri libero di prelevare e versare sul tuo conto qualsiasi somma, anche di piccolo importo, con la consapevolezza che solo sui versamenti l’Agenzia delle Entrate poteva esercitare il proprio controllo e chiederti chiarimenti sulla provenienza, ora le cose si complicano: se depositi o prelevi più di 3mila euro dal tuo conto corrente verrai segnalato immediatamente alla Banca d’Italia. In particolare, prelievi e versamenti verranno segnalati in automatico all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia.
A introdurre la novità è stato un recente decreto legislativo [ D.lgs. n. 90/2017 ] che verrà attuato proprio in questi giorni.
Il monitoraggio automatico operato dalla task force di Bankitalia non ha però scopi fiscali, non serve cioè per eseguire controlli contro l’evasione – verifica che già compie l’anagrafe dei conti correnti in uso all’Agenzia delle Entrate – ma ha una finalità di contrasto alla commissione di reati come il riciclaggio, l’usura e l’abusivismo finanziario. Da oggi, quindi, il funzionario di banca avrà due poteri. Il primo è quello tradizionale: in presenza di operazioni poco cristalline (per importi o modalità di esecuzione), può attivare la procedura di Sos, ossia la segnalazione di operazione sospetta. A ciò si aggiunge l’obbligo di segnalazione di prelievi e versamenti superiori a 3mila euro, segnalazione che andrà fatta sempre all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia.
martedì 8 maggio 2018
Minaccia: dal 9 maggio reato estinto riparando il danno
Il reato, ora tra quelli procedibili a querela ai sensi del d.lgs. 36/2018, potrà giovare dell'istituto della riparazione previsto dal nuovo art. 162-ter c.p.
l legislatore infatti (con l'articolo 1, comma 1, della L. 103/2017) ha inserito nel codice il nuovo art. 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", a norma del quale "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato".
l legislatore infatti (con l'articolo 1, comma 1, della L. 103/2017) ha inserito nel codice il nuovo art. 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", a norma del quale "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato".
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Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate ...
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Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione d...